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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 11.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 199/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. N. Della Pelle (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t.
[...]
resistente/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
resistente, in servizio per l'attuale a.s. 2024/25 presso l'Istituto
Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ossia dal 16.09.2024 al 30.06.2025, ha lamentato la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del docente per detta annualità e, alla luce della giurisprudenza europea e nazionale richiamata, ha invocato il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta;
inoltre, dopo aver premesso di non aver potuto usufruire delle dovute ferie maturate per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, secondo la quantificazione operata in ricorso, con conseguente condanna del resistente al pagamento di detto emolumento. Ha rassegnato, CP_1
quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cd. Carta del docente, prevista dall'art. 1 comma
121 e ss. della L. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2024/25, e, per l'effetto, condannare il CP_1
resistente a provvedere in conformità a quanto sopra accertato e dichiarato,
e quindi ad attribuire alla ricorrente la cd. Carta del docente in relazione all'a.s. 2024/25 del valore di € 500,00 (ovvero per quel diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), da utilizzarsi per le finalità stabilite dall'art. 1 commi 121 e ss. L. 107/2015, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente al riconoscimento
Pag. 2 di 50 dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione alle supplenze svolte negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e
2023/24 di cui in premessa, pari a complessivi € 1.620,97 lordi, di cui €
346,33 per 6,19 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2020/21, €
360,32 per 6,44 giorni di ferie/permessi non goduti nell' a.s. 2021/22, €
914,32 per 15,6 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2023/24, e, per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere in favore della CP_1
ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione ai servizi in parola, la complessiva somma lorda di € 1.620,97, ovvero quel diverso importo maggiore o minore risultante all'esito del procedimento, che potrà riferirsi eventualmente anche a singole poste, ed oltre in ogni caso alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in giudizio, di talché se ne deve dichiarare la contumacia.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Partendo dalla domanda volta al riconoscimento del diritto di beneficiare del bonus “Carta Docente”, occorre preliminarmente dare atto degli innumerevoli interventi sulla questione controversa da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto
Pag. 3 di 50 con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023, che ha esteso per l'anno 2023 i benefici della Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121 L. n.
107/2015 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
In primo luogo, occorre mettere in evidenza la disciplina in esame, contenuta nell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015, a termine del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Pag. 4 di 50 Per quel che riguarda, inoltre, l'aggiornamento dei docenti, occorre fare riferimento all'art. 282 D.L.vo n. 297/1994, secondo cui: “1.
L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. 2.
L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo
287. 3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi,
l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. A livello di contrattazione collettiva, l'art. 63 CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 così dispone: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme
Pag. 5 di 50 vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa”.
L'art. 64 dello stesso CCNL così recita: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in
Pag. 6 di 50 relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. 6.
Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5. 44. 7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione
Pag. 7 di 50 dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il ricercherà tutte CP_1
le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi. 10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali. 11. All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro. 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. 13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento”.
Di recente, la L. n. 107/2015 sulla c.d. “buona scuola”, all'art. 1, comma 124, ha specificato l'obbligo di formazione dei docenti nei seguenti termini:
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
Pag. 8 di 50 previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_3
sindacali rappresentative di categoria”.
Ebbene, fatte queste necessarie premesse normative, occorre dare rilievo all'importante chiarimento fornito dalla Suprema Corte sulla finalità specifica della Carta Elettronica in esame.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la disciplina contenuta nell'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 sopra richiamato attiene alla sola formazione ed all'aggiornamento dei docenti e non anche alle dotazioni lavorative in senso stretto.
La ratio di fondo della disciplina in esame, secondo la Suprema Corte, è quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque rileva sul piano strettamente formativo1. 1 In tal senso cfr. ancora Cass. 29961/2023 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. Conclusione che non è contraddetta dal disposto del D.L. 22 del 2020, art. 2, comma 3, conv. con mod. in L. 41 del 2020, secondo cui "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121". Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza. Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo. … (omissis)…”.
Pag. 9 di 50 Come sopra riportato, la disposizione di disciplina della Carta Elettronica del docente limita il riconoscimento del diritto ai soli docenti di ruolo. Ma, al contempo, la norma in esame evidenzia la stretta connessione con la didattica affermando espressamente che la finalità perseguita con la Carta Elettronica è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali per ogni anno di didattica. Tanto si evince anche dal riferimento temporale alla didattica annua dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione l'intervento normativo è finalizzato ad un miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità e di sostegno alla didattica annua2. 2 Così ancora Cass. 29961/2023 nella parte in è affermato: “… (omissis)… Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
Pag. 10 di 50 La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro. L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
5.4 E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti Eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato. Il piano lavoristico.
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Pag. 11 di 50 Ciò giustifica l'estensione del beneficio della Carta Elettronica anche ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/1999, trattandosi, in entrambi i casi, di supplenze
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica"
e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M. 23.9.2015 - art. 8, comma
2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti Eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. … (omissis)…”.
Pag. 12 di 50 destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Secondo la Suprema Corte, in queste due ipotesi, il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo e, pertanto, per queste due tipologie di supplenze deve essere rimossa la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, risultando l'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che, pertanto, deve essere disapplicato nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)3. 3 Cfr. ancora Cass. n. 29961/2023 nella parte in cui ribadisce: “…(omissis)… Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Pag. 13 di 50 Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Alla luce di tutto quanto appena chiarito, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenze annuali per la copertura di posti vacanti e disponibili e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
"didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario.
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. … (omissis)…”.
Pag. 14 di 50 dell'anno scolastico di cui all'art. 4, commi 1 e 2 L. n. 124/1999 (vacanza su organico di diritto e vacanza su organico di fatto)4. 4 Così ancora Cass. 29961/2023: “…(omissis)… Va soggiunto che una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter "incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione" (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono "le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento", a vedere "naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie" e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del
2020, n. 275 e n. 10 del 2016). Del resto, anche per le Corti Europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri
contro
Italia;
Corte EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto Per_1 Per_2 Per_3 CP_4 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, ). Per_4 8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, "tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili" (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi. L'estensione della questione pregiudiziale - rilevanza rispetto al giudizio a quo.
9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come "oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche" ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di "plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche" CP_5 indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019. Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. comma 1 (per due anni scolastici) e comma 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124 del 1999. E' ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto "fino alla nomina dell'avente diritto" (L. n. 449 del 1997, art. 40, comma 9) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico
(Omissis) il diritto, secondo il D.P.C.M. 28.11.2016, art. 5, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.
9.2 L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.
Pag. 15 di 50 Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione "in tutti i profili dianzi evidenziati", ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia "rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito".
9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.
L'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che: "1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi".
Proposta la questione è stabilito quindi che "il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto,
o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al comma 1" (comma 3).
9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare "necessaria alla definizione anche parziale del giudizio" (art. 363-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere "vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione" (art. 363-bis, u.c.).
9.5 Muovendo dalla disposizione processuale, può rilevarsi che, qualora il Primo Presidente dichiari l'inammissibilità, il procedimento è precluso ed il giudizio di merito deve proseguire senza l'ausilio dell'interpretazione pregiudiziale. Tuttavia, mentre nel caso di inammissibilità il codice di rito ne prevede appunto la declaratoria, nel caso inverso prevede che il Primo Presidente procede alla "assegnazione" alle Sezioni Unite o alla sezione semplice. Quindi non vi è una pronuncia espressa sull'ammissibilità, ma una assegnazione al collegio decidente ed è proprio il dato semantico ed il significato tecnico dei termini a delineare con chiarezza la fisionomia processuale.
Il provvedimento del Primo Presidente serve indubbiamente ad assicurare un filtro uniforme, attraverso una valutazione di rilievo esclusivamente procedimentale. I profili che valuta il Primo Presidente non sono però giuridicamente omogenei. In particolare, la valutazione sulle "gravi difficoltà interpretative" (n. 2) e sulla suscettibilità della questione "di porsi in numerosi giudizi" (n. 3) hanno carattere sostanzialmente ordinatorio.
Ne deriva che, rispetto a tali aspetti, il collegio cui la questione sia "assegnata" non ha alcuna possibilità di interloquire, potendo al più, se il principio di diritto risultasse già esistente, procedere a riaffermarlo, senza poter ritenere l'inammissibilità del procedimento. L'"assegnazione", da questo punto di vista, è irreversibile, così come si è visto essere la pronuncia di inammissibilità del Primo Presidente.
