Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8679/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8679/2022 promossa da:
codice fiscale e numero di iscrizione Parte_1
al Registro delle Imprese di RI , elettivamente domiciliata in RI nella via P.IVA_1
Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv. Marcello Colamatteo (C.F. ) che la C.F._1
rappresenta e difende;
ATTORE OPPONENTE contro codice fiscale partita IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in RI, alla via Domenico Millelire n.1, presso lo studio dell'avv. Maurizio Onnis (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende;
C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
e contro
Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
e contro
C.F./P.I. , con sede legale in Milano (MI), Via San Prospero Controparte_3 P.IVA_4
n. 4, e per essa la sua procuratrice speciale (C.F./ P.I. , Parte_2 P.IVA_5
pagina 1 di 13
Mercurio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Largo Arturo Toscanini n. 1;
CONVENUTO OPPOSTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, disporre la sospensione della procedura esecutiva in oggetto R.Es. 41 / 2018.
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità sostanziale del diritto azionato in capo al creditore intervenuto “ e per essa “ Controparte_2 [...]
. Controparte_4
Nel merito:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità sostanziale del diritto azionato in capo al creditore intervenuto “ e per essa “ Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
In via principale, accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa, contratto di mutuo di euro
624.000,00, stipulato con atto a rogito del notaio in data 15 maggio 2008, Rep. 27171, Persona_1
Racc. 13737 azionato da controparte e non costituisce valido Controparte_4 Controparte_2
titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inesistenza del pignoramento in oggetto.
In via principale, accertare e dichiarare che alla data di deposito del pignoramento e del citato intervento depositato da la società “ Controparte_2 Parte_1
non è debitrice di alcuna somma nei confronti di e e che nulla Controparte_1 Controparte_2
oggi deve.
In via principale, accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno del contratto di mutuo oggetto della presente procedura (mutuo del giorno 15 maggio 2008,
Rep. 27171, Racc. 13737, artt. 1, 2, 4 e 5), particolarmente in relazione alla mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto delle norme di cui alla Legge n. 154/92 e all'art. 117 Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93) a causa della mancata indicazione nei contratti degli elementi essenziali, tra cui vi è l'indeterminatezza del tasso di preammortamento e ammortamento,
Pa l'erronea indicazione dell , omessa indicazione del TAEG e del TAE, nonché per l'applicazione della metodologia della capitalizzazione composta degli interessi e per l'applicazione pagina 2 di 13 dell'ammortamento alla francese (non esplicitata nel corpo del contratto), nonché per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico); accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla relativamente al rapporto CP_5
di mutuo in oggetto, tutte prive di valida pattuizione e, conseguentemente: accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti e Parte_1 Controparte_1
relativamente al rapporto di mutuo in oggetto, con eliminazione di tutti gli Controparte_2
interessi, spese e commissioni determinati e/o applicati e/o riscossi illegittimi, ultralegali, anatocistici con ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di mutuo in oggetto. In caso di applicazione dell'art. 1815 co. II
c.c. con eliminazione di tutti gli interessi, commissioni e spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse della convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento e declaratoria, per tutti i motivi agli atti, rigettare ogni avversa domanda.
Con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di competenze di lite”.
Nell'interesse della convenuta opposta e per essa Controparte_3 Parte_2
(già ):
[...] Controparte_6
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata, per le ragioni esposte in narrativa,
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi ex adverso proposti, rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dalla debitrice esecutata Parte_5
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, CPA e IVA.
IN VIA ISTRUTTORIA
-CTU Grafologica
In via meramente subordinata, senza che ciò possa significare rinuncia alle superiori eccezioni e/o ammissione alcuna, per la denegata e (veramente) non creduta ipotesi di ammissione dell'eccezione di disconoscimento avversaria, si chiede procedersi a verificazione dei documenti disconosciuti da controparte con nomina del CTU ed ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. degli originali.
pagina 3 di 13 -Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di cessione di crediti del 20/4/2018 tra Intesa San
OL e CP_2
In via meramente subordinata, senza che ciò possa significare rinuncia alle superiori eccezioni e/o ammissione alcuna, nella denegata ipotesi in cui possa essere ritenuto utile ai fini del contendere, si chiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di (C.F. Controparte_2
) – iscritta al n. 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la P.IVA_6 [...]
, con sede legale in via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), in persona del legale CP_7 rappresentante pro tempore – e di – con sede legale in Torino alla Piazza San Controparte_8
Carlo n.156, Capitale Sociale euro8.729.881.454,84, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e codice , partita IVA , in persona del legale PartitaIVA_7 P.IVA_3
rappresentante pro tempore –avente ad oggetto il contratto di cessione di crediti concluso in data
20/4/2018, di cui è stato dato pubblico avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 5/5/2018, n. 52 - Parte
Seconda - pp. 7 e ss.
-Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e art. 2711, co. 2°, c.c. dei documenti contabili
Sempre in via meramente subordinata, senza che ciò possa significare rinuncia alle superiori eccezioni e/o ammissione alcuna, nella denegata ipotesi in cui possa essere ritenuto utile ai fini del contendere e/o di ammissione di CTU contabile, si chiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 2711, co. 2°, c.c.1, nei confronti di – con sede legale in Torino alla Piazza Controparte_8
San Carlo n.156, Capitale Sociale euro8.729.881.454,84, numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Torino e codice , partita IVA , in persona del legale PartitaIVA_7 P.IVA_3
rappresentante pro tempore –avente ad oggetto i seguenti documenti contabili:
•Estratti del conto corrente di appoggio del mutuo (movimenti e a scalare) dall'apertura del mutuo al passaggio in sofferenza, indicato all'art. 1 del contratto di mutuo quale conto corrente n. 68254850128
e successivi;
•Documenti contabili (incaglio revocato/ estratti conto mutuo o similia) successivi al passaggio in sofferenza;
•Ogni ulteriore documento contabile utile per l'espletamento di eventuale incarico di CTU tecnico- contabile”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 13 Con atto di citazione regolarmente notificato, la società debitrice Parte_1
ha instaurato la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. al
[...]
fine di contestare il diritto del creditore (già già Controparte_3 Controparte_2 [...]
e per essa di agire esecutivamente nei suoi Controparte_1 Parte_2
confronti nella procedura di espropriazione immobiliare R.es. 41/2018, intrapresa in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 15.05.2008 rep. 27171 racc.13737 per la somma di € 624.000,00.
Il Giudice dell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 22.09.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite e ha assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
Il provvedimento emesso in sede cautelare ai sensi dell'art. 624 c.p.c. è stato confermato dal Collegio adito in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
La debitrice ha eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e ha chiesto di
“accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inesistenza del pignoramento in oggetto”, considerata la violazione dei principi in tema di trasparenza bancaria, l'omessa indicazione del TAE e l'errata
Par indicazione dell' ; ha contestato altresì l'omessa allegazione al contratto di mutuo del documento di sintesi e del piano di ammortamento, la nullità del tasso di interessi in quanto determinati col parametro
Euribor, asseritamente oggetto di manipolazione in seno ad un'intesa anticoncorrenziale di cui alla decisione UE del 2013; ha dedotto la previsione di un piano di ammortamento alla francese nullo per contrasto con l'art. 1283 c.c., la possibile usurarietà degli interessi pattuiti da accertarsi mediante CTU
e la violazione del limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
ha eccepito infine la carenza di legittimazione attiva e titolarità sostanziale del diritto azionato in capo ai creditori cessionari.
La convenuta già ), procuratrice speciale della Parte_2 Controparte_6
cessionaria del credito vantato da ha eccepito la Controparte_3 Controparte_2
tardività della doglianza relativa al proprio difetto di legittimazione attiva e in ogni caso ne ha contestato la fondatezza. Nel merito la cessionaria ha rilevato che il contratto di mutuo in forza del quale è stata instaurata la procedura esecutiva opposta costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c., come risulta anche dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 385/1993 “con situazione contabile alla data del 22/4/2018, conforme alle scritture contabili della Banca e sottoscritti da un suo Dirigente, ove viene riportato l'estratto conto del mutuo con evidenza, rata per rata, del capitale e dell'esatto criterio di calcolo dell'interesse”. Ha evidenziato che “controparte non ha mai contestato l'importo dovuto a titolo capitale e le contestazioni della reclamante circa la pagina 5 di 13 quantificazione degli interessi sono rimaste ad uno stadio di straordinaria genericità che non consentono l'identificazione di una qualsiasi precisa e circostanziata censura nei confronti della cifra pretesa e dei suoi componenti”, di talché “l'opposizione è da ritenersi inammissibile in quanto costituisce una generica affermazione di nullità delle condizioni contrattuali applicate senza alcuna specifica indicazione degli addebiti che controparte ritiene non dovuti, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur”. Ha precisato che “l'indicazione del TAEG/ISC non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” del contratto” e che “l'omessa allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento non configura alcuna nullità del contratto (in tal senso Cass. Civ. 12922/2020)”. Ha dedotto infine che “la contestazione sullo sviluppo del piano di ammortamento alla francese è puramente generica” e che la contestazione sulla natura usuraria degli interessi è “assolutamente pretestuosa e generica, per ciò stesso inammissibile, e comunque infondata”.
Si è costituita in giudizio anche che ha rilevato preliminarmente che con Controparte_1
l'atto di citazione “vengono riproposte le medesime difese oggetto della fase cautelare”, eccepisce
“come manchi la legittimazione a contraddire di nella presente sede ed ogni domanda Controparte_1 svolta nei suoi confronti dovrà ritenersi inammissibile”, considerato che “è stato dimostrato il rapporto di cessione della posizione creditoria da , originario creditore procedente e banca Controparte_1 mutuante, a ”. Ha eccepito nel merito “come l'indicazione dell' nei contratti CP_2 Pt_6 di mutuo sia prescritta a pena di nullità dall'art. 125-bis t.u.b. unicamente con riguardo ai contratti di credito al consumo”, (…) “quanto poi alla omessa allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l'eventuale omissione dei predetti non infici la validità del titolo esecutivo, né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”. In relazione al piano di ammortamento alla francese ha precisato che “tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi”, e ha rilevato la genericità dell'eccezione di usurarietà degli interessi. Ha chiesto la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11.05.2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.
L'attore nella prima memoria ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione allegata all'avversa comparsa di costituzione della , in particolare dei doc. n. Controparte_6
8, 23, 24, 26, 29, e ha insistito per l'accoglimento dei motivi di opposizione.
La convenuta a eccepito che il disconoscimento è stato proposto oltre i Parte_2
termini ex art. 215 c.p.c. nonché l'assenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 214 c.p.c.
pagina 6 di 13 ha ribadito le proprie difese. Controparte_1
Con la seconda memoria l'attore ha chiesto disporsi una perizia contabile.
Le parti hanno depositato anche la terza memoria insistendo nelle reciproche deduzioni.
All'udienza del 12.12.2023 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 19.12.2024, nella quale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo le convenute e hanno depositato le Controparte_1 Parte_2
comparse conclusionali con cui hanno ribadito le proprie argomentazioni e insistito nelle rispettive conclusioni. Le memorie di replica sono invece state depositate dalla debitrice e dalla creditrice cessionaria.
***
La prima doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a infondata per i motivi che seguono. Controparte_2
Nel caso di specie ha ceduto in data 20.04.2018 il credito in esame Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai sensi della L. 130/1999, “con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018”, di cui è stato dato pubblico avviso sulla Gazzetta ufficiale del 5.05.2018, a che ha acquistato “tutti i crediti (per Controparte_2 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei
Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)” (cfr. doc. 7, 23-24 della comparsa di costituzione del
20.04.2023 del convenuto . Parte_2
La posizione dell'opponente, sorta nel 2008, e quindi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il
31 dicembre 2017, è entrata in sofferenza il 12.3.2018 rientrando così tra le “attività finanziarie deteriorate” (cfr. racc a/r di risoluzione del 12.03.2018 - doc. 21 della comparsa di costituzione di
. Parte_2
Successivamente, in data 14.06.2022, la (che ha conferito procura speciale Controparte_3
alla già , in data 16.06.2022 - doc. 14 della Parte_2 Controparte_6
comparsa di si è resa cessionaria da dei crediti aventi i Parte_2 Controparte_2 pagina 7 di 13 seguenti requisiti oggettivi: “a) crediti la cui cessione a favore di è stata oggetto di Controparte_2
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 52 del 5 maggio
2018; b) crediti che, prima del trasferimento a erano di titolarità di Controparte_3 [...]
c) crediti nei confronti di debitori principali segnalati “in sofferenza” nella Centrale dei CP_2
Rischi; d) crediti indicati nella lista depositata in data 25 maggio 2022 presso il Notaio
[...]
, con studio in Via Ulrico Hoepli no. 7, Milano, come da atto di deposito con rep. 9032 e Per_2 racc. 5228” (cfr. G.U. doc. 12 della comparsa di . Parte_2
Come noto, la Corte di Cassazione è oramai conforme nello statuire che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che peraltro occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (ex multis Cass. Civ. 21821 del 20 luglio 2023 Cass. civ. n. 4277 del 10.02.2023 e Cass. civ.
n. 1642 del 26.06.2023).
Nel caso di specie i crediti ceduti nelle due cessioni sono perfettamente individuati con riguardo alla loro natura di crediti in sofferenza e alle date di riferimento.
Il creditore ha altresì depositato le dichiarazioni di cessione con specifica individuazione del credito ceduto (doc. 23, 24 e 25 della comparsa di costituzione di . Parte_2
La censura volta al disconoscimento della conformità agli originali ai sensi dell'art. 2718 c.c. è generica.
Come noto, l'onere di disconoscere la conformità della copia prodotta in giudizio all'originale va assolto – a pena di inefficacia dell'eccezione – mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non, come avvenuto nel caso in esame, con clausole generiche di mero stile (cfr., sul punto,
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993).
Non può trovare accoglimento neppure la doglianza relativa alla violazione delle regole di trasparenza bancaria, che comporterebbe la nullità del contratto di mutuo azionato.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che il TAEG/ISC costituisce un mero indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a pagina 8 di 13 determinare il costo effettivo per il cliente “e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. n. 39169/2021).
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_6
esclusivamente per il caso del credito al consumo (che non ricorre nella fattispecie), nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB statuisce che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (Cass. ordinanza n. 4597 del 14 febbraio 2023).
Peraltro, l'art. 4 del mutuo in atti stabilisce che “in relazione alla delibera CICR del 4.03.2003
l'indicatore sintetico di costo (ISC) è pari a 6,516 per cento ed è stato calcolato sulla base dell'anno standard di 365 giorni;
del tasso di finanziamento;
della durata, dell'importo del finanziamento;
delle spese di istruttoria”, con conseguente rispetto della funzione informativa di trasparenza (doc. 2 della comparsa di . Parte_2
La finalità di trasparenza circa i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto prevede può essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio ad elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. Cass.
19/05/2010, n. 12276).
Conseguentemente anche l'ulteriore doglianza circa l'usurarietà degli interessi pattuiti deve essere respinta.
Si tratta di una eccezione generica, considerato che l'opponente non esplicita la ragione per la quale gli interessi pattuiti sarebbero effettivamente ultra-soglia, ma evidenzia unicamente “l'esistenza di un costo <
pagina 9 di 13 D'altra parte, la certificazione ex art. 50 TUB non è mai stata contestata, laddove la stessa indica puntualmente la quota capitale, la quota interessi, il tasso di riferimento e le imputazioni dei pagamenti e dei mancati versamenti, così da rispondere al requisito di certezza del credito (doc. 27 della comparsa di costituzione di . Parte_2
Anche l'ulteriore eccezione di nullità per la mancata allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento non merita accoglimento.
Ed invero “il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo
Cont negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto
(non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto” (cfr. Cass. Sez. I n. 14000/2023).
Deve inoltre essere rammentato che “la predisposizione di un piano di ammortamento – che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (cfr. Cass. Civ. 12922 del
26.06.2020).
Altresì generica e priva di pregio è la doglianza relativa all'erroneità, iniquità ed indeterminatezza dei tassi Euribor, asseritamente oggetto di manipolazione in seno ad un'intesa anticoncorrenziale di cui alla decisione UE del 2013.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all' Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche concorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi pagina 10 di 13 illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale" (cfr. Cass. sez. III
3.5.2024, n. 12007).
In ogni caso, nel cartello de quo non solo non risulta coinvolta l'originaria creditrice
[...] ma addirittura l'intesa concorrenziale sanzionata riguarda un settore diverso da Controparte_1
quello dei mutui, quello dei derivati, e non risulta fornita “la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale”, di modo che il riferimento al “tasso fisso corrispondente all'interesse mensile pari a 1/12 del <
Ancor più perché il riferimento allo SWAP costituisce solo una delle due opzioni “su scelta del mutuatario” al punto 4.2 del contratto, laddove l'alternativa è il tasso ancorato all'EURIBOR, continuamente richiamato dall'opponente negli atti di causa.
Non può trovare accoglimento nemmeno l'assunto secondo cui la previsione di un piano di ammortamento alla francese renderebbe nullo il contratto di mutuo perché comporterebbe un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.
Sul punto deve essere precisato che “con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza”; “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. L'ammortamento alla francese “non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito” (così Cass. Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130).
Parimenti neppure la doglianza sul preteso superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TUB può trovare accoglimento, non essendo stati forniti elementi probatori in tal senso, come il valore del compendio ipotecato risalente al momento dell'istruttoria legale prodromica all'erogazione e su cui calcolare a posteriori il rispetto della percentuale massima di finanziamento.
pagina 11 di 13 Al riguardo, giova rammentare che il CICR con Delibera del 22 aprile 1995 ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi e che tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora siano prestate garanzie integrative. Nel caso di specie sono state prestate le garanzie fideiussorie (doc. 29 della comparsa di costituzione di . Parte_2
In ogni caso “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Sezioni Unite n. 33719 del 16/11/2022).
Per tutte le ragioni suesposte la domanda attrice deve essere rigettata.
La soccombenza della parte attrice comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allegazione in ordine al profilo psicologico richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione in quanto infondata;
- condanna l'opponente al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_8 complessivamente in € 14.103,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, ed in favore di e per essa delle spese di lite, Controparte_3 Parte_2
liquidate complessivamente in € 14.103,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 RI, 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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