Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1208/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.04.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della co- municazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.04.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.04.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione or- dinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, L. 681\1981, vertente
tra
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Pignatiello (Cod. Fisc. presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Arpaise (BN) alla Via Crocevia n. 1, in virtù di procura alle liti in atti
Appellante/Ricorrente
e
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_1 Controparte_2
Appellata/Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello e note relative all'odierna udienza trat- tata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante ha premesso di aver proposto opposizione innanzi il Giudice di Pace di
Maddaloni avverso Ordinanza Prefettizia emessa dalla – Controparte_1 [...]
102/2022 – Area III del 29.03.2022, notifi- Controparte_3
cata in data 08.04.2022, con la quale, viste le violazioni di cui agli artt. 186 comma
2 lettera C e 186 comma 2 bis nonché 187 comma 1 e comma 1 bis del C.d.S., si de- cretava quanto segue “sospesa per un periodo di anni due, la patente di guida n.
ctg. B, rilasciata il 19/09/2021 a (ed ogni al- NumeroD_1 Persona_1 tra eventuale patente) con decorrenza dalla data del ritiro”. L'appellante ha, poi, dedotto che con la medesima ordinanza veniva disposta dal Prefetto “…ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera C del C.d.S. la visita medica collegiale nei confronti del summenzionato sig. presso la Commissione Medica Locale Parte_1 patenti di guida di Caserta …”.
2
ha aggiunto che il provvedimento impugnato non riportava Parte_1
nessun cenno su come venisse rilevata la soprastante infrazione da parte dei Carabi- nieri della Compagnia di Maddaloni ma che, tuttavia, gli veniva sospesa la patente di guida per la durata di anni 2 con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, nonché di produzione alla suindicata di copia del relativo certificato in cui CP_1 si attestasse l'idoneità fisica alla conduzione di veicoli. Il giudizio di primo grado è stato, così, iscritto al n.r.g. 1654/2022 del Giudice di pace di Maddaloni e assegnato alla cognizione della dott.ssa Camerlengo.
In prime cure si è costituita la che ha contestato tutte le censure Controparte_1 mosse dal ricorrente e, in via del tutto preliminare, la tardività dell'opposizione. Co- sì, all'esito della prima udienza celebratasi il giorno 21.07.2022, il Giudice di pace, con sentenza n. 1379/2022 del 28.07.2022, provvedeva statuendo che: “ (…) Va pre- liminarmente dichiarata la improcedibilità del ricorso. Il termine per proporre l'op- posizione è di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, termine non rispettato nel caso che ci occupa. Il ricorrente che nell'atto introduttivo asserisce di aver ricevuto la notifica il giorno 8 aprile 2022 (nella relata il giorno non viene in- dicato) provvede poi a depositare il ricorso il giorno 11 maggio 2022 (come da tim- bro apposto dalla Cancelleria), ossia fuori termine. Per tale motivo il ricorso va di- chiarato inammissibile per tardività”. Il giudice di pace disponeva, altresì, la totale compensazione delle spese di lite. Orbene, col gravame proposto parte appellante,
, ha chiesto, in via del tutto preliminare, la riforma della impu- Parte_1
gnata sentenza avuto riguardo la declaratoria di inammissibilità per proposizione dell'opposizione fuori termine giacché erronea rispetto alla valutazione del predetto termine e, nel merito, l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado per nullità dell'Ordinanza Prefettizia. L'appellata nonostante la regolarità Controparte_1
della notifica non si è costituita in giudizio restando, pertanto, contumace.
Ciò premesso, l'appello va integralmente accolto.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente va osservato che l'appello è certamente ammissibile.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibi- lità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
3
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Orbene, l'appellante ha ri- portato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di pace le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità restituita dalla Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo for- mulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentati- va che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia esclu- so, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudi- zio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappor- re a quella di primo grado”.
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos- se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado possono ritenersi condivisibili.
Preliminarmente, avuto riguardo la censura mossa dall'appellante circa l'erroneità della declaratoria di inammissibilità per deposito intempestivo del ricorso va osser- vato che la doglianza è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, è risultata pacifica la proposizione dell'opposizione a mezzo spe- dizione tramite servizio postale. Ora la data di spedizione del plico, così come evin- cibile dall'avviso A/R n. 15065845757-0 allegato in atti, è collocabile con la certez- za restituita dal timbro meccanografico apposto dall'Ufficio Postale alla data del
09.05.2022, mentre l'iscrizione a cura della cancelleria risulta essere stata effettuata in data 11.05.2022 (data di ricezione del plico presso l'Ufficio del giudice di pace).