Carattere diverso ha invece il requisito del trattarsi di questione "necessaria" alla definizione del giudizio a quo e poi "vincolante" rispetto ad esso. Tali requisiti inevitabilmente interferiscono con la potestà giurisdizionale del collegio assegnatario, che, essendo chiamato a definire una questione munita di tali caratteristiche e sulla base di un raffronto con quel giudizio (v.
l'espressa ed autonoma previsione di trasmissione degli atti del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, di cui all'art. 137-bis, disp. att. c.p.c.), deve inevitabilmente adeguare il proprio giudizio alla causa petendi ed al petitum in concreto dispiegati, stante il fatto che la fase di rinvio pregiudiziale costituisce, per così dire, una "costola" destinata alla fissazione anticipata dei profili di diritto. Anzi, con previsione parimenti significativa, l'art. 363-bis c.p.c. stabilisce espressamente - al n. 1 del comma 1 - che la
"questione" sia rilevante nel giudizio a quo, ma anche che proprio tale "questione" - v. il n. 3 di quello stesso comma 1 - e non altre cui liberamente si estenda la cognizione della S.C., sia "suscettibile di porsi in numerosi giudizi".
9.6 Il collegio ritiene pertanto che il provvedimento del Primo Presidente - da assumere in termini assai brevi nonostante la assoluta complessità delle questioni che possono essere sollevate, di cui il caso di specie è piena esemplificazione - sia da intendere come di natura delibatoria rispetto al requisito della rilevanza.
Non a caso, del resto, esso sfocia in una "assegnazione", ovverosia in una forma tecnica significativamente meno forte anche di quel "disporre" che caratterizza l'avvio alle Sezioni Unite di cui all'art. 374, comma 2, c.p.c..
Pag. 16 di 50 Quella che si instaura tra tale provvedimento e il successivo vaglio del collegio è dunque, da questo punto di vista, una relazione di affinamento progressivo - proprio di un procedere per gradi nell'approccio ai temi più complessi - dell'oggetto del decidere. Spetta quindi al collegio individuare l'ambito delle situazioni giuridiche oggetto di causa e definire in ragione di esse i principi sollecitati dal giudizio di riferimento. In proposito il richiamo, trattandosi di fase non impugnatoria, non può che andare alla causa petendi ed al petitum su cui si è incardinato il giudizio di merito, di cui il presente procedimento costituisce parentesi di legittimità e rispetto al quale devono esprimersi i principi per esso vincolanti.
9.7 Il tema presenta peraltro ulteriori tratti di complessità. Infatti, il principio di diritto può essere formulato con diversi gradi di specificità/genericità o di astrattezza/concretezza. Se, infatti, si manifesti l'esistenza di una regola generale in cui il caso concreto sia ricompreso, il principio ben potrebbe essere calibrato su di essa, così fornendo il metro giuridico anche per casi diversi. Non si tratta tuttavia di scelte vincolate, perché un principio di diritto resta tale anche se espresso in modo da accogliere soltanto l'ambito delle questioni giuridiche rilevanti nel giudizio a quo. La scelta, anche da questo punto di vista, è inevitabilmente del collegio che è tenuto, per effetto dell'assegnazione, a fornire tutti i principi utili a definire il giudizio a quo, ma non necessariamente a ricercare un principio onnicomprensivo rispetto ad altre ipotesi. Così come è facoltativo lo spingersi ad affermare il principio di diritto nei casi di cui all'art. 363, comma 3, c.p.c., in cui la regola strutturalmente non serve a definire il giudizio tra le parti, analogamente anche il collegio del rinvio pregiudiziale deve poter valutare fino a che grado di astrattezza portare la propria pronuncia ai sensi dell'art. 363-bis,
c.p.c., senza regole predeterminate, ma con l'uso volta a volta accorto della discrezionalità rispetto al connotarsi delle questioni giuridiche collaterali a quelle strettamente indotte dal giudizio a quo. Il principio di diritto sulla spettanza della Carta Docente. 10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione e', come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale. Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto Eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è "nella misura del possibile" che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. … (omissis)…”.
Pag. 17 di 50 Ancora, secondo l'interpretazione dell'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 sulla Carta Elettronica del docente e dei regolamenti attuativi fornita dalla
Corte di Cassazione più volte richiamata, l'obbligazione gravante a carico dell'Amministrazione scolastica è pecuniaria e di pagamento, mirando all'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto;
inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.P.C.M. 28/11/2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile".
