CASS
Sentenza 20 ottobre 2021
Sentenza 20 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2021, n. 37745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37745 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NO NZ ricorre avverso la sentenza in data 3/4/2019 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha negato la sussistenza della continuazione tra i fatti oggetto dell'odierno giudizio e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/10/2006, irrevocabile dal 21.10.2008, entrambe pronunciate per reati commessi in violazione della normativa sugli stupefacenti. Deduce: 1.1. "Violazione artt. 125, terzo comma, cod.proc.pen. - 546, 1° comma, lett. e) c.p.p. - 81, 2° comma cod.pen., in riferimento all'art. 606, lett. b) ed e) c.p. p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37745 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/09/2021 Con l'unico motivo si ricorso si sostiene che «la motivazione adottata dalla Corte di appello tradisce la corretta interpretazione delle condotte di reato attribuite al ricorrente e, tale censura, risulta evidente già sulla base dell'esame della motivazione della sentenza impugnata, atteso che la stessa reca un dato probatorio di assoluta certezza: in entrambe le vicende processuali il NO NZ ricopre il ruolo di esportatore della sostanza stupefacente, esclusivamente dalla Spagna in Italia, concorrendo dapprima con l'UC (nel corso dell'anno 2001) e successivamente con il AN (nel corso dell'anno 2003)». Vengono, dunque, illustrate le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a riconoscere il vincolo della continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello -pur riconoscendo che in entrambe le sentenze NO è stato condannato per la sua presenza in Spagna con la veste di acquirente di cocaina da importate in Italia- ha negato la sussistenza della continuazione in ragione della distanza temporale tra le due condotte e per la diversa identità dei suoi interlocutori, ossia UC nel 2001 e AN nel 2003. I Magistrati dell'appello aggiungono che «non vi sono elementi pregnanti per riconoscere l'esistenza del medesimo disegno criminoso: appare piuttosto che il soggetto, forte della sua conoscenza della situazione spagnola, concorra prima con un soggetto (UC); in seguito a decisione estemporanea, maturata con l'evolversi delle dinamiche del mercato, concorra, un biennio dopo, con altro soggetto (AN)». A fronte di una motivazione che non può certo definirsi mancante e che, in quanto tale, mostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va rilevato come il ricorso non sia volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, opponendo a queste la valorizzazione del tempo decorso e della parziale riconducibilità del denaro al fatto di reato in esame. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a 2 dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ON RA Domenico Gallo
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NO NZ ricorre avverso la sentenza in data 3/4/2019 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha negato la sussistenza della continuazione tra i fatti oggetto dell'odierno giudizio e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/10/2006, irrevocabile dal 21.10.2008, entrambe pronunciate per reati commessi in violazione della normativa sugli stupefacenti. Deduce: 1.1. "Violazione artt. 125, terzo comma, cod.proc.pen. - 546, 1° comma, lett. e) c.p.p. - 81, 2° comma cod.pen., in riferimento all'art. 606, lett. b) ed e) c.p. p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37745 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/09/2021 Con l'unico motivo si ricorso si sostiene che «la motivazione adottata dalla Corte di appello tradisce la corretta interpretazione delle condotte di reato attribuite al ricorrente e, tale censura, risulta evidente già sulla base dell'esame della motivazione della sentenza impugnata, atteso che la stessa reca un dato probatorio di assoluta certezza: in entrambe le vicende processuali il NO NZ ricopre il ruolo di esportatore della sostanza stupefacente, esclusivamente dalla Spagna in Italia, concorrendo dapprima con l'UC (nel corso dell'anno 2001) e successivamente con il AN (nel corso dell'anno 2003)». Vengono, dunque, illustrate le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a riconoscere il vincolo della continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello -pur riconoscendo che in entrambe le sentenze NO è stato condannato per la sua presenza in Spagna con la veste di acquirente di cocaina da importate in Italia- ha negato la sussistenza della continuazione in ragione della distanza temporale tra le due condotte e per la diversa identità dei suoi interlocutori, ossia UC nel 2001 e AN nel 2003. I Magistrati dell'appello aggiungono che «non vi sono elementi pregnanti per riconoscere l'esistenza del medesimo disegno criminoso: appare piuttosto che il soggetto, forte della sua conoscenza della situazione spagnola, concorra prima con un soggetto (UC); in seguito a decisione estemporanea, maturata con l'evolversi delle dinamiche del mercato, concorra, un biennio dopo, con altro soggetto (AN)». A fronte di una motivazione che non può certo definirsi mancante e che, in quanto tale, mostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va rilevato come il ricorso non sia volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, opponendo a queste la valorizzazione del tempo decorso e della parziale riconducibilità del denaro al fatto di reato in esame. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a 2 dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ON RA Domenico Gallo