Orbene, sul punto va osservato che in difetto di previsione normativa in merito all'individuazione del momento di pendenza della lite, la giurisprudenza della Su- prema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tutte le ipotesi in cui è ammesso il de- posito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve considerarsi, “quale data di inizio della lite, quella di spedizione del ricorso contro l'ordinanza di in- giunzione, non quella della materiale ricezione del medesimo da parte del cancellie- re”, con ciò ritenendo che sia del tutto irrilevante il momento in cui tale atto giunga
4
alla cancelleria o sia iscritto a ruolo a ruolo (v. Cass. civ. Sez. III, ordinanza, 04-11-
2022, n. 32586; Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 9486 del 09-04-2021).
In aggiunta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui "Qua- lora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo an- che l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'in- frazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì al momento, ante- riore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'a- gente postale per la spedizione". (Cfr. Cassazione con l'ordinanza 39388/21).
Dunque, la proposizione dell'opposizione va ancorata alla data di spedizione del pli- co ovvero alla data del 09.05.2022 e non a quella di deposito in cancelleria dell'11.05.2022 con la conseguenza che la medesima va dichiarata tempestiva e ri- formata la sentenza sul relativo capo.
Passando, poi, al vaglio del merito, l'appellante con un primo motivo deduce la nul- lità del verbale elevato dai CC e sopra richiamato per omesso invito al ricorrente del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p.
Dunque, in via principale, va esaminata la doglianza afferente il mancato avviso al ricorrente del diritto di farsi assistere da un difensore.
Orbene, va premesso in tema di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. che in via generale l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferi- bile, che impone alla p.g. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della fa- coltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l'obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di proce- dere all'effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l'arrivo del difensore eventualmente nominato.
Peraltro, sulle formalità dell'avviso si è espressa anche la Circolare Ministeriale N.
300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005: “gli esami svolti mediante l'etilometro devo- no ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art.
354 co. 3 c.p.p. e per tali atti vige la normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. la quale impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico
e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le inda-
5
gini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fidu- cia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garan- zia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.”.
Quindi da tale Circolare emerge con chiarezza che l'accertamento eseguito con eti- lometro, rientrando fra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354 co. 3 c.p.p. impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto, prima che il conducente venga sottoposto a controllo allo stesso deve essere rivolto uno specifico e circostanziato avviso scritto in ordine alla possibilità di avvalersi di un difensore all'atto dell'esecuzione del controllo. Tale avviso, sottolinea la Pt_2
re, non va confuso con la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p., poiché quella costituisce un semplice invito a garanzia del diritto di difesa e non può ritenersi esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.
Ora, la giurisprudenza di legittimità, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite
Penali della Corte di Cassazione n. 5396 del 2015, ha ribadito che la nullità conse- guente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. Att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del com- binato disposto dell'art. 180 c.p.p., e art. 182, comma 3, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado e, pertanto, a fortiori con l'atto di opposizione all'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di gui- da (sanzione che consegue in ogni caso all'accertamento dell'illecito). La consacra- zione, per iscritto e contestuale, dell'avviso e della relativa ricezione «in un atto de- stinato a documentare l'attività svolta», attesa la sua natura fidefacente, non è un formalismo fine a se stesso, ma è coessenziale a un atto di garanzia (quale è l'avviso de quo), da ritenersi tale se vi è la prova certa (la redazione scritta contestuale) del medesimo e non una prova incerta e appunto “surrogata”.
Ciò chiarito, occorre esaminare la natura degli accertamenti cui il soggetto, coinvol- to in un incidente stradale, può essere sottoposto e dai quali emergano elementi di valutazione dello stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool, a seconda cioè che tali esiti siano contenuti nella documentazione rilasciata dall'apparecchio in dotazione della polizia giudiziaria, oppure in una certificazione sanitaria, eventual- mente estesa alla prognosi delle lesioni accertate.
