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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1852/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 31 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Pula Federico in sostituzione dell'Avv. LEARDINI STEFANO Parte_1 Per 'avv. ARDUINI CARLO Controparte_1
Per essuno compare. Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 21.7.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità
di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 12 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,32 il Giudice procedere alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEARDINI Parte_1 C.F._1
STEFANO elettivamente domiciliato in Via Cabral 40/D 47841 Cattolica ITALIA presso il difensore avv. LEARDINI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI Controparte_1 P.IVA_1
CARLO elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO N. 115 47921 RIMINI presso il difensore avv. ARDUINI CARLO
DANIELA AZ (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione, nella sua qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne conveniva in Persona_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini e al fine di Controparte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, cos. giudicare: accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_1 causazione dell'incidente stradale del 26 agosto 2020 e, per l'effetto, Voglia condannare
[...]
in solido con , al pagamento a favore della minore, Controparte_1 Controparte_1 Per_1
, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli di cui in
[...]
narrativa e già detratta la somma corrisposta a titolo di acconto, la somma di € 40.414,02 ovvero quella minore o maggiore somma che riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda fase istruttoria. Il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data
pagina 3 di 12 dell'illecito all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con condanna alle spese e ai compensi , sia del presente Giudizio di merito, che del procedimento di istruzione preventiva ( doc. nn. 15 – 16 ) iscritto al R.G. n. 2666/2022 del Tribunale di Rimini, G.I. Dott.ssa Corbucci, nonché per l'attività e
l'assistenza extragiudiziale (doc. n. 17), con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014 (8), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del patrocinatore che si dichiara antistatario ex. 93 cpc”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che il giorno 26 agosto 2020, alle ore 21:30,
[...]
si trovava trasportata sul ciclomotore Aprilia, modello Scarabeo, targato X6WTVH, Per_1
condotto dalla madre, ed assicurato per la R.C.A. con Parte_2 Controparte_1
Nell'occorso madre e figlia, a bordo del ciclomotore, stavano percorrendo via Emilia Romagna
[...]
in Cattolica (RN) con direzione di marcia verso Rimini quando, giunte in corrispondenza dell'intersezione con via Sardegna, venivano urtate dall'autovettura Renault Clio – targata CS629BA, di proprietà e condotta da – la quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, Controparte_1
poneva in essere manovra di svolta a sinistra verso via Sardegna senza concedere la dovuta precedenza al ciclomotore così finendo per collidere con il ciclomotore cagionando la rovinosa caduta al suolo dell'odierna ricorrente.
La dinamica del sinistro descritta trovava assenso probatorio nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Cattolica dal quale si evinceva la totale responsabilità di CP_1
nella causazione del sinistro stradale.
[...]
A causa del sinistro stradale che la vedeva coinvolta, la danneggiata riportava “esiti algodisfunzionali di trauma contusivo del rachide cervico-lombare. Esiti algo disfunzionali di trauma contusivo spalla sinistra con sublussazione dell'articolazione acromion claveare. Esiti algo disfunzionali di frattura a più rime della diafisi distale tibiale sinistra comitata da trombosi venosa profonda relitti cicatriziali”.
La danneggiata, per il tramite del genitore esercente la responsabilità genitoriale, formulava rituale richiesta di risarcimento danni ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c., nonché ex artt. 141, 144, 145 e 148 Cod.
Ass. nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_1
L'assicurazione nulla contestando in punto an debeatur, invitava a visita medico legale la danneggiata presso proprio consulente fiduciario e, all'esito delle trattative intercorse, formulava offerta risarcitoria che, stante la sua manifesta inadeguatezza ad integrare corretto adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla Compagnia, sia per il riduttivo periodo di temporanea riconosciuto , sia per la riduttiva valutazione del danno biologico permanente, nonché per il riduttivo importo riconosciuto quale rifusione delle spese mediche, veniva trattenuto a titolo di acconto dalla ricorrente.
pagina 4 di 12 Attesa l'impossibilità di definire bonariamente la controversia, stante la riduttiva valutazione del danno ad opera della Compagnia e l'indisponibilità della stessa a rivedere la propria posizione e a corrispondere alla minore il giusto risarcimento del danno, l'odierna ricorrente, stanti le divergenze tra le parti unicamente in punto quantum debeatur, si vedeva costretta ad instaurare un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., avente precipua finalità conciliativa e deflattiva, innanzi al
Tribunale di Rimini.
In tale primo procedimento veniva incaricato quale C.T.U. il Dott. il quale, pur offrendo una Per_2
valutazione del danno più ampia rispetto a quella effettuata dalla Compagnia, riduceva iniquamente il danno omettendo di considerare talune lesioni e menomazioni correlate dispieganti esiti invalidanti permanenti a discapito della minore danneggiata.
Stante tale insoddisfacente elaborato peritale, la ricorrente adiva nuovamente l'intestato Tribunale affinché venisse nominato un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio che accertasse ed estimasse, secondo corretta criteriologica medico legale, il danno reliquato a ed Persona_1
etiologicamente riconducibile al sinistro de quo. Il procedimento veniva iscritto al R.G. 2666/2022 ed assegnato, con decreto di fissazione udienza, al G.I. Dott.ssa Maria Teresa Corbucci.
Nel procedimento di istruzione preventiva si costituiva a ministero Controparte_1 dell'Avv. Carlo Arduini il quale nulla contestava in punto an debeatur e nulla opponeva all'ammissione della richiesta C.T.U. purché la stessa venisse nuovamente espletata dal Dott. Per_2
cosicché allo stesso venissero sottoposti i nuovi documenti medici e potesse, lo stesso, integrare il proprio elaborato peritale. Il Giudice, verificata l'ammissibilità della procedura e la propria competenza, preso atto delle richieste delle parti nonché dei rispettivi scritti difensivi e delle rispettive argomentazioni, in particolare della richiesta del ricorrente di affidare l'incarico peritale a nuovo
C.T.U. che fosse imparziale e non avesse già espresso un proprio parere sulla controversia, conferiva l'incarico peritale al C.T.U. – Dott. affinché costui provvedesse ad accertare e stimare il Per_3
danno subito dalla minore e ciò anche alla luce della C.T.U. già espletata dal Dott. Per_2
Il procedimento si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale da parte dell'Ausiliario del
Giudice il quale, nel pieno contraddittorio delle parti, concludeva per la derivazione etiologica delle lesioni indicate con ricorso introduttivo dal sinistro de quo e quantificava il danno all'integrità psico- fisica subito dalla minore come segue:
• invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta) ;
• invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta) ;
• invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 50 (cinquanta) ;
pagina 5 di 12 • Danno biologico permanente, ovvero pregiudizio all'integrità psicofisica della danneggiata minorenne, nella misura del 11%.
Le lesioni subite in conseguenza dell'incidente stradale assumevano incidenza sfavorevole anche sulla vita dinamico-relazionale della danneggiata, atteso che la stessa praticava e si dedicava a plurime attività ludico-ricreative-sportive-assistenziali (quali la danza classica, la danza moderna e l'hip hop, la palestra), sia per beneficio e benessere personali, sia per indurre e consolidare rapporti relazioni.
La danneggiata sosteneva altresì ingenti esborsi per spese mediche, terapeutiche, clinico diagnostiche fisioterapiche e riabilitative ritenuti congrui e pertinenti dal competente C.T.U. Dott. per la Per_3
somma complessiva pari a € 5.100,55.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico, null'altro veniva corrisposto dall'assicurazione alla danneggiata che, anzi, rifiutava ogni ipotesi transattiva elaborata sulla base del danno siccome stimato dal competente C.T.U. Dott. per cui la danneggiata si vedeva costretta a proporre il presente Per_3
giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: “Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Rimini: 1) Nel merito, in principalità: accertata e dichiarata come congrua e condivisibile la valutazione svolta dal primo CTU medico Dott. e viceversa tutt'altro che congrua e Per_2
condivisibile quella successivamente resa dal secondo CTU medico Dott. ritenere e Per_3
dichiarare che la complessiva somma di Euro (13.700,13 + 9.991,52) = 23.691,65 corrisposta alla minore con due distinti versamenti su libretti di risparmio nominativi Persona_1
rispettivamente in data 25/8/2021 e in data 24/2/2022, è stata satisfattiva dei danni alla persona tutti subiti nell'occorso dalla predetta minore e conseguentemente respingere, siccome infondata e comunque non provata, ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria in suo favore. Con liquidazione delle spese del primo ATP secondo giustizia, con totale compensazione delle spese di questo procedimento di merito, con totale esclusione di quelle relative al secondo accertamento tecnico preventivo siccome del tutto inutile e con totale esclusione, infine, delle spese di assistenza stragiudiziale siccome non documentate e comunque non dovute. 2) Sempre nel merito, in subordine: ove accertata e dichiarata come congrua e condivisibile la valutazione svolta dal secondo CTU medico
Dott. rispetto a quella precedentemente resa dal primo CTU medico Dott. accogliere Per_3 Per_2
la domanda attrice nel limite in cui, in esito alla espletanda istruttoria, questa apparirà provata e perciò risarcibile;
respingerla, viceversa, per la parte di essa che in sede istruttoria risultasse non provata;
in ogni caso, previo defalco da quanto dovesse eventualmente risultare ancora dovuto della somma di Euro (13.700,13 + 9.991,52) = 23.691,65 complessivamente corrisposta alla minore
pagina 6 di 12 con due distinti versamenti su libretti di risparmio nominativi rispettivamente in Persona_1
data 25/8/2021 e in data 24/2/2022. Con liquidazione secondo giustizia delle spese sia di questo procedimento di merito sia di quelle relative al pregresso accertamento tecnico preventivo e con totale esclusione, infine, delle spese di assistenza stragiudiziale siccome non documentate e comunque non dovute”.
In particolare parte resistente ribadiva tutte le critiche e le censure mosse con memoria difensiva del
24/10/2022 avverso la richiesta del ricorrente di vedersi ammettere una seconda consulenza medica d'Ufficio visto che la sintomatologia soggettiva della minore riferita dal suo perito medico Dott. Pula successivamente al deposito della “CTU era la stessa identica sintomatologia soggettiva Per_2
lamentata dalla minore sia nella prima relazione medico legale del Dott. Pula sia nella perizia medica redatta dal CTU Dott. Rimarcava la evidente inconcepibilità delle valutazioni medico-legali Per_2
rese dal CTU medico Dott. in sede di secondo ATP. Per_3
Ribadiva che le spese mediche e di cura pretese dalla ricorrente nel secondo ATP erano le stesse identiche spese documentate nel primo ATP (complessivi Euro 5.088,45) donde, al cospetto della mancata produzione agli atti del secondo ATP di qualsivoglia nuovo documento fiscale a giustificazione del preteso aggravamento del danno, vi era l'incomprensibile totale riconoscimento di quelle spese da parte del CTU Dott. ancorchè riconosciute congrue dal precedente CTU Dott. Per_3
per la minor somma di Euro 3.952,40 oltre ad Euro 610,00 per perizia di parte. Per_2
Precisava che non corrispondeva al vero che “rifiutava ogni ipotesi transattiva”: infatti con CP_1
e-mail 13/10/2022 e 23/5/2023 si comunicava che era pronta e disponibile eccome a CP_1 pagare il danno purchè, però, sulla base delle valutazioni rese dal CTU medico Dott. Per_1
in sede di primo ATP e non già sulla base di quelle rese nella propria perizia dal secondo CTU Per_2
medico Dott. siccome valutazioni, queste ultime ritenute totalmente ingiustificate rispetto a Per_3
quelle precedentemente rese dal primo consulente.
Non corrispondeva poi al vero che dopo il deposito della seconda CTU la Compagnia UnipolSai
“null'altro corrispondeva alla danneggiata”
In data 8/6/2023 apriva il libretto di deposito nominativo n. 1642705 in favore di CP_1
per la somma di Euro 9.991,52 conteggiati sulla base della perizia del CTU Dott. Per_1 Per_1
e a integrazione di quanto già precedentemente versato nell'agosto 2021 su analogo libretto di Per_2
risparmio nominativo per complessivi Euro 13.700,13 notiziando in pari data lo Studio Legale
Leardini.
pagina 7 di 12 In merito al quantum deduceva che non era vero che gli esiti menomativi subiti dalla minore Per_1
avrebbero dovuto trovare ristoro secondo le tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021 con
[...]
le opportune integrazioni per il pregiudizio morale siccome “non compreso nel punto standard”.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo per ATP ed espletamento di prove orali.
Giova evidenziare che non vi è contestazione in ordine alla circostanza che la danneggiata fosse terzo trasportato nell'ambito del sinistro avvenuto il giorno 26 agosto 2020, alle ore 21:30, in Cattolica (RN).
L'avvenuto sinistro, poi, è stato accertato dalla Polizia Municipale di Cattolica intervenuta sul luogo nell'immediatezza dei fatti.
La convenuta compagnia assicuratrice non ha, quindi, contestato il fatto storico della verificazione del sinistro né la qualità di trasportato in capo a . Persona_1
La domanda è quindi contestata solo sotto il profilo della quantificazione del danno;
in proposito, è stata redatta consulenza tecnica d'ufficio medico legale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, la cui relazione è stata acquisita agli atti del presente procedimento.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice, per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla medesima, ci si riporta dunque alle conclusioni della
CTU medico-legale, redatta dal CTU Dott. alle quali ci si può dunque senz'altro Persona_4
uniformare, siccome fondate su un ragionamento immune da vizi logici e giuridici.
Sul punto si osserva in particolare che le conclusioni cui è giunto il CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte convenuta (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte
(cfr. ex multis Cass. Civ. n 5229/11).
In particolare il CTU ha affermato che “L' evento traumatico occorso in data 26 agosto 2020 e le cui modalita' sono descritte in atti, e' compatibile con le lesioni documentate rispettando i criteri topografico, cronologico e di adeguatezza etiologica. Dall' evento, tenuto conto della documentazione esibita successivamente al precedente accertamento tecnico preventivo, e' scaturita una temporanea inabilità complessivamente quantificabile in giorni 130 (centotrenta) di cui giorni 40 (quaranta) di
I.T.P. al 75%, giorni 40 (quaranta) di I.T.P al 50% e giorni 50 (cinquanta) di I.T.P al 25%. Il danno
pagina 8 di 12 biologico valutata anche la documentazione successivamente esibita, derivante dall' evento de quo puo' essere considerato stabilizzato e quantificabile nella misura del 11% undicipercento) (ex tabelle allegate al DM 3.7.2003, Luvoni- Mangili)”
Ha poi aggiunto: “ Bozza dell' elaborato veniva inviata ai consulenti di parte che facevano pervenire le osservazioni allegate al presente elaborato peritale ed in merito alle quali si rileva quanto segue. In via preliminare la collega riporta gli esiti della risonanza magnetica della spalla sinistra del 31 maggio 2022 e conclude asserendo che “i reperti siano modesti ed aspecifici, di scarsa valenza senza un confronto con l'articolazione controlaterale”. Occorre rilevare sul punto che ritenere aspecifica la presenza di esiti contusivi subacromiali, una diastasi articolare acromion claveare ed una falda fluida di versamento sinoviale, atteso il contesto anamnestico clinico di riferimento, appare quantomeno azzardato. Detto questo occorre rilevare come il dottor abbia concluso per una valutazione del Per_2
danno biologico nella misura del 9% in riferimento al giudizio diagnostico così dettagliato: “frattura composta diafisi tibia sinistra, escoriazione superficiali gamba sinistra. Trauma contusivo e mi volto si disse trauma contusivo spalla sinistra. Possibile minimo trauma distorsivo rachide cervicale e lombare” e specificando, in sede di replica alle osservazioni, le motivazioni per le quali il trauma distorsivo del rachide cervico-lombare e gli esiti ecografici alla spalla sinistra non venivano presi in considerazione in termini di quantificazione del danno biologico. È del tutto evidente pertanto che la valutazione proposta dallo scrivente, sia in termini di punteggio che di temporanea inabilità, fa riferimento al proprio giudizio diagnostico, al quadro menomativo evidenziato ed alla obiettività clinica rilevata (come osservato dalla collega lievemente migliorata rispetto alla visita del collega
e pertanto il punteggio proposto e' frutto della epicrisi medico-legale di quanto dianzi Per_2
specificato. Da ultimo un piccolo accenno alla trombosi venosa profonda che viene annotata e descritta in due differenti e successive consulenze di chirurgia vascolare ed in riferimento alla persistenza di edema alla gamba sinistra, peraltro rilevato anche in sede di visita di consulenza peritale in entrambe le circostanze, vengono prescritte misure elasto compressive e limitazioni alla stazione eretta prolungata.”
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 11% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte ricorrente “una temporanea inabilità quantificabile in giorni 130 (centrotrenta) di cui giorni 40
(quaranta) di I.T.P. al 75%, giorni 40 (quaranta) di I.T.P. al 50% e giorni 50 (cinquanta) di I.T.P. al
25%.”.
pagina 9 di 12 Pertanto, applicando le tabelle vigenti, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dalla stessa e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nella complessiva somma di euro
62.259,05.
Percentuale di invalidità permanente 11% corrispondente a € 36.265,00
Mentre il credito risarcitorio per il pregiudizio temporaneo, risulta pertanto il seguente:
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale € 7.187,50
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ed anche la personalizzazione in considerazione delle ripercussioni subite dalla danneggiata stante la prova (prove testimoniale) del disagio subito da quest'ultima per l'omesso svolgimento di attività ludico ricreative o sportive praticate con assiduità prima del sinistro nella misura massima.
Deve quindi alla somma sopra indicata aggiungersi l'ulteriore importo di € 13.706,00.
Sulla base di quanto accertato dal Ctu, è dovuto, infine, il risarcimento del danno patrimoniale, per spese sanitarie sostenute per euro 5.100,55.
In conclusione, pertanto, deve essere complessivamente liquidata la somma sopra indicata di €
62.259,05.
Dovrà poi essere detratta la somma di €. 23.691,65 offerta da e trattenuta da Controparte_1 quest'ultimo a titolo di acconto sul maggior danno.
L'importo così determinato pari ad € 38.567,40 deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore.
I convenuti in solido tra loro vanno condannati a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, avendo a mente valori inferiori a quelli mesi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto, attesa la non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
Entro dette spese giudiziali devono ricomprendersi altresì le spese sostenute dalla ricorrente, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio acquisita al presente giudizio, per compensi al C.T.U. , al proprio difensore ed al proprio C.T.P., in ossequio al constante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento
pagina 10 di 12 tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass. 1690/2000)” (Cass. 27.7.2005, n. 15672; si veda anche Cass. n. 12759/1993, che precisa peraltro che le stesse non sono soggette a rivalutazione;
v. di recente anche Cass. 8.6.2017, n. 14268). Tuttavia nel caso di specie non risultano documentai gli esborsi sostenuti per spese di CTU e CTP.
Relativamente agli esborsi corrispondenti al compenso professionale del difensore per l'attività stragiudiziale si osserva quanto segue.
La più aggiornata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13.3.2017, n. 6422 e Cass. SS.UU. n.
10.7.2017, n. 16990) ha riaffermato il principio secondo cui le spese sostenute per l'attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale, spesso affidata da agenzie o società all'uopo istituite, integrano un danno emergente, la cui utilità, ai fini della possibilità di porre tali esborsi a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.
Ne discende – sempre secondo la richiamata giurisprudenza – che tale attività stragiudiziale “è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” e non può essere assimilata alla liquidazione di queste ultime, rimanendo soggetta, anche nelle ipotesi in cui essa debba essere quantificata secondo i parametri forensi (perché appunto svolta da avvocato), ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 16990/2017, in particolare, prende definitivamente le distanze da quella giurisprudenza (Cass. n. 14594/2005), secondo la quale le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ritenendo tale pronuncia non corretta proprio perché il rimborso di tali spese (legali, ma non processuali) deve invece “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Nel caso di specie, l'attore ha giustificato il loro effettivo esborso con la produzione documentale, per cui deve essere riconosciuta la somma di complessivi euro 3.516,48.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e Controparte_1 Controparte_1 per l'evento dannoso subito da parte ricorrente e, per l'effetto, li condanna in solido tra loro al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno che si liquidano in €
38.567,40 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
pagina 11 di 12 2) condanna i convenuti e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese processuali che si liquidano (compresa la fase di ATP) in complessivi € 5.337,00 per compensi professionali, ed € 853,56 per spese vive, oltre € 3.516,48 per compensi per l'attività stragiudiziale nonché oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Leardini dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1852/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 31 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Pula Federico in sostituzione dell'Avv. LEARDINI STEFANO Parte_1 Per 'avv. ARDUINI CARLO Controparte_1
Per essuno compare. Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 21.7.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità
di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 12 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,32 il Giudice procedere alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEARDINI Parte_1 C.F._1
STEFANO elettivamente domiciliato in Via Cabral 40/D 47841 Cattolica ITALIA presso il difensore avv. LEARDINI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI Controparte_1 P.IVA_1
CARLO elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO N. 115 47921 RIMINI presso il difensore avv. ARDUINI CARLO
DANIELA AZ (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione, nella sua qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne conveniva in Persona_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini e al fine di Controparte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “… Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, cos. giudicare: accertare e dichiarare la responsabilità di nella Controparte_1 causazione dell'incidente stradale del 26 agosto 2020 e, per l'effetto, Voglia condannare
[...]
in solido con , al pagamento a favore della minore, Controparte_1 Controparte_1 Per_1
, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli di cui in
[...]
narrativa e già detratta la somma corrisposta a titolo di acconto, la somma di € 40.414,02 ovvero quella minore o maggiore somma che riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda fase istruttoria. Il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data
pagina 3 di 12 dell'illecito all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con condanna alle spese e ai compensi , sia del presente Giudizio di merito, che del procedimento di istruzione preventiva ( doc. nn. 15 – 16 ) iscritto al R.G. n. 2666/2022 del Tribunale di Rimini, G.I. Dott.ssa Corbucci, nonché per l'attività e
l'assistenza extragiudiziale (doc. n. 17), con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014 (8), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del patrocinatore che si dichiara antistatario ex. 93 cpc”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che il giorno 26 agosto 2020, alle ore 21:30,
[...]
si trovava trasportata sul ciclomotore Aprilia, modello Scarabeo, targato X6WTVH, Per_1
condotto dalla madre, ed assicurato per la R.C.A. con Parte_2 Controparte_1
Nell'occorso madre e figlia, a bordo del ciclomotore, stavano percorrendo via Emilia Romagna
[...]
in Cattolica (RN) con direzione di marcia verso Rimini quando, giunte in corrispondenza dell'intersezione con via Sardegna, venivano urtate dall'autovettura Renault Clio – targata CS629BA, di proprietà e condotta da – la quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, Controparte_1
poneva in essere manovra di svolta a sinistra verso via Sardegna senza concedere la dovuta precedenza al ciclomotore così finendo per collidere con il ciclomotore cagionando la rovinosa caduta al suolo dell'odierna ricorrente.
La dinamica del sinistro descritta trovava assenso probatorio nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Cattolica dal quale si evinceva la totale responsabilità di CP_1
nella causazione del sinistro stradale.
[...]
A causa del sinistro stradale che la vedeva coinvolta, la danneggiata riportava “esiti algodisfunzionali di trauma contusivo del rachide cervico-lombare. Esiti algo disfunzionali di trauma contusivo spalla sinistra con sublussazione dell'articolazione acromion claveare. Esiti algo disfunzionali di frattura a più rime della diafisi distale tibiale sinistra comitata da trombosi venosa profonda relitti cicatriziali”.
La danneggiata, per il tramite del genitore esercente la responsabilità genitoriale, formulava rituale richiesta di risarcimento danni ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c., nonché ex artt. 141, 144, 145 e 148 Cod.
Ass. nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_1
L'assicurazione nulla contestando in punto an debeatur, invitava a visita medico legale la danneggiata presso proprio consulente fiduciario e, all'esito delle trattative intercorse, formulava offerta risarcitoria che, stante la sua manifesta inadeguatezza ad integrare corretto adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla Compagnia, sia per il riduttivo periodo di temporanea riconosciuto , sia per la riduttiva valutazione del danno biologico permanente, nonché per il riduttivo importo riconosciuto quale rifusione delle spese mediche, veniva trattenuto a titolo di acconto dalla ricorrente.
pagina 4 di 12 Attesa l'impossibilità di definire bonariamente la controversia, stante la riduttiva valutazione del danno ad opera della Compagnia e l'indisponibilità della stessa a rivedere la propria posizione e a corrispondere alla minore il giusto risarcimento del danno, l'odierna ricorrente, stanti le divergenze tra le parti unicamente in punto quantum debeatur, si vedeva costretta ad instaurare un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., avente precipua finalità conciliativa e deflattiva, innanzi al
Tribunale di Rimini.
In tale primo procedimento veniva incaricato quale C.T.U. il Dott. il quale, pur offrendo una Per_2
valutazione del danno più ampia rispetto a quella effettuata dalla Compagnia, riduceva iniquamente il danno omettendo di considerare talune lesioni e menomazioni correlate dispieganti esiti invalidanti permanenti a discapito della minore danneggiata.
Stante tale insoddisfacente elaborato peritale, la ricorrente adiva nuovamente l'intestato Tribunale affinché venisse nominato un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio che accertasse ed estimasse, secondo corretta criteriologica medico legale, il danno reliquato a ed Persona_1
etiologicamente riconducibile al sinistro de quo. Il procedimento veniva iscritto al R.G. 2666/2022 ed assegnato, con decreto di fissazione udienza, al G.I. Dott.ssa Maria Teresa Corbucci.
Nel procedimento di istruzione preventiva si costituiva a ministero Controparte_1 dell'Avv. Carlo Arduini il quale nulla contestava in punto an debeatur e nulla opponeva all'ammissione della richiesta C.T.U. purché la stessa venisse nuovamente espletata dal Dott. Per_2
cosicché allo stesso venissero sottoposti i nuovi documenti medici e potesse, lo stesso, integrare il proprio elaborato peritale. Il Giudice, verificata l'ammissibilità della procedura e la propria competenza, preso atto delle richieste delle parti nonché dei rispettivi scritti difensivi e delle rispettive argomentazioni, in particolare della richiesta del ricorrente di affidare l'incarico peritale a nuovo
C.T.U. che fosse imparziale e non avesse già espresso un proprio parere sulla controversia, conferiva l'incarico peritale al C.T.U. – Dott. affinché costui provvedesse ad accertare e stimare il Per_3
danno subito dalla minore e ciò anche alla luce della C.T.U. già espletata dal Dott. Per_2
Il procedimento si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale da parte dell'Ausiliario del
Giudice il quale, nel pieno contraddittorio delle parti, concludeva per la derivazione etiologica delle lesioni indicate con ricorso introduttivo dal sinistro de quo e quantificava il danno all'integrità psico- fisica subito dalla minore come segue:
• invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta) ;
• invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta) ;
• invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 50 (cinquanta) ;
pagina 5 di 12 • Danno biologico permanente, ovvero pregiudizio all'integrità psicofisica della danneggiata minorenne, nella misura del 11%.
Le lesioni subite in conseguenza dell'incidente stradale assumevano incidenza sfavorevole anche sulla vita dinamico-relazionale della danneggiata, atteso che la stessa praticava e si dedicava a plurime attività ludico-ricreative-sportive-assistenziali (quali la danza classica, la danza moderna e l'hip hop, la palestra), sia per beneficio e benessere personali, sia per indurre e consolidare rapporti relazioni.
La danneggiata sosteneva altresì ingenti esborsi per spese mediche, terapeutiche, clinico diagnostiche fisioterapiche e riabilitative ritenuti congrui e pertinenti dal competente C.T.U. Dott. per la Per_3
somma complessiva pari a € 5.100,55.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico, null'altro veniva corrisposto dall'assicurazione alla danneggiata che, anzi, rifiutava ogni ipotesi transattiva elaborata sulla base del danno siccome stimato dal competente C.T.U. Dott. per cui la danneggiata si vedeva costretta a proporre il presente Per_3
giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: “Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Rimini: 1) Nel merito, in principalità: accertata e dichiarata come congrua e condivisibile la valutazione svolta dal primo CTU medico Dott. e viceversa tutt'altro che congrua e Per_2
condivisibile quella successivamente resa dal secondo CTU medico Dott. ritenere e Per_3
dichiarare che la complessiva somma di Euro (13.700,13 + 9.991,52) = 23.691,65 corrisposta alla minore con due distinti versamenti su libretti di risparmio nominativi Persona_1
rispettivamente in data 25/8/2021 e in data 24/2/2022, è stata satisfattiva dei danni alla persona tutti subiti nell'occorso dalla predetta minore e conseguentemente respingere, siccome infondata e comunque non provata, ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria in suo favore. Con liquidazione delle spese del primo ATP secondo giustizia, con totale compensazione delle spese di questo procedimento di merito, con totale esclusione di quelle relative al secondo accertamento tecnico preventivo siccome del tutto inutile e con totale esclusione, infine, delle spese di assistenza stragiudiziale siccome non documentate e comunque non dovute. 2) Sempre nel merito, in subordine: ove accertata e dichiarata come congrua e condivisibile la valutazione svolta dal secondo CTU medico
Dott. rispetto a quella precedentemente resa dal primo CTU medico Dott. accogliere Per_3 Per_2
la domanda attrice nel limite in cui, in esito alla espletanda istruttoria, questa apparirà provata e perciò risarcibile;
respingerla, viceversa, per la parte di essa che in sede istruttoria risultasse non provata;
in ogni caso, previo defalco da quanto dovesse eventualmente risultare ancora dovuto della somma di Euro (13.700,13 + 9.991,52) = 23.691,65 complessivamente corrisposta alla minore
pagina 6 di 12 con due distinti versamenti su libretti di risparmio nominativi rispettivamente in Persona_1
data 25/8/2021 e in data 24/2/2022. Con liquidazione secondo giustizia delle spese sia di questo procedimento di merito sia di quelle relative al pregresso accertamento tecnico preventivo e con totale esclusione, infine, delle spese di assistenza stragiudiziale siccome non documentate e comunque non dovute”.
In particolare parte resistente ribadiva tutte le critiche e le censure mosse con memoria difensiva del
24/10/2022 avverso la richiesta del ricorrente di vedersi ammettere una seconda consulenza medica d'Ufficio visto che la sintomatologia soggettiva della minore riferita dal suo perito medico Dott. Pula successivamente al deposito della “CTU era la stessa identica sintomatologia soggettiva Per_2
lamentata dalla minore sia nella prima relazione medico legale del Dott. Pula sia nella perizia medica redatta dal CTU Dott. Rimarcava la evidente inconcepibilità delle valutazioni medico-legali Per_2
rese dal CTU medico Dott. in sede di secondo ATP. Per_3
Ribadiva che le spese mediche e di cura pretese dalla ricorrente nel secondo ATP erano le stesse identiche spese documentate nel primo ATP (complessivi Euro 5.088,45) donde, al cospetto della mancata produzione agli atti del secondo ATP di qualsivoglia nuovo documento fiscale a giustificazione del preteso aggravamento del danno, vi era l'incomprensibile totale riconoscimento di quelle spese da parte del CTU Dott. ancorchè riconosciute congrue dal precedente CTU Dott. Per_3
per la minor somma di Euro 3.952,40 oltre ad Euro 610,00 per perizia di parte. Per_2
Precisava che non corrispondeva al vero che “rifiutava ogni ipotesi transattiva”: infatti con CP_1
e-mail 13/10/2022 e 23/5/2023 si comunicava che era pronta e disponibile eccome a CP_1 pagare il danno purchè, però, sulla base delle valutazioni rese dal CTU medico Dott. Per_1
in sede di primo ATP e non già sulla base di quelle rese nella propria perizia dal secondo CTU Per_2
medico Dott. siccome valutazioni, queste ultime ritenute totalmente ingiustificate rispetto a Per_3
quelle precedentemente rese dal primo consulente.
Non corrispondeva poi al vero che dopo il deposito della seconda CTU la Compagnia UnipolSai
“null'altro corrispondeva alla danneggiata”
In data 8/6/2023 apriva il libretto di deposito nominativo n. 1642705 in favore di CP_1
per la somma di Euro 9.991,52 conteggiati sulla base della perizia del CTU Dott. Per_1 Per_1
e a integrazione di quanto già precedentemente versato nell'agosto 2021 su analogo libretto di Per_2
risparmio nominativo per complessivi Euro 13.700,13 notiziando in pari data lo Studio Legale
Leardini.
pagina 7 di 12 In merito al quantum deduceva che non era vero che gli esiti menomativi subiti dalla minore Per_1
avrebbero dovuto trovare ristoro secondo le tabelle del Tribunale di Milano edizione 2021 con
[...]
le opportune integrazioni per il pregiudizio morale siccome “non compreso nel punto standard”.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo per ATP ed espletamento di prove orali.
Giova evidenziare che non vi è contestazione in ordine alla circostanza che la danneggiata fosse terzo trasportato nell'ambito del sinistro avvenuto il giorno 26 agosto 2020, alle ore 21:30, in Cattolica (RN).
L'avvenuto sinistro, poi, è stato accertato dalla Polizia Municipale di Cattolica intervenuta sul luogo nell'immediatezza dei fatti.
La convenuta compagnia assicuratrice non ha, quindi, contestato il fatto storico della verificazione del sinistro né la qualità di trasportato in capo a . Persona_1
La domanda è quindi contestata solo sotto il profilo della quantificazione del danno;
in proposito, è stata redatta consulenza tecnica d'ufficio medico legale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, la cui relazione è stata acquisita agli atti del presente procedimento.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice, per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla medesima, ci si riporta dunque alle conclusioni della
CTU medico-legale, redatta dal CTU Dott. alle quali ci si può dunque senz'altro Persona_4
uniformare, siccome fondate su un ragionamento immune da vizi logici e giuridici.
Sul punto si osserva in particolare che le conclusioni cui è giunto il CTU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi, replicandovi, del consulente di parte convenuta (come nel caso di specie) esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicchè non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte
(cfr. ex multis Cass. Civ. n 5229/11).
In particolare il CTU ha affermato che “L' evento traumatico occorso in data 26 agosto 2020 e le cui modalita' sono descritte in atti, e' compatibile con le lesioni documentate rispettando i criteri topografico, cronologico e di adeguatezza etiologica. Dall' evento, tenuto conto della documentazione esibita successivamente al precedente accertamento tecnico preventivo, e' scaturita una temporanea inabilità complessivamente quantificabile in giorni 130 (centotrenta) di cui giorni 40 (quaranta) di
I.T.P. al 75%, giorni 40 (quaranta) di I.T.P al 50% e giorni 50 (cinquanta) di I.T.P al 25%. Il danno
pagina 8 di 12 biologico valutata anche la documentazione successivamente esibita, derivante dall' evento de quo puo' essere considerato stabilizzato e quantificabile nella misura del 11% undicipercento) (ex tabelle allegate al DM 3.7.2003, Luvoni- Mangili)”
Ha poi aggiunto: “ Bozza dell' elaborato veniva inviata ai consulenti di parte che facevano pervenire le osservazioni allegate al presente elaborato peritale ed in merito alle quali si rileva quanto segue. In via preliminare la collega riporta gli esiti della risonanza magnetica della spalla sinistra del 31 maggio 2022 e conclude asserendo che “i reperti siano modesti ed aspecifici, di scarsa valenza senza un confronto con l'articolazione controlaterale”. Occorre rilevare sul punto che ritenere aspecifica la presenza di esiti contusivi subacromiali, una diastasi articolare acromion claveare ed una falda fluida di versamento sinoviale, atteso il contesto anamnestico clinico di riferimento, appare quantomeno azzardato. Detto questo occorre rilevare come il dottor abbia concluso per una valutazione del Per_2
danno biologico nella misura del 9% in riferimento al giudizio diagnostico così dettagliato: “frattura composta diafisi tibia sinistra, escoriazione superficiali gamba sinistra. Trauma contusivo e mi volto si disse trauma contusivo spalla sinistra. Possibile minimo trauma distorsivo rachide cervicale e lombare” e specificando, in sede di replica alle osservazioni, le motivazioni per le quali il trauma distorsivo del rachide cervico-lombare e gli esiti ecografici alla spalla sinistra non venivano presi in considerazione in termini di quantificazione del danno biologico. È del tutto evidente pertanto che la valutazione proposta dallo scrivente, sia in termini di punteggio che di temporanea inabilità, fa riferimento al proprio giudizio diagnostico, al quadro menomativo evidenziato ed alla obiettività clinica rilevata (come osservato dalla collega lievemente migliorata rispetto alla visita del collega
e pertanto il punteggio proposto e' frutto della epicrisi medico-legale di quanto dianzi Per_2
specificato. Da ultimo un piccolo accenno alla trombosi venosa profonda che viene annotata e descritta in due differenti e successive consulenze di chirurgia vascolare ed in riferimento alla persistenza di edema alla gamba sinistra, peraltro rilevato anche in sede di visita di consulenza peritale in entrambe le circostanze, vengono prescritte misure elasto compressive e limitazioni alla stazione eretta prolungata.”
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 11% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte ricorrente “una temporanea inabilità quantificabile in giorni 130 (centrotrenta) di cui giorni 40
(quaranta) di I.T.P. al 75%, giorni 40 (quaranta) di I.T.P. al 50% e giorni 50 (cinquanta) di I.T.P. al
25%.”.
pagina 9 di 12 Pertanto, applicando le tabelle vigenti, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dalla stessa e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nella complessiva somma di euro
62.259,05.
Percentuale di invalidità permanente 11% corrispondente a € 36.265,00
Mentre il credito risarcitorio per il pregiudizio temporaneo, risulta pertanto il seguente:
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale € 7.187,50
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ed anche la personalizzazione in considerazione delle ripercussioni subite dalla danneggiata stante la prova (prove testimoniale) del disagio subito da quest'ultima per l'omesso svolgimento di attività ludico ricreative o sportive praticate con assiduità prima del sinistro nella misura massima.
Deve quindi alla somma sopra indicata aggiungersi l'ulteriore importo di € 13.706,00.
Sulla base di quanto accertato dal Ctu, è dovuto, infine, il risarcimento del danno patrimoniale, per spese sanitarie sostenute per euro 5.100,55.
In conclusione, pertanto, deve essere complessivamente liquidata la somma sopra indicata di €
62.259,05.
Dovrà poi essere detratta la somma di €. 23.691,65 offerta da e trattenuta da Controparte_1 quest'ultimo a titolo di acconto sul maggior danno.
L'importo così determinato pari ad € 38.567,40 deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore.
I convenuti in solido tra loro vanno condannati a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, avendo a mente valori inferiori a quelli mesi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto, attesa la non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
Entro dette spese giudiziali devono ricomprendersi altresì le spese sostenute dalla ricorrente, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio acquisita al presente giudizio, per compensi al C.T.U. , al proprio difensore ed al proprio C.T.P., in ossequio al constante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo, e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento
pagina 10 di 12 tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass. 1690/2000)” (Cass. 27.7.2005, n. 15672; si veda anche Cass. n. 12759/1993, che precisa peraltro che le stesse non sono soggette a rivalutazione;
v. di recente anche Cass. 8.6.2017, n. 14268). Tuttavia nel caso di specie non risultano documentai gli esborsi sostenuti per spese di CTU e CTP.
Relativamente agli esborsi corrispondenti al compenso professionale del difensore per l'attività stragiudiziale si osserva quanto segue.
La più aggiornata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13.3.2017, n. 6422 e Cass. SS.UU. n.
10.7.2017, n. 16990) ha riaffermato il principio secondo cui le spese sostenute per l'attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale, spesso affidata da agenzie o società all'uopo istituite, integrano un danno emergente, la cui utilità, ai fini della possibilità di porre tali esborsi a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.
Ne discende – sempre secondo la richiamata giurisprudenza – che tale attività stragiudiziale “è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” e non può essere assimilata alla liquidazione di queste ultime, rimanendo soggetta, anche nelle ipotesi in cui essa debba essere quantificata secondo i parametri forensi (perché appunto svolta da avvocato), ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 16990/2017, in particolare, prende definitivamente le distanze da quella giurisprudenza (Cass. n. 14594/2005), secondo la quale le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., ritenendo tale pronuncia non corretta proprio perché il rimborso di tali spese (legali, ma non processuali) deve invece “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande”.
Nel caso di specie, l'attore ha giustificato il loro effettivo esborso con la produzione documentale, per cui deve essere riconosciuta la somma di complessivi euro 3.516,48.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e Controparte_1 Controparte_1 per l'evento dannoso subito da parte ricorrente e, per l'effetto, li condanna in solido tra loro al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno che si liquidano in €
38.567,40 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
pagina 11 di 12 2) condanna i convenuti e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese processuali che si liquidano (compresa la fase di ATP) in complessivi € 5.337,00 per compensi professionali, ed € 853,56 per spese vive, oltre € 3.516,48 per compensi per l'attività stragiudiziale nonché oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Leardini dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 12 di 12