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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2022.
(Trasferimento).
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita' e la propria capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il caso di colpa.
(Trasferimento).
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita' e la propria capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il caso di colpa.
Commentari • 42
- 1. Cassazione civile n. 1549/1970https://www.brocardi.it/ · 90.836624
(massima n. 1) Le formalità previste dall'art. 2022 c.c. (transfert) per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari, attengono alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento stesso, e non alla fase costitutiva, per la quale non è richiesta alcuna specifica forma, tanto meno scritta. Qualora il terzo non impugni le predette formalità come risultanti dai registri della società per quanto riguarda la veridicità della data del trasferimento, il giudice di merito può ritenere, in base ad elementi presuntivi, con accertamento incensurabile, che la data emergente dal libro sociale, regolarmente tenuto, coincida con quella effettiva del trasferimento delle azioni.
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Giurisprudenza • 209
- 1. Trib. Torino, sentenza 17/05/2023, n. 2079Provvedimento: […] ‒ accertare l'avvenuto trasferimento dal signor P_ a favore di Controparte_1 di n. 70.000 azioni ordinarie della pari a nominali euro 70.000 del capitale sociale di tale Organizzazione_2 società con ogni conseguente statuizione anche ai sensi dell'art. 2355 cod. civ. e dell'art. 2022 cod. civ.Leggi di più...
- sentenza ex art. 2932 c.c.·
- diritto di opzione·
- certificato azionario·
- spese processuali·
- art. 1331 c.c.·
- trasferimento partecipazioni·
- contumacia convenuto·
- iscrizione Registro delle Imprese·
- inadempimento contrattuale