6
Si tratta, in entrambe le ipotesi, di atti certamente utilizzabili nel processo penale ai fini dell'accertamento di una condotta del conducente rilevante ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. b) o c) C.d.S.; ma tale equipollenza probatoria non elide le diversità affe- renti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel pro- cesso penale.
Nel primo caso, infatti, si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equi- parabile a quelli previsti negli artt. 352 e 354 del codice di rito, al quale, pertanto, ha facoltà di assistere il difensore dell'indagato e soltanto in relazione al quale, proprio in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell'operato della polizia giudiziaria, il legislatore ha previ- sto l'avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen. (Cfr. SS.UU. n. 15453 del
29/01/2016) norma che va ad integrare la previsione di cui all'art. 356 c.p.p. renden- do concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso l'avvertimento all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Tale apparato di facoltà e garanzie è direttamente collegato alla natura dell'atto, alla qualità dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all'indiziato di un reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i mecca- nismi propri del processo penale. Ed è coerente con il disposto di cui all'art. 220 disp. att., c.p.p., secondo cui, quando "nel corso di attività ispettive o di vigilanza
(...) emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...) sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice" (cfr. Cass. SS.UU.n.
5396/2015).
Nel secondo caso, invece, l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel diverso contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente del veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un pro- tocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica.
Tale attività non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del sog- getto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, per cui non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sen- si dell'art. 114 disp. att. c.p.p. (cfr. Cassazione sez. 4 n. 53293 del 27/09/2016).
La successiva utilizzabilità dell'atto in sede processuale va quindi equiparata a quel- la di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria, anche ove
7
l'acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l'accertamento sani- tario sia già stato avviato, esclusivamente nell'ambito di quel protocollo
Ove, invece, l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art.114 più volte richiamato. In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressa- mente attribuita dalla legge: l'art. 348 co. 4, c.p.p. prevede, per l'appunto, che "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera", precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costo- ro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero (cfr. sez. 3 n. 16683 del
05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015 Cc. (dep. 12/02/2016), Rv.
266267)
In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la perso- na sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte de- scritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo or- ganizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il sogget- to. L'avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere ido- neo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede cono- scenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nomina- re un difensore che lo assista durante l'atto (Cfr. sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017).
Proprio in tale diversità risiede il discrimine rilevante ai fini dell'obbligatorietà o meno dell'avviso: chiarito infatti che la necessità dell'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito (esame spirometrico o clinico), ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria, alla stregua di tale presupposto possono essere risolti i problemi derivanti dalle interferenze cui sopra si è accennato.
L'obbligo di dare l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., c.p.p., sussisterà, pertanto,
8
non solo nel caso - del tutto pacifico - in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell'art. 186 co. 4 C.d.S., all'accertamento del tasso alcolemico mediante apparec- chiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimi- le, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ai sensi dell'art. 186 co. 5 stesso codice, allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. In tale ipotesi, ove l'esame clinico sia stato condotto su richiesta dell'organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell'art. 186 C.d.S., l'accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d'indagine, per il qua- le, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l'obbligo dell'avviso ex art. 114 disp. att.
Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell'avviso ex art. 144 disp att., la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allor- quando l'esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.
In tema di guida in stato di ebbrezza, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste l'obbligo di preavviso al conducente coinvolto in un sinistro stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, salvo che tale prelievo avvenga nell'ambito degli ordi- nari protocolli medici. In tal senso non assume però alcuna rilevanza la priorità as- segnata dal colore del codice di ingresso al pronto soccorso (Cfr. Corte di Cassazio- ne, sez. IV Penale, sentenza n. 49898/19).
