Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5690/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5690/2024 R.G promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. MILANI ELENA, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
con l'avv. BARBIERO LUCA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
Conclusioni congiunte delle parti come da note scritte depositate in data 14.05.2025
per l'udienza del 15.05.2025:
“I procuratori dei sigg.ri e ed i rispettivi assistiti danno atto Parte_1 Controparte_1
essere medio-tempore intervenuto un accordo e pertanto con il presente atto:
- chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 04/07/2009 a OR (PD) - iscritto nel Registro Atti di matrimonio di detto Controparte_1
Comune al n. 2 parte I, anno 2009 - ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
- dichiarano di prestare acquiescenza e rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle seguenti CONDIZIONI CONGIUNTE:
( ) ad entrambi i genitori. Persona_2 C.F._2
2) Disporsi la collocazione e residenza prevalente dei figli minori presso la madre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale – già di proprietà – sita in RO (PD) Via Fabris 87 int.1.
3) Disporsi tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita paterno come segue: fine settimana alternati: il padre, quando avrà il turno di lavoro 06.00-14.00 preleverà i figli presso l'abitazione materna il venerdì alle 16.00, e li riaccompagnerà a casa la domenica dopo cena. Quando il padre avrà il turno 14.00-22.00, preleverà i figli il sabato: direttamente a scuola, al termine delle lezioni, nel periodo scolastico, e a casa della madre entro le ore 10.00, nei periodi di vacanza scolastica, sempre riaccompagnandoli la domenica sera dopo cena. Quando il padre avrà il turno 22.00- 06.00 preleverà i figli il sabato dopo pranzo, riaccompagnandoli la domenica sera dopo cena. I turni di lavoro dovranno essere comunicati non appena resi noti dal datore di lavoro. Durante le vacanze scolastiche: nel periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. I figli staranno inoltre presso il padre
1 settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il capodanno, n.
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Sono in ogni caso fatti salvi i più ampi accordi tra le parti.
4) Porsi a carico del padre, sig. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario Controparte_1
dei figli, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta,00) per ciascun figlio –e così complessivamente € 700,00 mensili– da versare alla signora a mezzo bonifico Parte_1
bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Detto assegno sarà rivalutato secondo indici Istat a far data dal 01/01/2027. Le spese straordinarie – identificate come da Protocollo del Tribunale di
Padova – saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I genitori si danno reciprocamente atto della attuale necessità di svolgimento di ripetizioni/lezioni private/aiuto compiti per entrambi i figli, che quindi entrambi autorizzano. Il relativo costo – risultante da ricevuta mensile dell'avente diritto – sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, da rimborsare all'anticipatario entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. I genitori si impegnano a mantenere lo svolgimento di ripetizioni/lezioni private/aiuto compiti per i figli nelle materie in cui risulteranno insufficienze scolastiche e fintanto che dette insufficienze non saranno recuperate, con valutazione alla fine di ogni quadrimestre.
5) Disporsi che la madre, signora , continui a percepire l'Assegno Unico al nucleo Parte_1
familiare nella misura del 100%.
6) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé e per i figli minori.
8) Spese legali compensate” FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 04/07/2009 in LOREGGIA (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 2, Parte I, anno 2009.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 27.09.2009 in RO Persona_1
(PD), e il 11.09.2012 in RO (PD). Persona_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 18/07/2017 e la separazione è stata omologata il
18/09/2017.
In data 23.11.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di Padova, Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare – ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) L. 1/12/1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e il 04/07/2009 a OR (PD), Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR al n. 2 Parte I Anno 2009, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
2) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ( ) e Persona_1 C.F._1
( ) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli Persona_2 C.F._2 stessi presso la madre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale – già di proprietà – sita in
RO (PD) Via Fabris 87 int.1;
3) tenuto conto dell'attuale collocazione dei figli solo presso la madre, disporsi a carico del sig.
- a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di ciascun figlio - l'importo Controparte_1
mensile di € 400,00 (quattrocento) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat
e da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova. Disporsi altresì che il sig. continui a versare mensilmente alla signora l'importo Controparte_1 Parte_1
forfettariamente determinato in € 200,00/mensili a titolo di contributo per la baby sitter e l'aiuto compiti pomeridiano, fintanto che i figli frequenteranno la scuola dell'obbligo e/o avranno necessità di supporto nello svolgimento dei compiti. Disporsi che la sig.ra continui Parte_1
a percepire l'assegno Unico al nucleo familiare nella misura del 100%. 4) Determinare tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita paterno. Disporsi che durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorrano con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente tra genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. I figli staranno inoltre presso il padre 1 settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il capodanno, n. 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo
5) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti, con autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto, per la ricorrente e per i figli minori.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, in caso di contestazione.”
