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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3520/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 02.10.2024 da
(C.F. con l'Avv. MURDOLO Parte_1 C.F._1
AGNESE,
RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'Avv. PROVASI SARA, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 09.01.2025, accettando1 la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. qui di seguito riportata per esteso:
“conferma delle condizioni economiche concordate in sede di separazione (fatta salva la rinegoziazione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla resistente); frequentazione padre/figli minorenni un giorno infrasettimanale senza pernottamento;
compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Robecco sul Naviglio (VA) in data
09.06.2007, optando per il regime legale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli minorenni (in data 14.09.2010) e (in Per_1 Per_2
data 25.08.2016).
***
In data 05.07.2023 è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, il pagamento da parte di ciascun coniuge del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, la corresponsione da parte del padre alla madre un assegno mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, per entrambi i figli a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e la percezione dell'intero importo dell'Assegno Unico da parte della madre.
***
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto la pronuncia divorzile, confermare l'affidamento congiunto dei figli e l'assegno di mantenimento dei figli concordato in sede di separazione e disporre l'equa ripartizione dell'Assegno Unico.
Costituendosi giudizio in data 05.12.2024, per quello che qui rileva, la resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione sulla base dell'assenza di nuove circostanze sopravvenute tali da giustificare la modifica delle condizioni vigenti.
All'udienza celebrata in data 09.01.2025 il giudice relatore, preso atto della richiesta di rinegoziazione del mutuo inoltrata alla banca (da questa riscontrata), rilevato che il padre ha chiesto ridurre la sua contribuzione al mantenimento ordinario indiretto della prole e, contestualmente (sic!), i suoi tempi di frequentazione infrasettimanale dei figli minorenni a causa del nuovo lavoro iniziato il 23.09.2024 (che, peraltro, gli offre un reddito maggiore
Pag. 2 di 3 del precedente), ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione iscritta al n. R.G. 1906/2023;
• la separazione tra le parti è stata omologata con decreto in data 05.07.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti vanno accolte in quanto non contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire a e il diritto a una crescita sana ed equilibrata Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il giorno
09.06.2007 in Robecco sul Naviglio, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 15.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la resistente in udienza e il ricorrente con note del 10.01.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3520/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 02.10.2024 da
(C.F. con l'Avv. MURDOLO Parte_1 C.F._1
AGNESE,
RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'Avv. PROVASI SARA, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 09.01.2025, accettando1 la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. qui di seguito riportata per esteso:
“conferma delle condizioni economiche concordate in sede di separazione (fatta salva la rinegoziazione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla resistente); frequentazione padre/figli minorenni un giorno infrasettimanale senza pernottamento;
compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Robecco sul Naviglio (VA) in data
09.06.2007, optando per il regime legale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli minorenni (in data 14.09.2010) e (in Per_1 Per_2
data 25.08.2016).
***
In data 05.07.2023 è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, il pagamento da parte di ciascun coniuge del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, la corresponsione da parte del padre alla madre un assegno mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, per entrambi i figli a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano e la percezione dell'intero importo dell'Assegno Unico da parte della madre.
***
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto la pronuncia divorzile, confermare l'affidamento congiunto dei figli e l'assegno di mantenimento dei figli concordato in sede di separazione e disporre l'equa ripartizione dell'Assegno Unico.
Costituendosi giudizio in data 05.12.2024, per quello che qui rileva, la resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione sulla base dell'assenza di nuove circostanze sopravvenute tali da giustificare la modifica delle condizioni vigenti.
All'udienza celebrata in data 09.01.2025 il giudice relatore, preso atto della richiesta di rinegoziazione del mutuo inoltrata alla banca (da questa riscontrata), rilevato che il padre ha chiesto ridurre la sua contribuzione al mantenimento ordinario indiretto della prole e, contestualmente (sic!), i suoi tempi di frequentazione infrasettimanale dei figli minorenni a causa del nuovo lavoro iniziato il 23.09.2024 (che, peraltro, gli offre un reddito maggiore
Pag. 2 di 3 del precedente), ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione iscritta al n. R.G. 1906/2023;
• la separazione tra le parti è stata omologata con decreto in data 05.07.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti vanno accolte in quanto non contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire a e il diritto a una crescita sana ed equilibrata Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il giorno
09.06.2007 in Robecco sul Naviglio, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 15.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la resistente in udienza e il ricorrente con note del 10.01.2025