TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10270 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42450/2024 promossa da:
, p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Luigi con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in VIA FABIO MASSIMO N. 45 00100 ROMA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, c.f. p. iva Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificavo la ricorreva al Tribunale di Roma chiedendo Parte_1 di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di €.23.912,00 e/o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi ex Dlgs 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Assumeva in fatto che: la sig.ra aveva sottoscritto in data 23 gennaio 2020 un Controparte_1 ordine per il noleggio dell'autovettura Opel GrandLand X Lp1. Ecot targata GA 059 PD che veniva consegnata in data 6 marzo 2020. In data 28 febbraio 2023 l'autovettura oggetto di noleggio prendeva fuoco mentre stazionava nel comune di Crotone, via delle Conchiglie n.18. La sig.ra CP_1 dichiarava ai Carabinieri intervenuti sul posto – unitamente ai Vigili del Fuoco - che si trovava da sola all'interno del veicolo per fumare una sigaretta prima di andare al lavoro. La sig.ra dichiarava CP_1 che la causa dell'esplosione era da ricondursi ad una bombola di gas acquistata il giorno prima che avrebbe dovuto portare nella sua abitazione sita in Crotone, via Francesco Le Rose n.40. Nell'incendio l'autovettura risultava totalmente distrutta.
Assumeva altresì che anche in base a quanto risultava dalla rappresentazione della stessa resistente era evidente il grave inadempimento per non avere adempiuto all'obbligazione di custodia del bene ma pagina 1 di 2 addirittura per aver posto in essere comportamenti tali da pregiudicare l'integrità del bene assegnato in godimento. La ricorrete, pertanto, provvedeva ad addebitare alla stessa il valore dell'autovettura al momento del sinistro pari ad €.23.912,00.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente restava contumace.
Visti gli atti e i documenti depositati, la domanda risarcitoria è provata avendo parte ricorrente depositato:
1. ordine di noleggio;
2. verbale di consegna;
3. Annotazione di P.G. del 28.02.2023 4. fattura insoluta.
5. Verbale di mediazione.
6. Fattura di acquisto veicolo del 27.02.2020; 7. Visura veicolo.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda della parte ricorrente e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento della somma di euro 23.912,00 oltre interessi come richiesti;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42450/2024 promossa da:
, p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Luigi con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in VIA FABIO MASSIMO N. 45 00100 ROMA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, c.f. p. iva Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificavo la ricorreva al Tribunale di Roma chiedendo Parte_1 di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e condannare Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di €.23.912,00 e/o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi ex Dlgs 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Assumeva in fatto che: la sig.ra aveva sottoscritto in data 23 gennaio 2020 un Controparte_1 ordine per il noleggio dell'autovettura Opel GrandLand X Lp1. Ecot targata GA 059 PD che veniva consegnata in data 6 marzo 2020. In data 28 febbraio 2023 l'autovettura oggetto di noleggio prendeva fuoco mentre stazionava nel comune di Crotone, via delle Conchiglie n.18. La sig.ra CP_1 dichiarava ai Carabinieri intervenuti sul posto – unitamente ai Vigili del Fuoco - che si trovava da sola all'interno del veicolo per fumare una sigaretta prima di andare al lavoro. La sig.ra dichiarava CP_1 che la causa dell'esplosione era da ricondursi ad una bombola di gas acquistata il giorno prima che avrebbe dovuto portare nella sua abitazione sita in Crotone, via Francesco Le Rose n.40. Nell'incendio l'autovettura risultava totalmente distrutta.
Assumeva altresì che anche in base a quanto risultava dalla rappresentazione della stessa resistente era evidente il grave inadempimento per non avere adempiuto all'obbligazione di custodia del bene ma pagina 1 di 2 addirittura per aver posto in essere comportamenti tali da pregiudicare l'integrità del bene assegnato in godimento. La ricorrete, pertanto, provvedeva ad addebitare alla stessa il valore dell'autovettura al momento del sinistro pari ad €.23.912,00.
Nonostante la regolarità della notifica la resistente restava contumace.
Visti gli atti e i documenti depositati, la domanda risarcitoria è provata avendo parte ricorrente depositato:
1. ordine di noleggio;
2. verbale di consegna;
3. Annotazione di P.G. del 28.02.2023 4. fattura insoluta.
5. Verbale di mediazione.
6. Fattura di acquisto veicolo del 27.02.2020; 7. Visura veicolo.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda della parte ricorrente e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento della somma di euro 23.912,00 oltre interessi come richiesti;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 2 di 2