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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 670/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia IT FA Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno La Marca e
Italia D'Auria, ed elettivamente domiciliata in Ortona (CH), Via della Libertà, n. 80, per mandato allegato in copia informatica all'atto di citazione in appello depositato il
22/06/2023 con modalità telematica;
appellante e in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Augusto La Morgia ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, al Corso
Principe Umberto n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Paola Bellisari, per mandato allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/11/2023 con modalità telematica;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 152/2022 resa dal Tribunale di Chieti –
Sezione Distaccata di Ortona.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ortona ha respinto l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dalla società contro l'atto di precetto notificato da Parte_1 in nome e per conto di per il Controparte_2 Controparte_1 recupero di un credito derivante da contratto di mutuo fondiario del 30 dicembre 2009.
Con l'atto di appello, la società opponente ha censurato la decisione di primo grado deducendo:
1. la nullità della procura conferita da a ritenuta CP_1 Controparte_2 generica e priva di criteri idonei a identificare i crediti oggetto del mandato, con conseguente difetto di legittimazione attiva della mandataria;
2. l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., per mancanza di effettiva erogazione delle somme, poste in deposito cauzionale e solo successivamente svincolate.
Si è costituita quale successore a titolo universale di CP_1 CP_2 per incorporazione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...] decisione impugnata, sostenendo che la procura speciale del 2017 individuava con sufficiente determinatezza i crediti in sofferenza e che il contratto di mutuo aveva prodotto la traditio mediante quietanza e contestuale deposito cauzionale.
All'udienza del 22 gennaio 2025, stante l'istanza congiunta delle parti di rinvio della causa per trattative di bonario componimento della controversia, il Collegio ha ritenuto di disporre un ultimo rinvio ad altra udienza per la verifica dell'esito delle trattative preannunciando che, in caso negativo, sarebbero stati nuovamente fissati i termini ex art. 352 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.05.2025, il Collegio ha rilevato che le parti hanno depositato una ulteriore istanza congiunta di rinvio della causa considerando che, in accoglimento di analoghe precedenti istanze congiunte, il procedimento è già stato rinviato per due volte sicché, a questo punto, non essendosi le trattative ancora concluse, vanno fissati nuovamente i termini ex art. 352 c.p.c. come, peraltro, preannunciato nella suindicata ordinanza;
Ciò posto all'udienza dell'8 ottobre 2025, le parti costituite non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc., sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, cpc, disposizione applicabile, a decorrere dall'1.1.2023 a tutti i giudizi civili pendenti.
Alla successiva udienza del 10 dicembre 2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite depositava le note autorizzate.
pag. 2/3 Pertanto, ai sensi della citata disposizione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
Né gli appellanti possono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara:
1) l'estinzione del processo ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2) compensa le spese tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia IT FA
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 670/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia IT FA Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno La Marca e
Italia D'Auria, ed elettivamente domiciliata in Ortona (CH), Via della Libertà, n. 80, per mandato allegato in copia informatica all'atto di citazione in appello depositato il
22/06/2023 con modalità telematica;
appellante e in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Augusto La Morgia ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, al Corso
Principe Umberto n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Paola Bellisari, per mandato allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/11/2023 con modalità telematica;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 152/2022 resa dal Tribunale di Chieti –
Sezione Distaccata di Ortona.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ortona ha respinto l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dalla società contro l'atto di precetto notificato da Parte_1 in nome e per conto di per il Controparte_2 Controparte_1 recupero di un credito derivante da contratto di mutuo fondiario del 30 dicembre 2009.
Con l'atto di appello, la società opponente ha censurato la decisione di primo grado deducendo:
1. la nullità della procura conferita da a ritenuta CP_1 Controparte_2 generica e priva di criteri idonei a identificare i crediti oggetto del mandato, con conseguente difetto di legittimazione attiva della mandataria;
2. l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., per mancanza di effettiva erogazione delle somme, poste in deposito cauzionale e solo successivamente svincolate.
Si è costituita quale successore a titolo universale di CP_1 CP_2 per incorporazione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...] decisione impugnata, sostenendo che la procura speciale del 2017 individuava con sufficiente determinatezza i crediti in sofferenza e che il contratto di mutuo aveva prodotto la traditio mediante quietanza e contestuale deposito cauzionale.
All'udienza del 22 gennaio 2025, stante l'istanza congiunta delle parti di rinvio della causa per trattative di bonario componimento della controversia, il Collegio ha ritenuto di disporre un ultimo rinvio ad altra udienza per la verifica dell'esito delle trattative preannunciando che, in caso negativo, sarebbero stati nuovamente fissati i termini ex art. 352 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.05.2025, il Collegio ha rilevato che le parti hanno depositato una ulteriore istanza congiunta di rinvio della causa considerando che, in accoglimento di analoghe precedenti istanze congiunte, il procedimento è già stato rinviato per due volte sicché, a questo punto, non essendosi le trattative ancora concluse, vanno fissati nuovamente i termini ex art. 352 c.p.c. come, peraltro, preannunciato nella suindicata ordinanza;
Ciò posto all'udienza dell'8 ottobre 2025, le parti costituite non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc., sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 10 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, cpc, disposizione applicabile, a decorrere dall'1.1.2023 a tutti i giudizi civili pendenti.
Alla successiva udienza del 10 dicembre 2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite depositava le note autorizzate.
pag. 2/3 Pertanto, ai sensi della citata disposizione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
Né gli appellanti possono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara:
1) l'estinzione del processo ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2) compensa le spese tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia IT FA
pag. 3/3