Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 00 9 2 0 4 LA COF IE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 21006/98 Cron. 95 Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole 24 SEN TENZA per diritti L 3000 sul ricorso proposto da: 15/GEN. 2001 IL CANCELLIERE CA EL & C. DITTA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA FLLI RUSPOLI 2, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato ALBANESE MARIO, che lo rappresenta e Richiesta copia esecutiva da Sig. INPS difende unitamente all'avvocato DEL NEVO CLAUDIO, per diritti L. B1 GEN. 2001 giusta delega in atti;
il CELLIERE - ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 Centrale dell'Istituto, 4593 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 362/98 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 2/10/98, R.G.N. 862/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inamissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con decreto n.2001/94 in data 15.12.1994 il ET di Alessandria ingiungeva solidalmente alla ditta AR CE & C. s.a.s. ed al socio accomandatario sig. CE AR, di pagare all'INPS per contributi £.207.724.513, oltre somme aggiuntive ed interessi. L'opposizione proposta separatamente da CE AR, con ricorso del 13 gennaio 1995, veniva rigettata dallo stesso ET con sentenza in data 13 maggio 1997. L'appello proposto da CE AR è stato respinto dal Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede con sentenza in data 25 settembre 1998 con la quale l'appellante veniva condannato alle spese del grado. Per la cassazione di questa sentenza il AR ricorre con tre motivi. Resiste l'Istituto di previdenza con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.638 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insufficiente enunciazione nel ricorso per ingiunzione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda: non era indicata, in particolare, la normativa che sarebbe stata violata, né la fattispecie concreta di riferimento. Il ricorso era fondato unicamente su verbale di accertamento e non su modelli M01, quali documenti comprovanti il debito contributivo, e dunque le pretese erano fondate su una fattispecie in fase di accertamento e non ancora del tutto acclarata. A tali carenze non poteva supplire la semplice presenza di una prova scritta. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2702 c.civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e lamenta che la parziale 2100698.doc 3 Viyel evasione contributiva relativa ad un lavoratore sia stata ritenuta dal giudice di merito alla luce delle dichiarazioni dello stesso dipendente e di un prospetto retributivo (concernente le retribuzioni corrisposte in nero) per il periodo maggio 1982 -settembre 1983 privo di sottoscrizione e quindi privo del requisito necessario per essere considerato scrittura privata ai sensi dell'art.2702 c.civ. e in ordine al quale non vi era neppure onere di disconoscimento. Erroneamente il Tribunale lo aveva attribuito al datore di lavoro solo in via di mera probabilità. Col terzo motivo, CE AR denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) per mancato assolvimento da parte dell'ingiungente, attore in senso sostanziale, dell'onere della prova essendo a tal fine del tutto insufficienti i prospetti paga di cui al motivo precedente e le inattendibili dichiarazioni del teste NI, mentre l'ispettore dell'INPS si era limitato a dire di avere redatto la propria relazione dopo avere esaminato la dichiarazione del teste. Esaminando congiuntamente, per la stretta connessione delle censure, i tre motivi di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza. In ordine alla dedotta insufficienza dell'esposizione, nel ricorso proposto in via monitoria, dei fatti posti a fondamento della pretesa, l'assunto dell'attuale ricorrente è smentito dalla di lui ammissione che il ricorso faceva richiamo del verbale di accertamento dell'Istituto di previdenza, di talché il giudice e la stessa parte ingiunta ben erano in grado di individuare l'elemento fattuale che aveva dato luogo alla pretesa. Non è richiesta dalla legge (art.638 in relaz. all'art.125 c.p.c.) l'indicazione nel ricorso delle norme sulle quali si fonda la pretesa e, tanto meno, si esige il riferimento a una particolare modulistica dell'Istituto di previdenza. Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto costituire prova del credito azionato le dichiarazioni del teste NI che aveva riferito di avere lavorato per la ditta AR dal 1970 e, ininterrottamente, dal maggio 1992 al settembre 1993 e che gli era stato consegnato, con la retribuzione, un prospetto paga con indicazione di un importo inferiore, accompagnato da un biglietto informale nel quale era indicato quello reale;
il teste aveva altresì precisato che l'importo indicato nel prospetto ufficiale era corrispoto con assegno bancario, mentre il residuo veniva pagato in contanti. Né è censurabile il rilievo del Tribunale che ha ritenuto attendibili tali dichiarazioni non solo in quanto intrinsecamente coerenti e conformi ad una prassi largamente diffusa [...] ma soprattutto perché suffragate dai prospetti paga 2100698.doc informali che venivano consegnati al lavoratore unitamente alla busta paga F ufficiale. Il Tribunale ha chiaramente riconosciuto che essi non potevano costituire piena prova dei fatti attestati, non trattandosi di scrittura privata per mancanza di sottoscrizione, ma ha sottolineato come essi rafforzano il quadro probatorio come sopra delineato. Dunque, il giudice di merito non ha affatto affermato di fondare il proprio convincimento sul valore probatorio di una scrittura privata, ai sensi dell'art.2702 c.civ., sibbene su ben precisa deposizione testimoniale, rispetto alla quale i prospetti paga informali costituivano dato fattuale di rafforzamento della dichiarazione del teste. Evidentemente la fonte primaria del convincimento del Tribunale, a quanto emerge dalla lucida esposizione della sentenza, fu tale dichiarazione e non la produzione dei prospetti paga informali e neppure, quanto meno in misura decisiva, la conforme dichiarazione de relato dell'ispettore dell'Istituto che era stata sufficiente (come neppure l'opponente ha mai contestato) all'emanazione del decreto ingiuntivo ed era comunque liberamente apprezzabile nel giudizio di opposizione (Cass. 19 giugno 2000, n.8323; 3 giugno 1999, n.5435; Sez. U. 3 febbraio 1996, n.916). E' assorbente, in ogni caso, ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (ex multis v.Cass.14 aprile 1994, n.3948). Oltretutto, nel caso in esame, il giudice di merito ha in modo non irrazionale dato conto delle ragioni per le quali il teste NI era degno di credibilità, osservando come dall'ammissione di avere ricevuto compensi in nero potesse derivare una sua esposizione nei confronti del fisco, mentre l'opponente non ha neppure prospettato le ragioni che in concreto avrebbero potuto indurre il lavoratore a dichiarare il falso. Conclusivamente, il ricorso, proposto da uno (CE AR) dei due debitori solidali ingiunti, deve essere respinto. Le spese sono a carico della parte ricorrente per il principio della soccombenza (art.91 c.p.c.). P. T. M. 2100698.doc 5 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare a controparte le spese del giudizio di legittimità in £. MOD0, oltre £.2.000.000# per onorari. Così deciso in Roma, addì 9 novembre 2000. IL PRESIDENTE Vicente Free IL CONSIGLIERE ESTENSORE II Presidente: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAShill II Cons. estensore: Depositata in Cancelleria 5 GEN. 2001Oggi, I IL COLLABORATORE A D S , DI CANCELLERIA S 3 0 A O T 1 3 N T L O E O N , 5 . L C T A O . S R B E N A I ' P D S L 3 I L 7 A E N - T 8 D G S - I O O 1 S P 1 A N M D E I E S E , G I A O D G A R E E T O L T S T I N T G I A E E R S L I R E L D E D O 6 2100698.doc