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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2353/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 22.04.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art.
127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2353/2019 r.g.a.c., avente ad oggetto: servitù vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.06.1954, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO VULCANO, elettivamente domiciliata come in atti
Attrice
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
21.01.1984 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA TERESA ZAGARESE, elettivamente domiciliati come in atti
Convenuti
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 22.04.2025, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio i convenuti proponendo una actio confessoria servitutis, con connessa domanda di ripristino e di risarcimento danni relativamente a una servitù di passaggio su una stradella interpoderale esistente sul fondo di proprietà di sito in Controparte_1
1 Rossano e identificato al catasto terreni al foglio 76 particella 309. Ha, a tal fine, dedotto di vantare la servitù di passaggio in quanto comproprietaria, in comunione dei beni con il coniuge di recente deceduto, di un appezzamento di Persona_1 terreno, sito in Rossano alla C.da Santa Maria delle Grazie, identificato al catasto terreni al foglio 76, particella 308, giusto atto per Notaio del 03/02/1981 nel Persona_2 quale è stata costituita la predetta servitù di passaggio sull'appezzamento di terreno del
. Ha, altresì, dedotto che la predetta servitù è stata esercitata Controparte_1 pacificamente e ininterrottamente dalla costituzione sino al gennaio 2015, allorquando i convenuti hanno ostruito completamente, con materiali vari e automezzi, il passaggio sul confine tra la particella 309 e la particella 308.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà di in favore del fondo di sua Controparte_1 proprietà; condannare i convenuti alla rimessione delle cose in pristino e quindi alla riapertura della strada in questione;
condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito per l'illegittima chiusura della strada in questione nella misura equitativamente determinata di € 1.200,00 per ogni anno di impedimento, dal gennaio
2015 all'effettiva riapertura della strada in questione, ovvero nella somma maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La prima udienza è stata fissata per il giorno 13.05.2020 poi differita per l'emergenza
Covid al 22.10.2020 e, poi, per impedimento del magistrato, al 25.03.2021.
I convenuti si sono costituiti il 12.10.2020 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e il difetto di legittimazione passiva di nonché la nullità del ricorso per omessa indicazione della Controparte_2 causa petendi. Nel merito, hanno dedotto che, mediante scrittura del 13.03.2008, i germani , , e Persona_3 Controparte_1 CP_3 Persona_1 hanno operato delle modifiche nell'assetto societario della obbligandosi CP_4 reciprocamente a prendere possesso ciascuno per proprio conto dei beni e degli enti aziendali di propria spettanza e a lasciare libere da pesi e vincoli le aree di proprietà di ciascuno per cui da tale anno la stradella per cui è causa non è stata più utilizzata né dalla ricorrente né dai propri congiunti, ma viene utilizzata dal per Controparte_1 raggiungere la sua abitazione, a cui si giunge solo ed esclusivamente a mezzo della stessa. Hanno, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
di dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 702 bis comma 1 c.p.c.; di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e il difetto di legittimazione Pt_1 passiva del nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato, Controparte_2 inammissibile e non provato;
il tutto con condanna alla spese e competenze di lite e condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c.
2 Con ordinanza del 07.04.2021 (dep. il 08.04.2021) è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario con rinvio all'udienza dell'11.11.2021, assegnando alle parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione. Adempiuta la condizione di procedibilità (vedi verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice il 10.11.2020), sono stati concessi alle parti i termini ex art. ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste di prova articolate dalle parti con ordinanza del 02.03.2023 la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
05.03.2024, poi rinviata d'ufficio, per carico del ruolo, all'udienza del 22.04.2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
La causa, quindi, può essere decisa sula base delle note scritte depositate.
In via preliminare si conferma in tale sede l'ordinanza del 02.03.2023 con cui , tra l'altro, è stata rilevata la tardività delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 1
e 2, c.p.c. depositate dai convenuti solo in data 23.12.2021 (il primo termine era scaduto il 13.12.2021) e in data 21.01.2022 (il secondo termine era scaduto il 12.01.2022) essendo stati i relativi termini concessi all'udienza dell'11 novembre 2021.
