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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3044/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Pt_1
Damasco, come da procura in atti appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Capasso, come da procura in Controparte_1 atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1191/2023 pubblicata il
20.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.7.2021 conveniva in giudizio l' chiedendo Controparte_1 Pt_1
il riconoscimento della malattia professionale, per cui aveva proposto domanda amministrativa il
27.6.2020 (lombalgia trattata con intervento chirurgico di laminectomia decompressiva e foraminotomia bilaterale in data 11.02.2020), sull'assunto che l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società a decorrere dall'1.8.2017 (operatore Controparte_2
ecologico e conducente automezzi), lo aveva esposto a un rischio idoneo a determinare l'insorgenza della patologia denunciata.
1 Esponeva che l' con provvedimento del 2.12.2020, gli aveva comunicato che la pratica di Pt_1
malattia professionale era stata archiviata poiché, nonostante ripetuti inviti, non si era presentato per essere sottoposto ai relativi accertamenti medico-legali; di avere presentato ricorso amministrativo avverso la comunicazione di archiviazione - con cui aveva reso edotto l' che non aveva mai Pt_2
ricevuto alcun invito a visita - senza, tuttavia, ottenere riscontri, per cui era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli i benefici economici Pt_1
connessi al riconoscimento della malattia professionale nella misura da accertare nel corso del giudizio, oltre accessori di legge, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa di giustizia.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in Pt_1
diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, espletate una CTU ambientale e una
CTU medico legale, al fine di valutare in concreto se il lavoratore era stato esposto ad un rischio eziologicamente idoneo a determinare l'insorgenza della patologia denunciata, così decideva:
“1. Accerta e dichiara che con decorrenza dal 18.10.2022 è affetto dalla Controparte_1 seguente tecnopatia: “esiti algo- funzionali in pregressa artrodesi lombare posteriore, laminectomia decompressiva e foraminotomia bilaterale per spondilolistesi lombare L4-L5” comportante una menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al 12%.
2. Per l'effetto condanna l' , in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere a Pt_1 CP_1
l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000 per il
[...]
danno biologico di cui sub 1), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Compensa le spese processuali.
4. Pone le spese di entrambe CTU, liquidate con separati decreti, a carico dell' ”. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della sentenza: 1) nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto come tabellata la malattia da cui risulterebbe affetto il 2) nella CP_1
parte in cui ha ritenuto provato il rischio professionale ovvero il tempo di esposizione alle vibrazioni quali cause della malattia professionale denunciata;
3) nella parte in cui ha recepito le errate valutazioni medico – legali formulate dal CTU.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande proposte dal e, conseguentemente, di condannare l'appellato alla restituzione all' delle somme CP_1 Pt_1
ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, di valutare secondo giustizia e comunque in termini diversi e minori il grado di inabilità derivante dalla patologia di cui è causa. In via istruttoria ha chiesto il rinnovo delle CTU ambientale e medico legale.
2 Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta una CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
I motivi di appello possono essere valutati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Risulta documentato in atti, e comunque non contestato, che l'appellato, all'epoca del deposito del ricorso di primo grado, lavorava per la a decorrere dall'1.8.2017, Controparte_2
con mansioni di operatore ecologico e conducente di automezzi;
che ha presentato, in data
27.6.2020, denuncia all' di malattia professionale per “lombalgia trattata con intervento Pt_1 chirurgico di laminectomia decompressiva e foraminotomia bilaterale in data 11.02.2020”; che l' ha archiviato la pratica in quanto il non si è presentato alla visita per Pt_1 CP_1 CP_3
essere sottoposto ad accertamenti medico-legali.
In via generale, giova evidenziare che, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, le tabelle rappresentano il punto di riferimento sull'esistenza del nesso di causalità: infatti la tabella viene redatta e aggiornata in base alla legge e alle ricerche scientifiche, allo scopo di agevolare il lavoratore nella dimostrazione del nesso eziologico. Pertanto, qualora la malattia del lavoratore sia prevista nelle apposite tabelle, si applica la presunzione - non assoluta - di eziologia professionale, con conseguente onere della prova contraria a carico dell al contrario, qualora Pt_1
la malattia professionale derivi da lavorazione non tabellata (c.d. 'eziologia multifattoriale') la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore.
Quanto all'eziologia multifattoriale, deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o a eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass. n. 17438/2012, n.
8773/2018); il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (Cass. n. 8773/2018, nonché, per le prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753/2005, n. 27449/2016, n. 24959/2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono, anche in materia civile, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione
3 quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (Cass. Sez. Un. 581/2008, Cass. n. 29315/2017).
E' stato, infine, evidenziato come, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità, posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che - esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la noxa professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione (Cass. n. 3227/2011).
2. Alla luce dei principi sopra riportati e delle argomentazioni contenute nell'atto di appello, questa
Corte ha ritenuto necessario disporre una nuova CTU medico legale al fine di verificare se, sulla base delle modalità con cui sono state in concreto svolte le mansioni di autista da parte dell'appellato, le patologie denunciate dallo stesso siano eziologicamente ricollegabili all'attività lavorativa svolta, e siano, pertanto, da considerarsi dipendenti dall'esercizio e dalle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, e al fine di quantificare gli eventuali postumi ai sensi del
D.lgs. n. 38/2000 e della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000.
Il CTU nominato, dott. , ha così argomentato: Persona_1
“Prima di dare risposta a quesiti è opportuno osservare che, nell'ambito tecnico-giuridico per cui
è causa, il riconoscimento dell'origine professionale dell'infermità in diagnosi (patologia a eziologia multifattoriale e a patogenesi endogeno-costituzionale e degenerativa, di non infrequente riscontro nella popolazione generale di pari età e sesso dell'Appellato) può essere considerata credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare:
a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
4 c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa e univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Ebbene, per quanto attiene alla infermità in diagnosi (“esiti menomativi di pregressa artrodesi lombare posteriore, laminectomia decompressiva e foraminotomia bilaterale L4-L5 (02/2020) per spondilolistesi (antero-listesi) lombare L4-L5, consistenti in limitazione funzionale di grado moderato e segni clinici suggestivi di radicolopatia di grado lieve”), i requisiti di cui ai punti a), b)
e c) NON sono sufficientemente soddisfatti.
In effetti, riguardo al punto a), nella storia lavorativa dell'Appellante (raccolta con l'anamnesi e utilizzando la documentazione in atti) pur evidenziandosi l'assai verosimile esposizione a vibrazioni per l'intero corpo nella guida di automezzi pesanti dal 1990 al 2007 e dal 2012 al 2020
(epoca del riscontro della menomazione per cui è causa), non si rileva però il rischio di sovraccarico biomeccanico del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale giacché non sono descritti, nell'attività del compiti lavorativi comportanti la movimentazione manuale di CP_1
carichi pesanti né la necessità di tenere postare incongrue né, infine, lo svolgimento di continui movimenti di flesso-estensione del tronco.
Circa le caratteristiche quali-quantitative dell'esposizione al sopra citato fattore di rischio professionale (le vibrazioni per l'intero corpo), dai dati disponibili è assai verosimile che l'esposizione del Sig. almeno nel periodo di attività nel comparto della raccolta dei rifiuti CP_1 solidi urbani (quello documentato tra il 2012 e il 2020), non abbia superato il “valore di azione giornaliero” normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, previsto dalla normativa vigente e da questa fissato in 0,5 m/s2 né, tantomeno, il “valore limite di esposizione giornaliero” normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore di 1 m/s2 (cfr. l'art. 201, comma 1, lettera b
D.Lgs. 81/2008); in effetti, per quanto dalla banca dati del Portale Agenti Fisici (PAF) dell' Pt_1
non siano presenti autocompattatori dello stesso tipo di quelli indicati nel DVR e per quanto - nel
DVR della (ove il rischio da esposizione a vibrazioni per l'intero corpo dell'autista di CP_2
mezzi pesanti viene rapportato a un periodo di lavoro di 120 minuti e valutato in misura ampiamente inferiore al valore di azione giornaliero) - non venga citata la fonte della banca dati dalla quale sono state desunte le emissioni degli automezzi ivi indicati, la stessa citata banca dati
PAF, alla voce “autocarro compattatore rifiuti”, restituisce l'elenco di 12 automezzi[ii], uno di marca Mercedes-Benz tipo 1831 (per il quale viene indicata una emissione di 0,4 ms2), 8 mezzi di marca “Iveco” (per i quali vengono indicate emissioni per due mezzi di 0,4 ms2, per 4 mezzi di 0,5
m/s2, per un mezzo di 0,6 m/s2 e per un mezzo di 1,3 ms2), 2 mezzi di marca “Piaggio” (per i quali vengono indicate emissioni di 0,7 ms2 e 0,9 ms2) e uno di marca “Renault” (per il quale viene indicata una emissione di 0,5 ms2); l'emissione media di vibrazioni per l'intero corpo dei 12
5 automezzi citati risulta pari a 0,51 ms2, rapportata alle 8 ore di lavoro;
essa, per una esposizione reale di 6,20 ore al giorno, conduce a una esposizione giornaliera A(8) pari a 0,45 m/s2.
Riguardo al punto b), si osserva che la patologia del rachide lombo-sacrale – insorta in epoca verosimilmente prossima al 2019 – sembra essere caratterizzata dalla esclusiva presenza di antero- listesi (poi operata) e non sembra essere associata a fenomeni degenerativi osteo-articolari né discali del tratto rachideo interessati dalla listesi;
siffatto quadro patologico - che insiste, in un soggetto di sesso maschile ultracinquantenne, su rachide scoliotico e con appianamento della fisiologica lordosi lombare, considerata la sua caratteristica e natura e l'importanza del quadro anatomo-radiologico sotteso - non infrequente nel suddetto gruppo di soggetti (di pari genere ed età), si ritiene non abbia trovato nell'attività lavorativa comportante l'esclusiva esposizione a vibrazioni per l'intero corpo (a livelli verosimilmente inferiori al “valore di azione giornaliero” di
0,5 m/s2), valido momento concausale.
Circa il punto c), osserviamo che non sono allo stato disponibili dati statistico epidemiologici che mostrino, nei soggetti addetti ad analoghi compiti lavorativi, una significativa e univoca maggiore incidenza della patologia in diagnosi.
In effetti, secondo quanto riportato da (2012), la spondilo listesi è definibile come la Tes_1
“transazione anteriore sul piano sagittale della vertebra affetta rispetto alla sottostante”; si tratta di condizione che nell'età giovanile e adulta non è infrequente interessando circa il 6% della popolazione;
la forma che colpisce la quarta vertebra lombare (L4-L5) è più comune nell'età adulta, mentre quella che colpisce il passaggio lombo-sacrale (L5-S1) è più facilmente riscontrabile nelle fasce giovanili di popolazione. Nella genesi del disordine non sembrano evidenziarsi cause lavorative certe considerato che, come riportato dagli stessi Autori sopra citati,
l'incidenza in coloro che svolgono lavori fisici pesanti è sovrapponibile rispetto a quella della popolazione generale collocandosi intorno all'8%; ciononostante, aggiungono gli Autori, alcuni sport di lancio, la ginnastica artistica, il sollevamento di pesi e il nuoto fanno registrare incidenze decisamente più elevate. Nella pubblicazione sopra richiamata viene riportata la classificazione di
ES MA (1976) che distingue le spondilolistesi in 5 gruppi.
1. Displastiche;
2.
Istmiche (da lisi, da allungamento, da frattura); 3. 4. Traumatiche;
5 Patologiche. CP_4
La forma traumatica”… è la conseguenza di una frattura dell'istmo che può verificarsi o per trauma acuto (es. caduta) o per micro-traumatismi ripetuti, comuni in alcuni sport (come la ginnastica artistica o il sollevamento di pesi)” , mentre la forma degenerativa è causata “… da una instabilità locale dovuta alla degenerazione delle articolazioni posteriori e del disco anteriore e si hanno tipicamente nell'anziano”. Nella classificazione di RC (1985), le spondilolistesi vengono distinte in “ontogenetiche” (tipiche dell'infanzia e della adolescenza a
6 causate da un difetto congenito dello sviluppo osteocartilagineo localizzato nella zona dell'istmo che si trova tra le due articolazioni dell'arco neurale) e “acquisite”; queste ultime vengono a loro volta classificate in patologiche (locali e sistemiche), e degenerative (primitive e secondarie).
In letteratura si rinviene uno studio, quello di et al. 2004[iv], che, pur non rilevando un Per_2
eccesso di prevalenza di spondilolistesi acquisita (ASL[v]) nel gruppo dei 1242 tassisti osservati
(tra i 1242 tassisti furono diagnosticati in totale 40 casi di ASL ovvero il 3,2%vi), mostra però, tra coloro che guidavano ⩽5 anni, 6-15 anni e >15 anni, una prevalenza progressivamente crescente di spondilolistesi lombare, rispettivamente dell'1,1%, del 2,4% e del 7,1%. I risultati della regressione logistica multipla hanno suggerito che la guida di taxi >15 anni (OR = 3,4, 95% CI
1,1-10,7, rispetto alla guida ⩽5 anni), l'età (OR = 2,6, 95% CI 1,1-6,6 per età 46-55; e OR = 4,8,
95% CI 1,8-12,9 per età >55), l'indice di massa corporea ⩾25 kg/m2 (OR = 2,2, 95% CI 1,1-4,6) e l'esercizio fisico intenso frequente (OR = 2,2, 95% CI 1,1-4,5) erano significativamente associati a una maggiore prevalenza di spondilolistesi;
gli Autori, nelle conclusioni dello studio, osservano che sono necessari studi longitudinali per confermare l'associazione osservata tra guida professionale e spondilolistesi e per esaminare ulteriormente le specifiche esposizioni professionali responsabili di questa associazione.
Nell successivo studio di et al. (2007[vii]) non si è osservata alcuna associazione tra Per_3 attività di guida e spondilolistesi essendo quest'ultima patologia influenzata prevalentemente dall'età e dall'attività di lavoro pesante e/o comportante la movimentazione manuale di carichi;
per stessa ammissione degli Autori, se i risultati emersi della ricerca possono avere un significato preventivo (nel senso di suggerire cautela nell'impiego in attività fisiche pesanti i lavoratori con alterazioni degenerative della colonna vertebrale), non è però chiaro se le correlazioni osservate
(quelle relative al lavoro pesante e alla movimentazione manuale dei carichi) possano spiegare completamente l'insorgenza di mal di schiena e disabilità nei lavoratori che svolgono lavori manuali pesanti.
Per quanto sopra esposto, si ritiene non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, sul punto (ovvero in merito al nesso causale) non concordiamo con le conclusioni raggiunte dal CTU di primo grado il quale argomentava come segue: “... Premesso quanto sopra, tenendo anche conto della possibile base costituzionale multifattoriale della patologia in parola, non si può escludere che l'attività lavorativa svolta dal Sig. , fin dall'età di 18 Controparte_1 anni in qualità di autista, ed in particolare dal 2012 a tutt'oggi, di autista di mezzi pesanti adibiti alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani e di raccolta rifiuti “porta a porta”, con esposizione a vibrazioni al corpo intero, movimentazione di carichi, nonché ripetutimovimenti di flesso-
7 estensione e torsione del tronco, possa aver svolto un ruolo quantomeno di concausa efficiente nel determinismo della spondilolistesi lombare L4-L5”.
Il motivo per il quale il sottoscritto CTU ritiene di disattendere le valutazioni espresse nella perizia di primo grado è evidentemente giustificato dai seguenti elementi deduttivi:
(i) nel caso di specie, nella causazione della menomazione osservata (in sintesi, “antero-listesi L4-
L5 operata”), sembrano avere avuto un ruolo pressoché esclusivo i fattori extra-professionali di rischio riportati in letteratura come ad esempio l'età, la predisposizione individuale e il sesso;
(ii) i dati di letteratura non mostrano con sufficiente evidenza la relazione tra la patologia di che trattasi (“spondilolistesi lombare”) e l'esposizione professionale a “vibrazioni per l'intero corpo”;
(iii) da tutto quanto raccolto non emerge che il nel corso lavoro di “autista di mezzi CP_1 pesanti” prestato alle dipendenze di aziende specializzate nella raccolta di rifiuti solidi urbani, possa avere svolto – come invece dedotto nella relazione di CTU di primo grado Dr. viii] Per_4
– oltre alla conduzione dei mezzi pesanti (segnatamente “autocompattatori”), anche attività comportanti la movimentazione manuale di gravi, posture incongrue e ripetuti movimenti di flesso- estensione e torsione del tronco, attività, queste ultime, poste dal CTU di primo grado alla base delle proprie deduzioni sulla presenza del nesso causale;
iv) l'attenta valutazione dell'attività lavorativa svolta dal mostra la verosimile esposizione a livelli di “vibrazioni per l'intero CP_1 corpo” inferiori sia al “livello d'azione” sia al “valore limite”, fissati dalla normativa vigente, rispettivamente, in 0.5 m/s2 e 1 m/s2; sul punto osserviamo che la CTU tecnica del Dr. Per_5 lungi dal definire il presumibile livello di esposizione del Quadrara a “vibrazioni per l'intero corpo”, si limita considerare non attendibile la valutazione del rischio della osservando CP_2 poi il CTU Dr. che sussiste “… la possibilità di una sottostima delle vibrazioni al corpo Per_4 intero e, per quanto affermato dal periziando, dell'uso di macchinari diversi da quelli riportati nel
DVR…” (cfr. la pagina 14 della relazione di CTU).
Riteniamo invece condivisibili le considerazioni della Difesa tecnica dell' a confutazione della Pt_1
CTU di primo grado e a sostegno dell'appello; l'Istituto ha infatti asserito da un lato l'inidoneità del rischio a generare la patologia per cui è causa (cfr. relazione di Parte tecnica dell'Ing. CP_5
che ha valutato in poco più di 0,4 m/s2 il livello di esposizione a vibrazioni del Quadrara presso la
), dall'altro l'assenza della “… certezza della relazione causale tra esposizione a whole CP_2 body vibrations e spondilolistesi…” (sul punto viene citata dal Dr. letteratura medica Per_6 di merito)”.
Ha, quindi, così concluso il suo elaborato peritale:
“Lo studio della documentazione medica allegata agli atti, il risultato dell'esame clinico cui è stato sottoposto il Sig. , e l'attenta analisi delle osservazioni critiche alla bozza della Controparte_1
8 relazione di CTU elaborate dalla Difesa tecnica della Parte appellata, porta alle seguenti conclusioni medico-legali, riguardo ai quesiti postici dalla Corte e riportati nella prima parte del presente elaborato di consulenza tecnica d'ufficio.
1) L'Appellato, Sig. , è risultato affetto da: Parte_3
“esiti menomativi di pregressa artrodesi lombare posteriore, laminectomia decompressiva e foraminotomia bilaterale L4-L5 (02/2020) per spondilolistesi (antero-listesi) lombare L4-L5, consistenti in limitazione funzionale di grado moderato e segni clinici suggestivi di radicolopatia di grado lieve”.
2) Per tutto quanto dedotto in discussione, la menomazione in diagnosi non ha eziologia professionale”.
Le conclusioni del medico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio perché precise ed immuni da vizi logici e ricostruttivi, ed avendo il CTU analiticamente risposto alle note critiche depositate da parte appellata.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere respinte le domande proposte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
3.1. Deve, invece, dichiararsi la nullità della richiesta dell' di condannare la parte appellata alla Pt_1 restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto l'Ente non ha specificamente prospettato l'importo pagato, la data e il mezzo del pagamento.
4. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nonché in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – costituite nella specie dalla assoluta incertezza in ordine alla esposizione al rischio del lavoratore e alla sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate - le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate per la metà e poste per la restante metà a carico di parte appellata.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico solidale delle parti nei confronti del CTU e in ragione di metà nei rapporti interni tra le parti stesse.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata:
- respinge le domande proposte da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
- dichiara nulla la domanda restitutoria dell' Pt_1
9 - condanna parte appellata al pagamento, in favore dell' della metà delle spese di lite del Pt_1 doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 3.000,00 quanto al primo grado, e in €
3.500,00 quanto al secondo grado, oltre oneri riflessi;
- compensa per il resto le spese lite del doppio grado di giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico solidale delle parti nei confronti del CTU e in ragione di metà nei rapporti interni tra le parti stesse.
Roma, 18.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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