Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC05 33 6 /0 2 IN NOME DEL PO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 15820/99 Consigliere Cron. 16251 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO TEMPESTA 36, presso lo studio dell'avvocato MELCHIORRE MASSIMO DELLE ROSE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO BOEM, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO PICCIONE, giusta 2002 delega in atti;
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- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 723/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 01/04/99 R.G.N. 9324/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 15820/99 Svolgimento del processo Pretore del lavoro di Brescia la SOC. Con ricorso al Trieste s.p.a. conveniva in giudizio il sig. HAUSBRANDT FR NF, e premesso che in data 15.3.1992 aveva stipulato con il predetto convenuto un contratto di agenzia per la zona di Brescia, poi risolto il 26.2.1996, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 81.000.000, oltre interessi convenzionali detratto quanto dovuto per indennità di fine rapporto a titolo di penale, per avere il NF violato il patto di non concorrenza sottoscritto il 2.12.1992. Il NF si costituiva in giudizio ed in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito avendo le parti convenuto, con l'art. 7 dell'accordo 2.12.1992, di JA rimettere tutte le eventuali controversie al giudice di Treviso. Nel merito, premesso di aver ceduto alla società attrice la propria attività commerciale con atto del 21.2.1992, deduceva sotto vari profili la invalidità del patto di non concorrenza;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di lire 100.000.000 quale corrispettivo del valore di avviamento dell'azienda ceduta. Il Pretore, ritenuta la propria competenza, con sentenza n. 504 del 1998, accoglieva la domanda formulata dalla società e rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto. L'appello proposto dal NF veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 723 del 1999. . In motivazione il Tribunale, riconfermata la competenza del giudice del lavoro di Brescia, osservava che l'accordo sottoscritto il 2.12.1992, era stato il frutto di libere trattative intercorse tra i contraenti e non era stato redatto 2 su modulo a stampa predisposto da una delle parti, sicchè il patto di non concorrenza non poteva considerarsi una condizione generale di contratto predisposta da una delle parti soggetto alle formalità previste dall'art. 1341 cod. civ.; rilevava che il convenuto, il quale sosteneva di aver sottoscritto detto atto solo perché convinto che concernesse l'avvenuta cessione di azienda, non aveva fornito la prova del preteso dolo perpetrato dalla società ai suoi danni;
osservava che lo stesso NF, in sede di interrogatorio, aveva ammesso di aver iniziato attività concorrenziale nella stessa zona di Brescia nell'interesse di altra ditta subito dopo la risoluzione del contratto di agenzia senza rispettare il termine biennale di non concorrenza;
riteneva, per contro, palesemente infondata la Юрят domanda riconvenzionale in quanto, dal tenore della scrittura 2.12.1992, era evidente che il compenso di lire 27 milioni previsto da detto contratto in favore del NF costituiva il corrispettivo del valore di avviamento dell'azienda ceduta, coincidendo con il valore della clientela passata alla cessionaria. Per la cassazione di questa sentenza il NF ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia l'incompetenza per territorio del giudice di Brescia, per aver le parti, con l'art. 7 del contratto 2.12.1992, convenuto di devolvere le controversie al Tribunale di Treviso. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1341 cod. civ. e si deduce l'invalidità del patto di non concorrenza perché, come clausola vessatoria limitativa della libertà 3 contrattuale, aveva bisogno di specifica approvazione per iscritto. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 è stata data dalla società in cod.civ. perché nessuna prova trattative preordinate alla ordine all'esistenza di stipulazione del patto di non concorrenza. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 421 c.p.c. e si lamenta il mancato esercizio dei poteri di ufficio per l'ammissione, ancorchè tardivamente richiesta, delle testimonianze di tali OY e UF, le cui deposizioni sarebbero state decisive per escludere l'esistenza di trattative relativamente al patto di non concorrenza. contraddittorietà dellaCon il quinto motivo di denuncia motivazione per avere il Tribunale respinto la domanda riconvenzionale dopo aver erroneamente ravvisato nella somma di lire 27 milioni, costituente il corrispettivo del patto di non concorrenza, il compenso per il valore di avviamento dell'azienda ceduta il 21.2.1992 e per aver immotivatamente ritenuto la gratuità del patto di non concorrenza. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 782 cod. civ. per non avere il Tribunale ravvisato la nullità dell'atto di cessione di azienda, avvenuto a titolo di donazione nella parte relativa al valore di avviamento, per difetto della forma richiesta d substantiam. Con il settimo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione laddove ha respinto la domanda riconvenzionale con argomentazioni incomprensibili ed in contrasto con il contenuto del contratto. Con l'ottavo motivo si denuncia ancora contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che con il contratto 2.12.1992 le parti intendessero regolare sia la cessione di azienda che il patto di non concorrenza, mentre tale intenzione era smentita dall'avere le parti qualificato il NF come agente della società, qualifica che il predetto non poteva ancora avere al momento della cessione di azienda. Con il nono motivo si denuncia violazione dell'art. 1362 cod. civ. per avere il Tribunale interpretato il contratto 2.12.1992 in modo difforme dal tenore letterale dell'atto. Con il decimo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere il Tribunale respinto la domanda riconvenzionale sulla base di considerazioni sprovviste del benchè minimo supporto probatorio. Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione dell'art. 1751 Dhan bis cod.civ. per non avere il Tribunale rilevato che il patto di non concorrenza era nullo per contrasto con la norma sopra contratto di agenzia determinava indicata;
infatti mentre il l'ambito di operatività del mandato con riferimento a comuni della provincia di Brescia tassativamente determinati, il patto di non concorrenza estendeva il divieto a tutta la Provincia di Brescia e quindi anche a comuni non compresi nel mandato di agenzia. Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice del lavoro bresciano, è infondato. Il patto di non concorrenza sottoscritto il 2.12.1992, come si evince dalla formulazione letterale della clausola trascritta in ricorso, da mettere in relazione con il contratto di agenzia stipulato il 13.5.1992, di cui costituisce una appendice con funzione integrativa, e pertanto le controversie cui esso ha dato luogo rientrano certamente tra 5 quelle che il combinato disposto degli artt. 409 n. 3 e 413 comma 4 c.p.c. attribuisce al giudice del lavoro del luogo in cui si trova il domicilio dell'agente. Come ha correttamente ricordato il Tribunale, nel rito del lavoro la competenza territoriale ha carattere inderogabile e l'art. 413 ultimo comma c.p.c. dichiara espressamente "nulle derogative della competenzale clausole per territorio". rilevato che il Conseguentemente, il Tribunale di Brescia, NF ha domicilio nella proprio circondario, ha fondatamente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale per nullità della clausola di deroga della competenza territoriale. HO (in parte) e undicesimoIl secondo, terzo, quarto, ottavo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente avendo tutti ad oggetto la pretesa invalidità della clausola di non concorrenza. Le doglianze con detti motivi formulate non sono meritevoli di accoglimento. Il Tribunale, con accertamento in fatto censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, ha stabilito che il contratto del 2.12.1992 è stato il frutto di uno specifico accordo intervenuto tra le parti e che la clausola di non concorrenza non può considerarsi né una condizione generale di contratto predisposta dalla società Hausbrand, né una clausola inserita in un modulo contrattuale predisposto da controparte e sottoscritto dal NF. Di conseguenza ha escluso che nella specie possa trovare applicazione il disposto degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. nella parte in cui dette norme sanciscono inefficacia delle c.d. clausole vessatorie che non sono la state approvate specificamente per iscritto. 6 In relazione a queste valutazioni del Tribunale, congruamente motivate, il ricorrente si è limitato ad allegare genericamente la violazione dell'art. 1341 cod.civ. senza precisare quali sarebbero gli errori di interpretazione della norma imputabili al giudice del gravame;
inoltre nessuna specifica indicazione di contraddizione ed incongruenza viene mossa all'iter argomentativo della sentenza nell'unico motivo (ottavo) nel quale si fa riferimento al vizio di motivazione. Del tutto incongruo si rivela poi il richiamo alla pretesa violazione dell'art. 2697 cod. civ.; infatti, non si comprende perchè secondo il ricorrente, in presenza di un accordo contrattuale sul patto di non concorrenza, doveva essere la società a provare l'esistenza ed il contenuto di apposite trattative, e non il NF, che aveva eccepito la nullità j del patto, a provarne la mancanza. Quanto ai testi OY e UF, di cui il ricorrente lamenta la mancata escussione, benchè tardivamente richiesta, va ricordato che il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere dovere fissato dall'art. 421 c.p.c. non è direttamente denunciabile in cassazione, anche in assenza di espressa motivazione sul punto (Cass. n. 6531 del 2001). Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1751 bis cod. civ., il ricorrente, censurando le difformi argomentazioni del Tribunale, deduce un più ampio ambito territoriale di operatività della clausola di non concorrenza rispetto a quello del contratto di agenzia, ma non riproduce in ricorso le clausole dei due contratti dalle quali emerge una simile difformità; di conseguenza le sue doglianze restano prive di obbiettivo riscontro, posto che al giudice di legittimità è precluso l'esame diretto degli atti di causa, mentre per il 7 noto principio di autosufficienza del ricorso spetta al ricorrente, che deduce l'erronea mancata valutazione di clausole contrattuali, indicare con precisione le clausole in questione riproducendone il contenuto (cfr. tra le tante Cass. n. 5394 del 1998, Cass. n. 9734 del 1999). Il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo sono tutti relativi alla domanda riconvenzionale di pagamento dell'avviamento dell'azienda ceduta con atto del 21.2.1992 e trattati congiuntamente. Anche le varie possono essere doglianze con detti motivi proposte sono destituite di fondamento. Il Tribunale di Brescia dall'esame dei contratti 21.2.1992, relativo alla cessione di azienda, e 2.12.1992, integrativo del contratto di agenzia, ha tratto il convincimento che il compenso di 27 milioni di lire previsto nel secondo atto non fosse null'altro che il corrispettivo del valore di avviamento dell'azienda. Infatti, secondo i giudici del gravame, poiché nella valutazione delle parti l'avviamento dell'azienda era costituito dalla clientela, con la clausola di non concorrenza per i due anni successivi alla risoluzione del contratto di caso che il agenzia la società aveva inteso garantirsi per il cedente, che era stato ricompensato con la suddetta somma per la perdita della clientela, se ne riappropriasse una volta sciolto il contratto di agenzia. In altri termini, secondo il Tribunale, "la somma di lire 27 milioni è valsa a compensare il cedente della perdita della clientela, passata alla cessionaria, la quale, prevedendo che tale pagamento valesse pure in contropartita rispetto al patto di non concorrenza, ha soltanto preteso dal cedente, divenuto agente, l'impegno, una volta cessata l'agenzia, a rispettare gli obblighi assunti con 8 la cessione, altrimenti facilmente eludibili mediante successiva attività concorrenziale di contatto con la clientela costantemente seguita durante il rapporto di agenzia". Come è noto l'interpretazione del contratto e della volontà delle parti è rimessa in via esclusiva al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in cassazione solo per vizio di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Questa Corte ha altresì precisato che il ricorrente che intenda far valere un vizio di motivazione deve indicare con precisione le contraddizioni ed i vizi logici in cui è incorso il giudice di merito nell'interpretazione del contratto, non potendo limitarsi ad invocare una diversa interpretazione a lui Dhon più favorevole (cfr. Cass. n. 11121 del 1999, Cass. n. 12960 del 1997). Nella specie il ricorrente si limita ad affermare che la clausola n. 3 del contratto 2.12.1992 non ha alcuna attinenza con il contratto 21.2.1992 di cessione dell'azienda, che la somma di 27 milioni prevista dal secondo contratto costituisce il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza e che la società, dopo aver versato un acconto di lire 20 milioni non ha mai corrisposto il saldo dovuto a titolo di corrispettivo del valore di avviamento dell'azienda. In particolare il ricorrente, che non riproduce in ricorso la clausola del contratto 21.2.1992 relativa al valore di avviamento dell'azienda ceduta e riproduce solo in parte quella del contratto 2.12.1992 relativa al patto di non concorrenza (così venendo meno all'osservanza del principio di autosufficienza), non indica quali sono le contraddizioni ed i vizi logici in cui sarebbe incorso il Tribunale 9 nell'interpretazione dei suddetti documenti contrattuali, ma si limita a contrapporre una propria interpretazione a quella data dal giudice di merito. Allo stesso modo la dedotta violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ., per asserita inosservanza della interpretazione letterale degli atti, resta una doglianza meramente allegata, di cui questa Corte non può valutare sono stati l'attendibilità, posto che nel ricorso non riprodotti i documenti cui fa riferimento. Del tutto fuori luogo è, inoltre, il richiamo all'art. 782 cod. civ., posto che, per un verso, il contratto a titolo gratuito, che presuppone la mancanza di corrispettivo, è cosa del tutto diversa dalla donazione, che presuppone lo spirito di Юрай liberalità del donante;
che, per altro verso, il patto di non 1751 bis cod. civ. può essere validamente concorrenza ex art. convenuto anche in mancanza di corrispettivo;
e che, per altro nella specie manca qualsiasi prova dello spirito verso ancora, di liberalità dell'agente. Incongrua, infine, è la lamentata violazione dell'art. 2697 il NF, che aveva proposto cod. civ., visto che era domanda riconvenzionale, a dover provare il mancato pagamento dell'avviamento e la diversa imputazione della somma ricevuta con l'atto 21.12.1992. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 10 Così deciso in Roma il 17 gennaio Il Cons. estensore Режись двропіма Stale IL CAU дече 2002 Il Presidente Mugliche Iwall I A 0 3 D S 1 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O A ' B L S E I 3 L P 7 E D - S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A G E A , E O D O L T R E T T I T A S R I N L I E G L D S E E E R O D