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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5427 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza dell'11.9.2025, vertente
TRA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Ciccopiedi, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore;
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 10.7.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive d'udienza nel termine perentorio assegnato alle parti, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) dell'11.9.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc, inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022, rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna
1 un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica dell'11.9.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su richiamata disposizione normativa per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5427 R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1136/2024, pubblicata in data
7.6.2024, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta D'Amore
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