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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1228 2023 R.G. promossa da:
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvti. , Parte_3 Parte_4 Pt_5
resso il cui studio in Brescia, via Solferino, 31, sono elettivamente domiciliati,
[...]
RICORRENTI
Contro
, (cf ) rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof Raffaele de Luca Tamajo Franco Toffoletto Massimo Dramis
e Patrizia D'Ercole ed elettivamente domiciliata nel loro Studio (Studio Legale Toffoletto De Luca
Tamajo e Soci), presso la sua sede di Milano, Via Rovello, 12
RESISTENTE
e contro
(Cf in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Filosti elettivamente domiciliata nel suo studio alla via Fontana n. 22 - Milano – (che ha rinunciato al mandato in data 7.3.2025)
RESISTENTE
E contro
(cf ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2023 i ricorrenti di cui in epigrafe unitamente ad altri dodici litisconsorti, convenivano in giudizio le cooperatrici datrici di lavoro ( e che si erano CP_2 CP_3 succedute nell'appalto all'interno del magazzino della sito a Santa Cristina e CP_1
Cont Bissone, nonché la appaltatrice ( ) ex art 29 d. lgs 276/2003 lamentando differenze retributive per aver svolto mansioni superiori, per mancato pagamento del lavoro straordinario effettuato, e relative incidenze sugli istituti indiretti, e comunque omesso pagamento delle ore contrattuali
Si costituivano le convenute (ad eccezione di che veniva dichiarata contumace) CP_5
chiedendo il rigetto del ricorso.
Su richiesta di il giudice autorizzava la chiamata in causa di CP_1 CP_6
(con apertura di liquidazione giudiziale in corso di causa) ai sensi e per gli effetti di cui all'art
[...]
106 cpc .
La giudice esperiva il tentativo di conciliazione. Venivano ammesse le prove testimoniali.
Nelle more dodici ricorrenti e conciliavano la causa. CP_1
Si procedeva alla istruttoria testimoniale in relazione alle due posizioni residue ( e Parte_2
) Parte_1
I difensori su richiesta della giudice depositavano un conteggio condiviso, onde evitare una ctu, sulle differenze retributive calcolate su un contratto full time
All'udienza del 29.7.2025 la giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza
Sul lavoro straordinario
Nulla è emerso in relazione dalle prove per testi sulla prestazione di lavoro straordinario e dunque la domanda di condanna viene respinta Non vi è prova sufficiente per ritenere che i ristorni salariali e i rimborsi ex acc sind 22.5.2019 inseriti nelle buste paga dei ricorrenti avessero natura retributiva e remunerassero (in parte) lavoro straordinario (o ordinario), come sostenuto dai ricorrenti e negato recisamente dalla Controparte_7
Sul diritto alla retribuzione in relazione al tempo pieno
I ricorrenti lamentano che i datori di lavoro abbiano corrisposto, a titolo di retribuzione ordinaria, un importo inferiore al dovuto, indicando nelle buste paga un numero di ore da retribuire inferiore a quelle realmente prestate e, comunque, inferiore al minimo tabellarmente previsto dal CCNL di riferimento, pacificamente individuato in quello stipulato per il settore trasporti e logistica.
Si dolgono, in particolare, del fatto che, sebbene assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e sebbene, avessero reso una prestazione mensile mai inferiore a 168 ore, le datrici di lavoro avessero conteggiato e retribuito come lavoro ordinario, in plurime mensilità, un numero di ore inferiore al monte ore contrattuale spettante (pari a 39 ore settimanali e a 168 ore mensili), così applicando una retribuzione mensile inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento, nelle sue versioni succedutesi nel tempo.
Spetta ai ricorrenti, in quanto assunti a tempo pieno, la retribuzione mensile minima tabellarmente prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro full time, anche a prescindere dal fatto che, secondo quanto risulta dalle buste paga, gli stessi avrebbero in alcune mensilità lavorato un numero di ore inferiore alle 168 contrattuali. Non possono che condividersi, al riguardo, i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui, una volta allegata e provata la sussistenza di un rapporto full time, compete al datore di lavoro o ai soggetti convenuti ai sensi dell'art. 29 d.lgs.276/2003 dedurre e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi quali, ad esempio, il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro, l'esistenza di un accordo tra le parti per la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti, non essendo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario inferiore differente da quello pattuito nei contratti di lavoro individuali. Come chiarito dalla corte d'appello di
Milano nella sentenza n°1589/2019 (alla cui parte motiva si fa espresso richiamo ai sensi dell'articolo
118 disp. Att. cpc), “la domanda si fonda sulla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno, da cui viene fatto discendere il diritto al relativo trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva, anche in ragione dello svolgimento della corrispondente prestazione lavorativa. Individuato dunque il fatto costitutivo della pretesa nella sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro a tempo pieno, tale fatto deve ritenersi comprovato documentalmente, alla luce dei contratti individuali di lavoro versati in atti, privi di qualsiasi limitazione dell'orario di lavoro, che avrebbe richiesto specifica pattuizione. (…) Alla luce di quanto esposto si rivela ininfluente accertare se, in ciascun mese oggetto di causa e da parte di ciascun lavoratore, sia stata prestata attività lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga e pari a 168 ore mensili. L'azione espedita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal C.C.N.L. in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato - rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio,
l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.).” (Nel medesimo senso, anche CdA di Milano, sent. 868/2019).
Le difese delle resistenti, che richiamano come il parametro delle 168 ore individuato dal CCNL non individui il monte ore ordinario assicurato ai prestatori di lavoro per ciascun mese, ma costituisca mero divisore, indicato dal CCNL di settore per determinare il valore della retribuzione oraria, fraintendono il significato della (seconda) doglianza della ricorrente, doglianza che attiene, fondatamente, al diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione minima mensile stabilita dal CCNL, anche ove il lavoratore abbia lavorato un numero di ore inferiore alle 168.
Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative sia vigente l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9,
61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Le conclusioni di cui non sopra non cambiano a seconda del sistema di retribuzione oraria o mensilizzata scelta dal datore di lavoro.
Sui tratta di due sistemi alternativi che di fatto comportano, su base annua, la corresponsione della medesima retribuzione.
Il sistema della retribuzione mensilizzata comporta la corresponsione di una retribuzione mensile fissa, indipendentemente dal numero dei giorni del mese di riferimento, la quale viene aumentata o diminuita soltanto nel caso di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie o di ore di assenza non retribuite.
Il sistema della retribuzione oraria comporta invece che la retribuzione mensile venga determinata moltiplicando la paga oraria prevista, per il numero delle ore di lavoro prestate nel mese (ordinarie, straordinarie, ore di assenza, etc.), aggiungendo le maggiorazioni ove dovute, per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore nei mesi con più giorni e minore nei mesi più corti), ma alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua corrisposta in forma mensilizzata.
La datrice di lavoro richiama invece la normativa relativa alla mensilizzazione della retribuzione.
In particolare quest'ultima convenuta richiama l'art 9 del ccnl applicabile ed in particolare il comma 3 che prevede: “. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di
200 ore annuali si osserva che tale statuizione viene ad attestare un orario di 39 ore settimanali e, per quanto autorizzi una distribuzione dello stesso con modalità multiperiodale su tre mesi, la stessa non consente di derogare in difetto il complessivo monte orario risultante dalla sommatoria di tali tre mesi come svolti a tempo pieno.
Cioè, per quanto il calcolo complessivo del monte ore possa avvenire nell'arco di tre mesi, per cui, ad esempio, un monte ore inferiore può essere consentito mensilmente qualora quello successivo sia proporzionalmente maggiore in modo da compensare il decremento precedente, il computo totale nei 3 mesi dell'orario di lavoro non deve essere in difetto rispetto a un orario tempo pieno.
