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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. MA IE Presidente
- Dr. LO NO Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3664/2025, introdotta da
TRA
(RO (RM), 02/01/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TUCCI SERENA;
E (RO (RM), 26/09/1973), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1
TO AN;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/07/2007 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007 atto n. 00226, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Date le analoghe capacità reddituali, i coniugi concordemente dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente presso la madre, ove risiederanno nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Roma Via Danimarca 16, che a tal fine viene a lei assegnata, essendosene il marito già allontanato da tempo. I genitori concorderanno altresì tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori.
4. Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 1.200,00 mensili da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, corsi speciali ecc.) preventivamente concordate e successivamente documentate.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, con facoltà di pernotto dei ragazzi qualora richiesta, ed a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 15,00 alla domenica alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali saranno regolate dal regime dell'alternanza anno per anno. Più precisamente, durante le feste natalizie dal 23 Dicembre compreso al 30 Dicembre sino all'ora di cena, o dal 31 Dicembre compreso sino al giorno 6 Gennaio all'ora di cena sempre ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali 3 giorni in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di
Pasqua e pasquetta. Durante le ferie estive il padre potrà tenere i figli con sé venti giorni anche non consecutivi in un periodo previsto tra il mese di giugno e quello di settembre da concordare con la madre entro il 30 Aprile. Stessa facoltà viene concessa alla madre.
In ogni caso le parti concordano nella facoltà del padre di vedere e tenere con sé i ragazzi quando vuole previo accordo con la madre.
6. I ricorrenti allegano e producono ai sensi e per gli effetti del codice di rito:
A) la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni,
B) la dichiarazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali ai quali si riportano e che dichiarano essere veritieri.
7. Si chiede formalmente ed espressamente che venga disposta udienza di comparizione personale avanti al Tribunale di Roma”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi RO (RM), Parte_1
02/01/1976) e RO (RM), 26/09/1973), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 07/07/2007 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007 atto n. 00226, p. 1, s. 01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO NO MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. MA IE Presidente
- Dr. LO NO Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3664/2025, introdotta da
TRA
(RO (RM), 02/01/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TUCCI SERENA;
E (RO (RM), 26/09/1973), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1
TO AN;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/07/2007 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007 atto n. 00226, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Date le analoghe capacità reddituali, i coniugi concordemente dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
3. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente presso la madre, ove risiederanno nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Roma Via Danimarca 16, che a tal fine viene a lei assegnata, essendosene il marito già allontanato da tempo. I genitori concorderanno altresì tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori.
4. Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 1.200,00 mensili da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, corsi speciali ecc.) preventivamente concordate e successivamente documentate.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00, con facoltà di pernotto dei ragazzi qualora richiesta, ed a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 15,00 alla domenica alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali saranno regolate dal regime dell'alternanza anno per anno. Più precisamente, durante le feste natalizie dal 23 Dicembre compreso al 30 Dicembre sino all'ora di cena, o dal 31 Dicembre compreso sino al giorno 6 Gennaio all'ora di cena sempre ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali 3 giorni in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di
Pasqua e pasquetta. Durante le ferie estive il padre potrà tenere i figli con sé venti giorni anche non consecutivi in un periodo previsto tra il mese di giugno e quello di settembre da concordare con la madre entro il 30 Aprile. Stessa facoltà viene concessa alla madre.
In ogni caso le parti concordano nella facoltà del padre di vedere e tenere con sé i ragazzi quando vuole previo accordo con la madre.
6. I ricorrenti allegano e producono ai sensi e per gli effetti del codice di rito:
A) la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni,
B) la dichiarazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali ai quali si riportano e che dichiarano essere veritieri.
7. Si chiede formalmente ed espressamente che venga disposta udienza di comparizione personale avanti al Tribunale di Roma”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi RO (RM), Parte_1
02/01/1976) e RO (RM), 26/09/1973), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 07/07/2007 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007 atto n. 00226, p. 1, s. 01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LO NO MA IE