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29 aprile 2006
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30 luglio 2009
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16 settembre 2010
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Art. 287. (abilitazione alla conduzione) 1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici)) . I patentini possono essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a diciotto anni compiuti. ((Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.)) (27)
2. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 .
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , consente ((, ove previsto dalla legge regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma 1.(27)
5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. . .)) in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorita' competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato il patentino)) i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)
(( 6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968. )) --------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo comma 1,limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"; comma 4, limitatamente alle parole "senza necessita' dell'esame di cui al comma 1"; comma 5, limitatamente alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro"; comma 6.
2. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 .
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , consente ((, ove previsto dalla legge regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma 1.(27)
5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. . .)) in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorita' competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato il patentino)) i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)
(( 6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968. )) --------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo comma 1,limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"; comma 4, limitatamente alle parole "senza necessita' dell'esame di cui al comma 1"; comma 5, limitatamente alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro"; comma 6.
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- 1. La Corte Edu, la Corte di giustizia UE e le cessioni di sovranitàLudovici, Niccolò · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 12 maggio 2025 · 1
1. Introduzione La disciplina sovranazionale ha un impatto sempre maggiore nella nostra esperienza quotidiana. Guardando alle riforme degli ultimi anni, in qualsiasi settore, si scopre che, a monte della nuova disciplina, vi è un atto dell'Unione europea oppure una sentenza della CGUE, che ne detta i principi o ne impone l'adozione. Lo scopo di questo contributo è quello di cercare di fare il punto sulla situazione e di comprendere quale sia il margine di manovra che è rimasto agli ordinamenti nazionali, come il nostro, che hanno aderito sia all'Unione europea che al Consiglio d'Europea. A tal fine, mi è sembrato opportuno suddividere lo scritto in due parti. Una prima parte, di natura …
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