Versione
2 agosto 1982
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25 febbraio 1988
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Art. 43. (Docenti di educazione fisica senza titolo)
I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((5)) L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270 , nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianita'."
I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((5)) L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270 , nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianita'."
Commentari • 5
- 1. Il testo del Contratto Collettivo Nazionale della ScuolaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2007 · 0.7234044
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Giurisprudenza • 319
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 5161Provvedimento: […] Premesso che la sentenza n. 180/1988 del Giudice delle leggi richiamata dalla ricorrente non è conferente perché riguarda altra disposizione legislativa (art. 43 della legge n. 270/1982) ed altra precipua fattispecie (ammissione ai corsi abilitanti degli insegnanti di educazione fisica) in relazione alla quale la Corte ha accortamente ed esplicitamente precisato la limitatezza a siffatta fattispecie della sua pronuncia, si osserva che l'eccezione qui sollevata è manifestamente infondata, come, del resto, ha già affermato questo Tribunale su analoga questione con la decisione n. 656/1998 dalla quale non vi sono motivi di discostarsi.Leggi di più...
- esclusione da concorso·
- art. 33 Cost.·
- art. 2 legge 417/1989·
- art. 51 Cost.·
- concorso pubblico·
- accesso ai ruoli del personale docente·
- servizio d'insegnamento·
- parità tra scuola pubblica e scuola privata·
- art. 5 legge 241/1990·
- art. 97 Cost.·
- violazione dei principi di buona amministrazione·
- requisiti di accesso al concorso·
- art. 2 D.M. 22/4/1993·
- carenza di motivazione·
- art. 35 Cost.