Ora, avuto riguardo il caso di specie viene in rilievo la circostanza per cui nelle more del presente giudizio di appello è intervenuta (data del deposito 02.10.2024) senten- za penale n. 3514/2024 di assoluzione del sui seguenti rilievi Parte_1 per cui “Gli esami consegnavano una alterazione penalmente rilevante sia di alcol che da sostanze stupefacenti: E tuttavia tali esiti devono ritenersi inutilizzabili e, quindi, da non considerarsi ai fini del decidere. In mancanza di ulteriori elementi,
l'imputato va assolto per insussistenza dei fatti. La declaratoria di nullità dell'accertamento consegue all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'esame. E la circostanza paventata dell'impossibilità di procede- re ritualmente fosse stata imposta dallo stato di incoscienza del è smen- Parte_1
9
tita dagli atti: leggendo il referto stilato dai medici del pronto soccorso al momento dell'arrivo del paziente all'ospedale di emerge che questi aveva dichiarato CP_1
'lesioni in seguito di incidente stradale frontale con altra autovettura'. Dall'esame obiettivo è dato leggere poi che era in stato confusionale ma non in stato Parte_1 di incoscienza. Ciò dimostra che la possibilità di interloquire con l'imputato non era preclusa e, pertanto, l'omissione che determina la nullità non sia da ricondurre ad una impossibilità oggettiva. In diritto infatti è prescritto che nel caso si debba ef- fettuare un accertamento urgente di polizia giudiziaria sul tasso alcolemico è neces- sario il previo avviso al soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al compimento dell'atto stesso, in conformità all'art. 114 disp. att. c.p.p. Si tratta, infatti, di un atto di polizia giudiziaria 'garantito' dall'assistenza difensiva ex art. 356 c.p.p. tra cui rientrano gli accertamenti tramite struttura sanitaria preposta
e incaricata. L'avviso è, quindi, funzionale all'effettività della difesa tecnica, la cui omissione è riconducibile nell'alveo delle nullità generali ex art. 178 lett. c) c.p.p. di talché – proprio per garantire la difesa ed evitare l'invalidità dell'atto – è essenzia- le dimostrare che l'avviso sia stato ritualmente dato dalla polizia procedente. (…)
Giurisprudenza recente ha chiarito, inoltre, che sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp.att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alco- lemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria. Cfr sez. 4 n. 12638/2017, sez. 4 n. 3340 del 22.12.2016 (…) In conclusione, estromesso
l'accertamento effettuato, non sussistono elementi probatori utili a sostegno delle imputazioni: il fatto non sussiste.
P.Q.M.
assolve l'imputato dai reati lui ascritti, perché il fatto non sussiste”.
Dunque, come già accertato in sede penale, gli accertamenti alcolemici e tossicolo- gici chiesti dagli Organi di Polizia intervenuti venivano espletati su richiesta dell' n maniera eccentrica rispetto al protocollo sanitario di prelievi già dispo- CP_4
sti per ragioni cliniche sulla persona del , come è dato evincere dalla do- Parte_1
cumentazione sanitaria prodotta in prime cure dalla appellata Controparte_1
(cfr. Verbale di P.S. cartella clinica di P.S. n. 2022003624) e acquisita nel procedi- mento penale sopra richiamato.
Ora non può che trarsi - come richiesto dall'appellante - dalla sentenza penale di as- soluzione prodotta nelle more di questo giudizio la prova della infondatezza della
10
contestazione oggetto dell'Ordinanza Prefettizia impugnata.
Va, peraltro, dato atto anche all'ulteriore circostanza per cui il periodo di anni 2 di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria elevata in data
08.04.2022 al risulta già integralmente espiato alla data Parte_1 dell'08.04.2024.
Tuttavia, dalla sentenza penale n. 3514/2024 e l'esito cui è pervenuta e considerato che non risulta venuto meno da parte dell'appellante l'interesse a coltivare il giudi- zio di impugnazione, avendo egli stesso depositato note per l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, l'Ordinanza Prefettizia de qua va annulla- ta.
Ogni ulteriore motivo assorbito.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto va dichiarato il ricorso pro- posto in primo grado ammissibile in rito e, nel merito, fondato con conseguente an- nullamento dell'Ordinanza Prefettizia impugnata in prime cure.
Le spese
Le spese di lite vengono compensate in ragione del fatto che la sentenza penale di assoluzione risulta intervenuta e allegata nelle more del giudizio di appello, nonché in considerazione dell'esito degli accertamenti alcolemici e tossicologici posti a fon- damento dell'ordinanza oggetto dell'opposizione. Va altresì considerata la particola- rità dei fatti sottesi al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• in riforma della sentenza n. 1379/2022 dichiara l'opposizione procedibile e ammissi- bile;
• accoglie l'opposizione giacché fondata con annullamento dell'Ordinanza Prefettizia;
• compensa le spese di giudizio sia del primo che del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
11