Ciò posto, si deve rilevare come la difesa non abbia dedotto alcun recupero di orario di lavoro rispetto ai periodi in cui i dipendenti siano stati convocati per una prestazione di durata inferiore in modo tale che si possa ritenere un adempimento da parte degli stessi rispetto alla concordata prestazione a tempo pieno.
Peraltro l'orario di lavoro multiperiodale deve essere oggetto di specifico accordo sindacale sulla base di specifiche esigenze organizzative.
Peraltro le società avrebbero dovuto dimostrare che l'applicazione di tale orario multiperiodale fosse rispettoso, nell'arco di quei tre mesi, dell'orario contrattuale previsto. La Cooperativa datrice di lavoro afferma, dal canto suo, di applicare un sistema retributivo di tipo orario (e non mensilizzato) pretendendo di determinare la retribuzione (e le mensilità supplementari e le indennità oggetto di domanda) limitandone la quantificazione alle ore di effettivo lavoro svolto dai soci lavoratori assegnati all'appalto, così illegittimamente riducendo la retribuzione dovuta ad essi, anche in forma differita.
A confermare la infondatezza delle tesi difensive concorrono altresì le previsioni dell'art.23 del c.c.n.l., ai sensi del quale «in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms,
e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione».
La disposizione si riferisce chiaramente, anzitutto, alla fattispecie delle “interruzioni” della prestazione, che è del tutto diversa da quella della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro in funzione delle esigenze aziendali;
prova ne è che la disposizione pattizia richiama l'ipotesi della interruzione della
“prestazione normale”, ossia della prestazione articolata sul normale orario di lavoro contrattuale.
Ed invero, rispetto a interruzioni della prestazione lavorativa unilateralmente volute dal datore di lavoro
(che appunto, ai fini della quantificazione del compenso, anche relativo alle mensilità supplementari, computa l'orario “effettivamente eseguito”), non vi è dubbio che spetta ai lavoratori, ancorché soci di cooperativa, la retribuzione piena. In tal senso, occorre sottolineare che la possibilità del socio lavoratore di aderire a clausole del regolamento della cooperativa che prevedono una riduzione
(temporanea) delle retribuzioni è limitata ai casi di crisi aziendale (art.6, comma 1, lett. d, della L.
142/2001), ipotesi da considerarsi eccezionali rispetto al principio generale della inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, L. 142/2001. La disposizione dell'art. 23 del c.c.n.l. si riferisce invece alle ipotesi in cui la prestazione normalmente eseguita, secondo il normale orario di lavoro, debba essere interrotta per cause imprevedibili o di forza maggiore, e comunque oggettive, diverse dalla volontà del datore di lavoro e dalle scelte organizzative dallo stesso adottate
(sicché l'eventuale andamento altalenante delle attività oggetto del servizio fornito in appalto non è una causa imprevedibile o di forza maggiore, ma è una situazione di cui il datore di lavoro deve tener conto preventivamente nella gestione del servizio da lui fornito, adottando appropriate misure organizzative che ovviamente non possono andare ad incidere sui diritti intangibili dei lavoratori, quali la prestazione dell'orario contrattuale normale, per come previsto in sede di assunzione, con correlato diritto alla retribuzione corrispondente, senza alcuna riduzione della stessa neppure nel computo di mensilità supplementari e indennità sostitutive).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno diritto alle differenze di retribuzione per lavoro ordinario con diritto altresì al corretto calcolo degli istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, rol, festività ed ex festività) basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferiore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. e rapportato alle ore di lavoro effettivo, come invece risulta dalle buste paga.
In relazione tredicesima e quattordicesima mensilità, si osserva che a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilita' di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, in ogni caso gli artt. 18 e 19 del c.c.n.la, che disciplinano la tredicesima e quattordicesima mensilita', commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate. La domanda deve dunque essere accolta
Devono pertanto essere calcolate le differenze retributive dovute a tale titolo in relazione all'intero rapporto di lavoro (dal 2015 al 2022) , con conseguente incidenza sugli altri istituti
All'udienza del 17.4.2025 la Giudice ha invitato le parti “a depositare un conteggio condiviso, onde evitare una ctu, sulle differenze retributive calcolate su un contratto full time. Con Le difese dei ricorrenti e di hanno concordato che le somme dovute ammontino per Parte_2
a € 25.646,27 e per a € 9.150,12 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze Parte_1
al saldo come per legge.
Dunque in solido con va condannata al pagamento Controparte_7 Controparte_1
delle somme maturate dal 1.6.2015 al 31.12.2019 in relazione a e dal 1.7.2015 al 19.2.2020 in Pt_2
relazione a Parte_1
in solido con va condannata al pagamento delle Controparte_8 Controparte_1
somme maturate dal 1.1.2020 al 17.7.2022 in relazione a e dal 20.2.2020 al 17.7.2022 in Pt_2
relazione a Parte_1
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo
PQM
visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e condanna pagare a titolo di differenze retributive come Controparte_1
indicate in motivazione le seguenti somme lorde:
a : € 25.646,27 Parte_2
a : € 9.150,12 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna in solido con al Controparte_7 Controparte_1
pagamento delle somme maturate sino al 31.12.2019 in relazione a e sino al 19.2.2020 in Pt_2
relazione a Parte_1 dichiara tenuta e condanna in solido con al Controparte_8 Controparte_1
pagamento delle somme maturate dal 1.1.2020 e sino al 17.7.2022 in relazione a e dal Pt_2
20.2.2020 sino al 17.7.2022 in relazione a Parte_1
compensate le spese nei limiti di un terzo dichiara tenuta e condanna i convenuti in solido alla rifusione dei residui due terzi di tali spese che liquida per la parte in euro 4000 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione a favore dei difensori anticipatari;
giorni sessanta per la motivazione
Pavia 29.7.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1228 2023 R.G. promossa da:
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvti. , Parte_3 Parte_4 Pt_5
resso il cui studio in Brescia, via Solferino, 31, sono elettivamente domiciliati,
[...]
RICORRENTI
Contro
, (cf ) rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof Raffaele de Luca Tamajo Franco Toffoletto Massimo Dramis
e Patrizia D'Ercole ed elettivamente domiciliata nel loro Studio (Studio Legale Toffoletto De Luca
Tamajo e Soci), presso la sua sede di Milano, Via Rovello, 12
RESISTENTE
e contro
(Cf in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Filosti elettivamente domiciliata nel suo studio alla via Fontana n. 22 - Milano – (che ha rinunciato al mandato in data 7.3.2025)
RESISTENTE
E contro
(cf ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento somme
Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.10.2023 i ricorrenti di cui in epigrafe unitamente ad altri dodici litisconsorti, convenivano in giudizio le cooperatrici datrici di lavoro ( e che si erano CP_2 CP_3 succedute nell'appalto all'interno del magazzino della sito a Santa Cristina e CP_1
Cont Bissone, nonché la appaltatrice ( ) ex art 29 d. lgs 276/2003 lamentando differenze retributive per aver svolto mansioni superiori, per mancato pagamento del lavoro straordinario effettuato, e relative incidenze sugli istituti indiretti, e comunque omesso pagamento delle ore contrattuali
Si costituivano le convenute (ad eccezione di che veniva dichiarata contumace) CP_5
chiedendo il rigetto del ricorso.
Su richiesta di il giudice autorizzava la chiamata in causa di CP_1 CP_6
(con apertura di liquidazione giudiziale in corso di causa) ai sensi e per gli effetti di cui all'art
[...]
106 cpc .
La giudice esperiva il tentativo di conciliazione. Venivano ammesse le prove testimoniali.
