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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2023 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Maria Rosa Zingone Parte_1
- appellante;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Magno - appellato; Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2849/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26 marzo 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Lo studio del fascicolo ha avuto inizio nel momento di deposito delle comparse conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha impugnato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Taranto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 394/2021, pronunciato nei confronti di , per il pagamento di fatture per un importo Controparte_1
complessivo pari a €998,19, emesse in forza del contratto di somministrazione di gas
1 naturale concluso tra le parti, condannando la società opposta alla restituzione della somma di €741,26, oltre interessi ed al pagamento delle spese di lite.
La ha premesso che: Parte_1
-in data 16.10.2009, la società deducente concludeva con il un contratto per CP_1
la somministrazione di gas naturale verso il PDR identificato al n. , PartitaIVA_1
presso l'immobile sito in Taranto-Corso Italia n.364/C;
-tale contratto prevedeva l'emissione di fatture periodiche con addebito bancario;
-nonostante la regolare fornitura del servizio di somministrazione, rimanevano impagate una serie di fatture emesse per un importo complessivo di €998,19, per la soddisfazione delle quali la società deducente otteneva il decreto ingiuntivo n.394/2021;
-il Giudice di Pace adito, a definizione del giudizio di opposizione promosso dal
, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata la CP_1
sussistenza del credito azionato in sede monitoria, specificamente sotto il profilo della rispondenza tra il dato dei consumi addebitati nelle singole fatture e quelli reali;
-il Giudice dell'opposizione riteneva altresì maturata la prescrizione biennale dei corrispettivi fatturati, perché afferenti a consumi presuntivi pregressi al 2018;
-accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, per il rimborso della somma di €741,26, incassata, a parere dello stesso, sulla base di un andamento patologico dei consumi, successivo alla sostituzione del contatore effettuata nel settembre del 2018, condannando la società appellante alla restituzione di tale importo.
L'appellante ha quindi dedotto che:
-l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente era infondata e andava disattesa;
-le fatture oggetto del monitorio sono state emesse e comunicate all'utente finale nel rispetto del termine prescrizionale di due anni previsto dalla legge;
2 -la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la società fornitrice riceve la lettura dei consumi per il tramite del personale tecnico della società di distribuzione e provvede alla fatturazione degli stessi;
-la comunicazione dei consumi avviene in stima nel caso in cui il Distributore Locale si trovi nella concreta impossibilità materiale di rilevare i consumi effettivi;
-il gruppo di misura che serviva l'utenza dell'opponente non era accessibile dall'esterno e dunque la rilevazione delle letture richiedeva la necessaria collaborazione del;
CP_1
-l'appellato non ha consentito l'accesso al contatore impedendo alla società deducente di fatturare i consumi reali ed ha omesso di far pervenire le autoletture;
-sussiste una evidente carenza di motivazione nella parte della sentenza impugnata in cui il Giudice di Pace ha omesso di prendere in considerazione tali circostanze;
-l'inaccessibilità del misuratore non è stata contestata ed è stata provata in fase istruttoria dall'interrogatorio formale di parte opponente, che ha dichiarato che il contatore era istallato sul balcone di sua proprietà;
-il termine ultimo per la rilevazione dei consumi di gas per i periodi pregressi coincide con la data del 22 ottobre 2018, quando venivano eseguiti degli interventi di manutenzione sull'utenza del con sostituzione del contatore;
CP_1
-l'art. 1 comma 5 della L. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha previsto un correttivo al regime di prescrizione biennale disciplinato dalla stessa, stabilendo che
“le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”;
-le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 alla prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018, nella parte in cui è stato eliminato il riferimento alla responsabilità dell'utente ai fini della sospensione della decorrenza del termine prescrizionale, sono entrate in vigore solo a far data dal 1° gennaio 2020
e le fatture contestate si riferiscono a conguagli relativi al periodo successivo al maggio 2018 ma precedente all'entrata in vigore della modifica;
3 -il Giudice di Pace non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che il rapporto contrattuale fosse provato perché pacificamente riconosciuto;
-le fatture, accompagnate dalla produzione del contratto, costituiscono fonte di prova del credito a tutti gli effetti, non solo nella fase monitoria, ma anche nel giudizio di opposizione;
-nei contratti di somministrazione di utenze, in caso di contestazione sui consumi da parte del somministrato grava su quest'ultimo l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto;
deduceva la “sproporzione” tra quanto fatturato e quanto realmente CP_2
consumato senza allegare specifiche circostanze di fatto tali da poter consentire la ricostruzione del consumo effettivo a fronte di quello preteso;
-devono intendersi generiche e prive di fondamento le contestazioni delle fatture che non siano accompagnate da alcuna formale richiesta di verifica metrologica o inerente al contatore;
-l'opponente non forniva alcuna valida prova degli elementi estintivi e/o impeditivi della pretesa monitoria. ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'attore nel giudizio di opposizione e restituzione dell'importo corrisposto a tale titolo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c., esponendo che:
-la sentenza appellata deve considerarsi pronunciata secondo equità, essendo stata resa a definizione di una controversia di valore non eccedente i millecento euro;
-l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado senza indicare quale principio regolatore della materia sia stato violato dalla stessa e come la decisione si sia posta in contrasto con esso, unici motivi di gravame ammissibili avverso sentenze pronunciate secondo equità;
4 -l'appellante si è limitato a riproporre in sede di impugnazione le difese già espletate in primo grado senza indicare le ragioni di critica all'iter argomentativo seguito dal primo Giudice e la richiesta di modifica alla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata;
-il capo della sentenza relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale non è stato indicato nel corpo dell'atto di appello e risultano carenti gli ulteriori elementi di censura al provvedimento, nonché la richiesta di modifica indicata all'art. 342 c.p.c..
L'appellato ha poi contestato la fondatezza dei motivi di gravame formulato da deducendo che: Parte_1
-il Giudice di Pace ha correttamente statuito che risultano prescritti gli eventuali crediti relativi ai consumi riferiti agli anni 2017-2018 e fino al febbraio 2019;
-il Primo Giudice ha correttamente ritenuto non assolto l'onere gravante su Pt_1
di dimostrare la corrispondenza di quanto fatturato con quanto realmente
[...]
consumato, non essendo legittima la fatturazione operata sulla base di dati presuntivi;
-la società appellante ha ammesso che l'addebito dei consumi non è stato preceduto da specifica verifica delle risultanze del contatore allocato presso l'unità immobiliare del , ove egli risiede e dimora abitualmente;
CP_1
-il somministrato ha comunque dimostrato di aver regolarmente pagato le forniture relative ai consumi contabilizzati nel periodo contestato ed anche che la richiesta monitoria sia stata una duplicazione di importi già corrisposti;
-il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale di ripetizione formulata nel giudizio di opposizione;
-ha correttamente riconosciuto che in data 14.05.2020 il deducente si vedeva addebitare dall la somma di €741,26, che veniva Parte_1
automaticamente prelevata dal c/c MPS ove era domiciliata la fornitura, senza preventiva comunicazione, come confermato in sede di prova testimoniale;
-ha correttamente rilevato che a fronte di tale prelievo il gestore non emetteva alcun documento contabile che consentisse un controllo della debenza delle somme richieste, che restano prive di giustificazione;
5 -tale documentazione non è stata esibita nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellato ha quindi concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
*** *** ***
L'eccezione di inammissibilità del gravame deve essere superata in quanto il titolo del credito preteso da è costituito da un contratto di Parte_1
somministrazione di gas naturale, chiaramente, stipulato mediante l'uso di moduli e formulari sicchè è da escludere la pronuncia secondo equità in base al disposto dell'art.113 secondo comma cpc..
Del pari, va superata l'altra eccezione sollevata dall'appellato, da valutare secondo la disciplina ante riforma Cartabia.
L'art.342 cpc dispone(va) che “ i motivi di appello” devono essere formulati in modo tale: 1) da indicare le parti del provvedimento che si censurano e le modifiche richieste per la ricostruzione del fatto compiuta in primo grado;
2) da indicare i profili da cui deriva la violazione di legge, rilevanti per la decisione impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art.342 cpc va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
6 essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 13535 30 maggio 2018; Cass.
Sezioni Unite n.27199 16 novembre 2017).
Nella fattispecie, la società appellante ha proposto l'impugnazione in linea con i principi esposti.
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L'appello non è fondato.
La questione fondamentale sottoposta alla cognizione del Tribunale è quella riguardante la distribuzione dell'onere della prova ex art.2697 cc che, secondo l'assunto difensivo dell'impugnante, non è stata correttamente valutata dal primo
Giudice.
Occorre premettere che ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di Parte_1
pagamento (n.394-2021) per l'importo di €998,19 addebitato all'utente per CP_1
consumi di gas relativi ad alcuni periodi dal maggio 2018 al gennaio 2020, al netto di uno storno di €145,01.
L'utente-ingiunto, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo, ha -tra l'altro- contestato la debenza della somma per mancata prova sui consumi addebitati ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di alla restituzione Parte_1
della somma di €741,26, asseritamente non dovuta ed addebitata sul suo conto corrente bancario.
Deve essere rimarcato che la creditrice-opposta ha ammesso alcuni dati fattuali, ovvero che:
7 -la ricostruzione dei consumi presso l'utenza del è stata complessa “in CP_1
ragione dei problemi tecnici riscontrati al misuratore”;
-il distributore locale, in data 11 marzo 2020, confermava “l'inaccessibilità del misuratore”, collocato all'interno dell'immobile dell'utente;
-è stata necessaria la ricostruzione dei consumi, la verifica dei consumi “con i dati del distributore locale”, la rettifica dei relativi importi.
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In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni soggette al principio dell'onere della prova.
Ciò posto, partendo dalla considerazione dell'onere della prova a carico della parte creditrice opposta in ordine alla “causa debendi” ed al quantum debeatur e lasciando sullo sfondo i rapporti tra la società somministrante ed il distributore locale, non può essere trascurato il fatto che sia stata proprio la creditrice a riconoscere il malfunzionamento del misuratore installato presso l'immobile del;
questo CP_1
8 profilo ha evidentemente determinato un effetto probatorio aggiuntivo per gli importi addebitati e per i consumi contabilizzati.
Sul punto, devono richiamarsi i principi giurisprudenziali (Cass. sez.III 19 gennaio
2021 n.836; Cass.18 gennaio 2023 n.28984) secondo cui in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche: -spetta all'utente, in forza del principio di vicinanza della prova, la richiesta di verifica e la contestazione sul malfunzionamento del contatore al fine di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); -spetta al gestore, invece, l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e che i consumi sono stati regolarmente addebitati.
La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e che l'energia è stata fornita per le quantità conteggiate (cfr., tra le più recenti Cass. 24 settembre
2024 n.25542).
Nel caso in esame, come già detto, la società di gestione dell'utenza ha ammesso il malfunzionamento del contatore e, quindi, l'utente era esonerato dalla prova sul punto;
né può imputarsi al somministrato -opponente la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dall'opposta (cfr. Cass. 22 novembre 2016
n.23699).
Pertanto, la creditrice-opposta, non potendo limitarsi a supportare il credito azionato in sede monitoria con l'allegazione delle fatture, a fronte delle contestazioni dell'utente e del riconoscimento di non regolare funzionamento del contatore, avrebbe dovuto provare un “quid pluris”: la corretta ricostruzione dei consumi.
9 La ricostruzione dei consumi sarebbe dovuta avvenire nel rispetto del contraddittorio e l'utente ha chiesto proprio questo incombente – prima della fase monitoria – rivolgendosi all'Organismo di Conciliazione.
Inoltre, un altro aspetto nodale da valutare per escludere la “causa debendi” del credito ingiunto, anche alla luce della buona fede esecutiva, concerne il fatto che:
-l'utenza ha avuto inizio nell'anno 2010 ed è stata caratterizzata da pagamenti regolari da parte del (dato non contestato dalla somministrante); CP_1
-il misuratore dei consumi è stato sostituito per vetustà nel settembre 2018;
-anche dopo tale sostituzione i pagamenti sono stati regolari e la somministrante, rifacendo i conteggi, ha dovuto restituire importi pregressi addebitati e non dovuti
(dato ammesso dall'opposta-appellante);
-l'utente ha pagato la fattura dell'8 maggio 2020 di €93,90 in linea con i consumi storici;
-nel contempo, procedeva all'addebito in conto corrente Parte_1
dell'importo di €741,26 (oggetto della domanda di ripetizione dell'indebito);
-il mese successivo (giugno 2020), faceva richiesta di addebito Parte_1
bancario per la somma di €995,33;
-l'utente si opponeva e promuoveva istanza all'Organismo di Conciliazione per la ricostruzione dei consumi reali e per la determinazione dell'importo dovuto;
-la fase conciliativa si definiva con mancato accordo;
-l'utente aveva anche dimostrato di aver pagato regolarmente i consumi, per alcuni periodi conteggiati nelle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, tanto da rendere necessaria un'approfondita verifica da parte della società di gestione;
10 -la società di gestione, utilizzando il canale della domiciliazione bancaria, ha addebitato in conto corrente la somma di € 741,26 senza supportare il prelievo con i documenti comprovanti i consumi;
-infatti, il Giudice di Pace ha accolto la domanda riconvenzionale dell'utente per la restituzione di tale importo evidenziando che:
-la somma di €741,26 era stata prelevata in data 14.05.2020 dal conto corrente bancario del;
CP_1
, nel corso del giudizio, non ha dimostrato che il prelievo fosse Parte_1
supportato da prova documentale e dalla pregressa emissione di idonea fattura.
Ciò posto, in ragione del prudente apprezzamento che deve guidare il decidente
(art.116 primo comma cpc), ritiene il Tribunale che l'opposta-appellante non abbia dimostrato sia gli elementi costitutivi del preteso credito, sia la debenza della somma addebitata nel conto corrente dell'utente.
Da qui, il rigetto del gravame, restando assorbita ogni altra questione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.332-2023 RG fra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.2849/2022 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in €750,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
11 -ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 21 maggio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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