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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39004/ 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. VIRAGO e S. MACCAGNAN , Parte_1
Opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. C. GRILLONE Controparte_1
Opposta
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.1 2.23 e regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 6195/23 , emesso dal
Tribunale di Roma in data 29.10.2023 e notificato il 30.10.2023, per la somma di euro
51.695,02 in favore di;
eccepiva l'insussistenza dell'obbligo assicurativo per CP_1
e per , trattandosi di soggetti operanti Controparte_2 Controparte_3 all'estero in Paesi extra UE;
deduceva in diritto;
richiamava giurisprudenza;
concludeva: “-
In via preliminare: rigettarsi ogni avversa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 6195/2023 del 29.10.2023 emesso nel procedimento n. 32931/2023, notificato a mezzo pec in data 30 ottobre 2023,
- Nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione all'Enasarco: revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e/o comunque ridurre la pretesa a quanto verrà ritenuto di giustizia;
- disporsi la cancellazione dell'iscrizione con effetto retroattivo. Spese di lite rifuse.
1 - In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate nel merito, annullarsi in forza del principio del legittimo affidamento e comunque ridursi le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, anche in applicazione del principio dettato dall'art. 116, comma 15 lett. a) della legge 23.12.2000, n. 288. - in ogni caso: spese di lite rifuse”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale contestava le deduzioni avversarie e forniva tutta la documentazione posta a base della pretesa dell'ente; chiedeva rigettarsi l'opposizione e dichiararsi sussistente il diritto dell'ente.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Come si evince dalla documentazione in atti, i soggetti indicati dall'opponente hanno sottoscritto contratti a tempo indeterminato (l'uno in data 15.1.2013, l'altro in data
1.2.2016) che li obbligano ad operare in zone situate all'estero; la zona è assegnata in esclusiva con obbligo di non trattare affari al di fuori della zona di competenza.
L'inquadramento giuridico per i soggetti che operano all'estero è stato ricostruito in un precedente di questo Tribunale, che si richiama ai sensi dell'att.118 disp.att. CPC (giudice
Savignano, sent. N. 5622/2022):
“Prima del 1°.1.2004, ritenuta la non obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo (ex lege
316/1968) per gli agenti italiani operanti all'estero e dunque la piena validità del rapporto di agenzia pur in assenza di detta iscrizione, era pacifico l'obbligo di iscrizione all'Enasarco, ai sensi della seconda parte del 1° comma dell'art. 1 L. 12/1973, dell'agente operante
(anche esclusivamente) all'estero nell'interesse di un preponente italiano (v. Cass.
17350/2004; Cass. 10612/1990; Cass. 4679/1988).
Dall'1.1.2004 l , all'art. 2, comma 1, del suo Regolamento ha però previsto che: CP_1
“Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della tutti i soggetti … CP_1
che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”. In sostanza da tale data è venuto meno l'obbligo – fino ad allora in vigore – di iscrizione automatica dell'agente operante all'estero, in quanto incaricato da una preponente italiana. Con
2 Ordine di Servizio del 22.4.2004, l ha inoltre precisato che dovevano essere CP_1
iscritti alla (solo) gli agenti che operassero, anche solo in parte, sul Controparte_1 territorio nazionale, escludendo quindi tutti gli altri. Per gli agenti iscritti all' dopo il CP_1
1.1.2004, o a quella data non ancora iscritti all' , 'operanti all'estero', ai fini della CP_1 configurabilità o meno dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione, si faceva quindi riferimento al concetto di “zona assegnata” e di operatività dell'agente con riferimento alla singola mandante, verificandosi dove l'agente raccogliesse materialmente gli ordini o svolgesse l'attività tipica di agenzia (ricevimento clienti ecc); sicché se tali attività risultavano svolte all'estero, si riteneva che l'agente non andasse iscritto all'Enasarco, ancorché avesse sede “amministrativa” o “fiscale” in Italia (e quindi a condizione che presso tali sedi non venisse svolta attività “commerciale”). In altre parole, l'assegnazione all'agente unicamente di un territorio estero era ritenuta sufficiente per escludere l'obbligo di iscrizione, anche nel caso in cui l'agente avesse residenza o sede in Italia, a condizione che qui non svolgesse attività commerciale, ma solo di tipo “amministrativo”.
Con il nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco, approvato con nota del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19.7.2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 11.8.2011), pur rimanendo immutato il comma 1 dell'art. 2, è stato introdotto il comma 2, che prevede: “Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale“.”.
Nel caso di specie, parte attrice in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa , nulla ha dedotto circa l'esistenza di convenzioni internazionali riguardanti i paesi (extra UE) nei quali operano gli agenti in questione, né circa la sussistenza degli elementi che fondino la necessità dell'iscrizione in Italia, essendosi l'ente limitato a dedurre solo con riferimento alla esistenza di una sede in Italia.
