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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8385/24 promossa da:
nata il [...] a [...] Parte_1 del Paraná in Brasile);
nata il [...] a [...] Parte_2
ÃO UL in Brasile),
nato il [...] a [...] ÃO Parte_3
UL in Brasile);
, nato il [...] a [...] ÃO UL in Brasile), in proprio e Parte_4 anche congiuntamente alla Sig.ra nata il [...] a Controparte_1
SA AO (Stato di SA AO in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minorenne, con loro convivente, nato il [...] Controparte_1
a UR (Stato di SA AO in Brasile) C
nata il [...] a [...] ÃO UL in Parte_5
Brasile),
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvana Beckhauser Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 12.6.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti di (di e Persona_1 Persona_2 Per_3
nacque a VO NF (NO) il 22.12.1896 e, una volta emigrato in Brasile, si sposò
[...]
a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il 08.12.1923 con la Sig.ra Persona_4
Egli mori a RT (Stato di ÃO UL in Brasile) il 07.09.1979. Dal matrimonio di e nacque il Sig. Persona_1 Persona_4 Persona_5
a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il 07.07.1934. Quest'ultimo si sposò a UR
[...]
(Stato di ÃO UL in Brasile) il 31.07.1976 con la Sig.ra Egli Parte_6 mori a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il 04.04.2018. Dal matrimonio di e è nato il ricorrente Persona_5 Controparte_3
Sig. a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il 06.05.1977. Quest'ultimo si Parte_4
è sposato a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il 17.12.1999 con la Sig.ra Controparte_1
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi . Controparte_1
Dal matrimonio di e è nata la Parte_4 Controparte_1 ricorrente Sig.ra a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il Parte_5
23.10.2002. Dal matrimonio di e è nato il figlio Parte_4 Controparte_1
(attualmente) minorenne, UR (Stato di ÃO UL in Controparte_1
Brasile) il 23.03.2012. Dal matrimonio di e nacque la Sig.ra Persona_1 Persona_4 Persona_6
a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il 27.09.1935. Quest'ultima si sposò a CA
[...]
UL (Stato di ÃO UL in Brasile) il 25.12.1955 con il Sig. Persona_7
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi . Persona_8
Dal matrimonio di e è nata la Persona_8 Persona_7 ricorrente Sig.ra a RT (Stato del Parana in Parte_1
Brasile) il 25.06.1965. Quest'ultima si è sposata a OS (Stato di Mato Grosso do Sul in Brasile) il 19.10.1991 con il Sig. (e dopo sposata ha preso a Persona_9 chiamarsi . Parte_1
Dal matrimonio di e Parte_1 Parte_1 Persona_9
nata la ricorrente Sig.ra a ÃO UL
[...] Parte_2
(Stato di ÃO UL in Brasile) il 09.01.1996. Dal matrimonio di e Parte_1 Parte_1 Persona_9
nato il ricorrente Sig. a ÃO UL (Stato di
[...] Parte_3
ÃO UL in Brasile) il 28.03.2002. Il non si è costituito. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_4 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 12.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
pagina 2 di 5 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna che nasceva a VO NF (NO) il 22.12.1896 (si vedano Persona_1 allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il predetto e il proprio figlio a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il Persona_5
07.07.1934. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dal doc. 12 depositato relativo al sito del a SA Parte_7
AO sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato a SA AO aveva ancora in corso la evasione di Parte_7 richieste formulate nel 2015 dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a SA AO viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la Parte_7 condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
pagina 3 di 5 Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...]anno 1896 coniugatosi in e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza Pt_7 che il figlio di tale antenato era a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il Persona_5
07.07.1934, a sua volta, padre, nonno e bisnonno dei ricorrenti. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio a MI (Stato di Persona_5
ÃO UL in Brasile) il 07.07.1934. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia (1896) i suoi discendenti sono Pt_7 diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva in Brasile il 07.07.1934. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza pagina 4 di 5 italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana Persona_1 alla propria discendenza. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 23.6.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8385/24 promossa da:
nata il [...] a [...] Parte_1 del Paraná in Brasile);
nata il [...] a [...] Parte_2
ÃO UL in Brasile),
nato il [...] a [...] ÃO Parte_3
UL in Brasile);
, nato il [...] a [...] ÃO UL in Brasile), in proprio e Parte_4 anche congiuntamente alla Sig.ra nata il [...] a Controparte_1
SA AO (Stato di SA AO in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minorenne, con loro convivente, nato il [...] Controparte_1
a UR (Stato di SA AO in Brasile) C
nata il [...] a [...] ÃO UL in Parte_5
Brasile),
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvana Beckhauser Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 12.6.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti di (di e Persona_1 Persona_2 Per_3
nacque a VO NF (NO) il 22.12.1896 e, una volta emigrato in Brasile, si sposò
[...]
a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il 08.12.1923 con la Sig.ra Persona_4
Egli mori a RT (Stato di ÃO UL in Brasile) il 07.09.1979. Dal matrimonio di e nacque il Sig. Persona_1 Persona_4 Persona_5
a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il 07.07.1934. Quest'ultimo si sposò a UR
[...]
(Stato di ÃO UL in Brasile) il 31.07.1976 con la Sig.ra Egli Parte_6 mori a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il 04.04.2018. Dal matrimonio di e è nato il ricorrente Persona_5 Controparte_3
Sig. a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il 06.05.1977. Quest'ultimo si Parte_4
è sposato a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il 17.12.1999 con la Sig.ra Controparte_1
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi . Controparte_1
Dal matrimonio di e è nata la Parte_4 Controparte_1 ricorrente Sig.ra a UR (Stato di ÃO UL in Brasile) il Parte_5
23.10.2002. Dal matrimonio di e è nato il figlio Parte_4 Controparte_1
(attualmente) minorenne, UR (Stato di ÃO UL in Controparte_1
Brasile) il 23.03.2012. Dal matrimonio di e nacque la Sig.ra Persona_1 Persona_4 Persona_6
a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il 27.09.1935. Quest'ultima si sposò a CA
[...]
UL (Stato di ÃO UL in Brasile) il 25.12.1955 con il Sig. Persona_7
(e dopo sposata ha preso a chiamarsi . Persona_8
Dal matrimonio di e è nata la Persona_8 Persona_7 ricorrente Sig.ra a RT (Stato del Parana in Parte_1
Brasile) il 25.06.1965. Quest'ultima si è sposata a OS (Stato di Mato Grosso do Sul in Brasile) il 19.10.1991 con il Sig. (e dopo sposata ha preso a Persona_9 chiamarsi . Parte_1
Dal matrimonio di e Parte_1 Parte_1 Persona_9
nata la ricorrente Sig.ra a ÃO UL
[...] Parte_2
(Stato di ÃO UL in Brasile) il 09.01.1996. Dal matrimonio di e Parte_1 Parte_1 Persona_9
nato il ricorrente Sig. a ÃO UL (Stato di
[...] Parte_3
ÃO UL in Brasile) il 28.03.2002. Il non si è costituito. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_4 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 12.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
pagina 2 di 5 Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna che nasceva a VO NF (NO) il 22.12.1896 (si vedano Persona_1 allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il predetto e il proprio figlio a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il Persona_5
07.07.1934. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dal doc. 12 depositato relativo al sito del a SA Parte_7
AO sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato a SA AO aveva ancora in corso la evasione di Parte_7 richieste formulate nel 2015 dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a SA AO viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la Parte_7 condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
pagina 3 di 5 Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...]anno 1896 coniugatosi in e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza Pt_7 che il figlio di tale antenato era a MI (Stato di ÃO UL in Brasile) il Persona_5
07.07.1934, a sua volta, padre, nonno e bisnonno dei ricorrenti. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio a MI (Stato di Persona_5
ÃO UL in Brasile) il 07.07.1934. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia (1896) i suoi discendenti sono Pt_7 diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva in Brasile il 07.07.1934. Persona_5
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza pagina 4 di 5 italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana Persona_1 alla propria discendenza. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 23.6.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 5 di 5