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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 16,50 dell'udienza del 07.02.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2298/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe RAMETTA ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE e CP_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato avv. Giovanni Controparte_2
BORGH resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Pt_2 pagamento nr. 29820249004095312000 con cui l ha intimato il pagamento della somma di € CP_3
9.614,86 per l'avviso di addebito nr. 59820180001483533000 relativo a crediti previdenziali per CP_1 un rapporto di lavoro del 2014.
Deduce l'opponente che a seguito di ricorso definito con sentenza nr. 268/2020 del Tribunale di Siracusa (passata in giudicato) l'avviso di addebito di cui sopra è stato annullato , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente la somma azionata non era dovuta ( atteso il precedente CP_1 giudicato) e ne aveva provvedendo allo sgravio già il 10.04.2024 , comunicando altresì detto provvedimento ad e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_3
Si costituiva anche l' , nei cui confronti la parte aveva erroneamente Controparte_2 notificato il ricorso per chiedere di dichiararsi nei suoi confronti la carenza di legittimazione passiva. pagina 1 di 2 In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
Invero la sentenza richiamata ha annullato l'atto posto a base dell'intimazione di pagamento azionata , così come riconosciuto dall' . Quindi se il giudizio va definito per cessazione della materia del CP_1 contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma se è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, nonostante l'ottenimento della sentenza richiamata , è anche vero (diversamente da altri casi) che l' si era già attivata per CP_1 annullare la sua pretesa contributiva comunicandolo altresì ad CP_3
Peraltro la parte ha erroneamente notificato il ricorso all piuttosto che Controparte_2
, costringendo questa a costituirsi con l'avvocatura dello stato sia pur solo per eccepire la CP_3 carenza di legittimazione passiva
Quindi all'accoglimento della domanda segue la compensazione delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da per intervenuta cessazione della materia del Parte_1 contendere e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento nr. 29820249004095312000 emesso da
. CP_3
Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_2
Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa 07.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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