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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1113/2024 R.G., promosso da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(avv.to GIARDINA CALOGERO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto di deceduta in data 22.01.2024, ad usufruire del beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che non possedeva i Persona_1 requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che deceduta in data Persona_1
22.01.2024, non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1113/2024 R.G., promosso da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(avv.to GIARDINA CALOGERO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto di deceduta in data 22.01.2024, ad usufruire del beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che non possedeva i Persona_1 requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che deceduta in data Persona_1
22.01.2024, non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice