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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 573/2025 RG avente ad oggetto:
“carta docente – contratto a tempo determinato”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e - rappresentate e Parte_4 Parte_5 Parte_6 difese dall'Avvocato SPERANZONI RENATO ed elettivamente domiciliate come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – contumace,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2025 le ricorrenti, come sopra in epigrafe indicate, hanno agito nei confronti del chiedendo «accertarsi CP_1
e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015 n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il , Controparte_1 in persona del pro tempore, ad assegnare a ciascuna ricorrente la CP_2 predetta “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e
1 ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di
500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente: per € 1.500,00 Parte_1
(3 anni 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025), per € Parte_2
1.500,00 (3 anni 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025), per € Parte_3
1.500,00 (3 anni 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025), per € Parte_4
1.500,00 (3 anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), per € Parte_5
500,00 (1 anno 2022/2023), per € 1.500,00 (3 anni 2022/2023, Parte_6
2023/2024 e 2024/2025), il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo. IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse accertarsi che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli
ATA), la domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento delle somme indicate “in principalità” deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo. (...) IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M.
13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali»
Le ricorrenti espongono di aver prestato servizio quali docenti in virtù di contratti a termine sino al 31/8 e/o sino al termine delle attività didattiche
2 (30/6) negli anni meglio indicati in ricorso;
di non aver ricevuto in dette annualità la c.d. carta docente prevista dall'art. 1, co. 121 L. 104/2015 in quanto questa destinata solo ai docenti a tempo indeterminato;
lamenta la discriminatorietà di tale previsione ai sensi dell'art. 4 Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Pur regolarmente raggiunto da notifica il
[...]
non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_3 contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente.
*** ***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
2. Deve pienamente condividersi quanto affermato da altro giudice di questa Sezione (sentenza in Rg 1560/2022 del 1/2/2022) «(...) L'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23
3 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato
(v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra
i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e
i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il
Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la
4 formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente
e non solo su un'aliquota di esso (...) Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti
a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.). Il contrasto evidenziato con gli artt. 3,
35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così
5 colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.). Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta
Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo.
Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei
6 lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v.
Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il ha CP_1 allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...)”.
3. Su punto è ora intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L.
29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la
Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, rimanendo da approfondire la questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie).
4. Quanto a queste ultime infatti Cass. 29961/2023 (pp. 28-29, punto
10) ha espressamente affermato che “ (...) Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti”
(id. est, la finalizzazione alla didattica annuale) “ e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo
7 determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. (...)”.
5. Il S.C. peraltro nella ricerca dei parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni con i docenti a tempo indeterminato, ha escluso che possa costituire un riferimento idoneo quello al lavoratore a tempo indeterminato part time (punto 7.2) e il dato normativo dei 180 giorni (punto 7.5).
6. Ritiene la Giudicante che certamente, per le ragioni ampiamente esposte in Cass. 29961/2023, la Carta docente sia da riconoscere nell'ipotesi di supplenze brevi sullo stesso posto che complessivamente considerate abbiano durata fino al termine delle attività didattiche, non riuscendo ad intravedere in
8 tal caso la ragione che giustifichi un diverso trattamento tra docenti anche in questo caso legati all'attuazione della didattica annuale o quantomeno quando sullo stesso posto vi è un'unica e più supplenze di almeno 180 gg, secondo le difese da sempre svolte dal . CP_1
7. Al di fuori di tali ipotesi, deve attendersi la decisione della CGUE sul rinvio pregiudiziale del tribunale di Lecce con udienza fissata al 3/7/25.
Pertanto dovrà disporsi lo stralcio e la formazione di separato fascicolo quanto alla ricorrente a.s. 24/25 per la quale vi sono le seguenti supplenze Pt_1
2/10/24 – 2/1/2025 + 3/1/2025 – 2/3/25 e a.s. 24/25 con Parte_6 supplenza 13/1/25 – 6/6/25.
8. Trattandosi, peraltro, di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto ( part time e full time) e riconosciuto anche ai “ docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” deve continuare a ritenersi irrilevante al fine del diritto la questione della modulazione oraria del rapporto di lavoro ( questione su cui espressamente Cass. 29961/2023 non si è pronunciata, vd. punto 10).
9. Alla luce di tali argomentazioni deve dunque accertarsi il diritto del ricorrente al bonus formazione oggetto di causa per gli anni scolastici di seguito riportati avendo in tali anni prestato servizio in virtù di supplenze sino a termine delle attività didattiche o annuali come di seguito indicato:
-ANTONELLA ATTINASI: aa.ss. 22/23 e 23/24 ( 20/9/22-31/8/23, 5/9/23
– 30/6/24);
: aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25 ( 1/9/22 – Parte_2
30/6/23, 5/9/23 – 30/6/24, 9/9/24 – 31/8/25);
: aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25 (5/9/22 – 30/6/23, Parte_3
15/9/23-30/6/24 e 9/9/24 – 31/8/25);
: aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25 ( 1/9/22 – 31/8/23, Parte_4
5/9/23-30/6/24, 9/9/24 – 30/6/25;
: a.s. 22/23 (29/9/22 – 30/6/23, due supplenze per lo Parte_5 stesso periodo)
9 : aa.ss. 22/23 e 23/24 ( 19/9/22-30/6/23 + 3/10/22 Parte_6
– 30/6/23, 23/10/23 – 30/6/24 + 31/10/23 – 30/6/24)
10. Si osserva inoltre per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025 con supplenze sino al 31/8/25 ( e ) la legge di Bilancio 2025 ( art. 1 Pt_2 Pt_3 commi 572-574 Legge 207/2024) inserisce tra i destinatari della carta docente anche i supplenti con supplenza annuale (31/8). La norma peraltro deve trovare attuazione in appositi decreti, a tutt'oggi non emanati. Allo stato dunque, in mancanza dei decreti attuativi, la discriminazione persiste, perché anche i supplenti con contratto sino al 31/8 non possono ottenere la carta e pertanto la domanda anche su questo punto deve essere accolta.
11. Tanto premesso, in merito alle conseguenze, questa sezione ha sempre ritenuto che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di € 500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del all'erogazione della CP_1
Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di € 500, versandolo esclusivamente sulla Carta.
12. Si è anche ripetutamente precisato che il provvederà ad CP_1 erogare la Carta solo se ed in quanto il ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.0692016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno
10 o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
13. Ed invero, trattandosi, si ripete, di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, non è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo.
14. Anche questo punto è stato confermato dalla S.C. che con la sentenza
29961/2023 ha statuito che ai predetti docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999 “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
15. Per conto ha precisato la S.C. ai docenti sopra indicati “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
11 entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
16. Alle ricorrenti deve, pertanto, essere riconosciuta la carta docente in forma specifica in quanto attualmente interne al sistema delle docenze scolastiche atteso che: è in ruolo dal 1/9/23, comunque Pt_5 Pt_1 iscritta nelle GPS e le altre ricorrenti sono in servizio con supplenze al 31/8/25
( e ), 30/6/25 ( ) e 6/6/25 ( ) Pt_2 Pt_3 Pt_4 Per_1
17. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni sopra indicati, il resistente deve essere condannato a porre in essere tutti gli CP_1 adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 147/22 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100,01- 5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti), aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo.
19. Non rinviene questa Giudice ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 20/7/2022, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2,
c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» ( C. Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della decisione, era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il
16/3/2022 senza che il abbia inteso modificare la propria azione e CP_1
12 quindi dando vita al presente contenzioso. Né l'intervento del S.C. 29961/2023 ha introdotto mutamenti significativi.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione al punto 9, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Controparte_1 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.000 + 30% per ogni ricorrente oltre alla prima per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti dichiaratosi anticipatario;
3) Deve disporsi lo stralcio e la formazione di separato fascicolo quanto alle ricorrenti per a.s. 24/25 (per la quale vi sono le seguenti Pt_1 supplenze 2/10/24 – 2/1/2025 + 3/1/2025 – 2/3/25) e a.s. 24/25 Parte_6
(con supplenza 13/1/25 – 6/6/25).
Venezia, all'udienza del 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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