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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2899/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata, e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Fabrizio Giorgini e dall'Avv. Alessio Maselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giorgini a Roma, via Dardanelli n. 13, giusta procura in atti
parte opponente
contro p.iva ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_1 di amministrazione pro tempore Dott.ssa con sede legale a Milano, c.so Europa CP_2
n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangia ed elettivamente domiciliata presso corrente a Milano, c.so Europa n. 13, giusta procura Controparte_3 prodotta unitamente al ricorso monitorio
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in ragione di quanto sopra dedotto e richiesto, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1
1 nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 685/2023 del Tribunale di Varese, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa;
sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nei contratti di finanziamento per cui si controverte, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB, condannare la a restituire al CP_1 cliente tutti gli importi pagati dalla Sig.ra a titolo di interessi e spese non Parte_1 dovute in base alla citata disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di CP_1
sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di usura originaria dei contratti di finanziamento per cui si controverte relativamente alla pattuizione del tasso di mora e, per l'effetto, condannare la “ a restituire all'opponente le somme versate CP_1
a titolo di interesse moratori in applicazione dell'art. 1815 c.c. e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241
c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con riserva di formulare istanze istruttorie in corso di causa.
Nell'interesse di Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione così giudicare:
In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 685/2023 - R.G. 2045/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data 23.09.2023 e pubblicato in data 25.09.2023, in quanto l'opposizione risulta infondata in fatto e in diritto e/o comunque non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In via principale e nel merito:
Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo 685/2023 - R.G. 2045/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data
23.09.2023 e pubblicato in data 25.09.2023;
in via subordinata, accertare e dichiarare che la Sig. ra è debitrice di Parte_1 [...]
per la complessiva somma di € 41.356,60 e per l'effetto condannarlo al Controparte_1 pagamento in favore della predetta società della complessiva somma di € 41.356,60 oltre ulteriori interessi al tasso del 11,89% anno sulla sola sorte capitale di € 16.922,56 maturati
2 dalla data successiva alla presentazione del ricorso (01.08.2023) e sino all'effettivo soddisfo, ovvero somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta fi giustizia, nonché al pagamento dei compensi professionali e delle spese legali liquidate in decreto, oltre successive ed occorrende.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni.
in ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Varese, Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2023, Controparte_1 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Varese, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di euro 41.356,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale somma dovuta in relazione al contratto di finanziamento n. 1771250 stipulato dall'odierna opponente con Neos Finance S.p.A. (successivamente Intesa Sanpaolo Personal Finance
S.p.A.).
A fondamento della proposta opposizione, parte opponente ha dedotto: i. la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente in sede monitoria, non avendo Controparte_1 provato la titolarità dei crediti dalla stessa azionati;
ii. l'assoluta indeterminatezza delle
[...] clausole negoziali contenute nel contratto di finanziamento n. 1771250, privo di piano di ammortamento, “laddove viene indicato un TAN fisso del 9,10% e un TAEG del 9,89% che non trovano corrispondenza nella documentazione contabile” e non viene indicato il regime finanziario di capitalizzazione, “con conseguente e palese violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.”; iii. l'assoluta indeterminatezza del predetto contratto di finanziamento anche in relazione all'omessa espressa indicazione del tasso di mora e, in ogni caso, l'usurarietà del predetto tasso;
iv. che, in ogni caso, la misura del tasso degli interessi ultralegali, tenuto conto di tutti gli oneri economici connessi all'erogazione secondo il principio di onnicomprensività sancito dall'art. 644 c.p., concretizza una pattuizione usuraria superiore ai tassi soglia stabiliti trimestralmente dal MEF ai sensi della L. 108/96.
Parte opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza della pretesa creditoria azionata.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e domandando, in via principale l'integrale rigetto dell'opposizione.
3 All'esito della prima udienza, con ordinanza in data 18 luglio 2024, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, non essendo stata disposta la CTU richiesta da parte opponente e “finalizzata alla verifica dell'esatta pattuizione ed applicazione delle condizioni economiche indicate nei contratti di finanziamento per cui si controverte”, stante la natura esplorativa dell'istanza e la sua irrilevanza ai fini del decidere.
È stata, quindi, fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato, infine, riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma della disposizione da ultimo citata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Prima di esaminare i motivi di opposizione e al fine di correttamente delimitare il thema decidendum, giova qui precisare che la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio è quella derivante dal contratto di finanziamento n. 1771250, sottoscritto dalla sig.ra Parte_1 in data 28 giugno 2007 con Neos Finance S.p.A. e non già la pretesa creditoria derivante dal
(diverso) contratto di finanziamento n. 5046758, sottoscritto tra le medesime parti in data 24 giugno 2009, in relazione al quale non è stato emesso decreto ingiuntivo, ancorché la pretesa sia stata azionata con il ricorso monitorio (e senza che sul punto il decreto monitorio contenga alcuna motivazione in relazione al rigetto che, invero, appare determinato da un errore nella redazione del decreto).
Tanto precisato, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) di per non avere, Controparte_1 secondo la prospettazione della debitrice ingiunta, la parte che ha agito in sede monitoria, sul presupposto di essere il successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco, assolto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato in detta operazione di cessione (cfr. Cass. civ. n. 5857/2022).
Sostiene, in particolare, parte opponente che il creditore opposto non avrebbe provato la propria legittimazione attiva, essendosi limitato a produrre il contratto di cessione, privo dell'elenco creditori e una mera comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
L'eccezione è infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, dovendosi escludere che la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 comma TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 24798/2020). E tuttavia, la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione
4 dei crediti ceduti, può essere data anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme sacramentali.
Tanto premesso in diritto, nella specie, nell'ambito del procedimento monitorio, parte opposta ha dato piena prova della titolarità del credito azionato, avendo prodotto non solo il contratto di cessione del 4 dicembre 2014 (doc. 1 fascicolo monitorio), contenente l'indicazione del credito ceduto per cui è causa (identificato tramite il relativo numero del contratto di finanziamento n. 89000 – 1771250), ma anche la dichiarazione del creditore cedente (doc. 6 fascicolo monitorio), Intesa Sanpaolo Personal Finance, dell'intervenuta cessione del credito per cui è causa a (in ordine all'efficacia probatoria riconosciuta alle Controparte_1 comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione cfr. Cass. civ. n. 10200/2021).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta, nessuna incertezza può sussistere in ordine all'intervenuta cessione del credito e alla legittimazione attiva in capo a
Controparte_1
Tanto evidenziato in via preliminare e prima di esaminare i motivi di opposizione relativi alla dedotta indeterminatezza e invalidità delle clausole contrattuali del contratto di finanziamento per cui è causa, deve osservarsi che, nella specie, l'opponente non ha contestato di aver stipulato il contratto di finanziamento di cui si discute e di essersi vista erogare la somma finanziata, né di essersi resa inadempiente al pagamento delle rate pattuite, dolendosi unicamente dell'asserita illegittimità del contratto da cui discende la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Venendo ad esaminare i motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto, in primo luogo,
l'assoluta indeterminatezza del contratto, posto a fondamento della pretesa monitoria, per non contenere il contratto l'indicazione del regime di capitalizzazione e per non essere stato prodotto il piano di ammortamento, “con conseguente e palese violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.”.
Sul punto giova qui richiamare il costante e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti” (in questi termini Cass. civ. n.
4176/2025).
Nella specie, a fronte di un importo finanziato di euro 30.101,40, la sig.ra si è Parte_1 impegnata alla restituzione rateale di n. 84 rate mensili costanti dell'importo di euro 358,35 cadauna, calcolate avuto riguardo al tasso corrispettivo fisso indicato in contratto (pari al
5 9,10%), secondo il sistema c.d. alla francese. E del resto, la circostanza che il contratto per cui
è causa prevede un piano di ammortamento alla francese è riconosciuta dalla stessa parte opponente in seno all'atto di citazione in opposizione, laddove la stessa parte debitrice ha dedotto l'effetto anatocistico “occulto” di tale meccanismo di ammortamento.
Ritiene questo Tribunale, pertanto, che non meriti accoglimento la deduzione di indeterminatezza del contratto e di incertezza del credito azionato, tenuto conto che il titolo negoziale per cui è causa (il contratto di finanziamento personale con opzione di carta Neos
Card), mai contestato da parte opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo, specifichi ogni singolo aspetto del rapporto contrattuale: termini e modalità del rimborso, importo e numero delle rate, tasso di interesse applicato e, come si chiarirà di seguito, tasso di interesse applicato nel caso di applicazione di interessi moratori.
In tali ipotesi, infatti, il credito presenta i caratteri della certezza e dell'esigibilità, essendo rinvenibili nella documentazione contrattuale in possesso di entrambe le parti i tassi di interesse e i criteri di calcolo applicati ai fini della quantificazione del debito residuo.
Parimenti deve essere disatteso il motivo di opposizione in base al quale il meccanismo dell'ammortamento alla francese contrattualmente previsto comporterebbe l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Pur dovendosi evidenziare che, in tal caso, l'allegazione attorea è del tutto generica, non avendo la parte indicato in che misura il sistema dell'ammortamento alla francese si riverberebbe sul TAN contrattualmente pattuito, tale modalità di ammortamento non nasconde alcun costo occulto.
È noto che il sistema c.d. alla francese prevede la restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
La doglianza attorea nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti.
Il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di
6 ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi, essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli.
L'esborso complessivo in termini maggiori a titolo di interessi, quindi, non discende né tanto meno comporta una indeterminatezza della pattuizione in ordine agli interessi, dal momento che non è dovuto al fatto che è stato applicato un tasso maggiore rispetto a quello dichiarato, come invece sostenuto dalla difesa di parte opponente, ma, semplicemente, consegue al maggior tempo concordato per la restituzione dell'importo mutuato.
Sul punto, la preferibile e più condivisibile giurisprudenza di merito, ha affermato che “il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. In realtà, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In effetti, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale” (in questi termini Trib. Roma n. 364/2022).
Quanto, poi, alla dedotta indeterminatezza contrattuale del tasso di mora, il contratto per cui è causa prevede un tasso pari all'11,89%, come peraltro dedotto dalla stessa parte opponente in seno all'atto di citazione, pari al TAEG contrattuale del 9,82 % maggiorato del 2%, dolendosi parte opponente, a ben vedere, non tanto dell'indeterminatezza di tale tasso, specificatamente pattuito, quanto dell'asserita indeterminatezza delle conseguenze dell'inadempimento e in particolare della dedotta indeterminatezza delle penali contrattuali pattuite.
Sul punto, tuttavia, appare sufficiente evidenziare che parte opposta ha richiesto gli interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 11,89%, senza domandare alcun importo a titolo di penali contrattuali, laddove la previsione contrattuale di pagamento, in caso di inadempimento, del 15-20% sull'insoluto e della quota del 10% per il recupero telefonico, non si riferiscono agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, ma agli obblighi discendenti dall'inadempimento degli obblighi derivanti dall'utilizzo della carta di credito, laddove il contratto per cui è causa consentiva l'opzione (eventuale) carta di credito e senza che tali circostanze siano state in alcun modo contestate da parte opponente con le memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
In definitiva non sussiste alcuna indeterminatezza del tasso di mora, né tanto meno una sua pretesa usurarietà, tenuto conto che nella specie è stato correttamente applicato il tasso dell'11,89% e che il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto (avuto riguardo, peraltro, al tasso degli interessi corrispettivi), come dedotto dalla stessa parte opponente, era pari al 15,34%.
7 Quanto, infine, alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi ultralegali, eccezione che pare riferirsi all'usurarietà (anche) del tasso corrispettivo pattuito e che risulta dedotta in termini assolutamente generici, giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale (vd. da ultimo Cass. civ. n. 27545/2023).
Nella specie, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dal debitore, il quale si
è limitato alla produzione dei decreti ministeriali.
In ogni caso, si osserva che, nella specie, proprio alla luce di siffatta documentazione, il tasso corrispettivo (e di mora) pattuito, indicato in contratto, risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento per i contratti di finanziamento, e fermo restando che, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, come pure pare prospettato dalla parte opponente, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.
Ne discende, alla luce di tutto quanto già indicato, il rigetto integrale delle domande svolte da parte opponente e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo emesso su ricorso di
[...]
Controparte_1
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, riducendo i valori medi in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate e avuto riguardo all'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 685/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Varese;
condanna parte opponente a rifondere a in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Varese in data 9 aprile 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2899/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata, e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Fabrizio Giorgini e dall'Avv. Alessio Maselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giorgini a Roma, via Dardanelli n. 13, giusta procura in atti
parte opponente
contro p.iva ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_1 di amministrazione pro tempore Dott.ssa con sede legale a Milano, c.so Europa CP_2
n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangia ed elettivamente domiciliata presso corrente a Milano, c.so Europa n. 13, giusta procura Controparte_3 prodotta unitamente al ricorso monitorio
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in ragione di quanto sopra dedotto e richiesto, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1
1 nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 685/2023 del Tribunale di Varese, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa;
sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nei contratti di finanziamento per cui si controverte, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB, condannare la a restituire al CP_1 cliente tutti gli importi pagati dalla Sig.ra a titolo di interessi e spese non Parte_1 dovute in base alla citata disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di CP_1
sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di usura originaria dei contratti di finanziamento per cui si controverte relativamente alla pattuizione del tasso di mora e, per l'effetto, condannare la “ a restituire all'opponente le somme versate CP_1
a titolo di interesse moratori in applicazione dell'art. 1815 c.c. e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241
c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con riserva di formulare istanze istruttorie in corso di causa.
Nell'interesse di Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione così giudicare:
In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 685/2023 - R.G. 2045/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data 23.09.2023 e pubblicato in data 25.09.2023, in quanto l'opposizione risulta infondata in fatto e in diritto e/o comunque non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In via principale e nel merito:
Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto, confermare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo 685/2023 - R.G. 2045/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data
23.09.2023 e pubblicato in data 25.09.2023;
in via subordinata, accertare e dichiarare che la Sig. ra è debitrice di Parte_1 [...]
per la complessiva somma di € 41.356,60 e per l'effetto condannarlo al Controparte_1 pagamento in favore della predetta società della complessiva somma di € 41.356,60 oltre ulteriori interessi al tasso del 11,89% anno sulla sola sorte capitale di € 16.922,56 maturati
2 dalla data successiva alla presentazione del ricorso (01.08.2023) e sino all'effettivo soddisfo, ovvero somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta fi giustizia, nonché al pagamento dei compensi professionali e delle spese legali liquidate in decreto, oltre successive ed occorrende.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di richiesta e produzione, nei termini di legge, anche sulla base delle eventuali istanze di controparte, sulla quale ricade l'onere della prova, a suffragio delle di lei infondate contestazioni.
in ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Varese, Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 685/2023, Controparte_1 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Varese, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di euro 41.356,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale somma dovuta in relazione al contratto di finanziamento n. 1771250 stipulato dall'odierna opponente con Neos Finance S.p.A. (successivamente Intesa Sanpaolo Personal Finance
S.p.A.).
A fondamento della proposta opposizione, parte opponente ha dedotto: i. la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente in sede monitoria, non avendo Controparte_1 provato la titolarità dei crediti dalla stessa azionati;
ii. l'assoluta indeterminatezza delle
[...] clausole negoziali contenute nel contratto di finanziamento n. 1771250, privo di piano di ammortamento, “laddove viene indicato un TAN fisso del 9,10% e un TAEG del 9,89% che non trovano corrispondenza nella documentazione contabile” e non viene indicato il regime finanziario di capitalizzazione, “con conseguente e palese violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.”; iii. l'assoluta indeterminatezza del predetto contratto di finanziamento anche in relazione all'omessa espressa indicazione del tasso di mora e, in ogni caso, l'usurarietà del predetto tasso;
iv. che, in ogni caso, la misura del tasso degli interessi ultralegali, tenuto conto di tutti gli oneri economici connessi all'erogazione secondo il principio di onnicomprensività sancito dall'art. 644 c.p., concretizza una pattuizione usuraria superiore ai tassi soglia stabiliti trimestralmente dal MEF ai sensi della L. 108/96.
Parte opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza della pretesa creditoria azionata.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e domandando, in via principale l'integrale rigetto dell'opposizione.
3 All'esito della prima udienza, con ordinanza in data 18 luglio 2024, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, non essendo stata disposta la CTU richiesta da parte opponente e “finalizzata alla verifica dell'esatta pattuizione ed applicazione delle condizioni economiche indicate nei contratti di finanziamento per cui si controverte”, stante la natura esplorativa dell'istanza e la sua irrilevanza ai fini del decidere.
È stata, quindi, fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato, infine, riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma della disposizione da ultimo citata.
Nel merito, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Prima di esaminare i motivi di opposizione e al fine di correttamente delimitare il thema decidendum, giova qui precisare che la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio è quella derivante dal contratto di finanziamento n. 1771250, sottoscritto dalla sig.ra Parte_1 in data 28 giugno 2007 con Neos Finance S.p.A. e non già la pretesa creditoria derivante dal
(diverso) contratto di finanziamento n. 5046758, sottoscritto tra le medesime parti in data 24 giugno 2009, in relazione al quale non è stato emesso decreto ingiuntivo, ancorché la pretesa sia stata azionata con il ricorso monitorio (e senza che sul punto il decreto monitorio contenga alcuna motivazione in relazione al rigetto che, invero, appare determinato da un errore nella redazione del decreto).
Tanto precisato, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) di per non avere, Controparte_1 secondo la prospettazione della debitrice ingiunta, la parte che ha agito in sede monitoria, sul presupposto di essere il successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco, assolto l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato in detta operazione di cessione (cfr. Cass. civ. n. 5857/2022).
Sostiene, in particolare, parte opponente che il creditore opposto non avrebbe provato la propria legittimazione attiva, essendosi limitato a produrre il contratto di cessione, privo dell'elenco creditori e una mera comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
L'eccezione è infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, dovendosi escludere che la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 comma TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 24798/2020). E tuttavia, la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione
4 dei crediti ceduti, può essere data anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme sacramentali.
Tanto premesso in diritto, nella specie, nell'ambito del procedimento monitorio, parte opposta ha dato piena prova della titolarità del credito azionato, avendo prodotto non solo il contratto di cessione del 4 dicembre 2014 (doc. 1 fascicolo monitorio), contenente l'indicazione del credito ceduto per cui è causa (identificato tramite il relativo numero del contratto di finanziamento n. 89000 – 1771250), ma anche la dichiarazione del creditore cedente (doc. 6 fascicolo monitorio), Intesa Sanpaolo Personal Finance, dell'intervenuta cessione del credito per cui è causa a (in ordine all'efficacia probatoria riconosciuta alle Controparte_1 comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione cfr. Cass. civ. n. 10200/2021).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta, nessuna incertezza può sussistere in ordine all'intervenuta cessione del credito e alla legittimazione attiva in capo a
Controparte_1
Tanto evidenziato in via preliminare e prima di esaminare i motivi di opposizione relativi alla dedotta indeterminatezza e invalidità delle clausole contrattuali del contratto di finanziamento per cui è causa, deve osservarsi che, nella specie, l'opponente non ha contestato di aver stipulato il contratto di finanziamento di cui si discute e di essersi vista erogare la somma finanziata, né di essersi resa inadempiente al pagamento delle rate pattuite, dolendosi unicamente dell'asserita illegittimità del contratto da cui discende la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Venendo ad esaminare i motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto, in primo luogo,
l'assoluta indeterminatezza del contratto, posto a fondamento della pretesa monitoria, per non contenere il contratto l'indicazione del regime di capitalizzazione e per non essere stato prodotto il piano di ammortamento, “con conseguente e palese violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.”.
Sul punto giova qui richiamare il costante e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti” (in questi termini Cass. civ. n.
4176/2025).
Nella specie, a fronte di un importo finanziato di euro 30.101,40, la sig.ra si è Parte_1 impegnata alla restituzione rateale di n. 84 rate mensili costanti dell'importo di euro 358,35 cadauna, calcolate avuto riguardo al tasso corrispettivo fisso indicato in contratto (pari al
5 9,10%), secondo il sistema c.d. alla francese. E del resto, la circostanza che il contratto per cui
è causa prevede un piano di ammortamento alla francese è riconosciuta dalla stessa parte opponente in seno all'atto di citazione in opposizione, laddove la stessa parte debitrice ha dedotto l'effetto anatocistico “occulto” di tale meccanismo di ammortamento.
Ritiene questo Tribunale, pertanto, che non meriti accoglimento la deduzione di indeterminatezza del contratto e di incertezza del credito azionato, tenuto conto che il titolo negoziale per cui è causa (il contratto di finanziamento personale con opzione di carta Neos
Card), mai contestato da parte opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo, specifichi ogni singolo aspetto del rapporto contrattuale: termini e modalità del rimborso, importo e numero delle rate, tasso di interesse applicato e, come si chiarirà di seguito, tasso di interesse applicato nel caso di applicazione di interessi moratori.
In tali ipotesi, infatti, il credito presenta i caratteri della certezza e dell'esigibilità, essendo rinvenibili nella documentazione contrattuale in possesso di entrambe le parti i tassi di interesse e i criteri di calcolo applicati ai fini della quantificazione del debito residuo.
Parimenti deve essere disatteso il motivo di opposizione in base al quale il meccanismo dell'ammortamento alla francese contrattualmente previsto comporterebbe l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Pur dovendosi evidenziare che, in tal caso, l'allegazione attorea è del tutto generica, non avendo la parte indicato in che misura il sistema dell'ammortamento alla francese si riverberebbe sul TAN contrattualmente pattuito, tale modalità di ammortamento non nasconde alcun costo occulto.
È noto che il sistema c.d. alla francese prevede la restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
La doglianza attorea nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti.
Il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di
6 ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi, essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli.
L'esborso complessivo in termini maggiori a titolo di interessi, quindi, non discende né tanto meno comporta una indeterminatezza della pattuizione in ordine agli interessi, dal momento che non è dovuto al fatto che è stato applicato un tasso maggiore rispetto a quello dichiarato, come invece sostenuto dalla difesa di parte opponente, ma, semplicemente, consegue al maggior tempo concordato per la restituzione dell'importo mutuato.
Sul punto, la preferibile e più condivisibile giurisprudenza di merito, ha affermato che “il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. In realtà, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In effetti, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale” (in questi termini Trib. Roma n. 364/2022).
Quanto, poi, alla dedotta indeterminatezza contrattuale del tasso di mora, il contratto per cui è causa prevede un tasso pari all'11,89%, come peraltro dedotto dalla stessa parte opponente in seno all'atto di citazione, pari al TAEG contrattuale del 9,82 % maggiorato del 2%, dolendosi parte opponente, a ben vedere, non tanto dell'indeterminatezza di tale tasso, specificatamente pattuito, quanto dell'asserita indeterminatezza delle conseguenze dell'inadempimento e in particolare della dedotta indeterminatezza delle penali contrattuali pattuite.
Sul punto, tuttavia, appare sufficiente evidenziare che parte opposta ha richiesto gli interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 11,89%, senza domandare alcun importo a titolo di penali contrattuali, laddove la previsione contrattuale di pagamento, in caso di inadempimento, del 15-20% sull'insoluto e della quota del 10% per il recupero telefonico, non si riferiscono agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, ma agli obblighi discendenti dall'inadempimento degli obblighi derivanti dall'utilizzo della carta di credito, laddove il contratto per cui è causa consentiva l'opzione (eventuale) carta di credito e senza che tali circostanze siano state in alcun modo contestate da parte opponente con le memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
In definitiva non sussiste alcuna indeterminatezza del tasso di mora, né tanto meno una sua pretesa usurarietà, tenuto conto che nella specie è stato correttamente applicato il tasso dell'11,89% e che il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto (avuto riguardo, peraltro, al tasso degli interessi corrispettivi), come dedotto dalla stessa parte opponente, era pari al 15,34%.
7 Quanto, infine, alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi ultralegali, eccezione che pare riferirsi all'usurarietà (anche) del tasso corrispettivo pattuito e che risulta dedotta in termini assolutamente generici, giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale (vd. da ultimo Cass. civ. n. 27545/2023).
Nella specie, tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dal debitore, il quale si
è limitato alla produzione dei decreti ministeriali.
In ogni caso, si osserva che, nella specie, proprio alla luce di siffatta documentazione, il tasso corrispettivo (e di mora) pattuito, indicato in contratto, risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento per i contratti di finanziamento, e fermo restando che, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, come pure pare prospettato dalla parte opponente, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.
Ne discende, alla luce di tutto quanto già indicato, il rigetto integrale delle domande svolte da parte opponente e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo emesso su ricorso di
[...]
Controparte_1
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, riducendo i valori medi in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate e avuto riguardo all'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 685/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Varese;
condanna parte opponente a rifondere a in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Varese in data 9 aprile 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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