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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2644 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: strumenti finanziari
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti Gian Luca
Matarazzi (C.F. e Claudia Caporicci (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Napoli alla Piazza Salvatore Di
Giacomo n. 123;
ATTORE
E con sede legale in alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lombardi (C.F. P.IVA_1
), Lazare-David Vittone Tassinari (C.F. ) e C.F._4 C.F._5
Riccardo Spina (C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa depositata, C.F._6 domiciliata a mezzo pec come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17/4/2025, nella quale Giudice ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 sentir dichiarare la responsabilità della banca per violazione degli Controparte_1 obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari.
In merito ai fatti di causa, premesso di essere titolare del contratto di intermediazione mobiliare n.
2289466, del deposito titoli n. 9245.1321 e del contratto per la prestazione dei servizi di collocamento n. 90 559 e n. 9245.1321.95, esponeva di avere effettuato svariate operazioni di acquisto di azioni della medesima banca in due tranches: la prima dal mese di luglio al mese di novembre 2014 e la seconda dal mese di maggio 2015 al mese di novembre 2016, per un investimento complessivo di € 262.537,65. Aggiungeva che l'acquisto era stato indotto dalle sollecitazioni dei funzionari della banca della filiale di Afragola, nonostante la congiuntura economica sfavorevole per l'istituto di credito e la infedele rappresentazione contabile della sua situazione patrimoniale nei bilanci di esercizio.
Sul piano giuridico, lamentava di non avere ricevuto una corretta informazione sulla natura dei prodotti acquistati e sulla effettiva situazione patrimoniale della banca, anche a causa della sua posizione in conflitto di interessi, in violazione degli artt. 21 e 27 t.u.f. e 39 Reg. Consob
169190/2007. Deduceva in particolare che la banca non aveva valutato l'adeguatezza e l'appropriatezza del prodotto finanziario al profilo del risparmiatore, del quale tra l'altro aveva raccolto informazioni carenti e inattendibili, in violazione dell'art. 40 Reg. Consob.
Predicava quindi il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di intermediazione mobiliare e del contratto di deposito titoli, a causa dei gravi inadempimenti della banca agli obblighi normativi e contrattuali, nonché il risarcimento integrale della perdita subita, da parametrare alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto e il valore assunto dagli stessi al momento della domanda.
In definitiva, ha chiesto al Tribunale di accertare il grave inadempimento della banca e la conseguente risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare n. 2289466 e di deposito titoli n.
9245.1321 e il conseguente diritto ad ottenere il risarcimento del danno, da parametrare all'intero capitale investito in € 260.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna in suo favore.
2. Si costituiva con deposito di rituale comparsa di risposta la Controparte_1
nella quale ha inteso confutare l'avversa prospettazione dei fatti di causa e difeso l'operato
[...] della banca.
Anzitutto, deduceva la convenuta la preventiva acquisizione di ogni necessaria informazione sul profilo di investimento del cliente, tramite compilazione del modulo cd. Mifid, aggiungendo che il aveva già maturato una significativa esperienza negli investimenti in strumenti finanziari a Pt_1 rischio elevato anche nel periodo pregresso e che aveva sempre puntualmente consegnato tutte le necessarie informazioni sugli strumenti finanziari acquistati e sulla ineliminabile situazione di conflitto di interessi dell'ente emittente.
Negava quindi ogni addebito di responsabilità evidenziando, al contempo, la spregiudicatezza nelle scelte di investimento tenuta dal , che negli anni precedenti aveva già manifestato un'elevata Pt_1 propensione al rischio e aveva anche realizzato notevoli plusvalenze dalla rivendita delle azioni.
Precisava che il aveva comunque proseguito nell'acquisto delle azioni in autonomia, senza Pt_1 alcuna consulenza, per cui attribuiva l'insuccesso dell'investimento alla spontanea iniziativa del cliente, oltre che a fattori esogeni attinenti al mercato azionario.
La banca negava inoltre ogni responsabilità in merito alle vicende patrimoniali interne all'emittente, in quanto estranee alle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario e alla sua responsabilità, per come invocata dall'attore. Infine, negava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione, in assenza della prova che i titoli fossero ancora in suo possesso, nonché della domanda risarcitoria, in assenza dei presupposti della sua responsabilità e, in particolare, del nesso di causa tra le condotte imputate e i danni allegati.
In definitiva, la banca ha chiesto il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, la rimodulazione del quantum risarcibile, tenuto conto della negligenza serbata dall'investitore nella intempestiva dismissione dei propri investimenti come forma di aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. Espletato il tentativo di mediazione, favorito il contraddittorio cartolare, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, la causa veniva istruita con assunzione di prova testimoniale.
Reputata la causa matura per la decisione senza assunzione di ulteriori mezzi istruttori, le parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni.
4. Anzitutto va affermata la procedibilità della domanda, per effetto del regolare esperimento del tentativo di mediazione presso un organismo competente, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis d.lgs.
28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'incontro davanti al mediatore ha avuto regolarmente luogo alla presenza dei rispettivi difensori e procuratori speciali, tuttavia l'incontro non ha avuto successo per l'inconciliabilità delle posizioni delle parti.
5. Sul piano giuridico, la domanda si concentra sulla violazione degli obblighi informativi, di trasparenza e di correttezza stabiliti dagli artt. 21 ss. t.u.f., al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità dell'intermediario e la risoluzione dei contratti di investimento. Le norme di legge rinviano alla normativa regolamentare per la specificazione dettagliata delle informazioni che gli intermediari devono rendere ai clienti ed in particolare al Regolamento Consob
16190/2007 (cd. Mifid), che all'art. 31 stabilisce che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” (cfr. obbligo di informazione attiva).
Le informazioni rese dall'intermediario devono essere quanto più possibile specifiche e devono sostanziarsi nella rappresentazione della natura, della quantità e della qualità dei prodotti finanziari, oltre che nella formulazione di tutte le indicazioni necessarie a comprendere la loro rischiosità, allo scopo di consentire un investimento libero e consapevole da parte del cliente (cfr. Cass. Civ.
21/4/2016, n. 8089).
Nella prestazione dei servizi di investimento ai clienti al dettaglio, che sono più esposti ai rischi del mercato finanziario, gli intermediari sono anche tenuti alla verifica della adeguatezza e della appropriatezza dei servizi di investimento, affinché siano rivolti rispettivamente a soddisfare gli specifici obiettivi di investimento del cliente e a rispettare la sua personale inclinazione al rischio.
Ai sensi degli artt. 39 e 40 Reg. Consob, il test di adeguatezza impone all'intermediario l'obbligo di acquisire informazioni sul profilo dell'investitore (cd. obblighi di informazione passiva) relativi alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento, al suo livello di istruzione e alle sue pregresse esperienze nel settore, pena l'obbligo di astenersi dal prestare il servizio di investimento,
e possono fare affidamento sulle informazioni fornite nella misura in cui non appaiano
“manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Lo spessore del test di adeguatezza varia in dipendenza della natura professionale dell'investitore, che è più esperto al rischio, o della frequenza dell'investimento, con la precisazione che “una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente” (art. 40 co. 1
Reg.).
La valutazione di appropriatezza dell'investimento comporta un'analisi del profilo del singolo cliente e dei suoi obiettivi. A mente dell'art. 42 del Reg. Consob citato, “Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (…) Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
L'intermediario è dispensato dal test di appropriatezza solo quando svolge un servizio di mera esecuzione o trasmissione di ordini e il servizio è prestato su iniziativa del cliente, previo avvertimento anche tramite modulo standardizzato, ai sensi dell'art. 43 Reg.
Le inclinazioni del cliente non condizionano la doverosità degli obblighi informativi, ma posso intervenire sul suo contenuto. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce obbligo primario dell'intermediario quello di “offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato”. E infatti “una simile tesi finirebbe per escludere tout court l'applicazione della disciplina di legge in un numero non irrilevante di casi, al di fuori di qualsiasi aggancio interpretativo in tal senso, vuoi nella lettera, vuoi - ancor meno - nella ratio della disposizione, che parte viceversa dal presupposto di uno squilibrio appunto informativo tra le parti, onde l'intermediario diligente è gravato dall'onere di offrire la completa informazione del titolo, onere da cui quindi in nessun modo il medesimo può essere esentato” (Cass. civ. 31/08/2020, n.18153).
Queste riflessioni confermano a maggior ragione che le informazioni da rendere debbano essere
“concrete e specifiche” e “propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento”, a prescindere dalla storia personale dell'investitore, e vadano rinnovate in occasione di ciascun investimento, perché una conclusione di segno contrario rischierebbe di svuotare gli obblighi normativi di contenuto e l'investitore della sua tutela (Cass. 16/2/2018, n. 3914).
L'onere di provare di avervi diligentemente assolto grava sull'intermediario, che è contraente qualificato sul piano professionale. Questo incombente è stabilito espressamente dall'art. 23 co. 6
t.u.f., secondo cui nei giudizi risarcitori spetta al soggetto abilitato dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ribadendo e specificando la regola generale contenuta nell'art. 1218
c.c.
Anche per questa ragione, ai sensi degli artt. 34 co. 6 e 36 Reg. Consob cit., tali informazioni devono essere registrate su un supporto duraturo, cartaceo o non cartaceo o anche informatico, purché siano accessibili e aggiornate. Tale adempimento tutela non soltanto il cliente, ma anche l'intermediario, gravato dallo sforzo di alleviare la propria responsabilità e offrire la prova liberatoria.
Quando la responsabilità della banca deriva dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, essa assume i connotati della responsabilità precontrattuale oppure contrattuale, se le operazioni di investimento sono state compiute in esecuzione di un contratto quadro già concluso (Tribunale Firenze, 28/09/2023, n.2767, Tribunale Venezia, 20/09/2023,
n.1585). Dalla natura contrattuale della responsabilità deriva l'onere per il cliente di allegare soltanto l'inadempimento della banca e il titolo da cui esso deriva, perché è sull'intermediario obbligato alla prestazione che grava l'onere di dimostrare di avere adempiuto con diligenza professionale qualificata (Cass. civ., 10/04/2014, n. 8462).
6. Nella fattispecie, gli elementi raccolti concorrono all'accertamento della responsabilità dell'intermediario nella violazione degli obblighi informativi. L'investitore infatti non risulta essere stato edotto delle caratteristiche dei titoli acquistati in maniera sufficientemente specifica ed esaustiva.
Le operazioni di investimento del Chiuso presentano caratteristiche omogenee: gli ordini erano tutti rivolti all'acquisto di azioni ordinarie MPS, si dichiarava consapevole della situazione di conflitto di interessi dell'ente emittente, le schede informative recavano tutte i codici identificativi dello strumento e per ciascuno veniva enunciata la classe di rischio 5 corrispondente al livello “elevato”
(cfr. allegato da 5 a 9 del fascicolo di parte attrice).
Orbene, la documentazione esibita presenta un tenore standardizzato e schematico, inidoneo a dimostrare che sia stato trasmesso quel corredo di informazioni personalizzato e specifico preteso dalla normativa di settore.
Sulla banca infatti grava l'onere di dimostrare di avere informato l'investitore con un elevato livello di diligenza non soltanto in merito alla astratta rischiosità dello strumento finanziario, ma anche alle sue caratteristiche peculiari ed ai fattori che determinano tale classificazione, allo scopo di consentire una adeguata ponderazione della scelta di investimento del singolo risparmiatore, secondo un giudizio individualizzante e concreto che tenga conto delle particolarità della singola operazione.
L'astratta qualificazione dello strumento azionario come titolo dal rischio “elevato” non attribuisce all'investitore un adeguato bagaglio conoscitivo sui meccanismi di funzionamento dello strumento e sulla sua attitudine a variare di valore, ma rappresenta soltanto un adempimento meramente formale, potenzialmente vuoto di contenuto, astrattamente idoneo a vanificare la tutela effettiva pretesa dal legislatore. Queste indicazioni di metodo corrispondono al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, ribadito in più occasioni, secondo cui l'obbligo di informazione deve essere concreto e deve avere ad oggetto non soltanto la sua categoria ma anche “la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. n. 18153 cit.; cfr. anche Cass. 14/12/2022
n. 36584).
La condizione finanziaria dell'ente emittente e il trend assunto dalle sue azioni sul mercato acquistano, quindi, rilievo determinante nella descrizione dello strumento finanziario e dei suoi profili di rischio e merita di essere esposto con chiarezza dall'intermediario nell'esercizio dei suoi compiti informativi. Tali elementi conoscitivi sono a maggior ragione esigibili dall'intermediario quando questo soggetto coincide con l'ente emittente e dunque dispone di adeguate risorse per reperire informazioni circostanziate all'interno del proprio plesso organizzativo.
Al contrario, la banca convenuta non ha illustrato in alcun modo queste caratteristiche nella documentazione contrattuale e precontrattuale prodotta in atti, affidando piuttosto le proprie difese a una modulistica standardizzata e povera di contenuti.
Sebbene tra gli ordini di acquisto presi in carico dall'intermediario risulti essere stata indicata una classe di rischio elevata, questa segnalazione non è sufficiente ad esaurire i suoi obblighi informativi. Il rispetto di questi obblighi non può essere assolto con formule di stile o chiose formalistiche, ma esige che siano esplicitate in maniera chiara e precisa le caratteristiche dello strumento finanziario, allo scopo di orientare il cliente sulle scelte di investimento in maniera razionale e realmente consapevole. Allo stesso modo, non assume alcun rilievo la identificazione CP_ del codice , che pure è stata vantata dalla convenuta a sostegno della propria diligenza: il codice numerico, attribuito dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assolve alla più limitata funzione di identificare lo strumento finanziario negoziato sul mercato, ma nulla aggiunge sulla sua affidabilità finanziaria.
7.1. Nonostante fosse onerata di fornire la prova liberatoria, la banca non ha dimostrato di avere ottemperato ai propri obblighi, per i quali è esigibile una diligenza altamente qualificata e parametrata al profilo professionale del prestatore del servizio di investimento.
La prova liberatoria deve essere intesa in forma documentale o, quanto meno, registrata su un supporto duraturo, che può anche non essere cartaceo se il cliente vi ha acconsentito, purché sia idonea a dimostrare in maniera oggettiva e inequivocabile l'adempimento degli obblighi informativi, ai sensi degli artt. 34 e 36 Reg. cit. Tali adempimenti non possono essere svolti in forma meramente orale e dunque non possono nemmeno essere dimostrati in giudizio tramite testimoni, come invece ha tentato di fare la convenuta (cfr. verbale di udienza del 15/11/2024). La banca ha esibito come prova liberatoria il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, di cui al Regolamento Consob 11522/1998, assumendo di averlo consegnato al cliente e di avere rappresentato con estrema chiarezza i rischi derivanti dall'acquisto di azioni, potenzialmente pari alla perdita dell'intero capitale (cfr. allegato 1 del fascicolo di parte convenuta).
Il documento risulta allegato e consegnato al contratto di deposito titoli, né l'attore ha negato di averlo ricevuto in occasione della stipula (cfr. allegato 1bis).
Il documento illustrava che i titoli di capitale, tra i quali sono diffuse le azioni, attribuiscono all'investitore il diritto a diventare soci della società emittente, con la conseguenza di partecipare al rischio economico della stessa. Inoltre il cliente era avvertito che “a parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento della società emittente… Inoltre, in caso di fallimento della società emittente… è pressocché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito”.
Il documento proseguiva poi nella elencazione di altri avvertimenti di portata generale, totalmente avulsi dalla storia del rapporto in oggetto, tant'è che nel frontespizio era annunciato a chiare lettere che “questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari”, limitandosi espressamente al meno ambizioso obiettivo di
“fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi”.
Emerge allora con tutta evidenza la portata generale di questo documento, scevro da ogni connotazione individualizzante e da ogni attitudine a fornire informazioni personalizzate e realmente calate sui singoli prodotti finanziari né, a maggior ragione, sulle azioni emesse da MPS.
7.2. Al contrario, secondo la sua tesi difensiva, nel trasmettere questa documentazione, la banca avrebbe assolto diligentemente agli obblighi informativi assunti in qualità di intermediario.
Quanto al peso delle informazioni, tuttavia, ha dedotto la banca di essere esonerata dal trasmettere ulteriori notizie interne all'istituto emittente, sulla sua solidità e affidabilità finanziaria, contrariamente a quanto preteso dall'attore. Proseguendo nella prospettazione difensiva, lo spessore dell'obbligo informativo dell'intermediario non dovrebbe essere influenzato dall'identità dell'ente che emette le azioni e la circostanza che i due soggetti coincidessero, come rimproverato dall'attore, dovrebbe restare confinata al di fuori del giudizio di responsabilità.
Le tesi delle parti non colgono pienamente nel segno. Entrambe riposano sull'equivoco di fondo che la vendita di azioni proprie o, in generale, le operazioni negoziali concluse in conflitto di interesse siano esposte ad un giudizio di disvalore. Al contrario, l'ordinamento non disapprova le operazioni concluse in conflitto di interessi, purché il titolare dell'interesse gestito sia stato preventivamente avvertito e abbia prestato il suo assenso.
Questa logica è disciplinata tanto in via generale dall'art. 1395 c.c., quanto in via particolare nel settore della intermediazione mobiliare dall'art. 27 Reg. Consob 1152/2018. Secondo questa norma, di regola gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore, anche all'interno di moduli prestampati, e questi non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.
Nella fattispecie, gli ordini sono stati tutti effettuati nella consapevolezza del conflitto di interessi della banca, come risulta dalla sottoscrizione del cliente sui singoli acquisti, pertanto nessun dubbio può essere serbato sulla legittimità dell'operazione da questo punto di vista.
Lo stato di conflitto di interessi non concorre a descrivere il contenuto degli obblighi di informazione attiva: non può alleviare in alcun modo lo spessore dell'obbligo informativo, perché questo obbligo sussiste a prescindere dalla identità dell'emittente e dell'investitore.
Tuttavia, non è escluso che il conflitto di interessi possa intervenire nel giudizio di responsabilità, come fattore di aggravamento della colpa dell'intermediario. La sovrapposizione di identità tra intermediario ed emittente agevola l'assolvimento dell'obbligo informativo sulla qualità delle azioni negoziate, per l'agevole reperibilità delle informazioni al proprio interno;
di conseguenza, la sua omissione aggrava il rimprovero di negligenza nei confronti dell'intermediario e lo stesso inadempimento contrattuale.
7.3. In sua difesa, la convenuta ha anche invocato il principio di autoresponsabilità, allo scopo di dimostrare la consapevolezza del cliente nelle personali scelte di investimento, anche per la pregressa esperienza acquisita nel settore, reputata sufficiente a interrompere il nesso di causalità tra le condotte rimproverate alla banca e l'evento dannoso, al fine di escludere la propria responsabilità.
Queste argomentazioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità della banca.
Il profilo più o meno “professionale” dell'investitore non esclude per ciò solo il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario e la perdita del capitale investito, perché gli obblighi informativi sulla adeguatezza dell'investimento (cd. suitability rule) riguardano ogni tipo di cliente, sebbene in misura variabile. Il cliente conserva sempre il diritto ad essere adeguatamente informato sulle operazioni finanziarie da autorizzare, anche se in precedenza aveva già avallato acquisti ugualmente rischiosi, a prescindere dalla personale esperienza acquisita sul campo, e di conseguenza l'intermediario non può essere esonerato dall'assolvimento dei suoi obblighi informativi (Cass. civ. 31/08/2020, n.18153; Cass. Civ., 11/6/2019, n. 15708). Nella giurisprudenza di legittimità è consolidata l'affermazione secondo cui “se è certamente vero che il danno derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi non può mai considerarsi in re ipsa, tuttavia – in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo – sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà; né la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all'intermediario” (così Cass.,
31/08/2020, n. 18153, citando i precedenti Cass. 4 aprile 2018, n. 8338 e Cass. 17 aprile 2020, n.
7905).
Proseguendo nelle difese, la banca ha inferito che il dovrebbe imputare alla propria Pt_1 personale responsabilità le conseguenze di scelte di investimento spregiudicate, a causa della propria incauta propensione al rischio, maturata nel corso di lunghi anni di acquisti azionari. In realtà, la storia finanziaria del e la pregressa esperienza maturata del settore del mercato Pt_1 azionario non sollevavano la banca dal rispetto degli obblighi informativi, proprio perché la legge pretende un elevato livello di attenzione nelle transazioni di strumenti finanziari sul mercato azionario, che non conosce deroghe per effetto della ripetizione della condotta (vale la pena ribadire il principio contenuto in Cass. n. 18153 cit.: “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi”).
L'ininfluenza del fattore temporale è a maggior ragione espressa dall'art. 40 Reg. Consob quando recita che “Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”, a dimostrazione che la frequenza delle operazioni può solo aggravare gli adempimenti dell'intermediario, ma non alleviarli.
In definitiva, gli elementi raccolti depongono per l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito per la violazione degli obblighi informativi connessi all'attività di intermediazione finanziaria.
Concorrono a questa decisione non soltanto le condotte omissive dell'intermediario, attestate dalla lacunosa documentazione informativa, ma anche la dichiarata rischiosità dell'investimento, che consente di ascrivere i danni a una condotta omissiva causalmente orientata del professionista.
La violazione di queste regole di comportamento dell'intermediario costituisce inadempimento di non scarsa importanza rispetto agli obblighi informativi imposti dal contratto di investimento, alla luce del peso e della incisività degli investimenti realizzati senza adeguato supporto informativo. Questo grave inadempimento giustifica la risoluzione del contratto di investimento invocata dal risparmiatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per la violazione di regole di comportamento che ha comportato una alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale, secondo l'immutato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a sezioni unite il 19 dicembre 2007,
n. 26725.
8. Restano da accertare le ricadute pregiudizievoli dell'investimento e la consistenza del danno, sul diverso piano della cd. causalità giuridica (sulla distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica si veda Cass. 12/12/2024, n. 32226: “la fattispecie della responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo dell'azione e dell'evento, mentre la causalità giuridica interviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all'esito di una responsabilità già accertata”).
8.1. L'attore infatti ha vantato il diritto ad ottenere un risarcimento del danno, da commisurare alla perdita di valore delle azioni al momento della domanda risarcitoria, dunque pari alla integrale perdita occorsa al capitale investito, che sarebbe stato sostanzialmente azzerato per effetto degli investimenti azionari.
A tale scopo ha invocato la giurisprudenza consolidata che, nei casi di responsabilità risarcitoria dell'intermediario finanziario, individua il valore della perdita risarcibile “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass. 29353/2018).
Nella determinazione del danno risarcibile non pare dunque possibile prescindere dal contenuto della domanda stessa.
La domanda risarcitoria è impostata sulla omessa informativa delle caratteristiche delle azioni di
MPS: si è rimproverato cioè all'intermediario di non avere illustrato tutte le qualità del prodotto finanziario e di avere così esposto il cliente a conseguenze che non poteva adeguatamente preventivare, secondo una misura di diligenza ordinaria. Sono quindi risarcibili le perdite generate dall'incauto acquisto di azioni, che il cliente avrebbe potuto evitare se fosse stato adeguatamente informato, secondo un giudizio di tipo controfattuale improntato al criterio del più probabile che non (Cass. n. 12990/2023).
Seguendo questa premessa di metodo, non sono risarcibili invece le ulteriori perdite subite per effetto del repentino deprezzamento delle azioni, che era in potere del cliente evitare con una tempestiva dismissione e che non dipendono direttamente dalle omissioni dell'intermediario, bensì da una scelta consapevole del risparmiatore. D'altra parte, “l'illecito non è costituito, esclusivamente, dalla puntuale violazione dell'obbligo informativo, fine a sé stessa, bensì comprende lo stato di 'inconsapevolezza' generato nel risparmiatore al momento dell'assunzione, nel mantenimento e nella dismissione delle proprie scelte d'investimento”: l'omissione informativa non va risarcita in re ipsa, ma solo nella misura in cui abbia disorientato il risparmiatore nelle proprie scelte di investimento (Cass. n. 32226 cit.).
Il danno allegato dall'attore scaturisce da due tranches di massicci acquisti azionari: la prima da luglio a novembre 2014 e la seconda da maggio 2015 a novembre 2015.
È lo stesso attore ad avere esposto nel proprio atto introduttivo di avere preso consapevolezza del crollo del titolo a partire dal mese di maggio 2015 (cfr. atto di citazione: “Il valore del predetto titolo
(nel luglio 2014 originariamente acquistato ad un prezzo di euro 1,3703 per ciascuna azione) si rivelava dunque costantemente in perdita, per poi definitivamente crollare nel maggio del 2015 (euro 0,576 ad unità), allorquando, in occasione dell'assemblea straordinaria indetta per l'aumento del capitale per 3 miliardi di euro, poi compiuto nel giugno 2015 (doc. n. 11), MPS deliberava il raggruppamento delle predette azioni nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 20 azioni possedute)”. Nonostante
l'acquisita consapevolezza del trend negativo assunto dalle azioni sul mercato e del crollo del loro valore, che avrebbe comportato il sostanziale azzeramento del capitale investito, dal mese di maggio 2015 il si era determinato comunque all'acquisto di un nuovo pacchetto di azioni. Pt_1
Non si può negare allora che nell'aggravamento del danno abbia concorso in misura rilevante il comportamento imprudente dell'investitore il quale, resosi finalmente conto delle conseguenze del proprio acquisto, della effettiva rischiosità del titolo, delle condizioni finanziarie compromesse dell'istituto emittente e delle operazioni societarie in corso, non ha dismesso i propri acquisti e non ha denunciato tempestivamente il danno, ma anzi ha incrementato il proprio investimento in notevole misura, insistendo nell'acquisto della medesima tipologia di azioni, nonostante le perdite economiche già subite e l'acquisita consapevolezza della catastrofica perdita di valore sul mercato.
Queste conclusioni si muovono nel rispetto dei principi esposti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la “inconsapevolezza della scelta d'investimento, generata, appunto, da una scorretta o negligente informativa di quest'ultimo, può essere rimossa da un evento disvelatore dello stesso illecito… che ha manifestato i reali rischi dell'investimento fino a quel momento celati ex adverso al risparmiatore” (Cass. n. 32226 cit.).
Le condotte del cliente appaiono causalmente efficienti alla produzione del danno e da sole idonee ad interrompere il nesso causale tra l'omissione dell'intermediario e l'evento pregiudizievole.
Argomentando secondo un giudizio di tipo controfattuale e probabilistico, non è possibile affermare con ragionevole certezza che, a seguito delle perdite già subite dal deprezzamento delle azioni, se l'intermediario avesse rinnovato una informazione realmente specifica e personalizzata, il cliente si sarebbe davvero astenuto dall'investimento, perché queste informazioni facevano ormai parte di un bagaglio conoscitivo già acquisito.
In definitiva, l'aggravamento del danno successivo al mese di maggio 2015 non può essere imputato in maniera esclusiva alle omissioni informative dell'intermediario nella vendita di azioni.
Questo piuttosto deriva dal concorso di una serie di fattori estrinseci, riconducibili essenzialmente alle variabili nelle quotazioni del mercato azionario e alla ostinata perseveranza dell'investitore, ormai edotto della notevole rischiosità di quel tipo di investimento e dell'attitudine assunta da quelle azioni alla perdita di valore, ma esula dal perimetro delle condotte omissive rimproverabili alla banca.
Il danno risarcibile va dunque ridotto di conseguenza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1223 e 1227 c.c., in parziale accoglimento della eccezione sollevata dalla banca.
8.2. Nella quantificazione del danno risarcibile occorre allora circoscrivere le perdite subite fino al mese di novembre 2014.
Secondo i criteri di effettività e di integralità del danno risarcibile, la liquidazione non può eccedere la perdita di valore dei titoli subita per effetto dell'omissione imputabile all'intermediario (Cass. civ., 27/06/2023, n. 18293). Questo principio è coerente con la principale premessa di metodo, secondo cui il fatto generatore del danno non è il cattivo esito di un investimento, bensì l'omissione di informazioni che, se correttamente rese, avrebbero potuto evitare quell'esito negativo, secondo un giudizio di tipo probabilistico e controfattuale.
È corretto affermare che “il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” e
“poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato”: il corollario è che occorre “far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (Cass. civ.,
14/11/2018, n. 29353; Cass. n. 29864/2011).
La perdita di valore subita dalle azioni può agevolmente essere ricostruita dalle allegazioni dell'attore. Nell'atto di citazione è stato narrato che, alla data del 19 novembre 2014, il era titolare di Pt_1
185.500 azioni MPS, acquistate nei mesi precedenti, pari ad un valore complessivamente investito di € 180.744,71. Il conteggio è stato confermato dall'estratto patrimoniale aggiornato al mese di novembre 2014, allegato dall'attore, dove il valore dell'investimento all'attualità risultava svalutato in € 128.644,25, per una perdita del 28% pari a € 52.100,46 (allegato n. 10).
Da quanto esaminato discende allora che al mese di novembre 2014 l'attore avesse subito una perdita patrimoniale risarcibile di € 52.100,46.
Su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi a far data dalla domanda giudiziale, in funzione della sua natura prenotativa, che garantisce la retroattività degli effetti costitutivi della pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto, per effetto della quale è accordato il risarcimento del danno (Cass. civ., 06/09/2022, n. 26202). Il saggio degli interessi compensativi può essere giudizialmente determinato in via equitativa: nella specie, in mancanza di domanda di tenore specifico, appare comunque equo commisurarlo al saggio legale degli interessi (cfr. Cass.
25817/2017).
Inoltre la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria da illecito, tanto di fonte contrattuale quanto extracontrattuale, comporta anche il diritto dell'attore ad essere compensato della svalutazione monetaria medio tempore subita tra l'evento dannoso e la liquidazione giudiziale del danno, senza necessità di allegazione di un maggior danno (si veda, proprio sul tema del risarcimento del danno connesso alla violazione di obblighi informativi nella negoziazione di strumenti finanziari, Cass. civ., 06/09/2022, n. 26202).
Interessi compensativi e rivalutazione monetaria sono istituti compatibili che ben possono essere cumulati sul piano giuridico: “Fra i debiti di valore è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass., n. 11937/1997, n. 9517/2002). Spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa (Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento” (Cass. civ., 19/01/2022, n.
1627). Di conseguenza, l'attore ha diritto alla rivalutazione monetaria della perdita risarcibile di €
52.100,46, così come stimata al mese di novembre 2014, che è la prima data utile in cui è attestata la percezione del fatto dannoso, fino all'attualità; su tale somma rivalutata sono dovuti gli interessi compensativi dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
8.3. La banca ha invocato la compensatio lucri cum damni come fattore di moderazione del danno risarcibile. Secondo la banca, dalle eventuali perdite risarcibili occorrerebbe decurtare le plusvalenze percepite dall'attore nel corso del rapporto di investimento, con particolare riguardo alla vendita dei diritti di opzione che la controparte non avrebbe esercitato in occasione dell'aumento di capitale di MPS nel 2015 e nel 2022.
Queste circostanze tuttavia, oltre a non essere state dimostrate nei fatti, sono in realtà del tutto irrilevanti: i pretesi profitti sarebbero comunque successivi al mese di novembre 2014 e dunque estranei al medesimo fatto generatore della fattispecie dannosa.
9. In conclusione, la domanda va solo parzialmente accolta, limitatamente all'accertamento dell'inadempimento della banca, della risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare e di deposito titoli e del diritto al risarcimento del danno, nei limiti esposti. Non può essere accolta invece la domanda alla condanna della banca all'integrale risarcimento del danno, per il concorso dell'attore nell'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
10. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per 4/5 in proporzione ai profili di accoglimento della domanda. Per il restante 1/5, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri aggiornati al D.M. 147/2022 in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accogliendo la domanda, accerta l'inadempimento della banca convenuta per violazione degli obblighi informativi e dichiara la risoluzione del contratto di intermediazione mobiliare n. 2289466 e del contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione n.
9245.1321;
2. Accogliendo parzialmente la domanda, condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento del risarcimento del danno in favore di che si liquida in
[...] Parte_1 € 52.100,46, oltre rivalutazione monetaria dal 19/11/2014 all'attualità e interessi legali sulla somma così rivalutata dalla domanda al soddisfo;
3. Rigetta per il resto la domanda;
4. Compensa le spese di lite per 4/5 e, per la restante parte, condanna Controparte_1 al pagamento di € 4.000,00 in favore di , oltre rimborso
[...] Parte_1 forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2644 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: strumenti finanziari
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti Gian Luca
Matarazzi (C.F. e Claudia Caporicci (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Napoli alla Piazza Salvatore Di
Giacomo n. 123;
ATTORE
E con sede legale in alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lombardi (C.F. P.IVA_1
), Lazare-David Vittone Tassinari (C.F. ) e C.F._4 C.F._5
Riccardo Spina (C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa depositata, C.F._6 domiciliata a mezzo pec come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17/4/2025, nella quale Giudice ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 sentir dichiarare la responsabilità della banca per violazione degli Controparte_1 obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari.