Nelle more dodici ricorrenti e conciliavano la causa. CP_1
Si procedeva alla istruttoria testimoniale in relazione alle due posizioni residue ( e Parte_2
) Parte_1
I difensori su richiesta della giudice depositavano un conteggio condiviso, onde evitare una ctu, sulle differenze retributive calcolate su un contratto full time
All'udienza del 29.7.2025 la giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza
Sul lavoro straordinario
Nulla è emerso in relazione dalle prove per testi sulla prestazione di lavoro straordinario e dunque la domanda di condanna viene respinta Non vi è prova sufficiente per ritenere che i ristorni salariali e i rimborsi ex acc sind 22.5.2019 inseriti nelle buste paga dei ricorrenti avessero natura retributiva e remunerassero (in parte) lavoro straordinario (o ordinario), come sostenuto dai ricorrenti e negato recisamente dalla Controparte_7
Sul diritto alla retribuzione in relazione al tempo pieno
I ricorrenti lamentano che i datori di lavoro abbiano corrisposto, a titolo di retribuzione ordinaria, un importo inferiore al dovuto, indicando nelle buste paga un numero di ore da retribuire inferiore a quelle realmente prestate e, comunque, inferiore al minimo tabellarmente previsto dal CCNL di riferimento, pacificamente individuato in quello stipulato per il settore trasporti e logistica.
Si dolgono, in particolare, del fatto che, sebbene assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e sebbene, avessero reso una prestazione mensile mai inferiore a 168 ore, le datrici di lavoro avessero conteggiato e retribuito come lavoro ordinario, in plurime mensilità, un numero di ore inferiore al monte ore contrattuale spettante (pari a 39 ore settimanali e a 168 ore mensili), così applicando una retribuzione mensile inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento, nelle sue versioni succedutesi nel tempo.
Spetta ai ricorrenti, in quanto assunti a tempo pieno, la retribuzione mensile minima tabellarmente prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro full time, anche a prescindere dal fatto che, secondo quanto risulta dalle buste paga, gli stessi avrebbero in alcune mensilità lavorato un numero di ore inferiore alle 168 contrattuali. Non possono che condividersi, al riguardo, i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui, una volta allegata e provata la sussistenza di un rapporto full time, compete al datore di lavoro o ai soggetti convenuti ai sensi dell'art. 29 d.lgs.276/2003 dedurre e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi quali, ad esempio, il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro, l'esistenza di un accordo tra le parti per la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti, non essendo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario inferiore differente da quello pattuito nei contratti di lavoro individuali. Come chiarito dalla corte d'appello di
Milano nella sentenza n°1589/2019 (alla cui parte motiva si fa espresso richiamo ai sensi dell'articolo
118 disp. Att. cpc), “la domanda si fonda sulla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno, da cui viene fatto discendere il diritto al relativo trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva, anche in ragione dello svolgimento della corrispondente prestazione lavorativa. Individuato dunque il fatto costitutivo della pretesa nella sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro a tempo pieno, tale fatto deve ritenersi comprovato documentalmente, alla luce dei contratti individuali di lavoro versati in atti, privi di qualsiasi limitazione dell'orario di lavoro, che avrebbe richiesto specifica pattuizione. (…) Alla luce di quanto esposto si rivela ininfluente accertare se, in ciascun mese oggetto di causa e da parte di ciascun lavoratore, sia stata prestata attività lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga e pari a 168 ore mensili. L'azione espedita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal C.C.N.L. in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo non risarcitorio, in quanto l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato - rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio,
l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.).” (Nel medesimo senso, anche CdA di Milano, sent. 868/2019).
Le difese delle resistenti, che richiamano come il parametro delle 168 ore individuato dal CCNL non individui il monte ore ordinario assicurato ai prestatori di lavoro per ciascun mese, ma costituisca mero divisore, indicato dal CCNL di settore per determinare il valore della retribuzione oraria, fraintendono il significato della (seconda) doglianza della ricorrente, doglianza che attiene, fondatamente, al diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione minima mensile stabilita dal CCNL, anche ove il lavoratore abbia lavorato un numero di ore inferiore alle 168.
Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative sia vigente l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9,
61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Le conclusioni di cui non sopra non cambiano a seconda del sistema di retribuzione oraria o mensilizzata scelta dal datore di lavoro.
Sui tratta di due sistemi alternativi che di fatto comportano, su base annua, la corresponsione della medesima retribuzione.
Il sistema della retribuzione mensilizzata comporta la corresponsione di una retribuzione mensile fissa, indipendentemente dal numero dei giorni del mese di riferimento, la quale viene aumentata o diminuita soltanto nel caso di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie o di ore di assenza non retribuite.
Il sistema della retribuzione oraria comporta invece che la retribuzione mensile venga determinata moltiplicando la paga oraria prevista, per il numero delle ore di lavoro prestate nel mese (ordinarie, straordinarie, ore di assenza, etc.), aggiungendo le maggiorazioni ove dovute, per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore nei mesi con più giorni e minore nei mesi più corti), ma alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua corrisposta in forma mensilizzata.
La datrice di lavoro richiama invece la normativa relativa alla mensilizzazione della retribuzione.
In particolare quest'ultima convenuta richiama l'art 9 del ccnl applicabile ed in particolare il comma 3 che prevede: “. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di
200 ore annuali si osserva che tale statuizione viene ad attestare un orario di 39 ore settimanali e, per quanto autorizzi una distribuzione dello stesso con modalità multiperiodale su tre mesi, la stessa non consente di derogare in difetto il complessivo monte orario risultante dalla sommatoria di tali tre mesi come svolti a tempo pieno.
Cioè, per quanto il calcolo complessivo del monte ore possa avvenire nell'arco di tre mesi, per cui, ad esempio, un monte ore inferiore può essere consentito mensilmente qualora quello successivo sia proporzionalmente maggiore in modo da compensare il decremento precedente, il computo totale nei 3 mesi dell'orario di lavoro non deve essere in difetto rispetto a un orario tempo pieno.
Ciò posto, si deve rilevare come la difesa non abbia dedotto alcun recupero di orario di lavoro rispetto ai periodi in cui i dipendenti siano stati convocati per una prestazione di durata inferiore in modo tale che si possa ritenere un adempimento da parte degli stessi rispetto alla concordata prestazione a tempo pieno.
Peraltro l'orario di lavoro multiperiodale deve essere oggetto di specifico accordo sindacale sulla base di specifiche esigenze organizzative.
Peraltro le società avrebbero dovuto dimostrare che l'applicazione di tale orario multiperiodale fosse rispettoso, nell'arco di quei tre mesi, dell'orario contrattuale previsto. La Cooperativa datrice di lavoro afferma, dal canto suo, di applicare un sistema retributivo di tipo orario (e non mensilizzato) pretendendo di determinare la retribuzione (e le mensilità supplementari e le indennità oggetto di domanda) limitandone la quantificazione alle ore di effettivo lavoro svolto dai soci lavoratori assegnati all'appalto, così illegittimamente riducendo la retribuzione dovuta ad essi, anche in forma differita.
A confermare la infondatezza delle tesi difensive concorrono altresì le previsioni dell'art.23 del c.c.n.l., ai sensi del quale «in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms,
e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione».
La disposizione si riferisce chiaramente, anzitutto, alla fattispecie delle “interruzioni” della prestazione, che è del tutto diversa da quella della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro in funzione delle esigenze aziendali;
prova ne è che la disposizione pattizia richiama l'ipotesi della interruzione della
“prestazione normale”, ossia della prestazione articolata sul normale orario di lavoro contrattuale.
Ed invero, rispetto a interruzioni della prestazione lavorativa unilateralmente volute dal datore di lavoro
(che appunto, ai fini della quantificazione del compenso, anche relativo alle mensilità supplementari, computa l'orario “effettivamente eseguito”), non vi è dubbio che spetta ai lavoratori, ancorché soci di cooperativa, la retribuzione piena. In tal senso, occorre sottolineare che la possibilità del socio lavoratore di aderire a clausole del regolamento della cooperativa che prevedono una riduzione
(temporanea) delle retribuzioni è limitata ai casi di crisi aziendale (art.6, comma 1, lett. d, della L.
142/2001), ipotesi da considerarsi eccezionali rispetto al principio generale della inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, L. 142/2001. La disposizione dell'art. 23 del c.c.n.l. si riferisce invece alle ipotesi in cui la prestazione normalmente eseguita, secondo il normale orario di lavoro, debba essere interrotta per cause imprevedibili o di forza maggiore, e comunque oggettive, diverse dalla volontà del datore di lavoro e dalle scelte organizzative dallo stesso adottate
(sicché l'eventuale andamento altalenante delle attività oggetto del servizio fornito in appalto non è una causa imprevedibile o di forza maggiore, ma è una situazione di cui il datore di lavoro deve tener conto preventivamente nella gestione del servizio da lui fornito, adottando appropriate misure organizzative che ovviamente non possono andare ad incidere sui diritti intangibili dei lavoratori, quali la prestazione dell'orario contrattuale normale, per come previsto in sede di assunzione, con correlato diritto alla retribuzione corrispondente, senza alcuna riduzione della stessa neppure nel computo di mensilità supplementari e indennità sostitutive).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno diritto alle differenze di retribuzione per lavoro ordinario con diritto altresì al corretto calcolo degli istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, rol, festività ed ex festività) basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferiore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. e rapportato alle ore di lavoro effettivo, come invece risulta dalle buste paga.
In relazione tredicesima e quattordicesima mensilità, si osserva che a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilita' di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, in ogni caso gli artt. 18 e 19 del c.c.n.la, che disciplinano la tredicesima e quattordicesima mensilita', commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate. La domanda deve dunque essere accolta
Devono pertanto essere calcolate le differenze retributive dovute a tale titolo in relazione all'intero rapporto di lavoro (dal 2015 al 2022) , con conseguente incidenza sugli altri istituti
All'udienza del 17.4.2025 la Giudice ha invitato le parti “a depositare un conteggio condiviso, onde evitare una ctu, sulle differenze retributive calcolate su un contratto full time. Con Le difese dei ricorrenti e di hanno concordato che le somme dovute ammontino per Parte_2
a € 25.646,27 e per a € 9.150,12 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze Parte_1
al saldo come per legge.
Dunque in solido con va condannata al pagamento Controparte_7 Controparte_1
delle somme maturate dal 1.6.2015 al 31.12.2019 in relazione a e dal 1.7.2015 al 19.2.2020 in Pt_2
relazione a Parte_1
in solido con va condannata al pagamento delle Controparte_8 Controparte_1
somme maturate dal 1.1.2020 al 17.7.2022 in relazione a e dal 20.2.2020 al 17.7.2022 in Pt_2
relazione a Parte_1
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo
PQM
visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e condanna pagare a titolo di differenze retributive come Controparte_1
indicate in motivazione le seguenti somme lorde:
a : € 25.646,27 Parte_2
a : € 9.150,12 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna in solido con al Controparte_7 Controparte_1
pagamento delle somme maturate sino al 31.12.2019 in relazione a e sino al 19.2.2020 in Pt_2
relazione a Parte_1 dichiara tenuta e condanna in solido con al Controparte_8 Controparte_1
pagamento delle somme maturate dal 1.1.2020 e sino al 17.7.2022 in relazione a e dal Pt_2
20.2.2020 sino al 17.7.2022 in relazione a Parte_1
compensate le spese nei limiti di un terzo dichiara tenuta e condanna i convenuti in solido alla rifusione dei residui due terzi di tali spese che liquida per la parte in euro 4000 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione a favore dei difensori anticipatari;
giorni sessanta per la motivazione
Pavia 29.7.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari