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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 448/2023 vertente
TRA
E Parte_1 Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTI APPELLANTI
E
Controparte_2 in proprio e quale figlio di Controparte_3
(avv. Gullo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 82 del 23/2/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - oggetto di successiva ordinanza di correzione - in parziale accoglimento della domanda proposta da , in proprio e quale figlio di , nei Controparte_2 Controparte_3 confronti del e del , si dichiarava che il padre aveva diritto al Parte_1 Controparte_1 riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005, e, per l'effetto, si condannava il all'iscrizione del ricorrente Parte_1 nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 243/2006, nonchè si condannava il
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, dal 21/5/2021, dei ratei non prescritti, e segnatamente: a) CP_1 dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, pari ad € 500,00 mensili, e b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile, pari ad € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, compensando le spese di lite.
I suddetti interponevano gravame, cui resisteva il . CP_4 CP_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con la nota inviata telematicamente il 3/10/2025, gli appellanti hanno prodotto “l'accordo transattivo raggiunto tra le parti ed eseguito dall'Amministrazione, con il quale, inter alia, le stesse si impegnano ad abbandonare il presente giudizio con spese compensate” (v. atto del 9/7/2025).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedimenti sulle spese processuali, già regolate tra gli odierni contendenti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Roma, 4/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO ST)