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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1160/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma nello studio degli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, che la difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
AVV. CONTINI GIUSEPPE (c.f. ), in qualità di curatore nominato ai C.F._2 sensi dell'art. 276 cod. civ., in giudizio ex art. 86 cod. proc. civ. e con domicilio eletto presso il proprio studio professionale in Oristano, convenuto contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Macomer Controparte_1 C.F._3 nello studio dell'avv. Angela Luisa Barria, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._4 convenuta contumace contro
(c.f. , (c.f. CP_3 C.F._5 CP_1
, (c.f. ), C.F._6 Controparte_4 C.F._7 CP_1
1 (c.f. ), (c.f. ), CP_5 C.F._8 Controparte_6 C.F._9
(c.f. , Controparte_7 C.F._10 convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande proposte dall'attrice e per l'effetto: 1) dichiarare che Parte_1
è figlia naturale di;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Persona_1
Comune di Oristano di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di Pt_1 [...]
; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”; Parte_1
Per il curatore speciale Giuseppe Contini: “1) accolga le domande proposte dall'attrice, ponendo a carico della stessa le spese della CTU;
2) ponga a carico dell'attrice o, in subordine, degli eredi di le competenze per l'attività processuale svolta dallo Persona_1 scrivente”;
Nell'interesse del convenuto : “a) accogliere la domanda attrice;
b) spese Controparte_1 di CTU a carico dell'attrice e spese del giudizio compensate.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha incardinato il presente processo per ottenere, previa Parte_1 declaratoria di “nullità del riconoscimento (…) per difetto di veridicità” (così a pag. 4 dell'atto di citazione) della paternità del defunto – coniugato con madre dell'attrice Per_2 CP_2
e indicato come padre di nell'atto di nascita e nei registri dello stato Parte_1 civile –, fosse accertato e dichiarato “che è figlia naturale di Parte_1
”. Persona_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto di aver saputo fin dall'infanzia di essere nata dalla relazione extraconiugale avuta dalla madre con , il quale, nel CP_2 Persona_1 proprio testamento olografo (datato 17.06.1989), l'aveva, infatti, riconosciuta come figlia.
2. Nominato curatore ai sensi dell'art. 276 cod. civ. su istanza di parte attrice, si è costituito in giudizio l'avv. Giuseppe Contini, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza delle circostanze esposte nell'atto di citazione e quindi di nulla poter osservare in ordine alla fondatezza delle pretese di , al cui accoglimento non si è, comunque, opposto, pur ritenendo Parte_1 che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti dei collaterali di Persona_1
.
[...]
3. Ritualmente citati, sono rimasti contumaci madre dell'attrice, e i prossimi CP_2 congiunti di a eccezione di – figlio di un fratello del Persona_3 Controparte_1 defunto e da questi istituito proprio erede universale con testamento Persona_1
2 olografo del 29.09.2010 –, che, costituitosi con comparsa del 07.07.2021, non si è opposto all'accoglimento della domanda di . Parte_1
4. Con memoria del 21.10.2025, l'attrice ha chiarito di intendere conservare il cognome , Pt_1 assegnatole alla nascita.
§§§
5. Pur a fronte di imprecisioni terminologiche foriere di potenziali equivoci in ordine alle azioni che l'attrice ha inteso esercitare, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, la domanda di “nullità del riconoscimento (…) per difetto di veridicità” non può che essere interpretata come di disconoscimento di paternità (ex art. 243 bis cod. civ.).
Invero, all'epoca della nascita dell'attrice, avvenuta nel 1969, era già da lungo CP_2 tempo (almeno dieci anni, secondo la prospettazione) coniugata con e, pertanto, di Per_2 quest'ultimo ha acquisito lo stato di figlia, senza necessità di Parte_1 formale riconoscimento da parte di colui che era marito della madre;
infatti, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, la presunzione sancita dall'art. 231 cod. civ. e la conforme indicazione contenuta nell'atto di nascita – che, in specie, ricorre, poiché nell'atto di nascita Parte_1
è indicata come figlia di e di – determinano l'attribuzione
[...] CP_2 Per_2 ex lege della paternità, cosicché, non essendo mai avvenuto, non v'è alcun riconoscimento del defunto che debba dichiararsi invalido per difetto di veridicità. Pt_1
Di conseguenza, poiché ha, inoltre, chiesto di essere dichiarata Parte_1 giudizialmente figlia di , mentre la volontà di ottenere la rimozione dello Persona_1 stato di figlia di si evince dall'impropria richiesta di dichiarare nullo il riconoscimento Per_2 mai avvenuto (con effetti, ablativi dello status, nella sostanza equivalenti a quelli del disconoscimento), non possono sussistere dubbi circa il fatto che le azioni proposte siano quelle disciplinate dagli artt. 243 bis e 269 cod. civ..
5.1. Tanto chiarito, con accertamento tecnico disposto d'ufficio, è stato acclarato, con probabilità prossima alla certezza (segnatamente, superiore al 99,999%), che è Parte_1 figlia biologica di . Persona_1
La domanda di disconoscimento della paternità di deve, dunque, essere accolta. Per_2
6. Non sussiste, invece, necessità – dopo il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento – di dichiarare giudizialmente la paternità di : infatti, Persona_1 avendo il defunto riconosciuto l'attrice, come propria figlia, nel testamento olografo del 17.06.1989, il riconoscimento, quale disposizione irrevocabile che “ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato” (art. 256 cod. civ.), produce effetti ex lege, senza bisogno di declaratoria giudiziale.
3 7. Deve, poi, rilevarsi che l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis connaturato alle azioni di stato, che la parte istante perda il cognome del padre e che, laddove intenda conservarlo, debba esercitare autonomamente il diritto al nome, quale tratto caratterizzante della personalità (cfr. Cass. civ. n. 28518/2019).
Deve, dunque, essere accolta anche la domanda dell'attrice di conservare l'originario cognome
, attribuitole al momento della nascita e che, tenuto conto dell'età della parte (attualmente Pt_1 cinquantaseienne), può presumersi costitutivo della sua identità, oramai compiutamente formata.
8. Tenuto conto della natura delle questioni trattate, della posizione assunta nel processo dal curatore nominato ai sensi dell'art. 276 cod. civ. e della sostanziale assenza di contenzioso, sussistono ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
8.1. Le spese di CTU e le competenze del curatore speciale, liquidate con separati decreti, devono, invece, essere poste interamente a carico di in quanto il curatore è Parte_1 stato nominato su istanza dell'attrice e la consulenza tecnica d'ufficio è stata necessaria per l'accertamento di paternità che la medesima ha richiesto e al cui espletamento le controparti non si sono opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 243 bis cod. civ., che (c.f. Parte_1
) non è figlia di , indicato come padre nel certificato di C.F._1 Per_2 nascita n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1969 del Comune di Sennariolo;
2) dispone che l'attrice conservi il cognome originario;
Pt_1
3) accerta e dichiara che , di cui è figlia Persona_1 Parte_1 biologica, ha riconosciuto l'attrice come propria figlia nel testamento olografo del 17.06.1989;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sennariolo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di nascita di (n. 5, Parte II, Serie A, Parte_1
Anno 1969);
5) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le altre parti;
6) pone integralmente a carico di le competenze del CTU e del Parte_1 curatore speciale, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma nello studio degli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, che la difendono e rappresentano per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
AVV. CONTINI GIUSEPPE (c.f. ), in qualità di curatore nominato ai C.F._2 sensi dell'art. 276 cod. civ., in giudizio ex art. 86 cod. proc. civ. e con domicilio eletto presso il proprio studio professionale in Oristano, convenuto contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Macomer Controparte_1 C.F._3 nello studio dell'avv. Angela Luisa Barria, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._4 convenuta contumace contro
(c.f. , (c.f. CP_3 C.F._5 CP_1
, (c.f. ), C.F._6 Controparte_4 C.F._7 CP_1
1 (c.f. ), (c.f. ), CP_5 C.F._8 Controparte_6 C.F._9
(c.f. , Controparte_7 C.F._10 convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande proposte dall'attrice e per l'effetto: 1) dichiarare che Parte_1
è figlia naturale di;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Persona_1
Comune di Oristano di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita di Pt_1 [...]
; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”; Parte_1
Per il curatore speciale Giuseppe Contini: “1) accolga le domande proposte dall'attrice, ponendo a carico della stessa le spese della CTU;
2) ponga a carico dell'attrice o, in subordine, degli eredi di le competenze per l'attività processuale svolta dallo Persona_1 scrivente”;
Nell'interesse del convenuto : “a) accogliere la domanda attrice;
b) spese Controparte_1 di CTU a carico dell'attrice e spese del giudizio compensate.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha incardinato il presente processo per ottenere, previa Parte_1 declaratoria di “nullità del riconoscimento (…) per difetto di veridicità” (così a pag. 4 dell'atto di citazione) della paternità del defunto – coniugato con madre dell'attrice Per_2 CP_2
e indicato come padre di nell'atto di nascita e nei registri dello stato Parte_1 civile –, fosse accertato e dichiarato “che è figlia naturale di Parte_1
”. Persona_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto di aver saputo fin dall'infanzia di essere nata dalla relazione extraconiugale avuta dalla madre con , il quale, nel CP_2 Persona_1 proprio testamento olografo (datato 17.06.1989), l'aveva, infatti, riconosciuta come figlia.
2. Nominato curatore ai sensi dell'art. 276 cod. civ. su istanza di parte attrice, si è costituito in giudizio l'avv. Giuseppe Contini, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza delle circostanze esposte nell'atto di citazione e quindi di nulla poter osservare in ordine alla fondatezza delle pretese di , al cui accoglimento non si è, comunque, opposto, pur ritenendo Parte_1 che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti dei collaterali di Persona_1
.
