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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 790/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 1746/2024 promossa con atto di citazione depositato telematicamente in data
20.03.2024, avente per oggetto “Opposizione a precetto (art. 615
1° comma c.p.c.)”
da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania) il 08.06.1997 e residente in [...]
(C.F. ), nato a [...] I Parte_2 C.F._2
Madh (Albania) il 06.07.1970 residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Marco Picenni del Foro di
Bergamo, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in
Romano di Lombardia (BG), via Duca d'Aosta n. 135/D
ATTORI
Pagina 1 contro
(C.F. Controparte_1
) con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n° 39, P.IVA_1
rappresentata da (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio P.IVA_2
n° 63, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ravasio del Foro di
Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bergamo, Via Gian Maria Scotti n. 11.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti opponenti e – “Voglia l'On. Tribunale adito, Parte_1 Parte_2 disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
“In via preliminare:
1. sospendere ex art. 615 comma I c.p.c. concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del precetto opposto e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenziali;
In via principale:
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 08.01.2024, quivi opposto, per difetto di legittimazione e per l'effetto, dichiararsi che nessuna somma è dovuta all'opposta
[...] rappresentata in questa sede da Controparte_4 [...]
Controparte_2
In via alternativa:
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da
[...] per il tramite di , Controparte_4 Controparte_2 e per l'effetto 3.1 dichiarare che nessuna somma è dovuta da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 conseguentemente 3.2 dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 08.01.2024, quivi opposto. In ogni caso:
4. condannare controparte al pagamento di tutte le spese processuali”. Altresì, si rinnova l'istanza formulata nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., affinché
“In via istruttoria:
Pagina 2 5. l'Ill.mo Giudice adito ordini a Controparte, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio il contratto con cui, stando a quanto afferma, sarebbe divenuta titolare del credito azionato”
Parte opposta quale mandataria di Controparte_2 [...]
“In via preliminare di rito: Controparte_4
- rigettare l'istanza di sospensiva della presente esecuzione non sussistendo i requisiti di legge ex art. 615 cpc per i motivi esposti negli atti di causa. Nel merito: respingere l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 [...] in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte negli atti Pt_2 della deducente,
- dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del credito agito in capo a rigettando le contrarie domande dell'opponente; CP_4
- rigettare l'avversa eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario, contributo previdenziale ed i.v.a. come per legge
In via istruttoria, rigettare le avverse istanze per quanto dedotto in atti in particolare nella memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2024 i signori Pt_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 [...]
proponendo opposizione al Controparte_4
precetto loro notificato in data 25.01.2024 ed eccependo la carenza di legittimazione passiva della convenuta per difetto di prova del credito azionato e la prescrizione del credito medesimo.
Chiedevano, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con decreto in data 11.04.2024, il Giudice fissava udienza per la discussione sulla istanza di sospensione. epositava, Controparte_4
nel sub procedimento cautelare che ne era scaturito, memoria difensiva in data 17.05.2024, con al quale chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione.
All'udienza de 04.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanza.
Pagina 3 Il Giudice, con ordinanza emessa in data 10.10.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, rigettava l'istanza di sospensione.
Nelle more, Controparte_4
per tramite della mandataria si Controparte_2
costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2024 chiedendo il rigetto, dell'opposizione.
All'udienza di prima comparizione del 17.09.2024 il Giudice, preso atto dell'esistenza di trattative tra le parti volte alla conciliazione, disponeva rinvio della trattazione.
Alla successiva udienza del 29.10.2024, parte opponente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nei propri atti, mentre la convenuta si opponeva e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza in data 08.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare corso alle prove dedotte da parte opponente, assegnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e fissava per la discussione della causa l'udienza del 13.05.2025.
All'udienza così fissata, i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni ivi rispettivamente formulate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli opponenti e hanno eccepito in Parte_2 Parte_1
primo luogo la carenza di legittimazione attiva in capo ad
[...]
per mancata prova Controparte_4
dell'avvenuta cessione del credito. Secondo gli opponenti, la CP_5
Pagina 4 non avrebbe provato né l'effettiva esistenza delle cessioni, né
l'effettiva ricomprensione in esse (laddove avvenute) del credito originariamente vantato da nei confronti Controparte_6
dei sigg. . Gli opponenti hanno in tal senso evidenziato che Pt_2
essendo contestata in radice la cessione del credito, era onere del preteso cessionario provare sostanzialmente l'avvenuta cessione, attraverso la produzione dell'atto di cessione. Gli opponenti hanno poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito precettato: sotto tale profilo, secondo gli opponenti il credito azionato da
[...]
si sarebbe prescritto per intervenuta decorrenza del termine CP_4
ordinario decennale previsto ai sensi degli artt. 2946 c.c. e 2953
c.c., in assenza di atti interruttivi: termine che, nel caso di specie, decorrerebbe dal 21.07.2005, data di spedizione del mutuo fondiario stipulato con in forma esecutiva. Controparte_6
La CA convenuta ha contestato le avverse argomentazioni rilevando, da un lato, che la prova della titolarità in capo a sé del credito azionato discende dall'intervenuta pubblicazione della cessione sul sito internet della CA d'IA (sebbene non sulla
Gazzetta Ufficiale), dall'altro dalla dichiarazione rilasciata dal cedente che ha confermato l'intervenuta cessione. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, ha replicato CP_4
che il termine di decorrenza della prescrizione non decorre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dalla spedizione del mutuo in forma esecutiva ma, configurando il pagamento delle rate un'obbligazione unica, solo dalla scadenza dell'ultima rata., con la conseguenza che nessuna prescrizione si sarebbe nel caso di specie verificata.
La causa giunge a decisione sulla scorta del medesimo materiale probatorio e documentale già oggetto di indagine da parte di questo
Pagina 5 Giudice in occasione dell'emissione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione, in data 10.10.2024. Ne consegue che non avendo prodotto le parti nelle memorie depositate ex art. 171-ter c.p.c. nuovi documenti, la decisione non può discostarsi da quanto già rilevato nella menzionata ordinanza cautelare in cui era già stata ravvisata la carenza del fumus boni iuris di fondatezza dell'opposizione.
Il primo motivo di opposizione sollevato dai signori Parte_2
e concerne, come detto, l'asserita carenza di Parte_1
legittimazione attiva in capo a per Controparte_2
carenza di prova della cessione del credito in forza della quale la società convenuta ha agito in executivis
Occorre preliminarmente rilevare che il credito trae origine dal contratto di finanziamento in origine stipulato tra i signori
[...]
e con Pt_2 Parte_1 Controparte_6
Successivamente, in data 28.01.2009, Controparte_6
conferiva a un ramo d'azienda Controparte_7
rappresentato dal complesso di beni, contratti e servizi, ivi compresi i crediti verso i clienti comprensivi di capitale a scadere e di capitali e interessi scaduti e non incassati, tra i quali anche quelli oggetto del presente giudizio. In proposito, è opportuno rilevare come i signori avessero intrattenuto i rapporti con la Pt_2 [...]
dapprima presso la filiale di Urgnano, e CP_6
successivamente presso quella di Romano di Lombardia, entrambe rientranti nell'elenco delle filiali cedute allegate all'atto di conferimento di azienda a (doc. 13 Controparte_7
allegato alla citazione).
Successivamente, si è fusa per Controparte_7
incorporazione in (doc n.15 Parte_3
Pagina 6 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta), poi trasformatasi in (doc. n. 16 allegato alla Parte_3
citazione) e infine in (doc n. 18 della Parte_4
convenuta).
è stata poi posta in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa ex art. 80 1° c. T.U.B. con decreto n.185 del
25.06.2017. Nell'ambito della predetta procedura, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta, i crediti deteriorati e quelli attivi non ceduti a Intesa San Paolo S.p.a. o già retrocessi sono stati costituiti in patrimonio separato denominato
“Gruppo Veneto” e successivamente ceduti dai Commissari
Liquidatori a S.G.A. S.p.A., con avviso di cessione pubblicato sul sito internet della CA d'IA (doc. 22 della convenuta).
Da ultimo, S.G.A. S.p.A. ha mutato la propria denominazione in doc n.23). Controparte_4
Così ripercorsa la vicenda all'origine dell'esecuzione promossa da e del presente giudizio di opposizione, risulta CP_4
evidente, a giudizio dello scrivente Giudice, come nel caso di specie per tramite della sua mandataria CP_4 [...]
abbia provato in maniera certa e inequivocabile Controparte_2
l'intervenuta cessione del credito nei confronti dei signori
[...]
e odierni opponenti. Ciò pur in assenza del Pt_2 Parte_1
contratto di cessione del credito tra la convenuta e il suo dante causa qui rappresentata Controparte_4
da Controparte_2
E' noto a questo Giudice l'orientamento giurisprudenziale che va progressivamente affermandosi circa la necessità della produzione del contratto di cessione del credito ogni volta che – come nel caso di specie – ad essere contestata è l'esistenza stessa della cessione e
Pagina 7 non solo l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione.
Tale orientamento, però, oltre che essere comunque contraddetto da molteplici pronunce di segno contrario, va contemperato con l'orientamento, altrettanto consolidato, della giurisprudenza di legittimità che ritiene assolutamente sufficiente a provare la cessione la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale tutte le volte in cui tale avviso contenga elementi identificativi tali da permettere il riconoscimento certo del credito tra quelli ceduti.
Si ritiene pertanto che il principio di diritto emergente dalle pronunce citate sia quello per cui il contratto di cessione del credito debba essere prodotto solo in caso di contestazione della cessione e solo allorchè la cessione medesima (e l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) non sia altrimenti evincibile, in modo certo e inoppugnabile, da altri elementi probatori univoci e concordanti.
Nel caso di specie, la cessione del credito nei confronti dei signori e da a Parte_2 Parte_1 Parte_4 [...]
appare certa e Controparte_4
indubitabile.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti, non esiste, infatti, nel caso di specie, alcun contratto di cessione del credito (il che giustifica il rigetto dell'istanza svolta dagli stessi ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), essendo la cessione avvenuta non già contrattualmente ma per effetto del combinato disposto di specifiche disposizioni normative dettate nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa rispettivamente di e di Parte_4 Controparte_8
si è visto, la banca convenuta ha documentalmente provato
[...]
tutti i passaggi di titolarità del credito da Controparte_6
Pagina 8 (originaria creditrice degli odierni opponenti) a Parte_4
(in tal senso, gli atti di rinegoziazione del mutuo – doc. 19 e
[...]
20 della convenuta – sono stati stipulati rispettivamente con
[...]
e con a riprova delle Controparte_7 Parte_3
intervenute cessioni).
