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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 73/2023 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PUDDORI GRAZIETTA e Controparte_1
FALCHI MARIA VALERIA
APPELLATA
All'udienza del 9.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata soccombente in primo grado;
b) annullare e Parte_1 riformare la sentenza n. 473/2022, emessa e pubblicata in data 21/07/2022, dal Tribunale di Nuoro,
Dottoressa Francesca Lecis, a definizione del procedimento avente R.G. n. 4/2015, per la fattura n. pagina 1 di 9 201403424978, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere Parte_1 soccombente ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e CTU e, per l'effetto, c) confermare la piena debenza, validità ed efficacia della fattura n. 201403424978, condannando parte appellata al pagamento del minor importo di euro 11.787,45, in luogo dell'importo originario di euro 17.651,18
(euro 5863,73 per prescrizione riconosciuta) oltre spese ed onorari ed agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) in via subordinata: accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della signora per Parte_1 CP_1 la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalla fattura n. 201403424978 emessa in data 27/05/2014 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Parte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, qualora ritenesse fondata e dimostrata la rinnovazione della CTU con applicazione del corretto criterio di ricalcolo stabilito dalla normativa di settore vigente, in luogo di quello posto in primo grado che ha comportato l'illegittima decurtazione del 50% del consumo ingiunto e con le sole ordinanze che afferiscono la zona ove è ubicato l'immobile servito dal Gestore”.
Per SO : “perché l'intesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, CP_1 CP_1
Voglia
- rigettare l'appello principale, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio;
e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, ritenute fondate le censure sui rilievi di legittimità dell'impugnata sentenza Voglia
- annullare la fattura n. 201403424978, intestata a , Per_1
- dichiarare indebite e non dovute le somme richieste con l'impugnata fattura
- vinte le spese e gli onorari del giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testimoni dedotta nell'atto introduttivo e di seguito trascritta:
1) Vero che l'immobile sito in Posada alla Via gramsci n. 55 di proprietà della signora CP_1
, da oltre dieci anni è utilizzato dalla proprietaria e dai figli della stessa per una
[...] settimana all'anno coincidente con il periodo di ferragosto;
pagina 2 di 9 2) Vero che l'immobile di cui sopra è disabitato per il resto dell'anno e il giardino di pertinenza è incolto.
Testi: e tutti residenti in [...]”. Testimone_1 Tes_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , in qualità di erede di , conveniva in giudizio Controparte_1 Per_2 dinanzi al Tribunale di Nuoro proponendo azione di accertamento negativo avverso Parte_1 la fattura n. 201403424978 del 27.5.2014 emessa nei confronti del de cuius (titolare dell'utenza domestica non residente in Posada, via Gramsci, utilizzata solo nei mesi estivi), con cui il gestore idrico aveva chiesto di pagare la somma di € 17.651,18 riguardante il periodo compreso fra il 31.12.2006 ed il
28.3.2014, calcolato su un consumo medio di mc 6.718.
L'attrice lamentava un consumo anomalo del contatore e la erogazione di acqua non potabile, eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva l'annullamento della fattura.
Si costituiva che domandava il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese. Pt_1
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e CTU, che accertava il funzionamento del contatore e la non potabilità dell'acqua.
Il tribunale, riteneva corretta la lettura dei consumi, dichiarava prescritto il credito per la somma di euro
6.093,74, riduceva del 50% i restanti importi per la non potabilità dell'acqua, annullava parzialmente la fattura, compensava fra le parti le spese di lite e poneva il pagamento delle spese di CTU a carico di entrambe in giusta metà.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea riduzione del 50% degli importi in ragione della non potabilità dell'acqua considerata eccessiva con riferimento alla percentuale ed errata con riferimento alla zona interessata dalla utente;
CP_1
2) erronea statuizione in merito alle spese del giudizio ed alla condanna al pagamento della metà delle spese di CTU.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza impugnata.
Si è costituita la che ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della domanda di condanna CP_1 formulata dalla controparte solo in questo grado di giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza ed ha formulato altresì appello incidentale relativamente alla valutazione di funzionamento del contatore.
pagina 3 di 9 All'udienza del 9.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di inammissibilità della domanda di condanna
Fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata di condanna al pagamento di quanto dovuto della , formulata solo in questo grado di appello dall'appellante in quanto CP_1 Pt_1 introduttiva di un nuovo tema di indagine rispetto alla pretesa della controparte di accertamento negativo dell'obbligo nel quale l'ente gestore si era solo contrapposto specularmente a quest'ultima volta a paralizzarla.
Sul funzionamento del contatore (appello incidentale)
Proponendo appello incidentale, la ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui CP_1 riteneva assolto, da parte di l'onere probatorio relativo al corretto funzionamento del Pt_1 contatore.
L'appello incidentale merita pregio.
Innanzitutto, occorre rilevare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (come quella in disamina), grava sull'opponente, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale, l'onere della prova circa l'inesistenza del diritto vantato dal creditore. Esso, quindi, deve fornire la prova dei fatti che costituiscono la sua pretesa, o dimostrare l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modificative del credito stesso, mentre grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione e provare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto controverso.
In materia di contratti di somministrazione, quanto all'applicazione dei principi appena enunciati di ripartizione dell'onere probatorio, si è espressa più volte la Corte di Cassazione, la quale da ultimo
(Cass. n. 17401/2024) ha chiarito che “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio
2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a pagina 4 di 9 carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass.
Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit.,
e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non
“mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9).
Il Giudice riteneva assolto l'onere probatorio in capo all'Ente gestore sulla funzionalità del contatore basandosi esclusivamente sulle conclusioni del CTU e sull'analisi del laboratorio autorizzato di Asti preposto ai controlli.
Valutava il tribunale che:
- “il misuratore è risultato funzionante per tutte le portate tranne che per 30 e 90l/h, pari a 0.72 e 2.16 mc/g, per le quali si è verificato un errore di - 99.72 e -20%. 3… I prodie calcolati risultano tutti maggiori e non compresi tra 0.72 e 2.16mc/g e pertanto la bolletta non deve essere ricalcolata …”;
- “in seguito all'analisi del corretto funzionamento del contatore n. 89121075 eseguito dal laboratorio accreditato di Asti, il contatore è risultato funzionante in quanto gli scostamenti di lettura rientravano nei limiti imposti dal regolamento del servizio idrico integrato”.
La decisione non può essere condivisa.
Erroneamente il tribunale basava la sua decisione esclusivamente sulle conclusioni esposte dal consulente, senza esaminare le incongruenze emerse dalla verifica della funzionalità del contatore da parte del sulle contestazioni dell'utente, sulle prove indicate nella relazione e sulla CP_2 pagina 5 di 9 fattura in esame (per un importo di € 17.651,18 con un consumo di mc 6.718 relativa ad una utenza domestica, sulla differenza rispetto ai precedenti consumi, sulla circostanza che il vecchio contatore era stato sostituito con uno nuovo a seguito della fattura contestata).
Dalla scheda di smontaggio del contattore e dall'analisi interna dei componenti, come riportati dal
CTU, emerge, in primo luogo, l'esistenza di un errore di lettura: “l'errore riscontrato alla portata
Qmin=30L7h pari rispettivamente -99,72% … potrebbero essere dovuti allo sfregamento tra la boccola superiore della turbina, dove è alloggiato il magnete inferiore e la corrispondente parte centrale inferiore del piastrino che separa la parte idraulica dall'orologeria … infatti come si può notare dalle fotografie … sia la boccola superiore che il piastrino, mostrano segni di usura attribuibili all'attrito tra le due parti che appaiono lucidate … gli errori negativi riscontrati alle portate Qmax=3.000L/h e
Qn=-,27 e -2,46 potrebbero essere dovuti allo sfregamento tra il perno della turbina ed il fondo cassa;
nelle foto seguenti si può notare come il perno appaia completamente appiattito e la cassa segnata”. I dati della scheda di smontaggio indicano le rilevazioni delle portate di acqua, sia quelle con
Qmin=30L7h pari rispettivamente -99,72% sia quelle con portate Qmax=3.000L/h e Qn=-,27 e -2,46.
A fronte di tali criticità nella lettura, il tribunale non considerava i dati riportati in bolletta dalla quale emerge (con un semplice raffronto dei dati) un consumo di 6.713 mc di acqua, dal 31.12.2006 al
30.7.2013 (quasi sette anni) riportato nel vecchio contatore, differente rispetto al consumo del periodo immediatamente successivo alla installazione del nuovo misuratore (dal 30.7.2013 al 28.3.2014), che indica invece in un anno un consumo pari a 5 mc.
Misurazioni confermate anche dalle bollette emesse dall'Ente gestore negli anni successivi (2015/2016) considerato l'utilizzo saltuario dell'immobile solo nei mesi estivi, confermato dalle bollette Enel che attestano un consumo minimo (30,00/40,00 euro bimestrale), come si evince dalle produzioni di cui agli allegati 4 delle memorie 183 n. 2 e quelli fatti all'udienza del 27 settembre 2016.
Vi sono ulteriori elementi per poter affermare un cattivo funzionamento del misuratore: la lettura eseguita dall'Ente il 24.2.2011, indica una quantità di acqua pari a 5.240 mc mentre, quella successiva eseguita in data 28.2.2011, appena 4 giorni dopo, indica un consumo ridotto di oltre 2.000 mc;
la quantità di acqua rilevata (passata nel contatore), è pari a 3.300 mc con un consumo pari a 184 mc, misura nettamente inferiore a quella rilevata appena 4 giorni prima.
Identica incongruenza si rileva anche nelle successive letture: quella del 26.1.2013, nella quale il contatore rileva una portata di acqua pari a 9.539 con un consumo di 6.505 mc e quella di 5 giorni dopo il 31.1.2013, che rileva invece una portata inferiore a quella precedente, pari a 3.545 con un consumo di
429 mc.
pagina 6 di 9 Anche nelle letture eseguite nell'arco di un anno, rispettivamente in data 26.11.2013 e il 29.03.2014, il contatore non rileva nessun mutamento nella portata di acqua, in quanto la lettura eseguita era rimasta a mc 11.651.
Alla luce di tali elementi di prova, tutti complessivamente considerati, deve affermarsi l'inattendibilità della rilevazione dei consumi effettuata mediante il vecchio contatore nonché l'incongruenza dei consumi registrati da esso, con inattendibilità, quindi, delle determinazioni dei crediti di cui alla fattura in contestazione.
Occorre, pertanto, provvedere alla rideterminazione dei consumi da parte di stante Pt_1
l'inattendibilità della fattura n. 201403424978 del 27.5.2014 relativa ai consumi idrici a far data dal
31.12.2006 fino al 28.3.2014, con i seguenti criteri:
- detrazione dell'importo di euro 5.539,77 oltre IVA al 10% per complessivi euro 6.093,74, in quanto prescritto (come già statuito dal tribunale con decisione non oggetto di impugnazione) per il periodo dal 1.1.2007 al 27.5.2009;
- nuovo calcolo dei restanti importi commisurato ai consumi storici medi giornalieri dell'utente secondo il dettato dell'art. B. 35.1 del R.S.I.I., per il lasso temporale tra restante fino al 28.3.2014.
In questi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Sulla non potabilità dell'acqua (appello principale)
Il primo motivo dell'appello principale è relativo all'erronea valutazione del Giudice nella parte in cui riteneva fondata la domanda relativa alla non potabilità dell'acqua. Secondo l'appellante nessuna responsabilità potrebbe sussistere a suo carico, in quanto tale vizio, dipeso dalla vetustà degli impianti di proprietà del poteva incidere con una riduzione non del 50% (a suo dire eccessiva) ma in CP_3 misura inferiore. In ogni caso, ha sostenuto che la abitazione della non sarebbe ricompresa tra CP_1 quelle destinatarie delle ordinanze sindacali citate in sentenza in quanto riferibili unicamente al non comprensivo della frazione in cui era residente la . Controparte_4 CP_1
La doglianza merita pregio nei limiti di cui appresso.
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. pagina 7 di 9 La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo Pt_1 fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Deve, in primo luogo, essere disattesa la tesi secondo cui essa dalla cattiva manutenzione delle condotte da parte del CP_3
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.), che obbligava a fornire alla controparte acqua potabile per scopi collegati ad attività proprie Pt_1 dell'uso domestico in un'abitazione. Sul punto, sulla quale gravava tale onere, non offriva Pt_1 alcuna prova di aver impiegato la diligenza ordinaria, rimanendo inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge.
Inoltre, appare corretto il riferimento alle ordinanze del Comune di Posada nn. 22/2009, 40/2009,
44/2009, 37/2010, 39/2010, 14/2012, 17/2012, 23/2012, 39/2013, prodotte agli atti, relative a tutto il territorio comunale di Posada che avevano vietato l'utilizzo dell'acqua per mancanza dei requisiti di potabilità. Se, invero, la provava il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia la non potabilità CP_1 dell'acqua nel Comune di Posada, viceversa, non dimostrava che le ordinanze non potevano Pt_1 riferirsi alla frazione di San Giovanni, dove insiste l'abitazione.
Ciò posto, preso atto della riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c., secondo criterio equitativo, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del
50% del prezzo per acqua non potabile.
Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo, non si condivide il ragionamento del primo
Giudice che, pur applicando un criterio equitativo, riduceva gli importi di consumo idrico nella misura del 50% della tariffa acquedotto, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, in caso pagina 8 di 9 analoghi, ha stabilito che l'unica detrazione prospettabile è quella riferita al servizio idrico, voce potabilizzazione.
In questi termini, la sentenza di primo grado deve essere ulteriormente riformata, senza necessità di ricorrere all'ausilio di un CTU né di prove testimoniali, come richiesto da entrambe le parti.
Resta, pertanto, assorbito l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il primo Giudice compensava integralmente le spese di lite, ponendo quelle di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. La sostanziale soccombenza dell'Ente gestore determina, infatti, la sua condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di CTU, come da dispositivo, secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_1 Pt_1
in parziale riforma della sentenza n. 473/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 21.7.2022,
[...] che per il resto conferma:
1) ordina ad di ricalcolare gli importi relativi alla fattura n. 201403424978 del Parte_1
27.5.2014 per il periodo dal 28.5.2009 al 28.3.2014, secondo i consumi storici medi giornalieri dell'utente ai sensi dell'art. B. 35.1 del R.S.I.I. e con la riduzione relativa al servizio idrico alla sola voce potabilizzazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 liquidate in € 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado, nonché di CTU.
Così deciso in Sassari, lì 4.9.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 73/2023 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PUDDORI GRAZIETTA e Controparte_1
FALCHI MARIA VALERIA
APPELLATA
All'udienza del 9.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata soccombente in primo grado;
b) annullare e Parte_1 riformare la sentenza n. 473/2022, emessa e pubblicata in data 21/07/2022, dal Tribunale di Nuoro,
Dottoressa Francesca Lecis, a definizione del procedimento avente R.G. n. 4/2015, per la fattura n. pagina 1 di 9 201403424978, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere Parte_1 soccombente ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e CTU e, per l'effetto, c) confermare la piena debenza, validità ed efficacia della fattura n. 201403424978, condannando parte appellata al pagamento del minor importo di euro 11.787,45, in luogo dell'importo originario di euro 17.651,18
(euro 5863,73 per prescrizione riconosciuta) oltre spese ed onorari ed agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) in via subordinata: accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della signora per Parte_1 CP_1 la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalla fattura n. 201403424978 emessa in data 27/05/2014 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Parte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, qualora ritenesse fondata e dimostrata la rinnovazione della CTU con applicazione del corretto criterio di ricalcolo stabilito dalla normativa di settore vigente, in luogo di quello posto in primo grado che ha comportato l'illegittima decurtazione del 50% del consumo ingiunto e con le sole ordinanze che afferiscono la zona ove è ubicato l'immobile servito dal Gestore”.
Per SO : “perché l'intesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, CP_1 CP_1
Voglia
- rigettare l'appello principale, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio;
e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, ritenute fondate le censure sui rilievi di legittimità dell'impugnata sentenza Voglia
- annullare la fattura n. 201403424978, intestata a , Per_1
- dichiarare indebite e non dovute le somme richieste con l'impugnata fattura
- vinte le spese e gli onorari del giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testimoni dedotta nell'atto introduttivo e di seguito trascritta:
1) Vero che l'immobile sito in Posada alla Via gramsci n. 55 di proprietà della signora CP_1
, da oltre dieci anni è utilizzato dalla proprietaria e dai figli della stessa per una
[...] settimana all'anno coincidente con il periodo di ferragosto;
pagina 2 di 9 2) Vero che l'immobile di cui sopra è disabitato per il resto dell'anno e il giardino di pertinenza è incolto.
Testi: e tutti residenti in [...]”. Testimone_1 Tes_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , in qualità di erede di , conveniva in giudizio Controparte_1 Per_2 dinanzi al Tribunale di Nuoro proponendo azione di accertamento negativo avverso Parte_1 la fattura n. 201403424978 del 27.5.2014 emessa nei confronti del de cuius (titolare dell'utenza domestica non residente in Posada, via Gramsci, utilizzata solo nei mesi estivi), con cui il gestore idrico aveva chiesto di pagare la somma di € 17.651,18 riguardante il periodo compreso fra il 31.12.2006 ed il
28.3.2014, calcolato su un consumo medio di mc 6.718.
L'attrice lamentava un consumo anomalo del contatore e la erogazione di acqua non potabile, eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva l'annullamento della fattura.
Si costituiva che domandava il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese. Pt_1
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e CTU, che accertava il funzionamento del contatore e la non potabilità dell'acqua.
Il tribunale, riteneva corretta la lettura dei consumi, dichiarava prescritto il credito per la somma di euro
6.093,74, riduceva del 50% i restanti importi per la non potabilità dell'acqua, annullava parzialmente la fattura, compensava fra le parti le spese di lite e poneva il pagamento delle spese di CTU a carico di entrambe in giusta metà.
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Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea riduzione del 50% degli importi in ragione della non potabilità dell'acqua considerata eccessiva con riferimento alla percentuale ed errata con riferimento alla zona interessata dalla utente;
CP_1
2) erronea statuizione in merito alle spese del giudizio ed alla condanna al pagamento della metà delle spese di CTU.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza impugnata.
Si è costituita la che ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della domanda di condanna CP_1 formulata dalla controparte solo in questo grado di giudizio. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza ed ha formulato altresì appello incidentale relativamente alla valutazione di funzionamento del contatore.
pagina 3 di 9 All'udienza del 9.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra esposte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di inammissibilità della domanda di condanna
Fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata di condanna al pagamento di quanto dovuto della , formulata solo in questo grado di appello dall'appellante in quanto CP_1 Pt_1 introduttiva di un nuovo tema di indagine rispetto alla pretesa della controparte di accertamento negativo dell'obbligo nel quale l'ente gestore si era solo contrapposto specularmente a quest'ultima volta a paralizzarla.
Sul funzionamento del contatore (appello incidentale)
Proponendo appello incidentale, la ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui CP_1 riteneva assolto, da parte di l'onere probatorio relativo al corretto funzionamento del Pt_1 contatore.
L'appello incidentale merita pregio.
Innanzitutto, occorre rilevare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (come quella in disamina), grava sull'opponente, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale, l'onere della prova circa l'inesistenza del diritto vantato dal creditore. Esso, quindi, deve fornire la prova dei fatti che costituiscono la sua pretesa, o dimostrare l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modificative del credito stesso, mentre grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione e provare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto controverso.
In materia di contratti di somministrazione, quanto all'applicazione dei principi appena enunciati di ripartizione dell'onere probatorio, si è espressa più volte la Corte di Cassazione, la quale da ultimo
(Cass. n. 17401/2024) ha chiarito che “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio
2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a pagina 4 di 9 carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass.
Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit.,
e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non
“mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9).
Il Giudice riteneva assolto l'onere probatorio in capo all'Ente gestore sulla funzionalità del contatore basandosi esclusivamente sulle conclusioni del CTU e sull'analisi del laboratorio autorizzato di Asti preposto ai controlli.
Valutava il tribunale che:
- “il misuratore è risultato funzionante per tutte le portate tranne che per 30 e 90l/h, pari a 0.72 e 2.16 mc/g, per le quali si è verificato un errore di - 99.72 e -20%. 3… I prodie calcolati risultano tutti maggiori e non compresi tra 0.72 e 2.16mc/g e pertanto la bolletta non deve essere ricalcolata …”;
- “in seguito all'analisi del corretto funzionamento del contatore n. 89121075 eseguito dal laboratorio accreditato di Asti, il contatore è risultato funzionante in quanto gli scostamenti di lettura rientravano nei limiti imposti dal regolamento del servizio idrico integrato”.
La decisione non può essere condivisa.
Erroneamente il tribunale basava la sua decisione esclusivamente sulle conclusioni esposte dal consulente, senza esaminare le incongruenze emerse dalla verifica della funzionalità del contatore da parte del sulle contestazioni dell'utente, sulle prove indicate nella relazione e sulla CP_2 pagina 5 di 9 fattura in esame (per un importo di € 17.651,18 con un consumo di mc 6.718 relativa ad una utenza domestica, sulla differenza rispetto ai precedenti consumi, sulla circostanza che il vecchio contatore era stato sostituito con uno nuovo a seguito della fattura contestata).
Dalla scheda di smontaggio del contattore e dall'analisi interna dei componenti, come riportati dal
CTU, emerge, in primo luogo, l'esistenza di un errore di lettura: “l'errore riscontrato alla portata
Qmin=30L7h pari rispettivamente -99,72% … potrebbero essere dovuti allo sfregamento tra la boccola superiore della turbina, dove è alloggiato il magnete inferiore e la corrispondente parte centrale inferiore del piastrino che separa la parte idraulica dall'orologeria … infatti come si può notare dalle fotografie … sia la boccola superiore che il piastrino, mostrano segni di usura attribuibili all'attrito tra le due parti che appaiono lucidate … gli errori negativi riscontrati alle portate Qmax=3.000L/h e
Qn=-,27 e -2,46 potrebbero essere dovuti allo sfregamento tra il perno della turbina ed il fondo cassa;
nelle foto seguenti si può notare come il perno appaia completamente appiattito e la cassa segnata”. I dati della scheda di smontaggio indicano le rilevazioni delle portate di acqua, sia quelle con
Qmin=30L7h pari rispettivamente -99,72% sia quelle con portate Qmax=3.000L/h e Qn=-,27 e -2,46.
A fronte di tali criticità nella lettura, il tribunale non considerava i dati riportati in bolletta dalla quale emerge (con un semplice raffronto dei dati) un consumo di 6.713 mc di acqua, dal 31.12.2006 al
30.7.2013 (quasi sette anni) riportato nel vecchio contatore, differente rispetto al consumo del periodo immediatamente successivo alla installazione del nuovo misuratore (dal 30.7.2013 al 28.3.2014), che indica invece in un anno un consumo pari a 5 mc.
Misurazioni confermate anche dalle bollette emesse dall'Ente gestore negli anni successivi (2015/2016) considerato l'utilizzo saltuario dell'immobile solo nei mesi estivi, confermato dalle bollette Enel che attestano un consumo minimo (30,00/40,00 euro bimestrale), come si evince dalle produzioni di cui agli allegati 4 delle memorie 183 n. 2 e quelli fatti all'udienza del 27 settembre 2016.
Vi sono ulteriori elementi per poter affermare un cattivo funzionamento del misuratore: la lettura eseguita dall'Ente il 24.2.2011, indica una quantità di acqua pari a 5.240 mc mentre, quella successiva eseguita in data 28.2.2011, appena 4 giorni dopo, indica un consumo ridotto di oltre 2.000 mc;
la quantità di acqua rilevata (passata nel contatore), è pari a 3.300 mc con un consumo pari a 184 mc, misura nettamente inferiore a quella rilevata appena 4 giorni prima.
Identica incongruenza si rileva anche nelle successive letture: quella del 26.1.2013, nella quale il contatore rileva una portata di acqua pari a 9.539 con un consumo di 6.505 mc e quella di 5 giorni dopo il 31.1.2013, che rileva invece una portata inferiore a quella precedente, pari a 3.545 con un consumo di
429 mc.
pagina 6 di 9 Anche nelle letture eseguite nell'arco di un anno, rispettivamente in data 26.11.2013 e il 29.03.2014, il contatore non rileva nessun mutamento nella portata di acqua, in quanto la lettura eseguita era rimasta a mc 11.651.
Alla luce di tali elementi di prova, tutti complessivamente considerati, deve affermarsi l'inattendibilità della rilevazione dei consumi effettuata mediante il vecchio contatore nonché l'incongruenza dei consumi registrati da esso, con inattendibilità, quindi, delle determinazioni dei crediti di cui alla fattura in contestazione.
Occorre, pertanto, provvedere alla rideterminazione dei consumi da parte di stante Pt_1
l'inattendibilità della fattura n. 201403424978 del 27.5.2014 relativa ai consumi idrici a far data dal
31.12.2006 fino al 28.3.2014, con i seguenti criteri:
- detrazione dell'importo di euro 5.539,77 oltre IVA al 10% per complessivi euro 6.093,74, in quanto prescritto (come già statuito dal tribunale con decisione non oggetto di impugnazione) per il periodo dal 1.1.2007 al 27.5.2009;
- nuovo calcolo dei restanti importi commisurato ai consumi storici medi giornalieri dell'utente secondo il dettato dell'art. B. 35.1 del R.S.I.I., per il lasso temporale tra restante fino al 28.3.2014.
In questi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Sulla non potabilità dell'acqua (appello principale)
Il primo motivo dell'appello principale è relativo all'erronea valutazione del Giudice nella parte in cui riteneva fondata la domanda relativa alla non potabilità dell'acqua. Secondo l'appellante nessuna responsabilità potrebbe sussistere a suo carico, in quanto tale vizio, dipeso dalla vetustà degli impianti di proprietà del poteva incidere con una riduzione non del 50% (a suo dire eccessiva) ma in CP_3 misura inferiore. In ogni caso, ha sostenuto che la abitazione della non sarebbe ricompresa tra CP_1 quelle destinatarie delle ordinanze sindacali citate in sentenza in quanto riferibili unicamente al non comprensivo della frazione in cui era residente la . Controparte_4 CP_1
La doglianza merita pregio nei limiti di cui appresso.
Deve rilevarsi che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. pagina 7 di 9 La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo Pt_1 fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Deve, in primo luogo, essere disattesa la tesi secondo cui essa dalla cattiva manutenzione delle condotte da parte del CP_3
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.), che obbligava a fornire alla controparte acqua potabile per scopi collegati ad attività proprie Pt_1 dell'uso domestico in un'abitazione. Sul punto, sulla quale gravava tale onere, non offriva Pt_1 alcuna prova di aver impiegato la diligenza ordinaria, rimanendo inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge.
Inoltre, appare corretto il riferimento alle ordinanze del Comune di Posada nn. 22/2009, 40/2009,
44/2009, 37/2010, 39/2010, 14/2012, 17/2012, 23/2012, 39/2013, prodotte agli atti, relative a tutto il territorio comunale di Posada che avevano vietato l'utilizzo dell'acqua per mancanza dei requisiti di potabilità. Se, invero, la provava il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia la non potabilità CP_1 dell'acqua nel Comune di Posada, viceversa, non dimostrava che le ordinanze non potevano Pt_1 riferirsi alla frazione di San Giovanni, dove insiste l'abitazione.
Ciò posto, preso atto della riscontrata non potabilità dell'acqua, l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore.
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c., secondo criterio equitativo, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del
50% del prezzo per acqua non potabile.
Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo, non si condivide il ragionamento del primo
Giudice che, pur applicando un criterio equitativo, riduceva gli importi di consumo idrico nella misura del 50% della tariffa acquedotto, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, in caso pagina 8 di 9 analoghi, ha stabilito che l'unica detrazione prospettabile è quella riferita al servizio idrico, voce potabilizzazione.
In questi termini, la sentenza di primo grado deve essere ulteriormente riformata, senza necessità di ricorrere all'ausilio di un CTU né di prove testimoniali, come richiesto da entrambe le parti.
Resta, pertanto, assorbito l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la Pt_1 sentenza nella parte in cui il primo Giudice compensava integralmente le spese di lite, ponendo quelle di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. La sostanziale soccombenza dell'Ente gestore determina, infatti, la sua condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di CTU, come da dispositivo, secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_1 Pt_1
in parziale riforma della sentenza n. 473/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 21.7.2022,
[...] che per il resto conferma:
1) ordina ad di ricalcolare gli importi relativi alla fattura n. 201403424978 del Parte_1
27.5.2014 per il periodo dal 28.5.2009 al 28.3.2014, secondo i consumi storici medi giornalieri dell'utente ai sensi dell'art. B. 35.1 del R.S.I.I. e con la riduzione relativa al servizio idrico alla sola voce potabilizzazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 liquidate in € 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il presente grado, nonché di CTU.
Così deciso in Sassari, lì 4.9.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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