In data 25.01.2025, il sig. si costituiva, aderendo alla domanda Controparte_1
di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente, ma formulando, a sua volta, le seguenti distinte condizioni:
“1) non opporsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in OR (PD) in data 04/07/2009 e trascritto nel Registro degli Atti di
[...] Parte_1
Matrimonio del Comune di OR (PD) al N.2 P.2, anno 2009 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle successive annotazioni;
2) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ( e Persona_1 C.F._3
( ) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli Persona_2 CodiceFiscale_4
stessi presso la madre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale — già di proprietà — sita in
RO (PD) Via Fabris 87 int. 1 come già disposto in sede di separazione;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita dei minori disporsi che il sig. potrà CP_1
tenere con sé i figli due week-end al mese alternati compatibilmente con i turni di lavoro cui sarà tenuto in coincidenza con i fine settimana di pernotto dei figli secondo le modalità che si indicano di seguito. Con turno di lavoro 06:00 – 14.00 il sig. preleverà i figli presso la madre il CP_1
venerdì alle ore 16:00 avendo cura di riaccompagnarli, presso la madre, la domenica successiva per l'orario di cena. Con turno di lavoro 14.00 – 22:00 il sig. preleverà i figli il sabato mattino CP_1 direttamente a scuola (oppure entro le ore 10:00 am presso l'abitazione della madre durante le vacanze scolastiche) avendo cura di riaccompagnare i ragazzi, presso la madre, la domenica sera per l'orario di cena. Con turno di lavoro 22:00 – 06.00 i figli saranno portati dalla madre presso il padre il sabato subito dopo scuola (oppure durante le vacanze scolastiche entro le ore 10:00 am) ed il sig. avrà cura di riaccompagnarli il lunedì mattino direttamente a scuola (oppure CP_1
presso l'abitazione della madre durante le vacanze scolastiche). Per quanto riguarda i periodi di vacanza, entrambi i genitori staranno con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle ferie estive (da concordarsi previamente di anno in anno tra i genitori entro il 31 maggio), una settimana nel periodo delle festività natalizie (da concordarsi previamente di anno in anno tra i genitori e tale da includere ad anni alterni un anno il Natale e un anno il Capodanno;
e tre giorni durante le festività pasquali (periodo anche in questo caso sempre da concordarsi previamente di anno in anno tra i genitori e tale da includere la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni). I genitori potranno comunque accordarsi con congruo preavviso per modificare temporaneamente il suddetto regime di frequentazione dei figli in ragione di contingenti necessità
o esigenze occasionali di quest'ultimi e nel rispetto di impegni scolastici e sportivi.
4) Porre a carico del signor , con decorrenza a partire dall'udienza presidenziale, la CP_1
somma complessiva di Euro 350,00 (trecentocinquanta) che il resistente corrisponderà anticipatamente alla sig.ra entro il 15 del mese quale contributo mensile al Parte_1 mantenimento ordinario per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data dell'udienza presidenziale. Stabilire che i genitori contribuiscano ciascuno nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria nell'interesse dei figli e , anche nella modalità e nei termini di rimborso, come da Protocollo del Per_1 Per_2
Tribunale di Padova da intendersi integralmente richiamato. Disporre che l'Assegno Unico
Universale erogato da INPS per i figli e venga percepito al 50% da entrambi i genitori Per_1 Per_2
(all'uopo la sig.ra si obbliga a svolgere tutti gli incombenti richiesti dall'INPS per il Parte_1 riconoscimento della quota parte spettante al padre).
5) Fornire la documentazione prescritta dall'art. 473 bis12 c.p.c. circa gli estratti conto bancari degli ultimi 3 anni nonché la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati della sig. , Parte_1
oltre al piano genitoriale.
6) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, con autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto, per il resistente e per i figli minori.
Spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi”.
All'udienza del 28.02.2025, comparivano entrambe le parti, le quali concordemente chiedevano un rinvio per definire la vertenza;
il Giudice, dunque,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 15.05.2025
in modalità cartolare, riservandosi all'esito, in caso di mancata definizione, di emettere i provvedimenti provvisori, la pronuncia sullo status e la decisione intera della causa, ritenuta matura per la decisione.
In data 14.05.2025, le parti depositavano telematicamente conclusioni congiunte, come in epigrafe;
pertanto, all'udienza del 15.05.2025, il Giudice, preso atto delle stesse, rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferirne al Collegio. Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 04/07/2009 in LOREGGIA (PD) e trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 2, Parte I, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti