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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 37536 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 16/01/2025 innanzi al giudice dott.ssa Lucia De Bernardin sono comparsi per parte appellante l'avv. Manlio Biccolini in sost. avv. Anna Lo Presti nonché l'avv. Alberto Sagna in sost. avv. Simona Di Fonso.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 10.24, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 37536/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 37536 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in VIA SAN PIETRO N.73 80147 NAPOLI;
rappresentato e difeso dall'avv. LO
PRESTI ANNA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA F. DE CP_1 C.F._1
SANCTIS 15 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. DI FONSO SIMONA;
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione in appello notificata il 13.07.2023 l
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
giudice di pace di Roma n. 4207/2023 che ha accolto l'accertamento negativo del credito proposto da avverso il credito recato nella cartella di pagamento CP_1
n.097201902095779288000 asseritamente mai notificata e conosciuta dall'indicato opponente solo per aver chiesto all'agente per la riscossione in data 08.08.2022
l'estratto del ruolo;
rilevato che nella sentenza appellata si legge: “In primo luogo si osserva che l'attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per essergli stata notificata la cartella esattoriale opposta non rispettando i dettami di legge. Tale eccezione viene accolta si rileva infatti che agli atti risultano una documentazione alquanto incerta visto che non sussiste un collegamento tra le diverse raccomandate inviate al ricorrente tali da non permette a questo giudicante di poter verificare la regolarità ai sensi di legge dell'avvenuta notifica del verbale oggetto della cartella esattoriale opposta. Alla luce di quanto esposto va dichiarata la nullità dell'atto opposto e la decadenza dell'ente impositore di far valere la propria pretesa!”;
rilevato che l'appellante lamenta:
1) Che: “da un corretto esame della predetta documentazione (cfr doc. 2 produzione primo grado) è emerso che la cartella esattoriale n
097201900957792880000 è stata notificata a mezzo pec in data 22.03.2019, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata nel giudizio di primo grado (…) il Giudicante in sentenza avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile in merito alla eccezione di mancata notifica dei verbali, in quanto la stessa doveva essere fatta valere proponendo opposizione ex art 7 decreto legislativo n 150/11, già art 22 L 24novembre 1981 n. 689 avverso la cartella e nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua notifica
(Cass.SS.UU n. 22080/2017) (…) il Giudicante, avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta”;
2) che: “l'appello è meritevole di accoglimento, anche, in ordine alla dedotta carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, per aver impugnato innanzi al Giudice di Pace l'estratto di ruolo ottenuto su richiesta presso l'ente tenuto alla riscossione. Ebbene, il debitore in primo grado ha incardinato il giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c., chiedendo un accertamento negativo concernente la pendenza del credito, atteso che avverso la cartella di pagamento - e per essa tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo ottenuto presso l - deduceva, in via di azione, Pt_1
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Conseguenzialmente, il
Giudice di Pace ha dichiarato prescritto il credito, considerando legittima l'impugnazione avverso l'atto privo di rilievo esterno impositivo, rilasciato dall'ente tenuto alla riscossione”; rilevato che l'appello così conclude: “in totale riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma, sentenza 4207/2023 (RG 52375/2022) resa inter partes dal Giudice di Pace di Roma, dr.ssa Simona Salusti in data 25.01.2023, depositata in data 16.02.2023 e non notificata ed in accoglimento dell'appello proposto, A) In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire della parte;
B) Nel merito rigettare tutte le domande proposte dal sig in primo grado nei confronti dell' CP_1 Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. C)
[...]
Condannare parte appellata alla refusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”; rilevato che parte appellata si è costituita deducendo che: “l'appellante-ADER difetta di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per aver parzialmente appellato la sentenza di primo grado. L'appellante si dilunga in disquisizioni inconferenti con l'oggetto del processo e tralascia l'impugnativa del capo di sentenza che accoglie la domanda in punto di irregolare notifica dei verbali di accertamento di violazione e annullamento dei predetti verbali di accertamento di violazione”; rilevato che la comparsa dell'appellato così conclude: “Voglia l'Ecc.mo giudice adito, respingere l'appello proposto da in quanto generico ed inammissibile e CP_2
per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e perché infondato, e, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4207/2023, e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari”; rilevato che l'art. 12 co.4 bis DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215), prevede che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non ha dedotto di rientrare in una delle categorie di CP_1
cui al citato art. 12, comma 4 bis, né ha specificato quale sarebbe il suo interesse ad agire, pur non rientrante nella citata elencazione, e che dovrebbe comunque considerarsi meritevole di tutela;
ritenuto -in conclusione- che la sentenza impugnata va riformata in ragione dell'inammissibilità dell'azione proposta;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ANNULLA la sentenza impugnata e, di conseguenza, rigetta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da;
CP_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante CP_1
che liquida in relazione:
-al primo grado di giudizio in euro 200,00, oltre accessori di legge;
-al secondo grado di giudizio in euro 400,00, oltre accessori di legge, nonché rimborso spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)