Pertanto, secondo la Suprema Corte, alla cessazione dal servizio si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Va dunque esclusa la natura retributiva del beneficio per cui è causa5. 5 Cfr. Cass. 29961/2023 nella parte in cui afferma: “… (omissis)… Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione. Si tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione. (segue): obbligazione di pagamento a scopo vincolato. 12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al D.P.C.M. 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente D.P.C.M., è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme. Il menzionato D.P.C.M. detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria. A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di CP_1 chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. 12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1 L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del
Pag. 18 di 50 Non solo, la modalità di fruizione della Carta Elettronica è elastica, ben potendo essere utilizzata nell'arco del biennio.
Pertanto, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, se per i docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale o temporanea che non siano ancora fuoriusciti dal sistema scolastico per essere stati incaricati di altre supplenze l'azione di adempimento è concretamente esperibile essendo utilizzabile la Carta Elettronica del docente nell'arco del biennio dalla sua terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. 12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non
è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio. (segue): la natura retributiva o meno. 13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura
"retributiva" o "riparatoria" su cui fa leva l'ordinanza di rimessione. Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali. La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano. …(omissis)…”.
Pag. 19 di 50 maturazione, così come per coloro che non abbiano avuto ulteriori incarichi di supplenza nell'anno successivo a quello di maturazione del diritto al beneficio in esame negato vi sarebbe sempre la possibilità di accesso al beneficio nell'anno successivo purché permanga l'iscrizione nella graduatorie per le supplenze, per coloro che, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta Elettronica, si siano cancellati dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente, con la precisazione che il pregiudizio deve essere allegato da chi agisce e provato anche in via presuntiva, ed il giudice del merito può liquidare anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio6.
Pag. 20 di 50 In conclusione, in caso di permanenza del docente non di ruolo nel sistema scolastico, deve essere riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame7.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio. …(omissis)…”. 7 Si tenga conto ancora di Cass. 29961/2023 nella parte in cui è ribadito: “… (omissis)… L'azione di adempimento.
14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. (segue) la possibilità di adempimento.
15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi.
Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore "che questi dia accesso al portale" agli aventi diritto "al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto". (segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione "di scopo".
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Pag. 21 di 50 La Suprema Corte ha poi escluso che per l'esercizio del diritto al beneficio per cui è causa sia necessaria la presentazione di una specifica domanda all'amministrazione scolastica, non rientrando il personale docente non di ruolo tra i destinatari del benefico per espressa previsione di legge. Né sussiste una decadenza per mancata utilizzazione della Carta Elettronica nel
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. L'esito finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico Ministero, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo "il medesimo importo... da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità". Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso. … (omissis)…”.
Pag. 22 di 50 biennio dalla maturazione, trattandosi di fatto non imputabile al creditore istante8.
Quanto al regime della prescrizione, stante la natura di obbligazione di pagamento, quella gravante sull'amministrazione scolastica deve sottostare alla disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha precisato:
“… (omissis)… D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un
Pag. 23 di 50 trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). … (omissis)…”.
Per quel che riguarda il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 più volte richiamata ha precisato che: “… (omissis)… la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. … (omissis)…”.
Applicando le suddette coordinate legislative e giurisprudenziali al caso di specie, avendo parte ricorrente documentalmente dimostrato di essere ancora all'interno del sistema scolastico e di aver prestato servizio in favore del convenuto per l'a.s. 2024/2025, con contratto a tempo determinato CP_1
sino al termine delle attività didattiche, ossia dal 16.09.2024 al 30.06.2025, dunque di natura e durata riferibile all'art. 4 L. n. 124/1999, va affermata la
Pag. 24 di 50 fondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto a usufruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per la predette annualità, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla relativa elargizione, secondo il sistema proprio di essa.
Venendo, ora, alla domanda volta al riconoscimento ed alla corresponsione delle indennità di ferie maturate e non godute, si espone quanto segue.
Preliminarmente, deve riassumersi la disciplina normativa e contrattual-collettiva di rilievo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
L'art. 36, comma 3, Cost. stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
La ratio del precetto costituzionale, nell'intento di predisporre una garanzia inderogabile a favore del lavoratore, quale espressione di valori fondamentali della persona in quanto tale, è quella di consentire al prestatore di lavoro di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e recuperare le energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Nella stessa ottica, a livello di normazione primaria, l'art. 2109 c.c. stabilisce che il lavoratore “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di
Pag. 25 di 50 un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa.
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni
Pag. 26 di 50 di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dall'analisi dell'impianto normativo testé riportato emerge il principio generale del divieto di commutazione delle ferie in corrispondenti indennità di natura economica, c.d. “monetizzazione”. Ciò in quanto la monetizzazione delle ferie costituirebbe un incentivo alla mancata fruizione materiale delle stesse, così svilendo la ratio e la funzione sottese a questo diritto irrinunziabile costituzionalmente garantito. Solo in via eccezionale è consentita la monetizzazione delle ferie, allorquando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie maturate non per cause a lui imputabili, bensì per cause afferenti ad esigenze di servizio di parte datoriale.
Ed infatti, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
8, D.L. n. 95/2012, così si è espressa: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi
(mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con
Pag. 27 di 50 le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole… La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del
Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di
Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.
132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7
Pag. 28 di 50 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n.
2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato
«contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore»
(sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza
26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di un Per_5
effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, LT e Stringer ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”
(Cort. Cost. n. 95/2016).
Nel solco tracciato dal Giudie delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che: “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al
Pag. 29 di 50 pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (Cass. n.
13860/2000; Cass. n. 2496/2018; Cass. n. 15652/2018). In altra e successiva pronuncia, la Suprema Corte, richiamando sia la Corte Costituzionale che la normativa unionale, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, ha affermato che: “4. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018,
Max-Planck, infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»;
5. la lettura della
Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa
Pag. 30 di 50 sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l.
95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere
«in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
6. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
«capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee
(art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre
2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati… 8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto
Pag. 31 di 50 alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa
(nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)… 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
Pag. 32 di 50 periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”. (Cass. n. 9113/2022). E ancora
“La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (Cass. n. 21780/2022; Cass.
n. 32807/2023).
Dai riferimenti giurisprudenziali nazionali ed europei citati, è possibile desumere quanto segue:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sicché il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere al lavoratore le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -
Pag. 33 di 50 del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Con precipuo riferimento al settore scolastico, devono richiamarsi i commi 54, 55
e 56 L. n. 228/2012, intervenuti, in parte qua, in modifica del già citato art. 5, comma 8, D.L. n. 55/2012.
Più nello specifico, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il comma 55 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 9572012 “… non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; il comma 56, infine, ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, quindi escludendo che la contrattazione collettiva di comparto possa prevedere disposizioni di miglior favore rispetto a quanto normativamente prescritto.
Dunque, la menzionata disciplina interna stabilisce che il personale docente può usufruire della parziale monetizzazione delle ferie solo se il termine del contratto
Pag. 34 di 50 coincide con il finire dell'attività didattica (30.06), quindi non includendovi, ad esempio, i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il contratto ricomprenda, ad esempio, anche luglio ed agosto.
A livello di contrattazione collettiva, l'art. 19 del CCNL triennio 2006-2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, così disponeva: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”
(comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (comma 2). Inoltre, l'art. 13, comma 15, prevedeva che “All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
Pag. 35 di 50 Di poi ed in modo non dissimile, il nuovo e vigente CCNL triennio 2019-2021, all'art. 35 stabilisce che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” (comma 2).
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattual-collettive testé citate si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, così consolidando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “… il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del
Pag. 36 di 50 diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 14268/2022; Cass. n.
13440/2024; Cass. n. 28587/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 16715/2024; Cass. n.
28587/2024 cit.). E ancora “… il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico… Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
Pag. 37 di 50 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. (Cass. n. 15415/2024).
