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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5651/2022
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela IA, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n. r.g. 5651/2022 vertente
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa
OPPONENTE
e
Controparte_1
1 rappresento e difeso dall'Avv. Domenico Casciabanca
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2022 parte opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso inter partes il 11.04.2022 dal Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, con contestuale domanda riconvenzionale, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
2 dott. , E. , dott.ssa e ), la causa CP_5 CP_6 Per_3 CP_7
veniva decisa.
Il Giudicante preliminarmente osserva che il deducendo CP_1
di aver lavorato, dal 17.07.2019 al 31.05.2021, alle dipendenze della società stante l'omesso pagamento Parte_1
del trattamento di fine rapporto, otteneva dal Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del lavoro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 433 del 11.04.2022 (r.g. n.3172/2022), con cui si ingiungeva il datore di lavoro di pagare in suo favore la somma di € 1.904,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e le spese del procedimento monitorio liquidati in € 450,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Con il ricorso depositato il 24.05.2022 il datore di lavoro proponeva opposizione al d.i. n. 433/2022, chiedendo: «a) accolga la domanda riconvenzionale, accerti e dichiari che il lavoratore è debitore nei confronti della società di una somma pari alla retribuzione per il periodo dall'01.06.2021 al 13.07.2021, corrispondente all'importo di € 1.516,55, ovvero, in via subordinata, dell'indennità sostitutiva del preavviso di € 529,03; b) revochi il decreto ingiuntivo;
c) dichiari la compensazione del credito del lavoratore di cui al decreto ingiuntivo opposto con il debito di cui al precedente capo a); d) la società al pagamento della differenza dei rispettivi crediti;
e) condanni il lavoratore al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
L'opposizione è infondata.
La società opponente sostiene che le dimissioni del lavoratore non sarebbero assistite da giusta causa e pertanto rivendica un credito risarcitorio, che quantifica € 1.516,55, pari alla retribuzione per il periodo dal 01.06.2021 al 13.07.2021. In
3 subordine, rivendica un credito di € 529,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Dal canto suo, parte opposta asserisce di aver rassegnato le sue dimissioni il 17.05.2021, con decorrenza dal 01.06.2021, nel rispetto del periodo di preavviso.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 139 del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari, versato in atti, laddove prevede che il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini: “a) fino a cinque anni di servizio compiuti: - mesi due per il Quadro e il primo livello;
- mesi uno per il secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli”.
Orbene, nel caso di specie, il avendo lavorato alle CP_1
dipendenze della società opponente come operaio, inquadrato al livello VI del CCNL di riferimento, per un periodo di tempo inferiore ai cinque anni, soggiaceva al termine quindicinale di preavviso.
Dal modulo telematico delle dimissioni (cfr. doc. n. 4, indice opponente) si ricava che le dimissioni sono state rassegnate nel prescritto termine di preavviso, essendo state presentate il
17.05.2021, con decorrenza dal 01.06.2021.
Tanto rende priva di fondamento la domanda riconvenzionale volta alla compensazione del credito oggetto del d.i. opposto con la somma rivendicata dal datore di lavoro a titolo di indennità da mancato preavviso.
Quanto invece alle pretese risarcitorie, queste risultano prive del necessario substrato probatorio. Invero, il datore di lavoro non ha fornito prova del danno subito in ragione del recesso anticipato in contestazione.
Peraltro, il Giudicante ritiene opportuno rammentare che, quando i debiti e crediti tra due soggetti derivano da un unico, ancorché
4 complesso, rapporto contrattuale, il giudice è legittimato a operare una compensazione atecnica, anche senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale, per l'accertamento del dare- avere e la conseguente elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (in tal senso, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11768).
Tuttavia, la compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione).
Ciò posto, nel caso di specie, non è vi è la prova dell'an e del quantum del credito risarcitorio rivendicato dal datore di lavoro, tanto rende inaccoglibile la domanda di compensazione invocata da parte opponente, con la conseguenza che quest'ultima è tenuta a corrispondere all'istante la somma di cui al decreto ingiuntivo, non avendo il datore di lavoro dimostrato di aver corrisposto il dovuto TFR (come da certificazione unica 2022, versata in atti) e non potendo operare la compensazione della somma ingiunta con un credito che non sia certo, liquido ed esigibile.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3) conferma il d.i. opposto, n. 433 del giorno 11.04.2022, che dichiara esecutivo;
4) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 06.11.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela IA
6
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela IA, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n. r.g. 5651/2022 vertente
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa
OPPONENTE
e
Controparte_1
1 rappresento e difeso dall'Avv. Domenico Casciabanca
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2022 parte opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso inter partes il 11.04.2022 dal Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, con contestuale domanda riconvenzionale, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
2 dott. , E. , dott.ssa e ), la causa CP_5 CP_6 Per_3 CP_7
veniva decisa.
Il Giudicante preliminarmente osserva che il deducendo CP_1
di aver lavorato, dal 17.07.2019 al 31.05.2021, alle dipendenze della società stante l'omesso pagamento Parte_1
del trattamento di fine rapporto, otteneva dal Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del lavoro l'emissione del decreto ingiuntivo n. 433 del 11.04.2022 (r.g. n.3172/2022), con cui si ingiungeva il datore di lavoro di pagare in suo favore la somma di € 1.904,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e le spese del procedimento monitorio liquidati in € 450,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Con il ricorso depositato il 24.05.2022 il datore di lavoro proponeva opposizione al d.i. n. 433/2022, chiedendo: «a) accolga la domanda riconvenzionale, accerti e dichiari che il lavoratore è debitore nei confronti della società di una somma pari alla retribuzione per il periodo dall'01.06.2021 al 13.07.2021, corrispondente all'importo di € 1.516,55, ovvero, in via subordinata, dell'indennità sostitutiva del preavviso di € 529,03; b) revochi il decreto ingiuntivo;
c) dichiari la compensazione del credito del lavoratore di cui al decreto ingiuntivo opposto con il debito di cui al precedente capo a); d) la società al pagamento della differenza dei rispettivi crediti;
e) condanni il lavoratore al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
L'opposizione è infondata.
La società opponente sostiene che le dimissioni del lavoratore non sarebbero assistite da giusta causa e pertanto rivendica un credito risarcitorio, che quantifica € 1.516,55, pari alla retribuzione per il periodo dal 01.06.2021 al 13.07.2021. In
3 subordine, rivendica un credito di € 529,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Dal canto suo, parte opposta asserisce di aver rassegnato le sue dimissioni il 17.05.2021, con decorrenza dal 01.06.2021, nel rispetto del periodo di preavviso.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 139 del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari, versato in atti, laddove prevede che il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini: “a) fino a cinque anni di servizio compiuti: - mesi due per il Quadro e il primo livello;
- mesi uno per il secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli”.
Orbene, nel caso di specie, il avendo lavorato alle CP_1
dipendenze della società opponente come operaio, inquadrato al livello VI del CCNL di riferimento, per un periodo di tempo inferiore ai cinque anni, soggiaceva al termine quindicinale di preavviso.
Dal modulo telematico delle dimissioni (cfr. doc. n. 4, indice opponente) si ricava che le dimissioni sono state rassegnate nel prescritto termine di preavviso, essendo state presentate il
17.05.2021, con decorrenza dal 01.06.2021.
Tanto rende priva di fondamento la domanda riconvenzionale volta alla compensazione del credito oggetto del d.i. opposto con la somma rivendicata dal datore di lavoro a titolo di indennità da mancato preavviso.
Quanto invece alle pretese risarcitorie, queste risultano prive del necessario substrato probatorio. Invero, il datore di lavoro non ha fornito prova del danno subito in ragione del recesso anticipato in contestazione.
Peraltro, il Giudicante ritiene opportuno rammentare che, quando i debiti e crediti tra due soggetti derivano da un unico, ancorché
4 complesso, rapporto contrattuale, il giudice è legittimato a operare una compensazione atecnica, anche senza eccezione di parte o domanda riconvenzionale, per l'accertamento del dare- avere e la conseguente elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (in tal senso, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11768).
Tuttavia, la compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione).
Ciò posto, nel caso di specie, non è vi è la prova dell'an e del quantum del credito risarcitorio rivendicato dal datore di lavoro, tanto rende inaccoglibile la domanda di compensazione invocata da parte opponente, con la conseguenza che quest'ultima è tenuta a corrispondere all'istante la somma di cui al decreto ingiuntivo, non avendo il datore di lavoro dimostrato di aver corrisposto il dovuto TFR (come da certificazione unica 2022, versata in atti) e non potendo operare la compensazione della somma ingiunta con un credito che non sia certo, liquido ed esigibile.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3) conferma il d.i. opposto, n. 433 del giorno 11.04.2022, che dichiara esecutivo;
4) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 06.11.2025
IL Giudice del Lavoro
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