[...]
3. Ritualmente citati, sono rimasti contumaci madre dell'attrice, e i prossimi CP_2 congiunti di a eccezione di – figlio di un fratello del Persona_3 Controparte_1 defunto e da questi istituito proprio erede universale con testamento Persona_1
2 olografo del 29.09.2010 –, che, costituitosi con comparsa del 07.07.2021, non si è opposto all'accoglimento della domanda di . Parte_1
4. Con memoria del 21.10.2025, l'attrice ha chiarito di intendere conservare il cognome , Pt_1 assegnatole alla nascita.
§§§
5. Pur a fronte di imprecisioni terminologiche foriere di potenziali equivoci in ordine alle azioni che l'attrice ha inteso esercitare, sulla base delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, la domanda di “nullità del riconoscimento (…) per difetto di veridicità” non può che essere interpretata come di disconoscimento di paternità (ex art. 243 bis cod. civ.).
Invero, all'epoca della nascita dell'attrice, avvenuta nel 1969, era già da lungo CP_2 tempo (almeno dieci anni, secondo la prospettazione) coniugata con e, pertanto, di Per_2 quest'ultimo ha acquisito lo stato di figlia, senza necessità di Parte_1 formale riconoscimento da parte di colui che era marito della madre;
infatti, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, la presunzione sancita dall'art. 231 cod. civ. e la conforme indicazione contenuta nell'atto di nascita – che, in specie, ricorre, poiché nell'atto di nascita Parte_1
è indicata come figlia di e di – determinano l'attribuzione
[...] CP_2 Per_2 ex lege della paternità, cosicché, non essendo mai avvenuto, non v'è alcun riconoscimento del defunto che debba dichiararsi invalido per difetto di veridicità. Pt_1
Di conseguenza, poiché ha, inoltre, chiesto di essere dichiarata Parte_1 giudizialmente figlia di , mentre la volontà di ottenere la rimozione dello Persona_1 stato di figlia di si evince dall'impropria richiesta di dichiarare nullo il riconoscimento Per_2 mai avvenuto (con effetti, ablativi dello status, nella sostanza equivalenti a quelli del disconoscimento), non possono sussistere dubbi circa il fatto che le azioni proposte siano quelle disciplinate dagli artt. 243 bis e 269 cod. civ..
5.1. Tanto chiarito, con accertamento tecnico disposto d'ufficio, è stato acclarato, con probabilità prossima alla certezza (segnatamente, superiore al 99,999%), che è Parte_1 figlia biologica di . Persona_1
La domanda di disconoscimento della paternità di deve, dunque, essere accolta. Per_2
6. Non sussiste, invece, necessità – dopo il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento – di dichiarare giudizialmente la paternità di : infatti, Persona_1 avendo il defunto riconosciuto l'attrice, come propria figlia, nel testamento olografo del 17.06.1989, il riconoscimento, quale disposizione irrevocabile che “ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato” (art. 256 cod. civ.), produce effetti ex lege, senza bisogno di declaratoria giudiziale.
3 7. Deve, poi, rilevarsi che l'accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis connaturato alle azioni di stato, che la parte istante perda il cognome del padre e che, laddove intenda conservarlo, debba esercitare autonomamente il diritto al nome, quale tratto caratterizzante della personalità (cfr. Cass. civ. n. 28518/2019).
Deve, dunque, essere accolta anche la domanda dell'attrice di conservare l'originario cognome
, attribuitole al momento della nascita e che, tenuto conto dell'età della parte (attualmente Pt_1 cinquantaseienne), può presumersi costitutivo della sua identità, oramai compiutamente formata.
8. Tenuto conto della natura delle questioni trattate, della posizione assunta nel processo dal curatore nominato ai sensi dell'art. 276 cod. civ. e della sostanziale assenza di contenzioso, sussistono ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
8.1. Le spese di CTU e le competenze del curatore speciale, liquidate con separati decreti, devono, invece, essere poste interamente a carico di in quanto il curatore è Parte_1 stato nominato su istanza dell'attrice e la consulenza tecnica d'ufficio è stata necessaria per l'accertamento di paternità che la medesima ha richiesto e al cui espletamento le controparti non si sono opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 243 bis cod. civ., che (c.f. Parte_1
) non è figlia di , indicato come padre nel certificato di C.F._1 Per_2 nascita n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1969 del Comune di Sennariolo;
2) dispone che l'attrice conservi il cognome originario;
Pt_1
3) accerta e dichiara che , di cui è figlia Persona_1 Parte_1 biologica, ha riconosciuto l'attrice come propria figlia nel testamento olografo del 17.06.1989;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sennariolo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di nascita di (n. 5, Parte II, Serie A, Parte_1
Anno 1969);
5) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le altre parti;
6) pone integralmente a carico di le competenze del CTU e del Parte_1 curatore speciale, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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