In buona sostanza, l'impostazione fondata sull'applicazione dell'art 5, comma 8,
D.L. n. 55/2012, come modificato dall'art 1, commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, si pone in evidente contrasto con l'applicazione dell'art 7 della Direttiva n. 88/2003, di talché le relative disposizioni debbono essere disapplicate, sì da rendere il diritto interno sintonico con quello unionale, in punto di godimento e divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
Pertanto, la disciplina in rilievo, così come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale richiamata, postula quanto segue:
a) sia che si tratti di docenti di ruolo o di precari, durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente non può essere considerato e/o collocato d'ufficio in ferie, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento, ivi inclusa la possibilità di essere
Pag. 38 di 50 richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini (tanto trova espressa conferma nell'art. 44 CCNL di settore, a termini del quale “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”);
b) le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, sicché non è possibile essere collocati in ferie d'ufficio, senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso;
c) il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute, nonché di specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse, così come anche alla relativa monetizzazione, sì da permettere al docente medesimo di essere adeguatamente informato ed esercitare il proprio diritto in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.
d) solo se tali obblighi vengono adempiuti dalla parte datoriale sussiste la perdita delle ferie ed il conseguente divieto di monetizzazione. In caso contrario, sussiste il diritto alla indennità sostitutiva da parte del docente.
Quanto al riparto degli oneri probatori, venendo in rilievo una responsabilità da inadempimento – atteso che l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie
Pag. 39 di 50 costituisce una obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro – devono trovare applicazione i consolidati principi in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altra causa estintiva allo stresso non imputabile (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass.
n. 3996/2020). Pertanto, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato (rapporto di lavoro) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del datore di lavoro (mancata fruizione dei giorni di ferie maturai negli anni scolastici di riferimento da indicarsi), spetta all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente abbia fruito delle ferie, ovvero di aver in ogni caso posto il proprio dipendente nella condizione di goderne, avvertendolo debitamente, altresì, che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute, senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Infine, per quanto concerne il tempo di prescrizione del diritto, deve evidenziarsi che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività
Pag. 40 di 50 lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo, invece, quando deve esserne valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013;
Cass. n. 1757/2016; 14559/2017; Cass. n. 13473/2018; Cass. n. 3021/2020; Cass.
n. 2197/2023). In altri termini, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ai fini della verifica della prescrizione deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio, in quanto teso a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, con conseguente operatività del regime di prescrizione ordinario decennale.
Applicando le su esposte coordinate normative, contrattual-collettive e giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi che parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova e allegazione sulla medesima gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e dei rapporti a termine con il convenuto per gli aa.ss. di riferimento, nonché CP_1
documentato (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo parte ricorrente) supplenze c.d. “Covid” per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, le quali per espresse disposizioni di legge, ossia ai sensi di quanto previsto dagli artt. 231-bis, D.L. n. 34/2020 (per l'a.s.
2020/21) e 58, comma 4-ter, D.L. n. 73/2021, in combinato disposto con l'art. 1, comma 326, L. n. 234/2021 (per l'a.s. 2021/22), si protraggono sino al termine delle lezioni previsto per tali annualità, mentre, con riferimento all'a.s. 2023/2024, ha documentalmente dimostrato di aver svolto supplenza sino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30.06 di tale annualità (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente), dunque tutte supplenze in astratto idonee a percepire la indennità di ferie in caso di mancata fruizione;
inoltre, ha compiutamente allegato in modo
Pag. 41 di 50 circoscritto l'inadempimento di controparte con riguardo alla mancata fruizione delle ferie ed al non assolvimento da parte del Ministero datore di lavoro di porla in condizione di fruirne, ovvero di informarla compiutamente della possibilità di perdita tanto delle ferie quanto della indennità economica sostitutiva per il caso d mancata fruizione per cause alla medesima addebitabili.
Orbene, a fronte di tali allegazioni, parte resistente, attesa la relativa contumacia, non ha offerto idonea prova (il cui onere, giova ribadirlo, ricade sulla stessa, trattandosi di adempimento contrattuale) atta a dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione cui la medesima era tenuta, ossia, sulla base di quanto già sopra esposto, che il docente ha effettivamente goduto dei giorni di ferie maturati spettanti, oppure di averlo invitato a fruirne con espresso avvertimento che, in mancanza, dette ferie sarebbero andate perse senza possibilità di compenso economico.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, risulta comprovato – in quanto documentato e non specificamente ed adeguatamente contestato - che parte ricorrente ha maturato e non utilizzato i giorni di ferie indicati in ricorso per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
Acclarato l'an del diritto in trattazione, occorre, adesso, soffermarsi sul quantum debeatur.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che, in base alla disciplina contrattual- collettiva applicabile, con specifico riferimento al personale docente con incarico a tempo determinato, l'art.19 del citato CCNL del comparto scuola prevede che
“Al personale assunto a tempo determinato … si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
Pag. 42 di 50 con le precisazioni di cui ai seguenti commi… Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. Di poi, l'art. 13 del prefato CCNL prevede che “La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge
23 dicembre 1977, n. 937… I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2… Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Dunque, i giorni di ferie maturati dai docenti con incarico di supplenza si determinano, per i supplenti con anzianità inferiore ai 3 anni di servizio, moltiplicando i giorni di servizio effettivo per i giorni di ferie spettanti (30) diviso
360 giorni (ossia la durata convenzionale dell'anno di servizio), mentre, per i supplenti con anzianità superiore ai 3 anni, il moltiplicatore dei giorni di ferie, fermo restando il medesimo criterio matematico, è pari a 32 giorni di ferie spettanti;
di poi, così determinato il numero di giorni di ferie spettanti, occorre sottrarre dal calcolo così ottenuto i giorni in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie e di tali permessi (ossia i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali) a prescindere se ne abbiano usufruito o meno, nonché i giorni eventualmente goduti;
così determinato l'ammontare dei giorni di ferie effettivamente non goduti, deve, conclusivamente, essere determinata la corrispondente indennità economica sostitutiva moltiplicando l'importo della retribuzione giornaliera del docente per il numero complessivo dei giorni di ferie soppresse non goduti.
Il criterio matematico sopra individuato, in mancanza di apposita disciplina specifica, si ritiene congruamente utilizzabile anche per determinare l'ammontare della corrispondente indennità economica sostitutiva anche per permessi per
Pag. 43 di 50 festività soppresse non godute, attesa la identità di ratio e, quindi, la sussistenza dei presupposti per una ragionevole applicazione analogica, con l'unica differenza che il moltiplicatore è rappresentato da nr. 4 giorni, ossia l'ammontare delle festività soppresse da normativa e disciplina contrattuale.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte e del criterio matematico descritto, in uno col difetto di specifica contestazione in ragione della contumacia di parte resistente, appare congruo il calcolo effettuato da parte ricorrente.
Più nello specifico, per quanto concerne l'a.s. 2020/2021, premesso che risultato documentato – oltre che non specificamente contestato – che parte ricorrente ha svolto una supplenza c.d. “Covid” dal 11.12.2020 al 10.06.2021, per complessivi
182 giorni di servizio, ella ha maturato nr. 15,17 giorni di ferie (182x30:360) e nr.
2,02 giorni di permessi per festività soppresse (182x4:360), giungendo ad un totale di nr. 17,19; di poi, dovendosi sottrarre il numero di giorni di sospensione delle lezioni per il periodo di servizio considerato, pari a giorni 11 - come da calendario scolastico regionale presente agli atti (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente) – e considerato che – come non specificamente contestato da parte resistente in giudizio – la ricorrente non ha usufruito di alcun giorno di ferie da aggiungere al numero dei giorni da scomputare, la medesima ha, in definitiva, maturato e non goduto di nr. 6,19 giorni di ferie e permessi per festività soppresse.
Ora, considerato che – come evincibile dai cedolini paga in atti (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente) – la retribuzione mensile della ricorrente ammontava ad
€ 1.678,44 e che, dunque, la sua retribuzione giornaliera (questa ottenuta, come pacifico, dividendo detta retribuzione per nr. 30 giorni, ossia il numero convenzionale di giorni lavorativi nel mese) era pari ad € 55,95, l'indennità
Pag. 44 di 50 sostitutiva di ferie e permessi per festività soppresse maturate e non godute ammonta, conclusivamente, ad € 346,33 lordi (€55,95x6,19).
Per quanto concerne l'a.s. 2021/2022, premesso che risultato documentato – oltre che non specificamente contestato – che parte ricorrente ha svolto una supplenza c.d. “Covid” dal 25.10.2021 al 08.06.2022, per complessivi 277 giorni di servizio, ella ha maturato nr. 18,92 giorni di ferie (227x30:360) e nr. 2,52 giorni di permessi per festività soppresse (227x4:360), giungendo ad un totale di nr. 21,44; di poi, dovendosi sottrarre il numero di giorni di sospensione delle lezioni per il periodo di servizio considerato, pari a giorni 15 - come da calendario scolastico regionale presente agli atti (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente) – e considerato che – come non specificamente contestato da parte resistente in giudizio – la ricorrente non ha usufruito di alcun giorno di ferie da aggiungere al numero dei giorni da scomputare, la medesima ha, in definitiva, maturato e non goduto di nr. 6,44 giorni di ferie e permessi per festività soppresse. Ora, considerato che – come evincibile dai cedolini paga in atti (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente) – la retribuzione mensile della ricorrente ammontava ad
€ 1.678,44 e che, dunque, la sua retribuzione giornaliera (questa ottenuta, come pacifico, dividendo detta retribuzione per nr. 30 giorni, ossia il numero convenzionale di giorni lavorativi nel mese) era pari ad € 55,95, l'indennità sostitutiva di ferie e permessi per festività soppresse maturate e non godute ammonta, conclusivamente, ad € 360,32 lordi (€55,95x6,44).
Infime, per quanto concerne l'a.s. 2023/2024, premesso che risultato documentato
– oltre che non specificamente contestato – che parte ricorrente ha svolto una supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 09.09.2023 al 30.06.2024, per complessivi 296 giorni di servizio, ella ha maturato nr. 26,31 giorni di ferie
(296x32:360) e 3,29 giorni di permessi per festività soppresse (296x4:360),
Pag. 45 di 50 giungendo ad un totale di nr. 29,6; di poi, dovendosi sottrarre il numero di giorni di sospensione delle lezioni per il periodo di servizio considerato, pari a giorni 14
- come da calendario scolastico regionale presente agli atti (cfr. doc. n. 16 fascicolo parte ricorrente) – e considerato che – come non specificamente contestato da parte resistente in giudizio – la ricorrente non ha usufruito di alcun giorno di ferie da aggiungere al numero dei giorni da scomputare, la medesima ha, in definitiva, maturato e non goduto di nr. 15,6 giorni di ferie e permessi per festività soppresse. Ora, considerato che – come evincibile dai cedolini paga in atti
(cfr. doc. n. 17 fascicolo parte ricorrente) – la retribuzione mensile della ricorrente ammontava ad € 1.758,26 e che, dunque, la sua retribuzione giornaliera (questa ottenuta, come pacifico, dividendo detta retribuzione per nr. 30 giorni, ossia il numero convenzionale di giorni lavorativi nel mese) era pari ad € 58,61,
l'indennità sostitutiva di ferie e permessi per festività soppresse maturate e non godute ammonta, conclusivamente, ad € 914,32 lordi (€58,61x15,6).
Pertanto, in definitiva, alla ricorrente spetta una indennità sostitutiva di ferie e permessi per festività soppresse maturate e non godute pari ad € 346,33 per l'a.s.
2020/2021, € 360,32 per l'a.s. 2021/2022 ed € 914,32 per l'a.s. 2023/2024. Il tutto, dunque, per la complessiva somma lorda di € 1.620,97.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve essere accolta la domanda di esatto adempimento avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto all'attribuzione della Carta
Elettronica del docente, per un importo pari al valore di € 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, con conseguente condanna di parte resistente all'attribuzione della
Pag. 46 di 50 Carta Elettronica del docente, per un importo pari al valore di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. Inoltre, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma lorda di € 1.620,97, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo, e, conseguentemente, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma lorda di € 1.620,97, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (in assenza di fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche in considerazione dei plurimi e recenti interventi della giurisprudenza europea e di legittimità favorevoli alle istanze di parte ricorrente. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 15%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
Pag. 47 di 50 comma 1-bis, D.M. n. 55/2024, essendo stato redatto il ricorso introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte resistente;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s. 2024/2025;
- condanna parte resistente a riconoscere a parte ricorrente l'attribuzione della
Carta Elettronica del docente, per un importo pari al valore di € 500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma lorda di € 1.620,97, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
Pag. 48 di 50 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma lorda di € 1.620,97, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 49 di 50 Pag. 50 di 50 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Si veda ancora Cass. 29961/2023 nella parte in cui è ribadito: “… (omissis)… L'azione di risarcimento. 18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto. Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del CP_1 all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 Euro "tramite la Carta Elettronica" (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto. 18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. 8 Si veda ancora Cass. 29961/2023 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… le condizioni di cui al D.P.C.M.. 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. … (omissis)…”.