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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1749 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Via Nausica n. 53, Trapani
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO CP_1 P.IVA_1
GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA, 18
TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: danno biologico , malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 17/10/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' esponendo che, a seguito di un infortunio patito in data 28.05.2002 CP_1
era stato riconosciuto all'odierno ricorrente un danno biologico pari al 14% per trauma da schiacciamento che aveva determinato l'amputazione del IV e V dito del piede sinistro, anchilosi a griffe del II e del III dito , anchilosi del I MF alluce, cicatrici disfrofiche retraenti dorsali e plantari e tale complesso nosologico ,unitamente alla presenza di ernie discali lombosacrali, che costituivano malattia professionale riconducibile all'attività lavorativa svolta fino a novembre 2022, di operaio addetto alla cava, davano luogo ad una percentuale di danno complessivamente pari al 20%.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
1 contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo l'insussistenza della tecnopatia.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e ctu.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha concluso la sua Persona_1
relazione affermando “..dalla disamina della documentazione medica in atti si evince che il sig. , di anni 53, è affetto da esiti di amputazione IV e Vi dito Pt_1
piede sinistro con anchilosi a griffe del II e III dito e della metatarso-falangea del I dito;
discopatia erniaria lombo-sacrale con segni elettromiografici di sofferenza neurogena cronicizzata di grado severo con PUM aumentati in ampiezza e tracciato da sforzo di tipo povero nei territori muscolari dipendenti dalle radici L4-
L5, L5-S1 di ambo i lati con prevalenza destra e in S1.
Nel caso in specie, tenuto conto dell'attività lavorativa espletata dal signor Pt_1
dal 2007 al 2022 (operaio di cava addetto al filo diamantato e operaio addetto alla rifinitura del marmo in segheria) e i rischi connessi a tale attività (movimentazione manuale carichi, mantenimento protratto stazione eretta, ripetuti movimenti e sollecitazioni bio-meccaniche della cerniera lombo-sacrale, posture obbligate, ecc…), si ritiene corretto considerare una correlazione causale tra la malattia denunciata e il lavoro svolto in cava sopra descritto. La discopatia lombosacrale è quindi da considerare quale malattia professionale.
Per la discopatia lombo-sacrale, con riferimento alle Tabelle delle Menomazioni di cui al DM 12 luglio 2000 (codice n. 213), in considerazione della percentuale di danno biologico già in essere per gli esiti del pregresso infortunio sul lavoro del
28.5.22, appare corretto riconoscere una riduzione dell'integrità psicofisica del soggetto da intendere quale danno biologico nella misura complessiva del 18%
(diciotto percento).”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(vedasi relazione del 3-6-2025 e chiarimenti a seguito di osservazioni, in data
2/7/2025).
La domanda va dunque accolta
2 Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- Dichiara che il ricorrente, a seguito di malattia professionale, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 18% - già riconosciuto 14%- con diritto alla rendita, dalla domanda in motivazione indicata;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_2
resistente che liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, da distrarre al procuratore antistatario;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani, 26/09/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1749 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Via Nausica n. 53, Trapani
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO CP_1 P.IVA_1
GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA, 18
TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: danno biologico , malattia professionale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 17/10/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' esponendo che, a seguito di un infortunio patito in data 28.05.2002 CP_1
era stato riconosciuto all'odierno ricorrente un danno biologico pari al 14% per trauma da schiacciamento che aveva determinato l'amputazione del IV e V dito del piede sinistro, anchilosi a griffe del II e del III dito , anchilosi del I MF alluce, cicatrici disfrofiche retraenti dorsali e plantari e tale complesso nosologico ,unitamente alla presenza di ernie discali lombosacrali, che costituivano malattia professionale riconducibile all'attività lavorativa svolta fino a novembre 2022, di operaio addetto alla cava, davano luogo ad una percentuale di danno complessivamente pari al 20%.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
1 contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo l'insussistenza della tecnopatia.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e ctu.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. , ha concluso la sua Persona_1
relazione affermando “..dalla disamina della documentazione medica in atti si evince che il sig. , di anni 53, è affetto da esiti di amputazione IV e Vi dito Pt_1
piede sinistro con anchilosi a griffe del II e III dito e della metatarso-falangea del I dito;
discopatia erniaria lombo-sacrale con segni elettromiografici di sofferenza neurogena cronicizzata di grado severo con PUM aumentati in ampiezza e tracciato da sforzo di tipo povero nei territori muscolari dipendenti dalle radici L4-
L5, L5-S1 di ambo i lati con prevalenza destra e in S1.
Nel caso in specie, tenuto conto dell'attività lavorativa espletata dal signor Pt_1
dal 2007 al 2022 (operaio di cava addetto al filo diamantato e operaio addetto alla rifinitura del marmo in segheria) e i rischi connessi a tale attività (movimentazione manuale carichi, mantenimento protratto stazione eretta, ripetuti movimenti e sollecitazioni bio-meccaniche della cerniera lombo-sacrale, posture obbligate, ecc…), si ritiene corretto considerare una correlazione causale tra la malattia denunciata e il lavoro svolto in cava sopra descritto. La discopatia lombosacrale è quindi da considerare quale malattia professionale.
Per la discopatia lombo-sacrale, con riferimento alle Tabelle delle Menomazioni di cui al DM 12 luglio 2000 (codice n. 213), in considerazione della percentuale di danno biologico già in essere per gli esiti del pregresso infortunio sul lavoro del
28.5.22, appare corretto riconoscere una riduzione dell'integrità psicofisica del soggetto da intendere quale danno biologico nella misura complessiva del 18%
(diciotto percento).”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(vedasi relazione del 3-6-2025 e chiarimenti a seguito di osservazioni, in data
2/7/2025).
La domanda va dunque accolta
2 Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- Dichiara che il ricorrente, a seguito di malattia professionale, ha riportato un danno biologico complessivo nella misura del 18% - già riconosciuto 14%- con diritto alla rendita, dalla domanda in motivazione indicata;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_2
resistente che liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, da distrarre al procuratore antistatario;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani, 26/09/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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