è stata poi posta in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa in data 25.06.2017. La procedura è stata regolata nello specifico dalle disposizioni contenute nel decreto legge n. 99 del 25.06.2017 (convertito nella legge n. 121 del 31.07.2017) il quale ha previsto, all'art. 51° c. che “Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla
[...]
(di seguito anche "SGA") di crediti Controparte_9
deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA”.
In attuazione di tale disposto normativo, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22.02.2018 all'art. 2 ha previsto che “… sono costituiti in SGA due patrimoni destinati, rispettivamente denominati «Gruppo Veneto» e « » CP_10
a cui sono imputati i crediti, beni, contratti e rapporti giuridici, rispettivamente trasferiti, ai sensi dell'art. 1, da
[...]
e Parte_5 Controparte_8
in liquidazione coatta .”. Quindi, i
[...] Parte_5
crediti deteriorati di (che, per effetto delle Parte_4
fusioni e dei cambi di denominazione sopra descritti e documentati dalla convenuta è succeduta interamente nella posizione di
[...]
prima cessionaria del credito nei confronti Controparte_7
Pagina 9 dei sig. e alla data di emissione del Parte_1 Parte_2
decreto ministeriale esaminato (22.02.2018: erano già tali pertanto i crediti degli odierni opponenti essendo stati passati a sofferenza in data 14.12.2016) sono stati costituiti in Patrimonio Destinato presso
S.G.A. S.p.a. (successivamente trasformatasi nell'odierna convenuta Controparte_4
Tale rilievo è già di per sé sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'esistenza della cessione dei crediti nei confronti degli opponenti ad che non è Controparte_4
avvenuta – si ribadisce – in forza di un contratto (il che rende superfluo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli attori), bensì per effetto del sopra citato decreto ministeriale
22.02.2018 in combinato disposto con il D.L. n. 99/2017 (ed è pertanto stata pienamente provata dalla convenuta).
Il tenore della disposizione ministeriale (in combinato disposto con l'art. 5 del D.L. n. 99/2017) consente altresì di ritenere incluso in detta cessione anche il credito nei confronti dei signori Parte_1
e trattandosi di credito che all'atto della costituzione Parte_2
dei Patrimoni Destinati presso S.G.A. S.p.a. (ora CP_4
era tuttora in capo a Controparte_4 Parte_4
ed era passato a sofferenza, quindi deteriorato.
In atti vi è infatti prova documentale (doc. 30 allegato alla comparsa di risposta della convenuta) che il credito nei confronti dei sig.
e è stato passato a sofferenza (e, quindi, Parte_2 Parte_1
è divenuto deteriorato) in data 14.12.2016.
Che la cessione prevista dall'art. 5 D.L. n. 99/2017 e dall'art. 2
D.M. 22.02.2018 sia effettivamente avvenuta è poi documentato anche dalle relazioni dei Commissari Liquidatori della procedura di
Liquidazione coatta Amministrativa di i quali Parte_4
Pagina 10 ne danno espressamente e ripetutamente atto (doc. 25, 26, 27 e 28 della convenuta) e dal comunicato stampa emesso da
[...]
in data 11.04.2018 Controparte_4
che annuncia l'intervenuto acquisto dei crediti deteriorati di
[...]
(doc. 29). Parte_6
Appurata al di fuori di ogni ragionevole dubbio la cessione in capo a S.G.A. S.p.a. (ora dei Controparte_4
crediti deteriorati di resta da valutare la Parte_4
ricomprensione tra i medesimi del credito azionato nei confronti e Parte_1 Parte_2
Tale prova è stata data dalla produzione dell'avviso di cessione sul sito internet della CA d'IA (doc. 22 della convenuta), nel quale si legge espressamente che “In conformità con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante
“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
e di (conv. Controparte_8 Parte_4
con la Legge n. 121, del 31 luglio 2017), in data 11 aprile 2018 i
Commissari Liquidatori della e Controparte_8
della entrambe in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa, hanno ceduto alla Società per la Gestione di
Attività – S.G.A. S.p.A., che li ha acquistati per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a
[...]
ai sensi dell'articolo 3 del citato D.L. o già CP_11
retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale”.
Pagina 11 Il richiamo, contenuto nell'avviso, al decreto legge n. 99/2017 consente, in primo luogo, di ritenere l'avviso pubblicato sul sito internet della CA d'IA equiparato, a tutti gli effetti, all'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: l'art. 3 2° c. D.L. 99/2017 prevede, infatti, che: “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della CA d'IA ((nel proprio sito internet)) della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022,
2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario…”.
L'art. 5 del D.L. n. 99/2017 richiamato nell'avviso consente poi di identificare esattamente i crediti oggetto di cessione, indicandoli come i “…crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla ”. CP_12
Oggetto della cessione sono pertanto i crediti deteriorati rispettivamente di e di Controparte_8 [...]
costituiti in due Patrimoni Destinati dal Decreto del Parte_4
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.02.2018 (doc. 21 della convenuta): risulta per tabulas che il credito nei confronti dei signori e era, al momento della Parte_1 Parte_2
pubblicazione sul sito internet della CA d'IA dell'avviso di cessione un credito deteriorato (essendo stato passato a sofferenza il
14.12.2016) in capo a e rientrava pertanto e Parte_4
senza dubbio tra quelli oggetto della cessione.
Pagina 12 In ogni caso, e in via assorbente come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 10.10.2024, l'inclusione del credito nei confronti degli odierni opponenti tra quelli oggetto di cessione trova definitivo riscontro nella circostanza che la stessa è stata esplicitamente ammessa dalla cedente (doc. 24 Parte_4
della convenuta), che ha espressamente confermato la cessione a
S.G.A. S.p.a. dei crediti ricompresi nel Patrimonio Destinato
“Gruppo Veneto” e l'inclusione tra i medesimi dei crediti nei confronti di e (“… Con la presente, per Parte_1 Parte_2
quanto occorrer possa, confermiamo che, in attuazione del
Decreto-legge del 25 giugno 2017 n. 99 (art. 5) e del D.M. 22 febbraio 2018, in data 11 aprile 2018, la scrivente
[...]
, ha ceduto alla Società Parte_5
per la Gestione di Attività – SGA Spa (ora
[...]
– Patrimonio Destinato Controparte_13
“Gruppo Veneto”, crediti classificati come crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a ai sensi dell'articolo 3 CP_11
dello stesso Decreto Legge o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Decreto Legge, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori e connessi ai rediti ceduti, di titolarità di
[...]
(come risulta da apposito comunicato sul sito di Parte_4
CA d'IA).
In particolare, confermiamo che tra i suddetti crediti, comprensivi delle relative garanzie reali e personali, oggetto della cessione a
(ora Controparte_14 [...]
– Patrimonio Destinato Controparte_4
“Gruppo Veneto”, rientrano anche quelli relativi alla sofferenza nr. 44170 riferibile alla posizione NDG 57407231 (c.f. Parte_1
, (c.f. C.F._1 Parte_2
Pagina 13 ) riveniente da conto corrente nr. C.F._2
6/57/321/1110407 e da mutuo ipotecario nr. 11/50/321/43400 (già
2431) comprensivo della partita sospensione rate mutui nr.
11/91/321/43400.”)
In linea con altre numerose pronunce, citate peraltro da
[...]
si ritiene che tale dichiarazione integri prova piena CP_4
dell'intervenuta inclusione del credito tra quelli ceduti, essendo il cedente l'unico soggetto interessato a far rilevare la carenza di legittimazione del cessionario, essendo l'unico beneficiario di tale declaratoria. Sotto tale profilo, pare necessario rilevare che il contratto di cessione di credito, disciplinato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, è contratto a forma libera, per il quale pertanto la prova scritta non è richiesta. Non pare pertanto pertinente il richiamo all'art. 2721 c.c., non vertendosi nel caso di specie di ipotesi di forma scritta ad probationem. Per tale ragione, peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente anche la mera pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (purchè dalla stessa si ricavi inequivocabilmente che tra i crediti ceduti vi è anche quello in contestazione), il che però non vale ad escludere la prova piena costituita dalla dichiarazione del cedente.
Gli opponenti hanno poi sollevato eccezione di prescrizione del credito azionato nei loro confronti da deducendo CP_15
che il relativo termine sarebbe decorso a partire dal 21.07.2005, data di apposizione della formula esecutiva sul mutuo, deducendo che in quella stessa data il contratto sarebbe stato risolto dalla per inadempimento dei mutuatari. CP_5
Anche tale eccezione deve essere respinta.
In primo luogo non vi è prova in atti dell'intervenuta risoluzione del contratto da parte della per Controparte_6
Pagina 14 inadempimento dei mutuatari al 21.07.2005 o in data successiva e prossima. Vige pertanto il principio, già richiamato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione in data 10.10.2024, per cui il termine di decorrenza della prescrizione non decorre dalla spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo ma dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento per il pagamento del debito contratto con il mutuo.
In ogni caso, e in via assorbente, come correttamente rilevato dalla convenuta la Controparte_4
prescrizione non si sarebbe comunque verificata anche accedendo alla tesi sostenuta dagli opponenti. Il mutuo oggetto di causa è stato infatti rinegoziato per ben due volte, una in data 01.06.2010 (doc.19 della convenuta) e una in data 14.12.2012 (doc.20 della convenuta): le due rinegoziazioni, che non sono mai state contestate dai signori e valgono, da un lato, a provare che alla Parte_1 Parte_2
data di stipulazione delle medesime il mutuo originario era ancora in essere (nessuna rinegoziazione sarebbe infatti stata necessaria se il mutuo originario fosse stato risolto), dall'altro a spostare l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione decennale rispettivamente al 01.06.2010 e al 14.12.2012 (dovendosi intendere entrambe le rinegoziazioni come evento interruttivo dell'originario termine di prescrizione): con la conseguenza che, avendo
[...]
notificato il primo precetto Controparte_4
agli odierni opponenti in data 19.02.2020 e quello successivo in data 25.01.2024 (dopo la chiusura della prima procedura esecutiva in data 21.02.2023, dalla quale era residuato un credito in capo all'odierna convenuta, solo in quel momento azionabile) nessuna prescrizione poteva in ogni caso ritenersi maturata.
Pagina 15 L'opposizione proposta da e deve Parte_1 Parte_2
pertanto essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico degli opponenti tra loro in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione depositato da e Parte_1 [...]
nei confronti di Pt_2 Controparte_4
qui rappresentata da Controparte_2
1. Rigetta tutte le domande svolte dagli attori
2. condanna e tra loro in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere a qui Controparte_4
rappresentata da le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano nella misura di complessivi euro
11.500,00 di cui euro 2.600,00 per la fase di studio, euro
1.700,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 4.300,00, oltre il 15 % per spese generali,
IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 12.06.2025
IL
GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 1746/2024 promossa con atto di citazione depositato telematicamente in data
20.03.2024, avente per oggetto “Opposizione a precetto (art. 615
1° comma c.p.c.)”
da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania) il 08.06.1997 e residente in [...]
(C.F. ), nato a [...] I Parte_2 C.F._2
Madh (Albania) il 06.07.1970 residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Marco Picenni del Foro di
Bergamo, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in
Romano di Lombardia (BG), via Duca d'Aosta n. 135/D
ATTORI
Pagina 1 contro
(C.F. Controparte_1
) con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n° 39, P.IVA_1
rappresentata da (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio P.IVA_2
n° 63, in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ravasio del Foro di
Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bergamo, Via Gian Maria Scotti n. 11.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti opponenti e – “Voglia l'On. Tribunale adito, Parte_1 Parte_2 disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
“In via preliminare:
1. sospendere ex art. 615 comma I c.p.c. concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del precetto opposto e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenziali;
In via principale:
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 08.01.2024, quivi opposto, per difetto di legittimazione e per l'effetto, dichiararsi che nessuna somma è dovuta all'opposta
[...] rappresentata in questa sede da Controparte_4 [...]
Controparte_2
In via alternativa:
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da
[...] per il tramite di , Controparte_4 Controparte_2 e per l'effetto 3.1 dichiarare che nessuna somma è dovuta da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._2 conseguentemente 3.2 dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 08.01.2024, quivi opposto. In ogni caso:
4. condannare controparte al pagamento di tutte le spese processuali”. Altresì, si rinnova l'istanza formulata nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., affinché
“In via istruttoria:
Pagina 2 5. l'Ill.mo Giudice adito ordini a Controparte, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio il contratto con cui, stando a quanto afferma, sarebbe divenuta titolare del credito azionato”
Parte opposta quale mandataria di Controparte_2 [...]
“In via preliminare di rito: Controparte_4
- rigettare l'istanza di sospensiva della presente esecuzione non sussistendo i requisiti di legge ex art. 615 cpc per i motivi esposti negli atti di causa. Nel merito: respingere l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 [...] in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte negli atti Pt_2 della deducente,
- dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del credito agito in capo a rigettando le contrarie domande dell'opponente; CP_4
- rigettare l'avversa eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario, contributo previdenziale ed i.v.a. come per legge
In via istruttoria, rigettare le avverse istanze per quanto dedotto in atti in particolare nella memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2024 i signori Pt_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 [...]
proponendo opposizione al Controparte_4
precetto loro notificato in data 25.01.2024 ed eccependo la carenza di legittimazione passiva della convenuta per difetto di prova del credito azionato e la prescrizione del credito medesimo.
Chiedevano, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con decreto in data 11.04.2024, il Giudice fissava udienza per la discussione sulla istanza di sospensione. epositava, Controparte_4
nel sub procedimento cautelare che ne era scaturito, memoria difensiva in data 17.05.2024, con al quale chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione.
All'udienza de 04.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanza.
Pagina 3 Il Giudice, con ordinanza emessa in data 10.10.2024 a scioglimento della riserva assunta in udienza, rigettava l'istanza di sospensione.
Nelle more, Controparte_4
per tramite della mandataria si Controparte_2
costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2024 chiedendo il rigetto, dell'opposizione.
All'udienza di prima comparizione del 17.09.2024 il Giudice, preso atto dell'esistenza di trattative tra le parti volte alla conciliazione, disponeva rinvio della trattazione.
Alla successiva udienza del 29.10.2024, parte opponente insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nei propri atti, mentre la convenuta si opponeva e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza in data 08.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare corso alle prove dedotte da parte opponente, assegnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. e fissava per la discussione della causa l'udienza del 13.05.2025.
All'udienza così fissata, i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni ivi rispettivamente formulate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli opponenti e hanno eccepito in Parte_2 Parte_1
primo luogo la carenza di legittimazione attiva in capo ad
[...]
per mancata prova Controparte_4
dell'avvenuta cessione del credito. Secondo gli opponenti, la CP_5
Pagina 4 non avrebbe provato né l'effettiva esistenza delle cessioni, né
l'effettiva ricomprensione in esse (laddove avvenute) del credito originariamente vantato da nei confronti Controparte_6
dei sigg. . Gli opponenti hanno in tal senso evidenziato che Pt_2
essendo contestata in radice la cessione del credito, era onere del preteso cessionario provare sostanzialmente l'avvenuta cessione, attraverso la produzione dell'atto di cessione. Gli opponenti hanno poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito precettato: sotto tale profilo, secondo gli opponenti il credito azionato da
[...]
si sarebbe prescritto per intervenuta decorrenza del termine CP_4
ordinario decennale previsto ai sensi degli artt. 2946 c.c. e 2953
c.c., in assenza di atti interruttivi: termine che, nel caso di specie, decorrerebbe dal 21.07.2005, data di spedizione del mutuo fondiario stipulato con in forma esecutiva. Controparte_6
La CA convenuta ha contestato le avverse argomentazioni rilevando, da un lato, che la prova della titolarità in capo a sé del credito azionato discende dall'intervenuta pubblicazione della cessione sul sito internet della CA d'IA (sebbene non sulla
Gazzetta Ufficiale), dall'altro dalla dichiarazione rilasciata dal cedente che ha confermato l'intervenuta cessione. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, ha replicato CP_4
che il termine di decorrenza della prescrizione non decorre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dalla spedizione del mutuo in forma esecutiva ma, configurando il pagamento delle rate un'obbligazione unica, solo dalla scadenza dell'ultima rata., con la conseguenza che nessuna prescrizione si sarebbe nel caso di specie verificata.
La causa giunge a decisione sulla scorta del medesimo materiale probatorio e documentale già oggetto di indagine da parte di questo
Pagina 5 Giudice in occasione dell'emissione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione, in data 10.10.2024. Ne consegue che non avendo prodotto le parti nelle memorie depositate ex art. 171-ter c.p.c. nuovi documenti, la decisione non può discostarsi da quanto già rilevato nella menzionata ordinanza cautelare in cui era già stata ravvisata la carenza del fumus boni iuris di fondatezza dell'opposizione.
Il primo motivo di opposizione sollevato dai signori Parte_2
e concerne, come detto, l'asserita carenza di Parte_1
legittimazione attiva in capo a per Controparte_2
carenza di prova della cessione del credito in forza della quale la società convenuta ha agito in executivis
Occorre preliminarmente rilevare che il credito trae origine dal contratto di finanziamento in origine stipulato tra i signori
[...]
e con Pt_2 Parte_1 Controparte_6
Successivamente, in data 28.01.2009, Controparte_6
conferiva a un ramo d'azienda Controparte_7
rappresentato dal complesso di beni, contratti e servizi, ivi compresi i crediti verso i clienti comprensivi di capitale a scadere e di capitali e interessi scaduti e non incassati, tra i quali anche quelli oggetto del presente giudizio. In proposito, è opportuno rilevare come i signori avessero intrattenuto i rapporti con la Pt_2 [...]
dapprima presso la filiale di Urgnano, e CP_6
successivamente presso quella di Romano di Lombardia, entrambe rientranti nell'elenco delle filiali cedute allegate all'atto di conferimento di azienda a (doc. 13 Controparte_7
allegato alla citazione).
Successivamente, si è fusa per Controparte_7
incorporazione in (doc n.15 Parte_3
Pagina 6 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta), poi trasformatasi in (doc. n. 16 allegato alla Parte_3
citazione) e infine in (doc n. 18 della Parte_4
convenuta).
è stata poi posta in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa ex art. 80 1° c. T.U.B. con decreto n.185 del
25.06.2017. Nell'ambito della predetta procedura, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta, i crediti deteriorati e quelli attivi non ceduti a Intesa San Paolo S.p.a. o già retrocessi sono stati costituiti in patrimonio separato denominato
“Gruppo Veneto” e successivamente ceduti dai Commissari
Liquidatori a S.G.A. S.p.A., con avviso di cessione pubblicato sul sito internet della CA d'IA (doc. 22 della convenuta).
Da ultimo, S.G.A. S.p.A. ha mutato la propria denominazione in doc n.23). Controparte_4
Così ripercorsa la vicenda all'origine dell'esecuzione promossa da e del presente giudizio di opposizione, risulta CP_4
evidente, a giudizio dello scrivente Giudice, come nel caso di specie per tramite della sua mandataria CP_4 [...]
abbia provato in maniera certa e inequivocabile Controparte_2
l'intervenuta cessione del credito nei confronti dei signori
[...]
e odierni opponenti. Ciò pur in assenza del Pt_2 Parte_1
contratto di cessione del credito tra la convenuta e il suo dante causa qui rappresentata Controparte_4
da Controparte_2
E' noto a questo Giudice l'orientamento giurisprudenziale che va progressivamente affermandosi circa la necessità della produzione del contratto di cessione del credito ogni volta che – come nel caso di specie – ad essere contestata è l'esistenza stessa della cessione e
Pagina 7 non solo l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione.
Tale orientamento, però, oltre che essere comunque contraddetto da molteplici pronunce di segno contrario, va contemperato con l'orientamento, altrettanto consolidato, della giurisprudenza di legittimità che ritiene assolutamente sufficiente a provare la cessione la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale tutte le volte in cui tale avviso contenga elementi identificativi tali da permettere il riconoscimento certo del credito tra quelli ceduti.
Si ritiene pertanto che il principio di diritto emergente dalle pronunce citate sia quello per cui il contratto di cessione del credito debba essere prodotto solo in caso di contestazione della cessione e solo allorchè la cessione medesima (e l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) non sia altrimenti evincibile, in modo certo e inoppugnabile, da altri elementi probatori univoci e concordanti.
Nel caso di specie, la cessione del credito nei confronti dei signori e da a Parte_2 Parte_1 Parte_4 [...]
appare certa e Controparte_4
indubitabile.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli opponenti, non esiste, infatti, nel caso di specie, alcun contratto di cessione del credito (il che giustifica il rigetto dell'istanza svolta dagli stessi ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), essendo la cessione avvenuta non già contrattualmente ma per effetto del combinato disposto di specifiche disposizioni normative dettate nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa rispettivamente di e di Parte_4 Controparte_8
si è visto, la banca convenuta ha documentalmente provato
[...]
tutti i passaggi di titolarità del credito da Controparte_6
Pagina 8 (originaria creditrice degli odierni opponenti) a Parte_4
(in tal senso, gli atti di rinegoziazione del mutuo – doc. 19 e
[...]
20 della convenuta – sono stati stipulati rispettivamente con
[...]
e con a riprova delle Controparte_7 Parte_3
intervenute cessioni).
è stata poi posta in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa in data 25.06.2017. La procedura è stata regolata nello specifico dalle disposizioni contenute nel decreto legge n. 99 del 25.06.2017 (convertito nella legge n. 121 del 31.07.2017) il quale ha previsto, all'art. 51° c. che “Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla
[...]
(di seguito anche "SGA") di crediti Controparte_9
deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA”.
In attuazione di tale disposto normativo, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22.02.2018 all'art. 2 ha previsto che “… sono costituiti in SGA due patrimoni destinati, rispettivamente denominati «Gruppo Veneto» e « » CP_10
a cui sono imputati i crediti, beni, contratti e rapporti giuridici, rispettivamente trasferiti, ai sensi dell'art. 1, da
[...]
e Parte_5 Controparte_8
in liquidazione coatta .”. Quindi, i
[...] Parte_5
crediti deteriorati di (che, per effetto delle Parte_4
fusioni e dei cambi di denominazione sopra descritti e documentati dalla convenuta è succeduta interamente nella posizione di
[...]
prima cessionaria del credito nei confronti Controparte_7
Pagina 9 dei sig. e alla data di emissione del Parte_1 Parte_2
decreto ministeriale esaminato (22.02.2018: erano già tali pertanto i crediti degli odierni opponenti essendo stati passati a sofferenza in data 14.12.2016) sono stati costituiti in Patrimonio Destinato presso
S.G.A. S.p.a. (successivamente trasformatasi nell'odierna convenuta Controparte_4
Tale rilievo è già di per sé sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'esistenza della cessione dei crediti nei confronti degli opponenti ad che non è Controparte_4
avvenuta – si ribadisce – in forza di un contratto (il che rende superfluo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli attori), bensì per effetto del sopra citato decreto ministeriale
22.02.2018 in combinato disposto con il D.L. n. 99/2017 (ed è pertanto stata pienamente provata dalla convenuta).
Il tenore della disposizione ministeriale (in combinato disposto con l'art. 5 del D.L. n. 99/2017) consente altresì di ritenere incluso in detta cessione anche il credito nei confronti dei signori Parte_1
e trattandosi di credito che all'atto della costituzione Parte_2
dei Patrimoni Destinati presso S.G.A. S.p.a. (ora CP_4
era tuttora in capo a Controparte_4 Parte_4
ed era passato a sofferenza, quindi deteriorato.
In atti vi è infatti prova documentale (doc. 30 allegato alla comparsa di risposta della convenuta) che il credito nei confronti dei sig.
e è stato passato a sofferenza (e, quindi, Parte_2 Parte_1
è divenuto deteriorato) in data 14.12.2016.
Che la cessione prevista dall'art. 5 D.L. n. 99/2017 e dall'art. 2
D.M. 22.02.2018 sia effettivamente avvenuta è poi documentato anche dalle relazioni dei Commissari Liquidatori della procedura di
Liquidazione coatta Amministrativa di i quali Parte_4
Pagina 10 ne danno espressamente e ripetutamente atto (doc. 25, 26, 27 e 28 della convenuta) e dal comunicato stampa emesso da
[...]
in data 11.04.2018 Controparte_4
che annuncia l'intervenuto acquisto dei crediti deteriorati di
[...]
(doc. 29). Parte_6
Appurata al di fuori di ogni ragionevole dubbio la cessione in capo a S.G.A. S.p.a. (ora dei Controparte_4
crediti deteriorati di resta da valutare la Parte_4
ricomprensione tra i medesimi del credito azionato nei confronti e Parte_1 Parte_2
Tale prova è stata data dalla produzione dell'avviso di cessione sul sito internet della CA d'IA (doc. 22 della convenuta), nel quale si legge espressamente che “In conformità con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante
“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di
e di (conv. Controparte_8 Parte_4
con la Legge n. 121, del 31 luglio 2017), in data 11 aprile 2018 i
Commissari Liquidatori della e Controparte_8
della entrambe in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa, hanno ceduto alla Società per la Gestione di
Attività – S.G.A. S.p.A., che li ha acquistati per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a
[...]
ai sensi dell'articolo 3 del citato D.L. o già CP_11
retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale”.
Pagina 11 Il richiamo, contenuto nell'avviso, al decreto legge n. 99/2017 consente, in primo luogo, di ritenere l'avviso pubblicato sul sito internet della CA d'IA equiparato, a tutti gli effetti, all'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: l'art. 3 2° c. D.L. 99/2017 prevede, infatti, che: “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della CA d'IA ((nel proprio sito internet)) della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022,
2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario…”.
L'art. 5 del D.L. n. 99/2017 richiamato nell'avviso consente poi di identificare esattamente i crediti oggetto di cessione, indicandoli come i “…crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla ”. CP_12
Oggetto della cessione sono pertanto i crediti deteriorati rispettivamente di e di Controparte_8 [...]
costituiti in due Patrimoni Destinati dal Decreto del Parte_4
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.02.2018 (doc. 21 della convenuta): risulta per tabulas che il credito nei confronti dei signori e era, al momento della Parte_1 Parte_2
pubblicazione sul sito internet della CA d'IA dell'avviso di cessione un credito deteriorato (essendo stato passato a sofferenza il
14.12.2016) in capo a e rientrava pertanto e Parte_4
senza dubbio tra quelli oggetto della cessione.
Pagina 12 In ogni caso, e in via assorbente come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 10.10.2024, l'inclusione del credito nei confronti degli odierni opponenti tra quelli oggetto di cessione trova definitivo riscontro nella circostanza che la stessa è stata esplicitamente ammessa dalla cedente (doc. 24 Parte_4
della convenuta), che ha espressamente confermato la cessione a
S.G.A. S.p.a. dei crediti ricompresi nel Patrimonio Destinato
“Gruppo Veneto” e l'inclusione tra i medesimi dei crediti nei confronti di e (“… Con la presente, per Parte_1 Parte_2
quanto occorrer possa, confermiamo che, in attuazione del
Decreto-legge del 25 giugno 2017 n. 99 (art. 5) e del D.M. 22 febbraio 2018, in data 11 aprile 2018, la scrivente
[...]
, ha ceduto alla Società Parte_5
per la Gestione di Attività – SGA Spa (ora
[...]
– Patrimonio Destinato Controparte_13
“Gruppo Veneto”, crediti classificati come crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a ai sensi dell'articolo 3 CP_11
dello stesso Decreto Legge o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Decreto Legge, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori e connessi ai rediti ceduti, di titolarità di
[...]
(come risulta da apposito comunicato sul sito di Parte_4
CA d'IA).
In particolare, confermiamo che tra i suddetti crediti, comprensivi delle relative garanzie reali e personali, oggetto della cessione a
(ora Controparte_14 [...]
– Patrimonio Destinato Controparte_4
“Gruppo Veneto”, rientrano anche quelli relativi alla sofferenza nr. 44170 riferibile alla posizione NDG 57407231 (c.f. Parte_1
, (c.f. C.F._1 Parte_2
Pagina 13 ) riveniente da conto corrente nr. C.F._2
6/57/321/1110407 e da mutuo ipotecario nr. 11/50/321/43400 (già
2431) comprensivo della partita sospensione rate mutui nr.
11/91/321/43400.”)
In linea con altre numerose pronunce, citate peraltro da
[...]
si ritiene che tale dichiarazione integri prova piena CP_4
dell'intervenuta inclusione del credito tra quelli ceduti, essendo il cedente l'unico soggetto interessato a far rilevare la carenza di legittimazione del cessionario, essendo l'unico beneficiario di tale declaratoria. Sotto tale profilo, pare necessario rilevare che il contratto di cessione di credito, disciplinato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, è contratto a forma libera, per il quale pertanto la prova scritta non è richiesta. Non pare pertanto pertinente il richiamo all'art. 2721 c.c., non vertendosi nel caso di specie di ipotesi di forma scritta ad probationem. Per tale ragione, peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente anche la mera pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (purchè dalla stessa si ricavi inequivocabilmente che tra i crediti ceduti vi è anche quello in contestazione), il che però non vale ad escludere la prova piena costituita dalla dichiarazione del cedente.
Gli opponenti hanno poi sollevato eccezione di prescrizione del credito azionato nei loro confronti da deducendo CP_15
che il relativo termine sarebbe decorso a partire dal 21.07.2005, data di apposizione della formula esecutiva sul mutuo, deducendo che in quella stessa data il contratto sarebbe stato risolto dalla per inadempimento dei mutuatari. CP_5
Anche tale eccezione deve essere respinta.
In primo luogo non vi è prova in atti dell'intervenuta risoluzione del contratto da parte della per Controparte_6
Pagina 14 inadempimento dei mutuatari al 21.07.2005 o in data successiva e prossima. Vige pertanto il principio, già richiamato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione in data 10.10.2024, per cui il termine di decorrenza della prescrizione non decorre dalla spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo ma dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento per il pagamento del debito contratto con il mutuo.
In ogni caso, e in via assorbente, come correttamente rilevato dalla convenuta la Controparte_4
prescrizione non si sarebbe comunque verificata anche accedendo alla tesi sostenuta dagli opponenti. Il mutuo oggetto di causa è stato infatti rinegoziato per ben due volte, una in data 01.06.2010 (doc.19 della convenuta) e una in data 14.12.2012 (doc.20 della convenuta): le due rinegoziazioni, che non sono mai state contestate dai signori e valgono, da un lato, a provare che alla Parte_1 Parte_2
data di stipulazione delle medesime il mutuo originario era ancora in essere (nessuna rinegoziazione sarebbe infatti stata necessaria se il mutuo originario fosse stato risolto), dall'altro a spostare l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione decennale rispettivamente al 01.06.2010 e al 14.12.2012 (dovendosi intendere entrambe le rinegoziazioni come evento interruttivo dell'originario termine di prescrizione): con la conseguenza che, avendo
[...]
notificato il primo precetto Controparte_4
agli odierni opponenti in data 19.02.2020 e quello successivo in data 25.01.2024 (dopo la chiusura della prima procedura esecutiva in data 21.02.2023, dalla quale era residuato un credito in capo all'odierna convenuta, solo in quel momento azionabile) nessuna prescrizione poteva in ogni caso ritenersi maturata.
Pagina 15 L'opposizione proposta da e deve Parte_1 Parte_2
pertanto essere rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico degli opponenti tra loro in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione depositato da e Parte_1 [...]
nei confronti di Pt_2 Controparte_4
qui rappresentata da Controparte_2
1. Rigetta tutte le domande svolte dagli attori
2. condanna e tra loro in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere a qui Controparte_4
rappresentata da le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano nella misura di complessivi euro
11.500,00 di cui euro 2.600,00 per la fase di studio, euro
1.700,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 4.300,00, oltre il 15 % per spese generali,
IVA ed accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 12.06.2025
IL
GIUDICE
Dott. Luca Fuzio
Pagina 16