Ancora, stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti e reiterata anche nelle note scritte del 18.04.2025.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo essendo sufficientemente individuati sia il petitum che la causa petendi. Dal tenore del ricorso è, invero, chiaro che la ha dedotto la sussistenza di una servitù di passaggio a Pt_1 carico del fondo di proprietà di e che l'esercizio di tale servitù è stato Controparte_1 ostacolato dal gennaio 2015: la domanda e le richieste formulate dall'attrice sono, quindi, ben delineate tanto che gli stessi convenuti nella propria comparsa di costituzione si sono ampiamente difesi.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dai convenuti: è pacifico e incontestato tra le parti che l'attrice è moglie superstite di così come non è contestato che quest'ultimo sia deceduto, per cui è Persona_1 evidente che essendo intervenuta una causa di scioglimento della comunione legale per il decesso del marito la è subentrata come erede e, in ogni caso, come Pt_1 comproprietaria atteso che gli effetti dello scioglimento della comunione sono il subentro di una situazione di comunione ordinaria che si sostituisce a quella legale e nulla vieta che la possa agire per la tutela azionata quale comproprietaria. Pt_1
Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
3 È noto che la tutela di cui all'art. 1079 c.c. presuppone la dimostrazione, il cui onere processuale grava sull'attore, dell'esistenza di un diritto reale di servitù acquisito o costituito mediante uno dei modi tipici contemplati dagli artt. 1032 e 1058 e ss. c.c.
(contratto, testamento, provvedimento giudiziale o amministrativo, destinazione del padre di famiglia).
Nella fattispecie l'istante, come desumibile dalla complessiva valutazione del ricorso originario, ha proposto una vera e propria azione confessoria servitutis, volta ad accertare l'esistenza di una servitù di passaggio per come indicata nell'atto per Notaio
del 03/02/1981. Persona_2
Ebbene, parte attrice ha dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda.
In particolare, ella ha riferito, e dimostrato, di essere divenuta comproprietaria, in comunione dei beni con il coniuge defunto in virtù di atto pubblico Persona_1 rogato dal Notaio del 03/02/1981 (n. 42.158 del Rep. Vendite, n. 17.167 Persona_2 di Racc.) di un appezzamento di terreno sito in Rossano alla C.da Santa Maria delle
Grazie, identificato al catasto terreni al foglio 76, particella 308.
In tale rogito si conveniva la seguente servitù “... perché ogni appezzamento di terreno abbia l'accesso dalla strada provinciale, si rende necessaria la creazione di una strada che parte dalla predetta strada provinciale per un primo tratto, si svolge nell'appezzamento di terreno venduto alla che sarà tenuta a lasciare lungo CP_5 il confine con la proprietà della una striscia di terreno della Controparte_6 larghezza di metri 6 destinata a strada, la quale poi piega quasi ad angolo retto e si sviluppa lungo il confine fra l'appezzamento di terreno di proprietà di e CP_5
l'appezzamento di i quali saranno tenuti a lasciare, ognuno di essi, Persona_1 una striscia di metri 3 in modo da formare una strada di metri 6, strada che poi prosegue in linea retta nell'appezzamento di terreno venduto a , il Controparte_1 quale dovrà lasciare una striscia di metri 6. Su tali strisce di terreno destinate a strada avranno diritto di passaggio tutti gli acquirenti nei nomi su indicati, i quali saranno tenuti a provvedere a loro cura e spese alla creazione, manutenzione e riparazione di tale strada precisandosi che la larghezza di tale strada è stata determinata dal fatto che il terreno ha giacitura in forte pendio in maniera che una parte del terreno lasciato sarà destinata a scarpata ...”
Ora, la sussistenza, la validità e il contenuto del predetto contratto, anche in ordine alla avvenuta costituzione della servitù, non sono mai stati oggetto di contestazione da parte dei convenuti i quali si sono limitati a dedurre che dal momento della stipula della scrittura privata del 13.03.2008 (relativa alla cessione di quote della ) la CP_4 stradella per cui oggi è causa non è stata più utilizzata né dalla ricorrente né dai propri congiunti avendo i soci determinato di lasciare liberi da pesi e vincoli i terreni degli altri compartecipanti per cui nessuno aveva più diritto di passaggio sul proprio fondo. Tale ultimo assunto, però, è rimasto del tutto sfornito di ogni supporto probatorio sia in ragione della dichiarata inammissibilità delle memorie istruttorie dei convenuti sia in
4 ragione della circostanza che nella scrittura privata del 13.03.2008 non si fa nessun riferimento ai terreni oggetto del presente giudizio e, in particolare, alla servitù prediale di passaggio costituita con il richiamato atto pubblico di compravendita del 03/02/1981.
Del resto, i convenuti non hanno contestato né l'appartenenza del fondo servente al né che dal gennaio 2015 entrambi hanno ostruito completamente il Controparte_1 passaggio tra la particella 309 e la particella 308 con materiali vari e automezzi.
Del tutto irrilevante è la descrizione, operata dai convenuti, di una serie di vicende del tutto estranee al giudizio. Invero, del tutto irrilevanti sono le questioni che hanno riguardato precedenti processi civili e penali in riferimento alle quali, peraltro, i convenuti si sono limitati a produrre documenti senza nemmeno indicarne precisamente l'utilità processuale (si veda la motivazione di Cass., sez. un., 1.12.2008, n. 2435: il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione;
pertanto, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata).
Dalla mancata contestazione di cui si è detto discendono ovvie conseguenze anche in ordine alla legittimazione passiva del citato quale autore materiale Controparte_2 della lesione del diritto di servitù in concorso con . Controparte_1
Alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte la legittimazione dal lato passivo della confessoria servitutis, qual è l'azione esercitata dalla è, in primo Pt_1 luogo, di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, in qualità di proprietario, comproprietario, titolare di un diritto di reale sul fondo o possessore suo nomine: solo nei confronti di tale soggetto può esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa o di rimessione in pristino;
gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere convenuti in giudizio ex art. 1079 c.c. soltanto se la loro condotta sia stata concorrente con quella di taluno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti, nei loro confronti possono essere esperite l'azione di risarcimento del danno e l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie (cfr., Cass. II, n.
1332/2014; Cass. II, n. 1383/1994).
Dunque, nel caso in esame, si palesa la legittimazione passiva sia del convenuto
, in qualità di titolare di diritti reali sul fondo oggetto di causa, sia di Controparte_1 non essendo stato mai contestato che egli sia stato autore materiale Controparte_2 in concorso con , proprietario del fondo servente, avendo posto attività Controparte_1 materiali di ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio, in particolare attraverso
5 l'ostruzione con materiali vari e automezzi. Da ciò consegue la legittimazione passiva anche del che ben ha potuto essere evocato in giudizio quale Controparte_2 destinatario dell'azione ex art. 1079 c.c.
Per tutte le suesposte ragioni, ritenute infondate tutte le eccezioni sollevate dai convenuti e non essendo la difesa da essi espletata risultata efficace nel paralizzare la pretesa di parte attrice, questo Giudice ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea in ragione della raggiunta prova dell'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà di in favore del fondo di proprietà della Controparte_1 [...]
Parte_1
La domanda va, pertanto, accolta, con declaratoria di sussistenza della servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà di , sito in Rossano e Controparte_1 identificato al catasto terreni al foglio 76 particella 309, in favore del terreno dell'attrice, sito in Rossano e identificato al catasto terreni al Parte_1 foglio 76, particella 308, con conseguente accoglimento anche della domanda di condanna dei convenuti alla rimessione in pristino dei luoghi attraverso la rimozione di qualsiasi impedimento e turbativa all'esercizio del diritto di servitù.
Per quanto riguarda, invece, la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta lesiva dei convenuti, essa deve essere rigettata in quanto carente sotto il profilo dell'allegazione e della prova del danno patito.
Infatti, sebbene, l'art. 1079 c.c. preveda la possibilità per colui che agisca in via confessoria di chiedere anche il risarcimento del danno, quest'ultimo non può esser fatto discendere dal solo fatto dell'impedimento nell'esercizio del proprio diritto di servitù, bensì richiede la prova puntuale del fatto che lo stesso abbia cagionato un danno effettivo, prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta perché, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha formulato la relativa domanda in modo generico e indeterminato (limitandosi a dedurre che l'impedimento all'esercizio della servitù di passaggio dal gennaio 2015 ha arrecato e arreca grave danno).
Va, infine, rigettata la richiesta di risarcimento per lite temeraria avanzata dai convenuti per mancanza dei presupposti di legge. La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., presuppone, infatti, che la parte sia interamente soccombente, come si ricava, secondo un'interpretazione sostanzialmente pacifica del giudice di legittimità (fra le altre, v. Cass. Civ. n. 21590/2009, Cass. Civ. n. 19583/2013 e la recente ordinanza del 9 febbraio 2022 n. 4212), dal dato testuale della richiamata disposizione e dal suo fondamento logico, essendo la norma evidentemente diretta a sanzionare la parte che incorra in responsabilità per aver abusato dello strumento processuale, agendo o resistendo all'altrui domanda con mala fede o con grave colpa. Abuso che deve reputarsi non configurabile quando, stante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie, l'agire o la resistenza in giudizio non possano configurarsi, come appunto nella specie, del tutto ingiustificate.
6 Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. In ACCOGLIMENTO della domanda attorea, DICHIARA l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno di proprietà di in favore del terreno di Controparte_1 proprietà dell'attrice, meglio individuati in motivazione;
Parte_1
2. CONDANNA i convenuti e alla rimessione in Controparte_1 Controparte_2 pristino dei luoghi attraverso la rimozione di qualsiasi impedimento e turbativa all'esercizio del diritto di servitù;
3. RIGETTA la domanda attorea di risarcimento danni;
4. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 23.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del giorno 22.04.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art.
127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2353/2019 r.g.a.c., avente ad oggetto: servitù vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.06.1954, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO VULCANO, elettivamente domiciliata come in atti
Attrice
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
21.01.1984 rappresentati e difesi dall'avv. MARIA TERESA ZAGARESE, elettivamente domiciliati come in atti
Convenuti
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 22.04.2025, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio i convenuti proponendo una actio confessoria servitutis, con connessa domanda di ripristino e di risarcimento danni relativamente a una servitù di passaggio su una stradella interpoderale esistente sul fondo di proprietà di sito in Controparte_1
1 Rossano e identificato al catasto terreni al foglio 76 particella 309. Ha, a tal fine, dedotto di vantare la servitù di passaggio in quanto comproprietaria, in comunione dei beni con il coniuge di recente deceduto, di un appezzamento di Persona_1 terreno, sito in Rossano alla C.da Santa Maria delle Grazie, identificato al catasto terreni al foglio 76, particella 308, giusto atto per Notaio del 03/02/1981 nel Persona_2 quale è stata costituita la predetta servitù di passaggio sull'appezzamento di terreno del
. Ha, altresì, dedotto che la predetta servitù è stata esercitata Controparte_1 pacificamente e ininterrottamente dalla costituzione sino al gennaio 2015, allorquando i convenuti hanno ostruito completamente, con materiali vari e automezzi, il passaggio sul confine tra la particella 309 e la particella 308.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà di in favore del fondo di sua Controparte_1 proprietà; condannare i convenuti alla rimessione delle cose in pristino e quindi alla riapertura della strada in questione;
condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito per l'illegittima chiusura della strada in questione nella misura equitativamente determinata di € 1.200,00 per ogni anno di impedimento, dal gennaio
2015 all'effettiva riapertura della strada in questione, ovvero nella somma maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La prima udienza è stata fissata per il giorno 13.05.2020 poi differita per l'emergenza
Covid al 22.10.2020 e, poi, per impedimento del magistrato, al 25.03.2021.
I convenuti si sono costituiti il 12.10.2020 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e il difetto di legittimazione passiva di nonché la nullità del ricorso per omessa indicazione della Controparte_2 causa petendi. Nel merito, hanno dedotto che, mediante scrittura del 13.03.2008, i germani , , e Persona_3 Controparte_1 CP_3 Persona_1 hanno operato delle modifiche nell'assetto societario della obbligandosi CP_4 reciprocamente a prendere possesso ciascuno per proprio conto dei beni e degli enti aziendali di propria spettanza e a lasciare libere da pesi e vincoli le aree di proprietà di ciascuno per cui da tale anno la stradella per cui è causa non è stata più utilizzata né dalla ricorrente né dai propri congiunti, ma viene utilizzata dal per Controparte_1 raggiungere la sua abitazione, a cui si giunge solo ed esclusivamente a mezzo della stessa. Hanno, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
di dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 702 bis comma 1 c.p.c.; di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e il difetto di legittimazione Pt_1 passiva del nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato, Controparte_2 inammissibile e non provato;
il tutto con condanna alla spese e competenze di lite e condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c.
2 Con ordinanza del 07.04.2021 (dep. il 08.04.2021) è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario con rinvio all'udienza dell'11.11.2021, assegnando alle parti il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione. Adempiuta la condizione di procedibilità (vedi verbale negativo di mediazione depositato da parte attrice il 10.11.2020), sono stati concessi alle parti i termini ex art. ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Rigettate le richieste di prova articolate dalle parti con ordinanza del 02.03.2023 la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
05.03.2024, poi rinviata d'ufficio, per carico del ruolo, all'udienza del 22.04.2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
La causa, quindi, può essere decisa sula base delle note scritte depositate.
In via preliminare si conferma in tale sede l'ordinanza del 02.03.2023 con cui , tra l'altro, è stata rilevata la tardività delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 1
e 2, c.p.c. depositate dai convenuti solo in data 23.12.2021 (il primo termine era scaduto il 13.12.2021) e in data 21.01.2022 (il secondo termine era scaduto il 12.01.2022) essendo stati i relativi termini concessi all'udienza dell'11 novembre 2021.
Ancora, stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti e reiterata anche nelle note scritte del 18.04.2025.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo essendo sufficientemente individuati sia il petitum che la causa petendi. Dal tenore del ricorso è, invero, chiaro che la ha dedotto la sussistenza di una servitù di passaggio a Pt_1 carico del fondo di proprietà di e che l'esercizio di tale servitù è stato Controparte_1 ostacolato dal gennaio 2015: la domanda e le richieste formulate dall'attrice sono, quindi, ben delineate tanto che gli stessi convenuti nella propria comparsa di costituzione si sono ampiamente difesi.
Va, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dai convenuti: è pacifico e incontestato tra le parti che l'attrice è moglie superstite di così come non è contestato che quest'ultimo sia deceduto, per cui è Persona_1 evidente che essendo intervenuta una causa di scioglimento della comunione legale per il decesso del marito la è subentrata come erede e, in ogni caso, come Pt_1 comproprietaria atteso che gli effetti dello scioglimento della comunione sono il subentro di una situazione di comunione ordinaria che si sostituisce a quella legale e nulla vieta che la possa agire per la tutela azionata quale comproprietaria. Pt_1
Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
3 È noto che la tutela di cui all'art. 1079 c.c. presuppone la dimostrazione, il cui onere processuale grava sull'attore, dell'esistenza di un diritto reale di servitù acquisito o costituito mediante uno dei modi tipici contemplati dagli artt. 1032 e 1058 e ss. c.c.
(contratto, testamento, provvedimento giudiziale o amministrativo, destinazione del padre di famiglia).
Nella fattispecie l'istante, come desumibile dalla complessiva valutazione del ricorso originario, ha proposto una vera e propria azione confessoria servitutis, volta ad accertare l'esistenza di una servitù di passaggio per come indicata nell'atto per Notaio
del 03/02/1981. Persona_2
Ebbene, parte attrice ha dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda.
