Art. 478. Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio 1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione. 2. Se l'ordine e' stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, e' notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti. 3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorita' competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. 4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato. (( 4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. ))
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Commentario • 1
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Dibattimento Titolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 470. Disciplina dell'udienza 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero. 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti. Art. 471. Pubblicita' dell'udienza 1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono …
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Giurisprudenza • 1
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