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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12444 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, IO SC, all'sito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 37954/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Parte_1 dell'Avv. CECCARELLI SARA e Avv. MARTINO SIMONE che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA, giusta procura generale alle liti in atti;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla previdenza assistenziale indicata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che contestava la fondatezza della pretesa CP_1 attorea che diffusamente argomentava, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo. La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento al ricorrente della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa del 04/05/2023.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a 1200,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 03/12/2025
Il G.L.
IO SC
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, IO SC, all'sito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 37954/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Parte_1 dell'Avv. CECCARELLI SARA e Avv. MARTINO SIMONE che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA, giusta procura generale alle liti in atti;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla previdenza assistenziale indicata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che contestava la fondatezza della pretesa CP_1 attorea che diffusamente argomentava, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo. La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento al ricorrente della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa del 04/05/2023.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a 1200,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 03/12/2025
Il G.L.
IO SC