Pertanto, deve ritenersi che per tali soggetti non ricorra l'obbligo di iscrizione , con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3 condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.4828,50, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 27.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39004/ 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. VIRAGO e S. MACCAGNAN , Parte_1
Opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. C. GRILLONE Controparte_1
Opposta
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.1 2.23 e regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 6195/23 , emesso dal
Tribunale di Roma in data 29.10.2023 e notificato il 30.10.2023, per la somma di euro
51.695,02 in favore di;
eccepiva l'insussistenza dell'obbligo assicurativo per CP_1
e per , trattandosi di soggetti operanti Controparte_2 Controparte_3 all'estero in Paesi extra UE;
deduceva in diritto;
richiamava giurisprudenza;
concludeva: “-
In via preliminare: rigettarsi ogni avversa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 6195/2023 del 29.10.2023 emesso nel procedimento n. 32931/2023, notificato a mezzo pec in data 30 ottobre 2023,
- Nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione all'Enasarco: revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e/o comunque ridurre la pretesa a quanto verrà ritenuto di giustizia;
- disporsi la cancellazione dell'iscrizione con effetto retroattivo. Spese di lite rifuse.
1 - In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate nel merito, annullarsi in forza del principio del legittimo affidamento e comunque ridursi le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, anche in applicazione del principio dettato dall'art. 116, comma 15 lett. a) della legge 23.12.2000, n. 288. - in ogni caso: spese di lite rifuse”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale contestava le deduzioni avversarie e forniva tutta la documentazione posta a base della pretesa dell'ente; chiedeva rigettarsi l'opposizione e dichiararsi sussistente il diritto dell'ente.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Come si evince dalla documentazione in atti, i soggetti indicati dall'opponente hanno sottoscritto contratti a tempo indeterminato (l'uno in data 15.1.2013, l'altro in data
1.2.2016) che li obbligano ad operare in zone situate all'estero; la zona è assegnata in esclusiva con obbligo di non trattare affari al di fuori della zona di competenza.
L'inquadramento giuridico per i soggetti che operano all'estero è stato ricostruito in un precedente di questo Tribunale, che si richiama ai sensi dell'att.118 disp.att. CPC (giudice
Savignano, sent. N. 5622/2022):
“Prima del 1°.1.2004, ritenuta la non obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo (ex lege
316/1968) per gli agenti italiani operanti all'estero e dunque la piena validità del rapporto di agenzia pur in assenza di detta iscrizione, era pacifico l'obbligo di iscrizione all'Enasarco, ai sensi della seconda parte del 1° comma dell'art. 1 L. 12/1973, dell'agente operante
(anche esclusivamente) all'estero nell'interesse di un preponente italiano (v. Cass.
17350/2004; Cass. 10612/1990; Cass. 4679/1988).
Dall'1.1.2004 l , all'art. 2, comma 1, del suo Regolamento ha però previsto che: CP_1
“Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della tutti i soggetti … CP_1
che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”. In sostanza da tale data è venuto meno l'obbligo – fino ad allora in vigore – di iscrizione automatica dell'agente operante all'estero, in quanto incaricato da una preponente italiana. Con
2 Ordine di Servizio del 22.4.2004, l ha inoltre precisato che dovevano essere CP_1
iscritti alla (solo) gli agenti che operassero, anche solo in parte, sul Controparte_1 territorio nazionale, escludendo quindi tutti gli altri. Per gli agenti iscritti all' dopo il CP_1
1.1.2004, o a quella data non ancora iscritti all' , 'operanti all'estero', ai fini della CP_1 configurabilità o meno dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione, si faceva quindi riferimento al concetto di “zona assegnata” e di operatività dell'agente con riferimento alla singola mandante, verificandosi dove l'agente raccogliesse materialmente gli ordini o svolgesse l'attività tipica di agenzia (ricevimento clienti ecc); sicché se tali attività risultavano svolte all'estero, si riteneva che l'agente non andasse iscritto all'Enasarco, ancorché avesse sede “amministrativa” o “fiscale” in Italia (e quindi a condizione che presso tali sedi non venisse svolta attività “commerciale”). In altre parole, l'assegnazione all'agente unicamente di un territorio estero era ritenuta sufficiente per escludere l'obbligo di iscrizione, anche nel caso in cui l'agente avesse residenza o sede in Italia, a condizione che qui non svolgesse attività commerciale, ma solo di tipo “amministrativo”.
Con il nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco, approvato con nota del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19.7.2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 11.8.2011), pur rimanendo immutato il comma 1 dell'art. 2, è stato introdotto il comma 2, che prevede: “Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale“.”.
Nel caso di specie, parte attrice in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa , nulla ha dedotto circa l'esistenza di convenzioni internazionali riguardanti i paesi (extra UE) nei quali operano gli agenti in questione, né circa la sussistenza degli elementi che fondino la necessità dell'iscrizione in Italia, essendosi l'ente limitato a dedurre solo con riferimento alla esistenza di una sede in Italia.
Pertanto, deve ritenersi che per tali soggetti non ricorra l'obbligo di iscrizione , con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3 condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.4828,50, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 27.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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