In particolare, ella ha riferito, e dimostrato, di essere divenuta comproprietaria, in comunione dei beni con il coniuge defunto in virtù di atto pubblico Persona_1 rogato dal Notaio del 03/02/1981 (n. 42.158 del Rep. Vendite, n. 17.167 Persona_2 di Racc.) di un appezzamento di terreno sito in Rossano alla C.da Santa Maria delle
Grazie, identificato al catasto terreni al foglio 76, particella 308.
In tale rogito si conveniva la seguente servitù “... perché ogni appezzamento di terreno abbia l'accesso dalla strada provinciale, si rende necessaria la creazione di una strada che parte dalla predetta strada provinciale per un primo tratto, si svolge nell'appezzamento di terreno venduto alla che sarà tenuta a lasciare lungo CP_5 il confine con la proprietà della una striscia di terreno della Controparte_6 larghezza di metri 6 destinata a strada, la quale poi piega quasi ad angolo retto e si sviluppa lungo il confine fra l'appezzamento di terreno di proprietà di e CP_5
l'appezzamento di i quali saranno tenuti a lasciare, ognuno di essi, Persona_1 una striscia di metri 3 in modo da formare una strada di metri 6, strada che poi prosegue in linea retta nell'appezzamento di terreno venduto a , il Controparte_1 quale dovrà lasciare una striscia di metri 6. Su tali strisce di terreno destinate a strada avranno diritto di passaggio tutti gli acquirenti nei nomi su indicati, i quali saranno tenuti a provvedere a loro cura e spese alla creazione, manutenzione e riparazione di tale strada precisandosi che la larghezza di tale strada è stata determinata dal fatto che il terreno ha giacitura in forte pendio in maniera che una parte del terreno lasciato sarà destinata a scarpata ...”
Ora, la sussistenza, la validità e il contenuto del predetto contratto, anche in ordine alla avvenuta costituzione della servitù, non sono mai stati oggetto di contestazione da parte dei convenuti i quali si sono limitati a dedurre che dal momento della stipula della scrittura privata del 13.03.2008 (relativa alla cessione di quote della ) la CP_4 stradella per cui oggi è causa non è stata più utilizzata né dalla ricorrente né dai propri congiunti avendo i soci determinato di lasciare liberi da pesi e vincoli i terreni degli altri compartecipanti per cui nessuno aveva più diritto di passaggio sul proprio fondo. Tale ultimo assunto, però, è rimasto del tutto sfornito di ogni supporto probatorio sia in ragione della dichiarata inammissibilità delle memorie istruttorie dei convenuti sia in
4 ragione della circostanza che nella scrittura privata del 13.03.2008 non si fa nessun riferimento ai terreni oggetto del presente giudizio e, in particolare, alla servitù prediale di passaggio costituita con il richiamato atto pubblico di compravendita del 03/02/1981.
Del resto, i convenuti non hanno contestato né l'appartenenza del fondo servente al né che dal gennaio 2015 entrambi hanno ostruito completamente il Controparte_1 passaggio tra la particella 309 e la particella 308 con materiali vari e automezzi.
Del tutto irrilevante è la descrizione, operata dai convenuti, di una serie di vicende del tutto estranee al giudizio. Invero, del tutto irrilevanti sono le questioni che hanno riguardato precedenti processi civili e penali in riferimento alle quali, peraltro, i convenuti si sono limitati a produrre documenti senza nemmeno indicarne precisamente l'utilità processuale (si veda la motivazione di Cass., sez. un., 1.12.2008, n. 2435: il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione;
pertanto, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata).
Dalla mancata contestazione di cui si è detto discendono ovvie conseguenze anche in ordine alla legittimazione passiva del citato quale autore materiale Controparte_2 della lesione del diritto di servitù in concorso con . Controparte_1
Alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte la legittimazione dal lato passivo della confessoria servitutis, qual è l'azione esercitata dalla è, in primo Pt_1 luogo, di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, in qualità di proprietario, comproprietario, titolare di un diritto di reale sul fondo o possessore suo nomine: solo nei confronti di tale soggetto può esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa o di rimessione in pristino;
gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere convenuti in giudizio ex art. 1079 c.c. soltanto se la loro condotta sia stata concorrente con quella di taluno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti, nei loro confronti possono essere esperite l'azione di risarcimento del danno e l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie (cfr., Cass. II, n.
1332/2014; Cass. II, n. 1383/1994).
Dunque, nel caso in esame, si palesa la legittimazione passiva sia del convenuto
, in qualità di titolare di diritti reali sul fondo oggetto di causa, sia di Controparte_1 non essendo stato mai contestato che egli sia stato autore materiale Controparte_2 in concorso con , proprietario del fondo servente, avendo posto attività Controparte_1 materiali di ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio, in particolare attraverso
5 l'ostruzione con materiali vari e automezzi. Da ciò consegue la legittimazione passiva anche del che ben ha potuto essere evocato in giudizio quale Controparte_2 destinatario dell'azione ex art. 1079 c.c.
Per tutte le suesposte ragioni, ritenute infondate tutte le eccezioni sollevate dai convenuti e non essendo la difesa da essi espletata risultata efficace nel paralizzare la pretesa di parte attrice, questo Giudice ritiene meritevole di accoglimento la domanda attorea in ragione della raggiunta prova dell'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà di in favore del fondo di proprietà della Controparte_1 [...]
Parte_1
La domanda va, pertanto, accolta, con declaratoria di sussistenza della servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà di , sito in Rossano e Controparte_1 identificato al catasto terreni al foglio 76 particella 309, in favore del terreno dell'attrice, sito in Rossano e identificato al catasto terreni al Parte_1 foglio 76, particella 308, con conseguente accoglimento anche della domanda di condanna dei convenuti alla rimessione in pristino dei luoghi attraverso la rimozione di qualsiasi impedimento e turbativa all'esercizio del diritto di servitù.
Per quanto riguarda, invece, la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta lesiva dei convenuti, essa deve essere rigettata in quanto carente sotto il profilo dell'allegazione e della prova del danno patito.
Infatti, sebbene, l'art. 1079 c.c. preveda la possibilità per colui che agisca in via confessoria di chiedere anche il risarcimento del danno, quest'ultimo non può esser fatto discendere dal solo fatto dell'impedimento nell'esercizio del proprio diritto di servitù, bensì richiede la prova puntuale del fatto che lo stesso abbia cagionato un danno effettivo, prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta perché, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha formulato la relativa domanda in modo generico e indeterminato (limitandosi a dedurre che l'impedimento all'esercizio della servitù di passaggio dal gennaio 2015 ha arrecato e arreca grave danno).
Va, infine, rigettata la richiesta di risarcimento per lite temeraria avanzata dai convenuti per mancanza dei presupposti di legge. La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., presuppone, infatti, che la parte sia interamente soccombente, come si ricava, secondo un'interpretazione sostanzialmente pacifica del giudice di legittimità (fra le altre, v. Cass. Civ. n. 21590/2009, Cass. Civ. n. 19583/2013 e la recente ordinanza del 9 febbraio 2022 n. 4212), dal dato testuale della richiamata disposizione e dal suo fondamento logico, essendo la norma evidentemente diretta a sanzionare la parte che incorra in responsabilità per aver abusato dello strumento processuale, agendo o resistendo all'altrui domanda con mala fede o con grave colpa. Abuso che deve reputarsi non configurabile quando, stante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie, l'agire o la resistenza in giudizio non possano configurarsi, come appunto nella specie, del tutto ingiustificate.
6 Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. In ACCOGLIMENTO della domanda attorea, DICHIARA l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno di proprietà di in favore del terreno di Controparte_1 proprietà dell'attrice, meglio individuati in motivazione;
Parte_1
2. CONDANNA i convenuti e alla rimessione in Controparte_1 Controparte_2 pristino dei luoghi attraverso la rimozione di qualsiasi impedimento e turbativa all'esercizio del diritto di servitù;
3. RIGETTA la domanda attorea di risarcimento danni;
4. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 23.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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