In merito ai fatti di causa, premesso di essere titolare del contratto di intermediazione mobiliare n.
2289466, del deposito titoli n. 9245.1321 e del contratto per la prestazione dei servizi di collocamento n. 90 559 e n. 9245.1321.95, esponeva di avere effettuato svariate operazioni di acquisto di azioni della medesima banca in due tranches: la prima dal mese di luglio al mese di novembre 2014 e la seconda dal mese di maggio 2015 al mese di novembre 2016, per un investimento complessivo di € 262.537,65. Aggiungeva che l'acquisto era stato indotto dalle sollecitazioni dei funzionari della banca della filiale di Afragola, nonostante la congiuntura economica sfavorevole per l'istituto di credito e la infedele rappresentazione contabile della sua situazione patrimoniale nei bilanci di esercizio.
Sul piano giuridico, lamentava di non avere ricevuto una corretta informazione sulla natura dei prodotti acquistati e sulla effettiva situazione patrimoniale della banca, anche a causa della sua posizione in conflitto di interessi, in violazione degli artt. 21 e 27 t.u.f. e 39 Reg. Consob
169190/2007. Deduceva in particolare che la banca non aveva valutato l'adeguatezza e l'appropriatezza del prodotto finanziario al profilo del risparmiatore, del quale tra l'altro aveva raccolto informazioni carenti e inattendibili, in violazione dell'art. 40 Reg. Consob.
Predicava quindi il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di intermediazione mobiliare e del contratto di deposito titoli, a causa dei gravi inadempimenti della banca agli obblighi normativi e contrattuali, nonché il risarcimento integrale della perdita subita, da parametrare alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto e il valore assunto dagli stessi al momento della domanda.
In definitiva, ha chiesto al Tribunale di accertare il grave inadempimento della banca e la conseguente risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare n. 2289466 e di deposito titoli n.
9245.1321 e il conseguente diritto ad ottenere il risarcimento del danno, da parametrare all'intero capitale investito in € 260.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna in suo favore.
2. Si costituiva con deposito di rituale comparsa di risposta la Controparte_1
nella quale ha inteso confutare l'avversa prospettazione dei fatti di causa e difeso l'operato
[...] della banca.
Anzitutto, deduceva la convenuta la preventiva acquisizione di ogni necessaria informazione sul profilo di investimento del cliente, tramite compilazione del modulo cd. Mifid, aggiungendo che il aveva già maturato una significativa esperienza negli investimenti in strumenti finanziari a Pt_1 rischio elevato anche nel periodo pregresso e che aveva sempre puntualmente consegnato tutte le necessarie informazioni sugli strumenti finanziari acquistati e sulla ineliminabile situazione di conflitto di interessi dell'ente emittente.
Negava quindi ogni addebito di responsabilità evidenziando, al contempo, la spregiudicatezza nelle scelte di investimento tenuta dal , che negli anni precedenti aveva già manifestato un'elevata Pt_1 propensione al rischio e aveva anche realizzato notevoli plusvalenze dalla rivendita delle azioni.
Precisava che il aveva comunque proseguito nell'acquisto delle azioni in autonomia, senza Pt_1 alcuna consulenza, per cui attribuiva l'insuccesso dell'investimento alla spontanea iniziativa del cliente, oltre che a fattori esogeni attinenti al mercato azionario.
La banca negava inoltre ogni responsabilità in merito alle vicende patrimoniali interne all'emittente, in quanto estranee alle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario e alla sua responsabilità, per come invocata dall'attore. Infine, negava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione, in assenza della prova che i titoli fossero ancora in suo possesso, nonché della domanda risarcitoria, in assenza dei presupposti della sua responsabilità e, in particolare, del nesso di causa tra le condotte imputate e i danni allegati.
In definitiva, la banca ha chiesto il rigetto della domanda avversaria o, in via subordinata, la rimodulazione del quantum risarcibile, tenuto conto della negligenza serbata dall'investitore nella intempestiva dismissione dei propri investimenti come forma di aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. Espletato il tentativo di mediazione, favorito il contraddittorio cartolare, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, la causa veniva istruita con assunzione di prova testimoniale.
Reputata la causa matura per la decisione senza assunzione di ulteriori mezzi istruttori, le parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni.
4. Anzitutto va affermata la procedibilità della domanda, per effetto del regolare esperimento del tentativo di mediazione presso un organismo competente, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis d.lgs.
28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'incontro davanti al mediatore ha avuto regolarmente luogo alla presenza dei rispettivi difensori e procuratori speciali, tuttavia l'incontro non ha avuto successo per l'inconciliabilità delle posizioni delle parti.
5. Sul piano giuridico, la domanda si concentra sulla violazione degli obblighi informativi, di trasparenza e di correttezza stabiliti dagli artt. 21 ss. t.u.f., al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità dell'intermediario e la risoluzione dei contratti di investimento. Le norme di legge rinviano alla normativa regolamentare per la specificazione dettagliata delle informazioni che gli intermediari devono rendere ai clienti ed in particolare al Regolamento Consob
16190/2007 (cd. Mifid), che all'art. 31 stabilisce che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” (cfr. obbligo di informazione attiva).
Le informazioni rese dall'intermediario devono essere quanto più possibile specifiche e devono sostanziarsi nella rappresentazione della natura, della quantità e della qualità dei prodotti finanziari, oltre che nella formulazione di tutte le indicazioni necessarie a comprendere la loro rischiosità, allo scopo di consentire un investimento libero e consapevole da parte del cliente (cfr. Cass. Civ.
21/4/2016, n. 8089).
Nella prestazione dei servizi di investimento ai clienti al dettaglio, che sono più esposti ai rischi del mercato finanziario, gli intermediari sono anche tenuti alla verifica della adeguatezza e della appropriatezza dei servizi di investimento, affinché siano rivolti rispettivamente a soddisfare gli specifici obiettivi di investimento del cliente e a rispettare la sua personale inclinazione al rischio.
Ai sensi degli artt. 39 e 40 Reg. Consob, il test di adeguatezza impone all'intermediario l'obbligo di acquisire informazioni sul profilo dell'investitore (cd. obblighi di informazione passiva) relativi alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento, al suo livello di istruzione e alle sue pregresse esperienze nel settore, pena l'obbligo di astenersi dal prestare il servizio di investimento,
e possono fare affidamento sulle informazioni fornite nella misura in cui non appaiano
“manifestamente superate, inesatte o incomplete”.
Lo spessore del test di adeguatezza varia in dipendenza della natura professionale dell'investitore, che è più esperto al rischio, o della frequenza dell'investimento, con la precisazione che “una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente” (art. 40 co. 1
Reg.).
La valutazione di appropriatezza dell'investimento comporta un'analisi del profilo del singolo cliente e dei suoi obiettivi. A mente dell'art. 42 del Reg. Consob citato, “Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (…) Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
L'intermediario è dispensato dal test di appropriatezza solo quando svolge un servizio di mera esecuzione o trasmissione di ordini e il servizio è prestato su iniziativa del cliente, previo avvertimento anche tramite modulo standardizzato, ai sensi dell'art. 43 Reg.
Le inclinazioni del cliente non condizionano la doverosità degli obblighi informativi, ma posso intervenire sul suo contenuto. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce obbligo primario dell'intermediario quello di “offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato”. E infatti “una simile tesi finirebbe per escludere tout court l'applicazione della disciplina di legge in un numero non irrilevante di casi, al di fuori di qualsiasi aggancio interpretativo in tal senso, vuoi nella lettera, vuoi - ancor meno - nella ratio della disposizione, che parte viceversa dal presupposto di uno squilibrio appunto informativo tra le parti, onde l'intermediario diligente è gravato dall'onere di offrire la completa informazione del titolo, onere da cui quindi in nessun modo il medesimo può essere esentato” (Cass. civ. 31/08/2020, n.18153).
