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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 156 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Sassari Piazza E. Costa n. 57, in persona del Commissario Straordinario pro tempore,
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Salvatore A. Miscali (c.f. ) e dell'Avv. Roberto Fanni (c.f. C.F._2
) in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e unito C.F._3 al presente atto, elett.te dom.ta in Oristano Via Carducci n. 35 presso la sede dell' CP_1
di Oristano.;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Caterina Mocci (C.F. , fax 070.344567, PEC C.F._5
1 e Alessandra Ferrari (C.F. , fax Email_1 C.F._6
070.306829, pec del Foro di Cagliari, ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, alla Via Antioco Loru n. 41, in virtù di procura in calce al presente atto;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di LA, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la
Parte
esponendo:
- di essere stato assunto dall' convenuta a partire dal maggio 2015 e fino Pt_1
al marzo 2017 con contratti a tempo determinato e successive proroghe, per lo svolgimento di funzioni di “assistente amministrativo”, in quanto inserito in una graduatoria di merito a tal fine disposta;
Parte
- che nello stipulare e reiterare detti contratti, era incorsa nell'abuso di cui all'art. 36 D.lgs. 165/2001, in quanto gli stessi erano stati stipulati in assenza di comprovate esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;
Parte
- che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 36, aveva utilizzato il contratto a termine in maniera ordinaria e continuativa per sopperire a carenze di personale amministrativo costanti nel tempo;
- che la resistente aveva in ogni caso interrotto illegittimamente il rapporto di lavoro alla data del 31 marzo 2017, con violazione dell'art. 16, comma 16, della L.R. n. Parte 17 del 27 luglio 2016, che imponeva ad di proseguire i contratti a tempo determinato in essere alla data del 1° gennaio 2017 – come nel suo caso – sino al 31 dicembre 2018, nonché con violazione del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, che concedeva agli enti del servizio sanitario nazionale di prorogare detti contratti sino all'espletamento di procedure concorsuali e, nello specifico, sino al 31 dicembre 2018;
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale, accertata l'illegittimità Parte del comportamento di la condannasse al risarcimento del danno patrimoniale sofferto ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 36, D.Lgs. 165/2001, rapportato nel quantum alla misura indicata dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 nonché
2 a disporre la riassunzione immediata del ricorrente sino al 31 dicembre 2018.
Parte Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando:
- che nel suo operato non vi era stato alcun abuso della contrattazione a tempo determinato, in quanto aveva proceduto con la stipula di tali contratti solo per “colmare le carenze di risorse umane all'interno del proprio assetto organizzativo”, determinate dal blocco regionale del turn over, che persisteva da alcuni anni;
- che tale strumento contrattuale si era reso necessario per continuare ad offrire i servizi ai propri utenti e, quindi, per la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale;
- che il rapporto di lavoro era stato interrotto legittimamente nel marzo 2017 in applicazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 81/2015, che prevedevano una durata massima del contratto a termine non superiore ai 36 mesi e, comunque, la possibilità di proroga per un massimo di cinque volte: il contratto del ricorrente era già stato prorogato cinque volte;
- che neppure vi sarebbe stata violazione del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, che riconosceva alle P.A. la possibilità di indire procedure di stabilizzazione del personale precario una volta individuati i fabbisogni organici, con proroga dei contratti a termine in scadenza: il censimento finalizzato a valutare le esigenze interne dell' era Pt_1
stato avviato solo nel marzo 2018.
Il Tribunale, con sentenza n. 22 del 30-3-2021, ha parzialmente accolto la domanda, statuendo:
“condanna ATS a pagare al ricorrente un'indennità onnicomprensiva pari all'ammontare di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di riassunzione immediata in servizio;
- condanna la resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge.”
Propone appello la cui resiste l'appellata con memoria. La Parte_3
controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
3 CONCLUSIONI
Per l'appellante: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 22/2021 del 30.03.2021 e pubblicata in pari data, del
Tribunale di LA, Sezione Lavoro
In via principale
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato: Parte
- rigettare il ricorso in appello come proposto dalla per infondatezza e, per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di LA n. 22/2021 del 30 marzo 2021, emessa dal Tribunale di LA.
- con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ha formulato quattro motivi di appello, tutti, peraltro, fondati sulla affermata legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con il ricorrente, legittimità che era stata, invece, negata dal Tribunale di LA.
Primo motivo di appello. Parte Con un primo motivo di appello, dopo avere precisato che, a suo parere, in conformità alla migliore dottrina, doveva ritenersi ammissibile la riconduzione delle esigenze temporanee ed eccezionali di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/2001 alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 del citato d. lgs. n. 368 del 2001, anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché caratterizzate dalla temporaneità, andando, invece, l'eccezionalità intesa in termini, non di imprevedibilità, quanto piuttosto di straordinarietà, trattandosi di concetto finalizzato ad escludere le esigenze riconducibili ad un bisogno permanente, ha ribadito, come già osservato in primo grado, che nella fattispecie in esame l'eccezionalità e la temporaneità richieste dalla legge erano state una diretta conseguenza del blocco del turn over stabilito dalla Regione e della Pt_3
conseguente impossibilità di procedere a diverse modalità di assunzione.
4 Come risultava dalla documentazione in atti di provenienza aziendale, ha evidenziato l'appellante, tutte le assunzioni erano, infatti, state motivate dall'impossibilità di adempiere tempestivamente ad essenziali o indifferibili incombenze amministrative e dal conseguente nocumento che, in caso contrario, sarebbe derivato all' sia in termini di inadempimento ai doveri d'ufficio, sia in Pt_1 termini di possibili danni economici sulla popolazione, sia quanto all'impossibilità di garantire il corretto espletamento di funzioni rientranti tra i livelli essenziali di servizio da garantire per legge.
Le assunzioni, pertanto, ha proseguito l'appellante, che erano state tutte sottoposte al vaglio e all'autorizzazione della erano state ancorate a Controparte_3
ragioni eccezionali, urgenti e temporanee ed erano state, altresì, funzionali ai piani di
P riordino dell'intera struttura sanitaria regionale che aveva in corso di CP_3
programmazione, in quanto finalizzate ad evitare futuri esuberi.
Parte aveva, inoltre, evidenziato, sotto il profilo formale, l'avvenuto rispetto, nella stipulazione e nella proroga dei contratti di lavoro censurati dal lavoratore, delle norme di legge dettate in materia, lamentando il fatto che il primo giudice non avesse considerato che non erano stati superati i 36 mesi complessivi di durata, né il limite delle cinque proroghe.
L'appellante aveva, quindi, infine, ribadito di non avere in alcun modo abusato della contrattazione a termine, considerato che nel caso di specie l'eccezionalità e la straordinarietà andavano riferite, non all'attività da svolgere, ma all'assenza del personale da dedicare all'attività medesima, che non era dipesa da una carenza di organico cronica e strutturale - la quale era stata affermata dal primo giudice, ma era rimasta del tutto indimostrata - ma era stata semplicemente determinata dalla temporanea impossibilità di rimpiazzare il personale che lasciava il lavoro ed era arrivata a livelli idonei a compromettere la normale gestione dei compiti istituzionali.
Secondo motivo di appello.
Parte Con un secondo motivo di appello, ha valutato sostanzialmente corretto il ragionamento svolto dal giudice di prime cure in relazione al risarcimento del danno riconosciuto all'appellato, sostenendo che, peraltro, per le ragioni sopra riportate in relazione al primo motivo di appello, lo stesso non fosse dovuto.
Terzo motivo di appello
5 Parte Con un terzo motivo di appello, ha impugnato il capo della sentenza con il quale erano state rigettate le domande proposte dall'attuale appellato in relazione all'affermato diritto di vedersi prorogato sino al 31 dicembre 2018 l'ultimo dei contratti Parte di lavoro a tempo determinato conclusi con la limitando le censure al punto in cui il primo giudice aveva qualificato illegittimo, per violazione dell'art. 36 D.Lgs.
165/2001, il contratto in questione e motivando le medesime con le stesse ragioni già illustrate in relazione al primo motivo di appello. Per il resto ha ribadito l'infondatezza della pretesa formulata dall'attuale appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Quarto motivo di appello
Parte Con un ultimo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Tribunale di
LA nella parte in cui il primo giudice aveva compensato per metà le spese del giudizio, osservando come l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attuale appellato avrebbe dovuto condurre il giudice ad escludere integralmente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che il mero fatto che la avesse Controparte_3
introdotto il blocco del turn over per il personale amministrativo delle aziende sanitarie pubbliche del territorio regionale non costituisca, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare la stipulazione dei contratti a termine oggetto di controversia.
Come è noto, l'art. 36, comma 1 e 2, D.Lgs. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n. 80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario esclusivamente mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili esclusivamente per ragioni temporanee ed eccezionali.
La norma ha, dunque, previsto che la forma esclusiva attraverso la quale la pubblica amministrazione può assumere il personale per il soddisfacimento del proprio fabbisogno ordinario è quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre la conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato deve essere limitata al soddisfacimento di esigenze di natura temporanea ed eccezionale, le quali, evidentemente, mai possono coincidere con la mera esigenza di soddisfacimento dei
6 fabbisogni ordinari.
L'esistenza di una situazione di blocco del turn over non può, pertanto, risultare idonea a giustificare, di per sé, il ricorso a forme flessibili di assunzione, visto che il predetto regime limitativo delle assunzioni può, in realtà, ingenerare esigenze di svariata natura, sia legate al soddisfacimento di fabbisogni ordinari, tra le quali rientra quella di assicurare la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale, sia, invece, legate al soddisfacimento di esigenze temporanee e eccezionali, necessitanti il ricorso alle assunzioni a termine al fine di non compromettere i livelli essenziali di funzionamento aziendale, quali la necessità di far fronte alla totale mancanza di determinate professionalità necessarie a garantire il funzionamento minimo degli uffici ovvero, sia pure indirettamente, il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
Non può, quindi, ritenersi che il menzionato blocco, per il solo fatto di impedire il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato, giustifichi, di per sé, in tutte le circostanze in cui in mancanza del blocco si sarebbe potuto procedere ad assunzioni stabili, il ricorso ad assunzioni flessibili.
In altri termini, la temporaneità e l'eccezionalità dell'esigenza giustificativa dell'apposizione del termine non possono coincidere con la mera persistenza del blocco delle assunzioni, dovendo le medesime piuttosto caratterizzare le ragioni concrete dell'assunzione.
A ragionare diversamente, d'altra parte, si finirebbe per giustificare, oltre che un aggiramento del regime limitativo delle assunzioni imposto con il blocco del turn over, altresì la sostanziale liberalizzazione, durante la vigenza dei detti regimi limitativi, dell'utilizzo della contrattazione a termine.
Nella fattispecie, sarebbe stato, pertanto, onere dell'attuale appellante, al fine di dimostrare la legittimità dei contratti a termine controversi, allegare e comprovare con la dovuta specificità la natura temporanea ed eccezionale delle esigenze concrete che avevano determinato la conclusione dei contratti a termine impugnati dalla parte appellata.
Parte A parere del Collegio, si tratta di onere che, invece, non ha assolto, visto che la medesima, nella memoria difensiva depositata in primo grado, si era limitata genericamente ad allegare che “la di LA registrava una forte carenza di Pt_5 risorse umane”, che “dette carenze di risorse umane andavano a ripercuotersi,
7 inevitabilmente, sulla funzionalità ed efficienza dei servizi”, che “l' Parte_6
procedeva, attraverso contratti a tempo determinato, a colmare le carenze di risorse umane all'interno del proprio assetto organizzativo”, che “le assunzioni a tempo determinato erano legate alle gravi carenze di risorse umane, determinate dal blocco del turn over che persiste da alcuni anni, aggravato dalla cessazione di contratti di lavoro con somministrazione temporanea avvenuta nel mese di ottobre 2014”, che “per poter continuare ad offrire i servizi agli utenti/pazienti, non si poteva che procedere attraverso assunzioni a tempo determinato”, che le assunzioni a tempo determinato “si erano rese necessarie proprio per il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per assicurare, comunque, la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale”. Parte non aveva, quindi, specificato neanche l'ufficio o il servizio al quale il personale assunto a termine doveva essere destinato, né, tantomeno, la quantità del personale presente negli uffici e servizi di destinazione nel momento in cui erano state deliberate le assunzioni a termine, la qualità e la quantità dei servizi richiesti agli uffici di destinazione dall'ente medesimo o dall'utenza, la natura dei detti servizi e il personale minimo necessario a farvi fronte, cosicché deve escludersi che la medesima avesse compiutamente allegato, e tanto meno comprovato, la sussistenza di circostanze temporanee e eccezionali, indotte dal blocco del turn over, idonee a giustificare il ricorso alle forme flessibili di assunzione.
Nel descritto contesto di totale genericità, rimane priva della dovuta specificità
Parte anche l'affermazione finale di contenuta sempre nella memoria difensiva di primo grado, secondo la quale in assenza delle assunzioni a termine “la soluzione al problema si sarebbe potuta concretizzare nella chiusura definitiva dei servizi interessati
(CUP/ticket)”, affermazione rimasta comunque del tutto priva di riscontro probatorio. Parte D'altronde, la nota del 3 marzo 2015 e la risposta della Controparte_3
del 31 marzo 2015 presenti in atti, le quali asseverano che, alla data della deliberazione di assunzione a termine n. 129 del 24 aprile 2015, non essendo stato previsto il rinnovo degli 8 lavoratori interinali addetti al servizio CUP-casse ticket, tale ultimo ufficio presentasse gravi carenze di personale addetto, non consentono di comprendere, in
Parte assenza di adeguate allegazioni provenienti da se vi fosse altro personale di ruolo addetto ai detti uffici e se, comunque, l'assunzione di tutti gli 8 lavoratori a termine da
8 adibire al servizio indicato per sostituire gli 8 lavoratori interinali con contratto in
Parte scadenza fosse stata necessaria ad evitare la chiusura dei servizi, ovvero se la avesse, in realtà, attraverso tutte o parte delle assunzioni, inteso ripristinare l'ordinaria e normale operatività degli uffici, facendo così fronte ad esigenze, non temporanee ed eccezionali, ma piuttosto legate al soddisfacimento dei propri fabbisogni ordinari.
D'altra parte, pur volendo superare il principio secondo cui resta escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di allegazioni prive di specificità (si vedano, tra le altre, Cass. 23976/2004, Cass. 3022/2018), anche la restante documentazione presente in atti relativa al periodo oggetto del procedimento, dalla quale si desume, ad esempio, che l'appellato, a seconda dei periodi, era stato formalmente assegnato ai servizi C.U.P. e Ticket ovvero al solo servizio C.U.P (si vedano i contratti e le relative proroghe presenti in atti), risulta del tutto generica in relazione alle concrete esigenze che avevano condotto alla stipulazione dei contratti a termine oggetto di controversia, contenendo la medesima il mero riferimento, di volta in volta, alle gravi carenze di risorse umane registrate nei servizi amministrativi a causa del blocco del turn over, tali da riflettersi sulla funzionalità e sulla efficienza dei servizi, alla necessità di provvedere a fabbisogni lavorativi connessi alla realizzazione di progetti vincolati sommariamente descritti, alla necessità di far fronte a fabbisogni lavorativi straordinari e temporanei, alla necessità di garantire la continuità di servizi essenziali, alla necessità, rappresentata dal Direttore del Servizio Bilancio, di assicurare l'adeguato svolgimento delle incombenze d'ufficio, con particolare riguardo ai tempestivi adempimenti dei debiti commerciali, alla carenza di personale di ruolo per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali senza soluzione di continuità negli uffici
CUP di LA e Tortolì e nei servizi amministrativi, alla richiesta da parte del responsabile dell'ufficio CUP e del Responsabile del Servizio Farmaceutico di poter disporre con urgenza di ulteriori risorse umane, oltre quelle di ruolo, per provvedere agli incombenti essenziali ed indifferibili propri delle strutture di competenza, alla necessità di far fronte ad ulteriori fabbisogni lavorativi in relazione a svariate esigenze produttive
(si vedano le deliberazioni del Commissario Straordinario del 8 giugno 2015, del 3 novembre2015, del 3 febbraio 2016, del 3 marzo 2016, del 4 aprile 2016, del 3 maggio
2016, del 6 luglio 2016, del 23 agosto 2016, del 11 novembre 2016).
Tutte mere valutazioni compiute dall' , la quale non ha, Parte_6
9 peraltro, provveduto, neanche in giudizio, alla allegazione delle specifiche circostanze di fatto che ne avevano costituito il presupposto.
Parte Deve, quindi, in conclusione ritenersi che come sarebbe stato suo specifico onere, non abbia allegato con la dovuta specificità, né tanto meno comprovato, la sussistenza delle necessarie esigenze temporanee ed eccezionali che avevano giustificato la conclusione dei contratti a tempo determinato impugnati dall'attuale parte appellata.
Per tutte le suddette ragioni, anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, tutti formulati sul presupposto della affermata legittimità dei contratti in questione, devono essere rigettati.
Parte Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da deve, quindi, essere rigettato, in quanto infondato, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell'ente appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma
17, l. 228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per il giudizio d'appello, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
10 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 2-10-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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