Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 1328
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Sentenza 12 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di L'Aquila, pronunciandosi sull'appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona, che aveva respinto la sua opposizione all'atto di precetto notificato da una controparte per un credito derivante da contratto di mutuo fondiario, ha esaminato due motivi di censura. Il primo motivo riguardava la presunta nullità della procura conferita dalla controparte originaria a una mandataria, ritenuta generica e priva di criteri idonei a identificare i crediti oggetto del mandato, con conseguente difetto di legittimazione attiva della mandataria. Il secondo motivo contestava l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per asserita mancanza di effettiva erogazione delle somme, le quali sarebbero state poste in deposito cauzionale e solo successivamente svincolate. Si era costituita in giudizio una società quale successore a titolo universale della controparte originaria, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata, argomentando sulla determinatezza della procura e sulla traditio del mutuo mediante quietanza e deposito cauzionale.

La Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato l'estinzione del processo, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e compensando le spese tra le parti. Tale decisione è intervenuta a seguito di molteplici istanze congiunte delle parti volte a ottenere rinvii per trattative di bonario componimento della controversia. Nonostante i rinvii disposti, le trattative non si erano concluse e, in data 10 dicembre 2025, nessuna delle parti costituite aveva provveduto al deposito delle note di trattazione scritta, come richiesto dall'art. 127 ter c.p.c. Pertanto, in applicazione della citata disposizione, il Collegio ha ritenuto di dover ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. La Corte ha altresì specificato che nessuna pronuncia in ordine alle spese processuali era adottabile, stante la riconducibilità dell'estinzione all'inattività di entrambe le parti, escludendo altresì la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, in quanto sanzione applicabile solo in caso di declaratorie di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 1328
    Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
    Numero : 1328
    Data del deposito : 12 dicembre 2025

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