Queste riflessioni confermano a maggior ragione che le informazioni da rendere debbano essere
“concrete e specifiche” e “propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento”, a prescindere dalla storia personale dell'investitore, e vadano rinnovate in occasione di ciascun investimento, perché una conclusione di segno contrario rischierebbe di svuotare gli obblighi normativi di contenuto e l'investitore della sua tutela (Cass. 16/2/2018, n. 3914).
L'onere di provare di avervi diligentemente assolto grava sull'intermediario, che è contraente qualificato sul piano professionale. Questo incombente è stabilito espressamente dall'art. 23 co. 6
t.u.f., secondo cui nei giudizi risarcitori spetta al soggetto abilitato dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ribadendo e specificando la regola generale contenuta nell'art. 1218
c.c.
Anche per questa ragione, ai sensi degli artt. 34 co. 6 e 36 Reg. Consob cit., tali informazioni devono essere registrate su un supporto duraturo, cartaceo o non cartaceo o anche informatico, purché siano accessibili e aggiornate. Tale adempimento tutela non soltanto il cliente, ma anche l'intermediario, gravato dallo sforzo di alleviare la propria responsabilità e offrire la prova liberatoria.
Quando la responsabilità della banca deriva dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, essa assume i connotati della responsabilità precontrattuale oppure contrattuale, se le operazioni di investimento sono state compiute in esecuzione di un contratto quadro già concluso (Tribunale Firenze, 28/09/2023, n.2767, Tribunale Venezia, 20/09/2023,
n.1585). Dalla natura contrattuale della responsabilità deriva l'onere per il cliente di allegare soltanto l'inadempimento della banca e il titolo da cui esso deriva, perché è sull'intermediario obbligato alla prestazione che grava l'onere di dimostrare di avere adempiuto con diligenza professionale qualificata (Cass. civ., 10/04/2014, n. 8462).
6. Nella fattispecie, gli elementi raccolti concorrono all'accertamento della responsabilità dell'intermediario nella violazione degli obblighi informativi. L'investitore infatti non risulta essere stato edotto delle caratteristiche dei titoli acquistati in maniera sufficientemente specifica ed esaustiva.
Le operazioni di investimento del Chiuso presentano caratteristiche omogenee: gli ordini erano tutti rivolti all'acquisto di azioni ordinarie MPS, si dichiarava consapevole della situazione di conflitto di interessi dell'ente emittente, le schede informative recavano tutte i codici identificativi dello strumento e per ciascuno veniva enunciata la classe di rischio 5 corrispondente al livello “elevato”
(cfr. allegato da 5 a 9 del fascicolo di parte attrice).
Orbene, la documentazione esibita presenta un tenore standardizzato e schematico, inidoneo a dimostrare che sia stato trasmesso quel corredo di informazioni personalizzato e specifico preteso dalla normativa di settore.
Sulla banca infatti grava l'onere di dimostrare di avere informato l'investitore con un elevato livello di diligenza non soltanto in merito alla astratta rischiosità dello strumento finanziario, ma anche alle sue caratteristiche peculiari ed ai fattori che determinano tale classificazione, allo scopo di consentire una adeguata ponderazione della scelta di investimento del singolo risparmiatore, secondo un giudizio individualizzante e concreto che tenga conto delle particolarità della singola operazione.
L'astratta qualificazione dello strumento azionario come titolo dal rischio “elevato” non attribuisce all'investitore un adeguato bagaglio conoscitivo sui meccanismi di funzionamento dello strumento e sulla sua attitudine a variare di valore, ma rappresenta soltanto un adempimento meramente formale, potenzialmente vuoto di contenuto, astrattamente idoneo a vanificare la tutela effettiva pretesa dal legislatore. Queste indicazioni di metodo corrispondono al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, ribadito in più occasioni, secondo cui l'obbligo di informazione deve essere concreto e deve avere ad oggetto non soltanto la sua categoria ma anche “la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. n. 18153 cit.; cfr. anche Cass. 14/12/2022
n. 36584).
La condizione finanziaria dell'ente emittente e il trend assunto dalle sue azioni sul mercato acquistano, quindi, rilievo determinante nella descrizione dello strumento finanziario e dei suoi profili di rischio e merita di essere esposto con chiarezza dall'intermediario nell'esercizio dei suoi compiti informativi. Tali elementi conoscitivi sono a maggior ragione esigibili dall'intermediario quando questo soggetto coincide con l'ente emittente e dunque dispone di adeguate risorse per reperire informazioni circostanziate all'interno del proprio plesso organizzativo.
Al contrario, la banca convenuta non ha illustrato in alcun modo queste caratteristiche nella documentazione contrattuale e precontrattuale prodotta in atti, affidando piuttosto le proprie difese a una modulistica standardizzata e povera di contenuti.
Sebbene tra gli ordini di acquisto presi in carico dall'intermediario risulti essere stata indicata una classe di rischio elevata, questa segnalazione non è sufficiente ad esaurire i suoi obblighi informativi. Il rispetto di questi obblighi non può essere assolto con formule di stile o chiose formalistiche, ma esige che siano esplicitate in maniera chiara e precisa le caratteristiche dello strumento finanziario, allo scopo di orientare il cliente sulle scelte di investimento in maniera razionale e realmente consapevole. Allo stesso modo, non assume alcun rilievo la identificazione CP_ del codice , che pure è stata vantata dalla convenuta a sostegno della propria diligenza: il codice numerico, attribuito dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assolve alla più limitata funzione di identificare lo strumento finanziario negoziato sul mercato, ma nulla aggiunge sulla sua affidabilità finanziaria.
7.1. Nonostante fosse onerata di fornire la prova liberatoria, la banca non ha dimostrato di avere ottemperato ai propri obblighi, per i quali è esigibile una diligenza altamente qualificata e parametrata al profilo professionale del prestatore del servizio di investimento.
La prova liberatoria deve essere intesa in forma documentale o, quanto meno, registrata su un supporto duraturo, che può anche non essere cartaceo se il cliente vi ha acconsentito, purché sia idonea a dimostrare in maniera oggettiva e inequivocabile l'adempimento degli obblighi informativi, ai sensi degli artt. 34 e 36 Reg. cit. Tali adempimenti non possono essere svolti in forma meramente orale e dunque non possono nemmeno essere dimostrati in giudizio tramite testimoni, come invece ha tentato di fare la convenuta (cfr. verbale di udienza del 15/11/2024). La banca ha esibito come prova liberatoria il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, di cui al Regolamento Consob 11522/1998, assumendo di averlo consegnato al cliente e di avere rappresentato con estrema chiarezza i rischi derivanti dall'acquisto di azioni, potenzialmente pari alla perdita dell'intero capitale (cfr. allegato 1 del fascicolo di parte convenuta).
Il documento risulta allegato e consegnato al contratto di deposito titoli, né l'attore ha negato di averlo ricevuto in occasione della stipula (cfr. allegato 1bis).
Il documento illustrava che i titoli di capitale, tra i quali sono diffuse le azioni, attribuiscono all'investitore il diritto a diventare soci della società emittente, con la conseguenza di partecipare al rischio economico della stessa. Inoltre il cliente era avvertito che “a parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento della società emittente… Inoltre, in caso di fallimento della società emittente… è pressocché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito”.
Il documento proseguiva poi nella elencazione di altri avvertimenti di portata generale, totalmente avulsi dalla storia del rapporto in oggetto, tant'è che nel frontespizio era annunciato a chiare lettere che “questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari”, limitandosi espressamente al meno ambizioso obiettivo di
“fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi”.
Emerge allora con tutta evidenza la portata generale di questo documento, scevro da ogni connotazione individualizzante e da ogni attitudine a fornire informazioni personalizzate e realmente calate sui singoli prodotti finanziari né, a maggior ragione, sulle azioni emesse da MPS.
7.2. Al contrario, secondo la sua tesi difensiva, nel trasmettere questa documentazione, la banca avrebbe assolto diligentemente agli obblighi informativi assunti in qualità di intermediario.
Quanto al peso delle informazioni, tuttavia, ha dedotto la banca di essere esonerata dal trasmettere ulteriori notizie interne all'istituto emittente, sulla sua solidità e affidabilità finanziaria, contrariamente a quanto preteso dall'attore. Proseguendo nella prospettazione difensiva, lo spessore dell'obbligo informativo dell'intermediario non dovrebbe essere influenzato dall'identità dell'ente che emette le azioni e la circostanza che i due soggetti coincidessero, come rimproverato dall'attore, dovrebbe restare confinata al di fuori del giudizio di responsabilità.
Le tesi delle parti non colgono pienamente nel segno. Entrambe riposano sull'equivoco di fondo che la vendita di azioni proprie o, in generale, le operazioni negoziali concluse in conflitto di interesse siano esposte ad un giudizio di disvalore. Al contrario, l'ordinamento non disapprova le operazioni concluse in conflitto di interessi, purché il titolare dell'interesse gestito sia stato preventivamente avvertito e abbia prestato il suo assenso.
Questa logica è disciplinata tanto in via generale dall'art. 1395 c.c., quanto in via particolare nel settore della intermediazione mobiliare dall'art. 27 Reg. Consob 1152/2018. Secondo questa norma, di regola gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore, anche all'interno di moduli prestampati, e questi non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.
Nella fattispecie, gli ordini sono stati tutti effettuati nella consapevolezza del conflitto di interessi della banca, come risulta dalla sottoscrizione del cliente sui singoli acquisti, pertanto nessun dubbio può essere serbato sulla legittimità dell'operazione da questo punto di vista.
Lo stato di conflitto di interessi non concorre a descrivere il contenuto degli obblighi di informazione attiva: non può alleviare in alcun modo lo spessore dell'obbligo informativo, perché questo obbligo sussiste a prescindere dalla identità dell'emittente e dell'investitore.
Tuttavia, non è escluso che il conflitto di interessi possa intervenire nel giudizio di responsabilità, come fattore di aggravamento della colpa dell'intermediario. La sovrapposizione di identità tra intermediario ed emittente agevola l'assolvimento dell'obbligo informativo sulla qualità delle azioni negoziate, per l'agevole reperibilità delle informazioni al proprio interno;
di conseguenza, la sua omissione aggrava il rimprovero di negligenza nei confronti dell'intermediario e lo stesso inadempimento contrattuale.
7.3. In sua difesa, la convenuta ha anche invocato il principio di autoresponsabilità, allo scopo di dimostrare la consapevolezza del cliente nelle personali scelte di investimento, anche per la pregressa esperienza acquisita nel settore, reputata sufficiente a interrompere il nesso di causalità tra le condotte rimproverate alla banca e l'evento dannoso, al fine di escludere la propria responsabilità.
Queste argomentazioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità della banca.
Il profilo più o meno “professionale” dell'investitore non esclude per ciò solo il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario e la perdita del capitale investito, perché gli obblighi informativi sulla adeguatezza dell'investimento (cd. suitability rule) riguardano ogni tipo di cliente, sebbene in misura variabile. Il cliente conserva sempre il diritto ad essere adeguatamente informato sulle operazioni finanziarie da autorizzare, anche se in precedenza aveva già avallato acquisti ugualmente rischiosi, a prescindere dalla personale esperienza acquisita sul campo, e di conseguenza l'intermediario non può essere esonerato dall'assolvimento dei suoi obblighi informativi (Cass. civ. 31/08/2020, n.18153; Cass. Civ., 11/6/2019, n. 15708). Nella giurisprudenza di legittimità è consolidata l'affermazione secondo cui “se è certamente vero che il danno derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi non può mai considerarsi in re ipsa, tuttavia – in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo – sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà; né la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all'intermediario” (così Cass.,
31/08/2020, n. 18153, citando i precedenti Cass. 4 aprile 2018, n. 8338 e Cass. 17 aprile 2020, n.
7905).
Proseguendo nelle difese, la banca ha inferito che il dovrebbe imputare alla propria Pt_1 personale responsabilità le conseguenze di scelte di investimento spregiudicate, a causa della propria incauta propensione al rischio, maturata nel corso di lunghi anni di acquisti azionari. In realtà, la storia finanziaria del e la pregressa esperienza maturata del settore del mercato Pt_1 azionario non sollevavano la banca dal rispetto degli obblighi informativi, proprio perché la legge pretende un elevato livello di attenzione nelle transazioni di strumenti finanziari sul mercato azionario, che non conosce deroghe per effetto della ripetizione della condotta (vale la pena ribadire il principio contenuto in Cass. n. 18153 cit.: “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi”).
L'ininfluenza del fattore temporale è a maggior ragione espressa dall'art. 40 Reg. Consob quando recita che “Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”, a dimostrazione che la frequenza delle operazioni può solo aggravare gli adempimenti dell'intermediario, ma non alleviarli.
In definitiva, gli elementi raccolti depongono per l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito per la violazione degli obblighi informativi connessi all'attività di intermediazione finanziaria.
Concorrono a questa decisione non soltanto le condotte omissive dell'intermediario, attestate dalla lacunosa documentazione informativa, ma anche la dichiarata rischiosità dell'investimento, che consente di ascrivere i danni a una condotta omissiva causalmente orientata del professionista.
La violazione di queste regole di comportamento dell'intermediario costituisce inadempimento di non scarsa importanza rispetto agli obblighi informativi imposti dal contratto di investimento, alla luce del peso e della incisività degli investimenti realizzati senza adeguato supporto informativo. Questo grave inadempimento giustifica la risoluzione del contratto di investimento invocata dal risparmiatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per la violazione di regole di comportamento che ha comportato una alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale, secondo l'immutato principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a sezioni unite il 19 dicembre 2007,
n. 26725.
8. Restano da accertare le ricadute pregiudizievoli dell'investimento e la consistenza del danno, sul diverso piano della cd. causalità giuridica (sulla distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica si veda Cass. 12/12/2024, n. 32226: “la fattispecie della responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo dell'azione e dell'evento, mentre la causalità giuridica interviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all'esito di una responsabilità già accertata”).
8.1. L'attore infatti ha vantato il diritto ad ottenere un risarcimento del danno, da commisurare alla perdita di valore delle azioni al momento della domanda risarcitoria, dunque pari alla integrale perdita occorsa al capitale investito, che sarebbe stato sostanzialmente azzerato per effetto degli investimenti azionari.
A tale scopo ha invocato la giurisprudenza consolidata che, nei casi di responsabilità risarcitoria dell'intermediario finanziario, individua il valore della perdita risarcibile “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (Cass. 29353/2018).
Nella determinazione del danno risarcibile non pare dunque possibile prescindere dal contenuto della domanda stessa.
La domanda risarcitoria è impostata sulla omessa informativa delle caratteristiche delle azioni di
MPS: si è rimproverato cioè all'intermediario di non avere illustrato tutte le qualità del prodotto finanziario e di avere così esposto il cliente a conseguenze che non poteva adeguatamente preventivare, secondo una misura di diligenza ordinaria. Sono quindi risarcibili le perdite generate dall'incauto acquisto di azioni, che il cliente avrebbe potuto evitare se fosse stato adeguatamente informato, secondo un giudizio di tipo controfattuale improntato al criterio del più probabile che non (Cass. n. 12990/2023).
Seguendo questa premessa di metodo, non sono risarcibili invece le ulteriori perdite subite per effetto del repentino deprezzamento delle azioni, che era in potere del cliente evitare con una tempestiva dismissione e che non dipendono direttamente dalle omissioni dell'intermediario, bensì da una scelta consapevole del risparmiatore. D'altra parte, “l'illecito non è costituito, esclusivamente, dalla puntuale violazione dell'obbligo informativo, fine a sé stessa, bensì comprende lo stato di 'inconsapevolezza' generato nel risparmiatore al momento dell'assunzione, nel mantenimento e nella dismissione delle proprie scelte d'investimento”: l'omissione informativa non va risarcita in re ipsa, ma solo nella misura in cui abbia disorientato il risparmiatore nelle proprie scelte di investimento (Cass. n. 32226 cit.).
Il danno allegato dall'attore scaturisce da due tranches di massicci acquisti azionari: la prima da luglio a novembre 2014 e la seconda da maggio 2015 a novembre 2015.
È lo stesso attore ad avere esposto nel proprio atto introduttivo di avere preso consapevolezza del crollo del titolo a partire dal mese di maggio 2015 (cfr. atto di citazione: “Il valore del predetto titolo
(nel luglio 2014 originariamente acquistato ad un prezzo di euro 1,3703 per ciascuna azione) si rivelava dunque costantemente in perdita, per poi definitivamente crollare nel maggio del 2015 (euro 0,576 ad unità), allorquando, in occasione dell'assemblea straordinaria indetta per l'aumento del capitale per 3 miliardi di euro, poi compiuto nel giugno 2015 (doc. n. 11), MPS deliberava il raggruppamento delle predette azioni nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 20 azioni possedute)”. Nonostante
l'acquisita consapevolezza del trend negativo assunto dalle azioni sul mercato e del crollo del loro valore, che avrebbe comportato il sostanziale azzeramento del capitale investito, dal mese di maggio 2015 il si era determinato comunque all'acquisto di un nuovo pacchetto di azioni. Pt_1
Non si può negare allora che nell'aggravamento del danno abbia concorso in misura rilevante il comportamento imprudente dell'investitore il quale, resosi finalmente conto delle conseguenze del proprio acquisto, della effettiva rischiosità del titolo, delle condizioni finanziarie compromesse dell'istituto emittente e delle operazioni societarie in corso, non ha dismesso i propri acquisti e non ha denunciato tempestivamente il danno, ma anzi ha incrementato il proprio investimento in notevole misura, insistendo nell'acquisto della medesima tipologia di azioni, nonostante le perdite economiche già subite e l'acquisita consapevolezza della catastrofica perdita di valore sul mercato.
Queste conclusioni si muovono nel rispetto dei principi esposti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la “inconsapevolezza della scelta d'investimento, generata, appunto, da una scorretta o negligente informativa di quest'ultimo, può essere rimossa da un evento disvelatore dello stesso illecito… che ha manifestato i reali rischi dell'investimento fino a quel momento celati ex adverso al risparmiatore” (Cass. n. 32226 cit.).
Le condotte del cliente appaiono causalmente efficienti alla produzione del danno e da sole idonee ad interrompere il nesso causale tra l'omissione dell'intermediario e l'evento pregiudizievole.
Argomentando secondo un giudizio di tipo controfattuale e probabilistico, non è possibile affermare con ragionevole certezza che, a seguito delle perdite già subite dal deprezzamento delle azioni, se l'intermediario avesse rinnovato una informazione realmente specifica e personalizzata, il cliente si sarebbe davvero astenuto dall'investimento, perché queste informazioni facevano ormai parte di un bagaglio conoscitivo già acquisito.
In definitiva, l'aggravamento del danno successivo al mese di maggio 2015 non può essere imputato in maniera esclusiva alle omissioni informative dell'intermediario nella vendita di azioni.
Questo piuttosto deriva dal concorso di una serie di fattori estrinseci, riconducibili essenzialmente alle variabili nelle quotazioni del mercato azionario e alla ostinata perseveranza dell'investitore, ormai edotto della notevole rischiosità di quel tipo di investimento e dell'attitudine assunta da quelle azioni alla perdita di valore, ma esula dal perimetro delle condotte omissive rimproverabili alla banca.
Il danno risarcibile va dunque ridotto di conseguenza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1223 e 1227 c.c., in parziale accoglimento della eccezione sollevata dalla banca.
8.2. Nella quantificazione del danno risarcibile occorre allora circoscrivere le perdite subite fino al mese di novembre 2014.
Secondo i criteri di effettività e di integralità del danno risarcibile, la liquidazione non può eccedere la perdita di valore dei titoli subita per effetto dell'omissione imputabile all'intermediario (Cass. civ., 27/06/2023, n. 18293). Questo principio è coerente con la principale premessa di metodo, secondo cui il fatto generatore del danno non è il cattivo esito di un investimento, bensì l'omissione di informazioni che, se correttamente rese, avrebbero potuto evitare quell'esito negativo, secondo un giudizio di tipo probabilistico e controfattuale.
È corretto affermare che “il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” e
“poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato”: il corollario è che occorre “far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (Cass. civ.,
14/11/2018, n. 29353; Cass. n. 29864/2011).
La perdita di valore subita dalle azioni può agevolmente essere ricostruita dalle allegazioni dell'attore. Nell'atto di citazione è stato narrato che, alla data del 19 novembre 2014, il era titolare di Pt_1
185.500 azioni MPS, acquistate nei mesi precedenti, pari ad un valore complessivamente investito di € 180.744,71. Il conteggio è stato confermato dall'estratto patrimoniale aggiornato al mese di novembre 2014, allegato dall'attore, dove il valore dell'investimento all'attualità risultava svalutato in € 128.644,25, per una perdita del 28% pari a € 52.100,46 (allegato n. 10).
Da quanto esaminato discende allora che al mese di novembre 2014 l'attore avesse subito una perdita patrimoniale risarcibile di € 52.100,46.
Su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi a far data dalla domanda giudiziale, in funzione della sua natura prenotativa, che garantisce la retroattività degli effetti costitutivi della pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto, per effetto della quale è accordato il risarcimento del danno (Cass. civ., 06/09/2022, n. 26202). Il saggio degli interessi compensativi può essere giudizialmente determinato in via equitativa: nella specie, in mancanza di domanda di tenore specifico, appare comunque equo commisurarlo al saggio legale degli interessi (cfr. Cass.
25817/2017).
Inoltre la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria da illecito, tanto di fonte contrattuale quanto extracontrattuale, comporta anche il diritto dell'attore ad essere compensato della svalutazione monetaria medio tempore subita tra l'evento dannoso e la liquidazione giudiziale del danno, senza necessità di allegazione di un maggior danno (si veda, proprio sul tema del risarcimento del danno connesso alla violazione di obblighi informativi nella negoziazione di strumenti finanziari, Cass. civ., 06/09/2022, n. 26202).
Interessi compensativi e rivalutazione monetaria sono istituti compatibili che ben possono essere cumulati sul piano giuridico: “Fra i debiti di valore è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass., n. 11937/1997, n. 9517/2002). Spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa (Cass. n. 5584/1987; n. 2240/1985), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse (Cass. n. 9517/2002), poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento” (Cass. civ., 19/01/2022, n.
1627). Di conseguenza, l'attore ha diritto alla rivalutazione monetaria della perdita risarcibile di €
52.100,46, così come stimata al mese di novembre 2014, che è la prima data utile in cui è attestata la percezione del fatto dannoso, fino all'attualità; su tale somma rivalutata sono dovuti gli interessi compensativi dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
8.3. La banca ha invocato la compensatio lucri cum damni come fattore di moderazione del danno risarcibile. Secondo la banca, dalle eventuali perdite risarcibili occorrerebbe decurtare le plusvalenze percepite dall'attore nel corso del rapporto di investimento, con particolare riguardo alla vendita dei diritti di opzione che la controparte non avrebbe esercitato in occasione dell'aumento di capitale di MPS nel 2015 e nel 2022.
Queste circostanze tuttavia, oltre a non essere state dimostrate nei fatti, sono in realtà del tutto irrilevanti: i pretesi profitti sarebbero comunque successivi al mese di novembre 2014 e dunque estranei al medesimo fatto generatore della fattispecie dannosa.
9. In conclusione, la domanda va solo parzialmente accolta, limitatamente all'accertamento dell'inadempimento della banca, della risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare e di deposito titoli e del diritto al risarcimento del danno, nei limiti esposti. Non può essere accolta invece la domanda alla condanna della banca all'integrale risarcimento del danno, per il concorso dell'attore nell'aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
10. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per 4/5 in proporzione ai profili di accoglimento della domanda. Per il restante 1/5, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri aggiornati al D.M. 147/2022 in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accogliendo la domanda, accerta l'inadempimento della banca convenuta per violazione degli obblighi informativi e dichiara la risoluzione del contratto di intermediazione mobiliare n. 2289466 e del contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione n.
9245.1321;
2. Accogliendo parzialmente la domanda, condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento del risarcimento del danno in favore di che si liquida in
[...] Parte_1 € 52.100,46, oltre rivalutazione monetaria dal 19/11/2014 all'attualità e interessi legali sulla somma così rivalutata dalla domanda al soddisfo;
3. Rigetta per il resto la domanda;
4. Compensa le spese di lite per 4/5 e, per la restante parte, condanna Controparte_1 al pagamento di € 4.000,00 in favore di , oltre rimborso
[...] Parte_1 forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo