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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3966/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ROSSETTI LAURA
e
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato ROSSETTI LAURA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da e Parte_3 Parte_2
con ricorso depositato il 28/05/2024 per la cessazione degli effetti civili
[...]
del loro matrimonio, unione celebrata a POLESINE PARMENSE (PR) il
06/09/2003;
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: (nato il Per_1
25/03/2005) e (nata il [...]); Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
23/02/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma del 22/03/2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nata a [...] il Parte_3
25/09/1977, e , nato a [...] il Parte_2
13/01/1974, celebrato a POLESINE PARMENSE (PR) il 06/09/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di POLESINE PARMENSE al n. 5 parte 2 S. A. anno 2003;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di POLESINE
PARMENSE (PR) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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