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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2024, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 12985/2022 R.G. chiamata all'udienza dell'11/12/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. L. Moramarco
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28/11/2022, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere docente con contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso A030
(sostegno AD00), presso il C.D. S. Francesco D'Assisi di Altamura (BA) – esponeva di aver ricevuto, in data 15/12/2021, missiva notificata a mani della con cui veniva Pt_2
invitata a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione, a) la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione;
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore ai 20 giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Lamentava che la D.S., con provvedimento datato 10/1/2022, aveva emesso, ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 1/4/2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l.n. 28/5/2021, n.
76, provvedimento di accertamento dell'inosservanza degli obblighi e contestuale sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. Adiva, pertanto, il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o illecito il provvedimento di sospensione disposto dal 5° circolo didattico “San Francesco d'Assisi”, con condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento derivanti dal rapporto di lavoro (euro 2.224,48) o, in subordine, al pagamento di una somma pari al 50% della retribuzione o alla diversa somma ritenuta di giustizia dal 10/1/2022 al
18/2/2022; in via subordinata, condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme indebitamente trattenute sullo stipendio dei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2022, rideterminando la somma dovuta al netto delle trattenute già effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2022, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso né per parte ricorrente né per parte resistente.
E' evidente che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte della ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da
Pag. 2 di 3 parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/11/2022 da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 11/12/2024
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 12985/2022 R.G. chiamata all'udienza dell'11/12/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. L. Moramarco
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28/11/2022, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere docente con contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso A030
(sostegno AD00), presso il C.D. S. Francesco D'Assisi di Altamura (BA) – esponeva di aver ricevuto, in data 15/12/2021, missiva notificata a mani della con cui veniva Pt_2
invitata a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione, a) la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione;
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore ai 20 giorni dalla ricezione dell'invito; d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Lamentava che la D.S., con provvedimento datato 10/1/2022, aveva emesso, ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 1/4/2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l.n. 28/5/2021, n.
76, provvedimento di accertamento dell'inosservanza degli obblighi e contestuale sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. Adiva, pertanto, il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o illecito il provvedimento di sospensione disposto dal 5° circolo didattico “San Francesco d'Assisi”, con condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento derivanti dal rapporto di lavoro (euro 2.224,48) o, in subordine, al pagamento di una somma pari al 50% della retribuzione o alla diversa somma ritenuta di giustizia dal 10/1/2022 al
18/2/2022; in via subordinata, condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme indebitamente trattenute sullo stipendio dei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2022, rideterminando la somma dovuta al netto delle trattenute già effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2022, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso né per parte ricorrente né per parte resistente.
E' evidente che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte della ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da
Pag. 2 di 3 parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/11/2022 da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 11/12/2024
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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