Sentenza 3 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/06/2022, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00931/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2017, proposto da
Comune di RD, Comune di Collepasso, Comune di IG, Comune di PI, Comune di IA Cavour, Comune di AR, Comune di CO D'OT, Comune di CA de' CI, Comune di Alezio, Comune di TR, Comune di Minervino di Lecce, Comune di IA, Comune di AN, Comune di Taviano, Comune di UF, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
nei confronti
Consorzio ATO LE/1 in liquidazione, in persona del Legale Rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
del decreto n. 6 del 13 gennaio 2017, con cui il Commissario dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha disposto, in via retroattiva per gli anni 2010-2013, l’aumento delle tariffe che i Comuni devono corrispondere a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., quale gestore dell'impianto di produzione di CDR sito in Cavallino; di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i Comuni ricorrenti hanno agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del decreto n. 6 del 13 gennaio 2017, con cui l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha disposto, in via retroattiva per gli anni 2010-2013, l’aumento delle tariffe che i Comuni devono corrispondere a Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., quale gestore dell'impianto di produzione di CDR sito in Cavallino;
Considerato che:
- con dichiarazione ritualmente notificata e depositata in atti, i Comuni di Alezio, Taviano, Minervino di Lecce, Collepasso, AR, PI, UF, CA de’ CI hanno rinunciato al ricorso, ciò che, in mancanza di opposizione, comporta - quanto alle rispettive posizioni - l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a.;
- i Comuni di IG, AN e RD hanno depositato in atti apposita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, che comporta, in riferimento alle rispettive posizioni, la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
- i Comuni di CO d’OT, IA Cavour, IA e TR hanno documentato l’avvenuta definizione transattiva delle questioni oggetto di causa, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto che:
- deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione dei Comuni di Alezio, Taviano, Minervino di Lecce, Collepasso, AR, PI, UF, CA de’ CI;
- deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso con riferimento alla posizione dei Comuni di IG, AN, RD, CO d’OT, IA Cavour, IA e TR;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio con riferimento alla posizione dei Comuni di Alezio, Taviano, Minervino di Lecce, Collepasso, AR, PI, UF, CA de’ CI;
- dichiara l’improcedibilità del ricorso con riferimento alla posizione dei Comuni di IG, AN, RD, CO d’OT, IA Cavour, IA e TR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO