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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155/2024 R.G. promossa da:
, in persona del Curatore dott.ssa , Parte_1 Parte_2
difeso e rappresentato dall'Avv. MARCO FERRARI del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Via Legnano 27, in forza di procura speciale in calce del ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
con sede legale in Egna (BZ), via Stazione n. 51, CP_1
-PARTE REISTENTE CONTUMACE- avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 18.1.2024, il Parte_1
conveniva in giudizio la società al fine di ottenere la revoca, ex art. 67,
[...] CP_1
comma 1 n. 2 L.F, di tre pagamenti per il complessivo importo di € 1.800,00 eseguiti dalla
[...]
tramite istituzione di un Trust, rispettivamente nelle date del 05.11.2018, del Parte_1
21.01.2019 e del 15.04.2019, in favore della società convenuta.
Nello specifico il Fallimento deduceva trattarsi di pagamenti effettuati con mezzi anomali, e precisamente tramite istituzione di un trust - il Trust Autoequip Protection and Development – a cui la società ancora in bonis aveva conferito tutti i suoi crediti, anche futuri, al solo fine di “assicurare il soddisfacimento dei creditori della Società, attraverso la segregazione dei beni conferiti in trust e la loro finalizzazione all'adempimento delle obbligazioni contratte da quest'ultima nell'esercizio della sua attività di impresa”.
Secondo il , l'effettuazione dei predetti pagamenti era chiaramente da collocarsi Parte_1 temporalmente nel periodo 'sospetto' di cui all'art. 67 I c. L.F., termine da farsi decorrere a ritroso, per il principio della “consecutio” tra le procedure, dal 30 ottobre 2019, data in cui era stato iscritto nel Registro delle Imprese il ricorso per concordato in bianco proposto dalla Parte_1
Deduceva ancora il come il credito derivasse da un decreto ingiuntivo ottenuto nel Parte_1
2017 dalla nei confronti della società ancora in bonis; come rispetto CP_1 Parte_1
all'importo ingiunto, le parti nello stesso anno avessero raggiunto un accordo bonario a saldo e stralcio, con previsione di un piano di rientro poi di fatto rimasto inadempiuto dalla
[...]
che aveva costretto la creditrice ad agire in via esecutiva per ottenere il pagamento di Parte_1
quanto dovuto;
come tali circostanze, unitamente all'anomalia del mezzo di pagamento utilizzato – il trust con delegazione di pagamento, in luogo di un semplice rapporto tra creditore e debitore - costituissero chiari ed inequivocabili indici presuntivi della conoscenza in capo alla al CP_1
momento della ricezione dei pagamenti, dello stato di insolvenza in cui già da tempo versava la società debitrice.
Sebbene regolarmente citata, la non si costituiva in giudizio e alla prima udienza CP_1
veniva pertanto dichiarata contumace.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 3.06.2025 e trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
***
La domanda del Fallimento ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la nel corso del Parte_1
2016, cedeva alla il suo ramo di azienda afferente il settore commerciale e l'assistenza Parte_3
tecnica (doc. 3), e poi con atto del 29 luglio 2016 - dando atto della propria rilevante esposizione debitoria verso terzi, del proprio stato di “tensione finanziaria” ed altresì di aver provveduto ad affittare per dieci anni un ramo di azienda alla a fronte di un corrispettivo di € Parte_4
2.500,00 oltre IVA per l'intero periodo, impegnandosi a svolgere per un'attività di Pt_3
produzione degli impianti destinati ad essere commercializzati da quest'ultima – istituiva il Trust
Autoequip Protection and Development, al fine di “assicurare il soddisfacimento dei creditori della
Società, attraverso la segregazione dei beni conferiti in trust e la loro finalizzazione all'adempimento delle obbligazioni contratte da quest'ultima nell'esercizio della sua attività di impresa” (doc.4).
A tal fine, l'atto istitutivo prevedeva l'attribuzione al Trust, in sostanza, da parte di , Parte_1
di tutti i propri crediti e di ogni flusso finanziario attivo, e il Fondo del Trust, così costituito, sarebbe appartenuto al Trustee, la espressamente delegata dalla Controparte_2 Parte_1
ad “assolvere le obbligazioni assunte dalla società Disponente nei confronti dei terzi, quali, a
[...]
titolo esemplificativo e non esaustivo, creditori commerciali, istituiti di credito, enti di riscossione, amministrazione finanziaria, professionisti.”
