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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 16/10/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 13/11/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
PQM
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. EL UI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa EL
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 147 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. MAGGIANI LUIGI che la Parte_1 rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente: ha concluso come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. la Professoressa premesso: Parte_1
-di essere attualmente dipendente - in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico per l'insegnamento della materia B023 Laboratori per i servizi socio sanitari - del in servizio presso l'Istituto Superiore Fermi-Polo-Montale Controparte_1 di GL;
-di aver in precedenza partecipato al concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, bandito su base regionale e finalizzato alla copertura del personale docente per un totale di 4 posti disponibili, classificandosi al n. 6 della graduatoria di merito della classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari, approvata con decreto del Direttore Generale dell'
[...]
n. 434 del 13.03.2023 (a cui la Regione Liguria era stata aggregata); Controparte_2
-di avere indicato quale prima assegnazione preferenziale la provincia di Imperia e quale seconda la provincia di Savona;
-che con decreto del 20.07.2023 n. 1647 l' individuava, nel Controparte_3 relativo allegato, i destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24, sulla classe di concorso e nella provincia rispettivamente indicate;
-che in particolare per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari venivano identificati - in ordine di posizione - i seguenti candidati: e (per Persona_1 Persona_2 la Provincia di Imperia); (per la Provincia di Savona) e (per la Provincia Parte_2 Parte_3 della Spezia;
- che in ottemperanza a quanto sopra, con successivo decreto n. 1676 del 25.07.2023, venivano assegnate le sedi di servizio come segue:
1. Polo Tecnologico;
2. Persona_1 CP_4
- di GL;
3. di Persona_2 Parte_3
La Spezia;
4. - di Savona: Parte_2
-di aver appreso che le candidate - assegnataria della cattedra presso il Polo Persona_1
Tecnologico Imperiese - e - individuata per il ruolo presso l'Istituto -Chiodo> Parte_3 della Spezia - rinunciavano all'incarico, lasciando così vacanti i posti loro assegnati;
-che infatti, le sedi loro assegnate tornavano disponibili al momento della nomina per le supplenze annuali dalle graduatorie provinciali (cd. ) senza che l' , provvedesse, come Controparte_2 invece aveva fatto per le altre classi di concorso a dare preliminarmente avvio della fase delle cd.
, ovvero della procedura che prevede le immissioni in ruolo con assegnazioni dei posti rimasti liberi a seguito delle rinunce verificatesi durante la fase ordinaria;
-che peraltro, proprio la ricorrente, in data 30.08.2023, veniva individuata per l'incarico di supplenza sino termine dell'anno scolastico per l'insegnamento di B023 Laboratori per i Servizi Socio Sanitari proprio presso il Polo Tecnologico Imperiese (doc. 10) ed anche il posto disponibile a La Spezia veniva assegnato con supplenza annuale alla professoressa;
Persona_3
-che, appreso che nonostante le rinunce non si era provveduto allo scorrimento della graduatoria, essendo ella collocata in posizione utile per l'immissione in ruolo, con raccomandata PEC del 17.07.2024 (doc. 11) chiedeva all'amministrazione competente l'immissione in ruolo con retrodatazione, ma detta istanza rimaneva priva di riscontro.
Tanto premesso e dedotto la ha adito il Tribunale di Imperia, in funzione di Parte_4
Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla stipula di contratto a tempo pieno ed indeterminato per l'insegnamento della materia B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari nella Provincia di Imperia con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024, con ogni conseguenza di ordine giuridico ed economico/retributivo da quantificarsi in separato giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica il non si è costituito in giudizio. CP_5
Ritenuto non necessario procedere alla integrazione del contraddittorio, posto che la ricorrente non ha domandato emettersi un provvedimento che incida sulle graduatorie o sulle assegnazioni e, ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata fissata per la discussione l'udienza del 13/11/2025.
All'esito di detta udienza, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, la causa viene così decisa.
****
Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, si rammenta che in tema di scorrimento di graduatorie nel pubblico impiego la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio.
Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-
2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)" (così ex multis. v. ordinanza
S.U. n.17123 del 2019). Conseguentemente, avuto riguardo al petitum sostanziale non vi sono dubbi che la giurisdizione a decidere la presente controversia spetti a questo Tribunale.
Nulla quaestio neppure sulla competenza, posto che la ricorrente presta attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore -Polo-Montale> di GL (IM), come si evince dal doc. 1 allegato al ricorso.
Venendo, quindi al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia partecipato al concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, bandito su base regionale e finalizzato alla copertura del personale docente per un totale di 4 posti disponibili, classificandosi al n. 6 della graduatoria di merito della classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari.
Sulla Provincia di Imperia il contingente da destinare alla nomina in ruolo su quella classe di concorso era pari a due unità, segnatamente uno presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Fermi-Polo-Montale di GL ed uno presso il Polo Tecnologico Imperiese.
Con decreto del 20.07.2023 n. 1647 l' individuava quali Controparte_3 destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24, per quella classe di concorso, relativamente alla provincia di Imperia, le prof. sse e . Persona_1 Persona_2
Al riguardo, parte ricorrente ha dedotto che al termine della conclusione della procedura concorsuale, la Prof. rinunciava all'incarico e che pertanto la sede di servizio del Polo Persona_1
Tecnologico Imperiese diveniva vacante. Parimenti, la Prof.ssa - individuata per il ruolo Parte_3 presso l'Istituto -Chiodo> della Spezia - rinunciava all'incarico, lasciando così vacante il posto a lei loro assegnato.
Ebbene, pur non essendovi in atti traccia delle suddette formali rinunce, con la scelta di non costituirsi, il convenuto non ha dedotto in giudizio elementi di segno contrario, né ha addotto una CP_1 diversa prospettazione dei fatti.
Peraltro, quanto alla rinuncia della Prof.ssa la prova di detta circostanza si desume dal fatto Per_1 che all'odierna ricorrente è stato conferito in data 30/8/2023 l'incarico di supplente con contratto a tempo determinato con decorrenza 1/9/2023- 30/6/2024 per l'insegnamento della classe di concorso
B023 proprio presso il Polo Tecnologico imperiese (v. doc. 10).
Risulta quindi evidente che l'amministrazione convenuta, a fronte della rinuncia della candidata per la copertura del posto vacante, abbia fatto ricorso allo strumento dell'assunzione a Per_1 tempo determinato in luogo della assegnazione del posto ai candidati idonei provenienti da concorso ordinario, mediante scorrimento della relativa graduatoria.
Non essendosi costituito in giudizio il non ha fornito alcuna ragione giustificante detta CP_1 scelta. In ogni caso, si ritiene che, nella specie, in presenza di ulteriori candidati idonei, l'amministrazione non avesse alcuna discrezionalità nella decisione di non completare il contingente di assunzioni previsto ad inizio procedura (4 cattedre), giacchè le stesse le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'a.s. 2023/2024 prevedevano come unica ipotesi di mancata assegnazione di una cattedra disponibile quello dell'esaurimento dei candidati aventi titolo (v. doc. 12 pag. 3).
Anche il dato normativo è chiaro nello stabilire che “sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi” (così comma
3 art. 3 D.Lgs. n. 59/2017).
Tali indicazioni rispondono alla evidente esigenza di limitare il ricorso ai contratti a termine cui è improntata tutta la normativa specifica del settore scolastico, anche al fine di garantire continuità didattica agli studenti.
La domanda è quindi fondata e viene accertato che la ricorrente aveva diritto nell'as. 2023-2024 a essere individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari nella Provincia di Imperia.
Le conseguenze di carattere economico, come da richiesta della ricorrente, si rimettono a separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara il diritto della Professoressa ad essere individuata come destinataria di Parte_1 contratto a tempo pieno indeterminato per l'insegnamento della materia B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari nella Provincia di Imperia con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024;
-condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, Euro 259,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, il 17/11/2025
Il Giudice EL UI
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 16/10/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 13/11/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
PQM
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. EL UI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa EL
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 147 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. MAGGIANI LUIGI che la Parte_1 rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente: ha concluso come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. la Professoressa premesso: Parte_1
-di essere attualmente dipendente - in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico per l'insegnamento della materia B023 Laboratori per i servizi socio sanitari - del in servizio presso l'Istituto Superiore Fermi-Polo-Montale Controparte_1 di GL;
-di aver in precedenza partecipato al concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, bandito su base regionale e finalizzato alla copertura del personale docente per un totale di 4 posti disponibili, classificandosi al n. 6 della graduatoria di merito della classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari, approvata con decreto del Direttore Generale dell'
[...]
n. 434 del 13.03.2023 (a cui la Regione Liguria era stata aggregata); Controparte_2
-di avere indicato quale prima assegnazione preferenziale la provincia di Imperia e quale seconda la provincia di Savona;
-che con decreto del 20.07.2023 n. 1647 l' individuava, nel Controparte_3 relativo allegato, i destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24, sulla classe di concorso e nella provincia rispettivamente indicate;
-che in particolare per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari venivano identificati - in ordine di posizione - i seguenti candidati: e (per Persona_1 Persona_2 la Provincia di Imperia); (per la Provincia di Savona) e (per la Provincia Parte_2 Parte_3 della Spezia;
- che in ottemperanza a quanto sopra, con successivo decreto n. 1676 del 25.07.2023, venivano assegnate le sedi di servizio come segue:
1. Polo Tecnologico;
2. Persona_1 CP_4
- di GL;
3. di Persona_2 Parte_3
La Spezia;
4. - di Savona: Parte_2
-di aver appreso che le candidate - assegnataria della cattedra presso il Polo Persona_1
Tecnologico Imperiese - e - individuata per il ruolo presso l'Istituto -Chiodo> Parte_3 della Spezia - rinunciavano all'incarico, lasciando così vacanti i posti loro assegnati;
-che infatti, le sedi loro assegnate tornavano disponibili al momento della nomina per le supplenze annuali dalle graduatorie provinciali (cd. ) senza che l' , provvedesse, come Controparte_2 invece aveva fatto per le altre classi di concorso a dare preliminarmente avvio della fase delle cd.
, ovvero della procedura che prevede le immissioni in ruolo con assegnazioni dei posti rimasti liberi a seguito delle rinunce verificatesi durante la fase ordinaria;
-che peraltro, proprio la ricorrente, in data 30.08.2023, veniva individuata per l'incarico di supplenza sino termine dell'anno scolastico per l'insegnamento di B023 Laboratori per i Servizi Socio Sanitari proprio presso il Polo Tecnologico Imperiese (doc. 10) ed anche il posto disponibile a La Spezia veniva assegnato con supplenza annuale alla professoressa;
Persona_3
-che, appreso che nonostante le rinunce non si era provveduto allo scorrimento della graduatoria, essendo ella collocata in posizione utile per l'immissione in ruolo, con raccomandata PEC del 17.07.2024 (doc. 11) chiedeva all'amministrazione competente l'immissione in ruolo con retrodatazione, ma detta istanza rimaneva priva di riscontro.
Tanto premesso e dedotto la ha adito il Tribunale di Imperia, in funzione di Parte_4
Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla stipula di contratto a tempo pieno ed indeterminato per l'insegnamento della materia B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari nella Provincia di Imperia con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024, con ogni conseguenza di ordine giuridico ed economico/retributivo da quantificarsi in separato giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica il non si è costituito in giudizio. CP_5
Ritenuto non necessario procedere alla integrazione del contraddittorio, posto che la ricorrente non ha domandato emettersi un provvedimento che incida sulle graduatorie o sulle assegnazioni e, ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata fissata per la discussione l'udienza del 13/11/2025.
All'esito di detta udienza, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, la causa viene così decisa.
****
Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, si rammenta che in tema di scorrimento di graduatorie nel pubblico impiego la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio.
Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-
2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)" (così ex multis. v. ordinanza
S.U. n.17123 del 2019). Conseguentemente, avuto riguardo al petitum sostanziale non vi sono dubbi che la giurisdizione a decidere la presente controversia spetti a questo Tribunale.
Nulla quaestio neppure sulla competenza, posto che la ricorrente presta attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore -Polo-Montale> di GL (IM), come si evince dal doc. 1 allegato al ricorso.
Venendo, quindi al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia partecipato al concorso ordinario indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, bandito su base regionale e finalizzato alla copertura del personale docente per un totale di 4 posti disponibili, classificandosi al n. 6 della graduatoria di merito della classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari.
Sulla Provincia di Imperia il contingente da destinare alla nomina in ruolo su quella classe di concorso era pari a due unità, segnatamente uno presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Fermi-Polo-Montale di GL ed uno presso il Polo Tecnologico Imperiese.
Con decreto del 20.07.2023 n. 1647 l' individuava quali Controparte_3 destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24, per quella classe di concorso, relativamente alla provincia di Imperia, le prof. sse e . Persona_1 Persona_2
Al riguardo, parte ricorrente ha dedotto che al termine della conclusione della procedura concorsuale, la Prof. rinunciava all'incarico e che pertanto la sede di servizio del Polo Persona_1
Tecnologico Imperiese diveniva vacante. Parimenti, la Prof.ssa - individuata per il ruolo Parte_3 presso l'Istituto -Chiodo> della Spezia - rinunciava all'incarico, lasciando così vacante il posto a lei loro assegnato.
Ebbene, pur non essendovi in atti traccia delle suddette formali rinunce, con la scelta di non costituirsi, il convenuto non ha dedotto in giudizio elementi di segno contrario, né ha addotto una CP_1 diversa prospettazione dei fatti.
Peraltro, quanto alla rinuncia della Prof.ssa la prova di detta circostanza si desume dal fatto Per_1 che all'odierna ricorrente è stato conferito in data 30/8/2023 l'incarico di supplente con contratto a tempo determinato con decorrenza 1/9/2023- 30/6/2024 per l'insegnamento della classe di concorso
B023 proprio presso il Polo Tecnologico imperiese (v. doc. 10).
Risulta quindi evidente che l'amministrazione convenuta, a fronte della rinuncia della candidata per la copertura del posto vacante, abbia fatto ricorso allo strumento dell'assunzione a Per_1 tempo determinato in luogo della assegnazione del posto ai candidati idonei provenienti da concorso ordinario, mediante scorrimento della relativa graduatoria.
Non essendosi costituito in giudizio il non ha fornito alcuna ragione giustificante detta CP_1 scelta. In ogni caso, si ritiene che, nella specie, in presenza di ulteriori candidati idonei, l'amministrazione non avesse alcuna discrezionalità nella decisione di non completare il contingente di assunzioni previsto ad inizio procedura (4 cattedre), giacchè le stesse le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'a.s. 2023/2024 prevedevano come unica ipotesi di mancata assegnazione di una cattedra disponibile quello dell'esaurimento dei candidati aventi titolo (v. doc. 12 pag. 3).
Anche il dato normativo è chiaro nello stabilire che “sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi” (così comma
3 art. 3 D.Lgs. n. 59/2017).
Tali indicazioni rispondono alla evidente esigenza di limitare il ricorso ai contratti a termine cui è improntata tutta la normativa specifica del settore scolastico, anche al fine di garantire continuità didattica agli studenti.
La domanda è quindi fondata e viene accertato che la ricorrente aveva diritto nell'as. 2023-2024 a essere individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio sanitari nella Provincia di Imperia.
Le conseguenze di carattere economico, come da richiesta della ricorrente, si rimettono a separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara il diritto della Professoressa ad essere individuata come destinataria di Parte_1 contratto a tempo pieno indeterminato per l'insegnamento della materia B023 - Laboratori per i servizi socio sanitari nella Provincia di Imperia con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024;
-condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, Euro 259,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, il 17/11/2025
Il Giudice EL UI