Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
545/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE rel. dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 545/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via C.F._1
Nazionale n. 562 presso lo studio dell'avv. Antonella Perfetto e dell'avv. Francesca Pinto dalle quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
E
nata a [...] il [...] (CF. CP_1
) elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via CodiceFiscale_2
Salvator Noto n. 10 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Ascione che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate alle note di trattazione scritta depositate all'udienza del 17/09/2024 nonché al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. PM: In data 29.04.2024 nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 16.03.2024 e CP_1 [...] chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio contratto in data 17.09.2018 in Torre del Greco (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 17.09.2018 in Torre del Greco i due avevano contratto matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale, erano separati sin dall'11.01.2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione con decreto n. 343/2022, a seguito della comparizione degli stessi in data 16.12.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore, visto il parere favorevole del P.M., che nulla opponeva, pervenuto in data 29.04.2024, riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 18.02.2025
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi (16.12.2021) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi attraverso il deposito di note di trattazione scritta hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Nessun provvedimento accessorio deve essere disposto, non avendo le parti concordato alcuna disposizione economica.
Il Collegio dà atto, invero, che le parti hanno precisato di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, sicchè la sentenza va limitata al solo status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e CP_1 [...]
, così provvede: Pt_1
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17.09.2018 in Torre del Greco (NA), da nato in [...] Parte_1 in data 14.02.1987, e da nata a Torre del Greco in [...] CP_1
07.05.1992 (atto n. 247 - P. II, S. A registri atti matrimonio anno 2018, ufficio 1); B. dà atto che i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto e che essendo gli stessi economicamente autosufficienti nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile); D. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato