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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n.1909/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AN Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca alla Via Parte_1 C.F._1
E. Fermi, 56 presso lo studio dell'Avv. Giovanna De Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Villaricca alla Via E. Fermi, 56 presso lo studio dell'Avv. Giovanna De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n.1909/2025
All'udienza del 26 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13.5.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 9.10.1975, dal quale nascevano tre figli- (nato a Per_1
Mugnano di Napoli il 29/10/1976), (nato a [...] il [...]) e Persona_2
AN (nata a [...] il [...]), attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale sita in Villaricca (NA), Corso Italia n. 314, alla sig.ra CP_1
;
[...]
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- Disporre la compensazione integrale delle spese del presente procedimento tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n.1909/2025
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n. 176, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1975) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa AN Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AN Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Villaricca alla Via Parte_1 C.F._1
E. Fermi, 56 presso lo studio dell'Avv. Giovanna De Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Villaricca alla Via E. Fermi, 56 presso lo studio dell'Avv. Giovanna De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n.1909/2025
All'udienza del 26 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13.5.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 9.10.1975, dal quale nascevano tre figli- (nato a Per_1
Mugnano di Napoli il 29/10/1976), (nato a [...] il [...]) e Persona_2
AN (nata a [...] il [...]), attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale sita in Villaricca (NA), Corso Italia n. 314, alla sig.ra CP_1
;
[...]
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- Disporre la compensazione integrale delle spese del presente procedimento tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n.1909/2025
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n. 176, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1975) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa AN Scognamiglio
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