Più precisamente, per il raggiungimento dello scopo Autoequip attribuiva al Trust, ovvero trasferiva e cedeva nella piena titolarità al Trustee, dapprima, i crediti di cui all'atto unilaterale di dotazione del 23 agosto 2016, ovvero: (i) il credito di € 2.500,00 vantato per l'intera durata del contratto di affitto di azienda nei confronti di (ii) il credito di € 389.784,37 relativo al Parte_3
corrispettivo già fatturato a per prestazioni svolte da a favore della predetta Parte_3 Parte_1
(iii) il credito ancora da fatturare maturando in relazione all'attività da svolgersi dalla Parte_3
a favore di per la durata del contratto (doc.5); poi, con un secondo atto di Parte_1 Parte_3
dotazione in data 31 ottobre 2016, cedeva e trasferiva al Trustee un ulteriore credito per complessivi
€ 158.671,35, riguardante ulteriori prestazioni a favore di (doc.6). Parte_3
Risulta poi che il Trustee ebbe in parte ad eseguire le delegazioni di pagamento, effettuando, tra gli altri, i pagamenti oggetto della presente azione revocatoria, peraltro con denaro quindi chiaramente di provenienza della (cfr. doc. 8). Parte_1
Ora, secondo giurisprudenza ormai pacifica, il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o autorizzazione del debitore poi fallito, costituisce uno strumento solutorio a carattere anomalo revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall.
Ciò in quanto i mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, con la conseguenza che va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idoneo a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, salvo che il creditore non provi di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e a nulla rilevando la convinzione del creditore in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (ex multis, Cass. civ. sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254; Cass. n.
21585/2022; Cass. n. 15691/2011, Cass. n. 649/2003).
Con riguardo all'onere della prova gravante sul creditore, in particolare, si ritiene che “al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, c. 1, L. Fall., grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. civ. sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254).
Nel caso di specie, i pagamenti oggetto della domanda attorea sono quindi chiaramente da ritenersi revocabili, in quanto effettuati con mezzi anomali – la delegazione di pagamento conferita al Trustee – nell'arco temporale del cd. periodo sospetto, ovvero, in virtù del Controparte_2
principio della “consecutio” delle procedure, nell'anno anteriore all'iscrizione nel Registro delle
Imprese della domanda di concordato preventivo in bianco presentata dalla Parte_1
(30 ottobre 2019).
Come noto, il fondamento di tale principio risiede nel fenomeno per cui diverse procedure concorsuali vengono ad essere originate da un medesimo stato di crisi o insolvenza, per cui la
"consecutio" si sostanzia nella loro considerazione unitaria (per lo più nella successione tra concordato preventivo e fallimento) con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare (ex plurimis, Cass. 24056/2021, 6045/2016, 5527/2006,
21326/2005, 17844/2002, sino a risalire a Cass. 3981/1956).
Sebbene parte convenuta sia rimasta contumace e non abbia quindi assolto all'onere probatorio su di sé esclusivamente gravante circa il fatto di non conoscere lo stato di decozione della società debitrice principale, può senza dubbio affermarsi, sulla base della documentazione depositata in atti da parte attrice, che la fosse ben consapevole, al momento della ricezione dei CP_1
pagamenti, dello stato di insolvenza in cui già da tempo versava la ciò non Parte_1
solo per il mezzo anomalo di pagamento in sé, ma soprattutto perché le parti già nel 2017 avevano concordato un piano di rientro a saldo e stralcio che successivamente la non era stata in Parte_1
grado di rispettare, manifestando la chiara esigenza di diluire ulteriormente i termini di pagamento
(cfr. doc. 9).
Evidenza che inequivocabilmente depone per la conoscenza, in capo alla al CP_1
momento della ricezione dei pagamenti, dello stato di insolvenza in cui da tempo versava la poi effettivamente fallita nel 2020. Parte_1
La domanda non può quindi che essere accolta, e deve essere condannata a CP_1 restituire a favore delle casse fallimentari l'importo di € 1.800,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (la rivalutazione è esclusa trattandosi di debito di valuta).
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (natura, valore dell'affare, non complessità delle questioni trattate) i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00” e così per i seguenti importi:
Euro 213,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 426,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 426,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.278,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
155/2024 R.G. promossa da (parte attrice) contro Parte_1 CP_1
(parte convenuta contumace):
1) Accerta e dichiara l'inefficacia ex art. art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, dei pagamenti effettuati dalla Società tramite Trust, alla rispettivamente in data Parte_1 CP_1
05.11.2018, 21.01.2019 e 15.04.2019 e conseguentemente
2) Dichiara tenuta e condanna a restituire a favore del CP_1 Parte_1
l'importo di € 1.800,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo effettivo;
3) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali del CP_1
presente giudizio, liquidate in Euro 1.278,00 ed Euro 125,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, lì 10.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155/2024 R.G. promossa da:
, in persona del Curatore dott.ssa , Parte_1 Parte_2
difeso e rappresentato dall'Avv. MARCO FERRARI del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Via Legnano 27, in forza di procura speciale in calce del ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
con sede legale in Egna (BZ), via Stazione n. 51, CP_1
-PARTE REISTENTE CONTUMACE- avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 18.1.2024, il Parte_1
conveniva in giudizio la società al fine di ottenere la revoca, ex art. 67,
[...] CP_1
comma 1 n. 2 L.F, di tre pagamenti per il complessivo importo di € 1.800,00 eseguiti dalla
[...]
tramite istituzione di un Trust, rispettivamente nelle date del 05.11.2018, del Parte_1
21.01.2019 e del 15.04.2019, in favore della società convenuta.
Nello specifico il Fallimento deduceva trattarsi di pagamenti effettuati con mezzi anomali, e precisamente tramite istituzione di un trust - il Trust Autoequip Protection and Development – a cui la società ancora in bonis aveva conferito tutti i suoi crediti, anche futuri, al solo fine di “assicurare il soddisfacimento dei creditori della Società, attraverso la segregazione dei beni conferiti in trust e la loro finalizzazione all'adempimento delle obbligazioni contratte da quest'ultima nell'esercizio della sua attività di impresa”.
Secondo il , l'effettuazione dei predetti pagamenti era chiaramente da collocarsi Parte_1 temporalmente nel periodo 'sospetto' di cui all'art. 67 I c. L.F., termine da farsi decorrere a ritroso, per il principio della “consecutio” tra le procedure, dal 30 ottobre 2019, data in cui era stato iscritto nel Registro delle Imprese il ricorso per concordato in bianco proposto dalla Parte_1
Deduceva ancora il come il credito derivasse da un decreto ingiuntivo ottenuto nel Parte_1
2017 dalla nei confronti della società ancora in bonis; come rispetto CP_1 Parte_1
all'importo ingiunto, le parti nello stesso anno avessero raggiunto un accordo bonario a saldo e stralcio, con previsione di un piano di rientro poi di fatto rimasto inadempiuto dalla
[...]
che aveva costretto la creditrice ad agire in via esecutiva per ottenere il pagamento di Parte_1
quanto dovuto;
come tali circostanze, unitamente all'anomalia del mezzo di pagamento utilizzato – il trust con delegazione di pagamento, in luogo di un semplice rapporto tra creditore e debitore - costituissero chiari ed inequivocabili indici presuntivi della conoscenza in capo alla al CP_1
momento della ricezione dei pagamenti, dello stato di insolvenza in cui già da tempo versava la società debitrice.
Sebbene regolarmente citata, la non si costituiva in giudizio e alla prima udienza CP_1
veniva pertanto dichiarata contumace.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 3.06.2025 e trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
***
La domanda del Fallimento ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che la nel corso del Parte_1
2016, cedeva alla il suo ramo di azienda afferente il settore commerciale e l'assistenza Parte_3
tecnica (doc. 3), e poi con atto del 29 luglio 2016 - dando atto della propria rilevante esposizione debitoria verso terzi, del proprio stato di “tensione finanziaria” ed altresì di aver provveduto ad affittare per dieci anni un ramo di azienda alla a fronte di un corrispettivo di € Parte_4
2.500,00 oltre IVA per l'intero periodo, impegnandosi a svolgere per un'attività di Pt_3
produzione degli impianti destinati ad essere commercializzati da quest'ultima – istituiva il Trust
Autoequip Protection and Development, al fine di “assicurare il soddisfacimento dei creditori della
Società, attraverso la segregazione dei beni conferiti in trust e la loro finalizzazione all'adempimento delle obbligazioni contratte da quest'ultima nell'esercizio della sua attività di impresa” (doc.4).
A tal fine, l'atto istitutivo prevedeva l'attribuzione al Trust, in sostanza, da parte di , Parte_1
di tutti i propri crediti e di ogni flusso finanziario attivo, e il Fondo del Trust, così costituito, sarebbe appartenuto al Trustee, la espressamente delegata dalla Controparte_2 Parte_1
ad “assolvere le obbligazioni assunte dalla società Disponente nei confronti dei terzi, quali, a
[...]
titolo esemplificativo e non esaustivo, creditori commerciali, istituiti di credito, enti di riscossione, amministrazione finanziaria, professionisti.”
Più precisamente, per il raggiungimento dello scopo Autoequip attribuiva al Trust, ovvero trasferiva e cedeva nella piena titolarità al Trustee, dapprima, i crediti di cui all'atto unilaterale di dotazione del 23 agosto 2016, ovvero: (i) il credito di € 2.500,00 vantato per l'intera durata del contratto di affitto di azienda nei confronti di (ii) il credito di € 389.784,37 relativo al Parte_3
corrispettivo già fatturato a per prestazioni svolte da a favore della predetta Parte_3 Parte_1
(iii) il credito ancora da fatturare maturando in relazione all'attività da svolgersi dalla Parte_3
a favore di per la durata del contratto (doc.5); poi, con un secondo atto di Parte_1 Parte_3
dotazione in data 31 ottobre 2016, cedeva e trasferiva al Trustee un ulteriore credito per complessivi
€ 158.671,35, riguardante ulteriori prestazioni a favore di (doc.6). Parte_3
Risulta poi che il Trustee ebbe in parte ad eseguire le delegazioni di pagamento, effettuando, tra gli altri, i pagamenti oggetto della presente azione revocatoria, peraltro con denaro quindi chiaramente di provenienza della (cfr. doc. 8). Parte_1
Ora, secondo giurisprudenza ormai pacifica, il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o autorizzazione del debitore poi fallito, costituisce uno strumento solutorio a carattere anomalo revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall.
Ciò in quanto i mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, con la conseguenza che va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idoneo a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, salvo che il creditore non provi di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e a nulla rilevando la convinzione del creditore in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (ex multis, Cass. civ. sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254; Cass. n.
21585/2022; Cass. n. 15691/2011, Cass. n. 649/2003).
Con riguardo all'onere della prova gravante sul creditore, in particolare, si ritiene che “al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, c. 1, L. Fall., grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. civ. sez. I, 25 novembre 2024, n. 30254).
Nel caso di specie, i pagamenti oggetto della domanda attorea sono quindi chiaramente da ritenersi revocabili, in quanto effettuati con mezzi anomali – la delegazione di pagamento conferita al Trustee – nell'arco temporale del cd. periodo sospetto, ovvero, in virtù del Controparte_2
principio della “consecutio” delle procedure, nell'anno anteriore all'iscrizione nel Registro delle
Imprese della domanda di concordato preventivo in bianco presentata dalla Parte_1
(30 ottobre 2019).
Come noto, il fondamento di tale principio risiede nel fenomeno per cui diverse procedure concorsuali vengono ad essere originate da un medesimo stato di crisi o insolvenza, per cui la
"consecutio" si sostanzia nella loro considerazione unitaria (per lo più nella successione tra concordato preventivo e fallimento) con conseguente retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare (ex plurimis, Cass. 24056/2021, 6045/2016, 5527/2006,
21326/2005, 17844/2002, sino a risalire a Cass. 3981/1956).
Sebbene parte convenuta sia rimasta contumace e non abbia quindi assolto all'onere probatorio su di sé esclusivamente gravante circa il fatto di non conoscere lo stato di decozione della società debitrice principale, può senza dubbio affermarsi, sulla base della documentazione depositata in atti da parte attrice, che la fosse ben consapevole, al momento della ricezione dei CP_1
pagamenti, dello stato di insolvenza in cui già da tempo versava la ciò non Parte_1
solo per il mezzo anomalo di pagamento in sé, ma soprattutto perché le parti già nel 2017 avevano concordato un piano di rientro a saldo e stralcio che successivamente la non era stata in Parte_1
grado di rispettare, manifestando la chiara esigenza di diluire ulteriormente i termini di pagamento
(cfr. doc. 9).
Evidenza che inequivocabilmente depone per la conoscenza, in capo alla al CP_1
momento della ricezione dei pagamenti, dello stato di insolvenza in cui da tempo versava la poi effettivamente fallita nel 2020. Parte_1
La domanda non può quindi che essere accolta, e deve essere condannata a CP_1 restituire a favore delle casse fallimentari l'importo di € 1.800,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (la rivalutazione è esclusa trattandosi di debito di valuta).
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta contumace dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (natura, valore dell'affare, non complessità delle questioni trattate) i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00” e così per i seguenti importi:
Euro 213,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 426,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 426,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.278,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
155/2024 R.G. promossa da (parte attrice) contro Parte_1 CP_1
(parte convenuta contumace):
1) Accerta e dichiara l'inefficacia ex art. art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, dei pagamenti effettuati dalla Società tramite Trust, alla rispettivamente in data Parte_1 CP_1
05.11.2018, 21.01.2019 e 15.04.2019 e conseguentemente
2) Dichiara tenuta e condanna a restituire a favore del CP_1 Parte_1
l'importo di € 1.800,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo effettivo;
3) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali del CP_1
presente giudizio, liquidate in Euro 1.278,00 ed Euro 125,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, lì 10.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO