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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2633/2024
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2633/2024
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi:
allegato al verbale di udienza del 9/11/2025
Il Giudice preso atto di quanto verbalizzato dalle parti, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2633/2024
tra
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Parte_1 Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele La Rocca, elett.te dm.ta presso il suo studio in Torre
[...]
Annunziata (na) alla Via dei Mille n.4
PARTE OPPONENTE
e
Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. Parte_1
La domanda monitoria era fondata su un rapporto di procacciamento di affari, Parte_2
fondato su apposita lettera di incarico della odierna opponente.
Nello specifico, parte opponente è agente della NI (la cui mandataria è la UN) per la conclusione di contratti di auto a noleggio e, al fine di espletare tale incarico, aveva consegnato lettera di incarico al sig. , il quale aveva assunto la veste di procacciatore di affari. Controparte_2
Ha dedotto parte opponente che la domanda introdotta per via monitoria non poteva ritenersi provata, non essendo supportata da prova scritta del credito, inoltre ha rappresentato che il sig. aveva CP_2
raffigurato la stipula di un considerevole numero di contratti che, ad una più attenta verifica, risultavano inefficaci, in quanto in realtà mai conclusi.
È rimasta contumace parte opposta e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
1) domanda principale.
La domanda principale è infondata in quanto non provata.
Va premesso in punto d i diritto che il procacciatore d'affari è un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è Svolta nell'ambito del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.
Costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione in via analogica di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (Cass. n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità, che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che, assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.), caratterizza il procacciatore d'affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto pagina 3 di 5 ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass. n. 12694 del 2010).
Il mediatore e il procacciatore d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali, la prima tipica e la seconda atipica, che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione. E proprio perché il procacciatore d'affari agisce in base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica (v. Cass.
S.U. 19161/2017).
Sicuramente appare applicabile la diposizione di cui all'art 1748 c.c., che prevede la nascita del diritto al compenso solo al momento della conclusione dell'affare (con relativo onere della prova a carico dell'agente Cass. 10821/2011).
Nel caso di specie, non è stata provata alcuna conclusione di affari, atteso che il ricorrente, odierno opposto, ha depositato in sede monitoria dei contratti non firmati da entrambe le parti (il cliente locatario e la Unipol Rental spa) e quindi non perfezionatisi, non conclusisi. Segnatamente, tutti i contratti depositati nel ricorso monitorio, oltre ad essere incompleti nel numero di pagine, risultano non firmati dal contraente locatore . Parte_3
Né in sede di opposizione l'odierno opposto ha colmato tale deficit probatorio, essendo rimasto contumace e non avendo provveduto al deposito di alcun altro documento posto a fondamento della pretesa originariamente avanzata.
La domanda introdotta con ricorso monitorio va pertanto integralmente rigettata, con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
2) domanda riconvenzionale.
Quanto alla domanda riconvenzionale, anch'essa è rimasta sfornita del tutto di prova e va pertanto rigettata.
Ed invero parte opposta fa riferimento a contratti fittiziamente stipulati e a condotte fraudolente perpetrate dal ai danni della Bready Group srl, il quale avrebbe chiesto ed ottenuto un CP_2
corrispettivo di circa euro 21 mila, per contratti in realtà mai conclusi. La relativa somma sarebbe da restituire in quanto alla base del pagamento non vi sarebbe alcun affare concluso.
A supporto di tali asserzioni parte opponente produce solo due fatture, nessuna prova del pagamento e nessuna quietanza, nessuna prova del disconoscimento o della falsità dei contratti posti a base della richiesta. Né la condotta inadempiente del in ordine ai contratti “falsamente” stipulati con la CP_2
pagina 4 di 5 risulta provata, anzi, già sul piano deduttivo la domanda pecca di genericità. Si osserva in Parte_4 proposito che parte opponente sottolinea che i contratti in cui il cliente “procacciato” raffigura essere o non sono stati stipulati o sono stati stipulati in misura inferiore da quella rappresentata dal Parte_4
CP_2
In disparte la considerazione che tali contratti non sono stati posti a fondamento della pretesa monitoria, va osservato in via assorbente che non vi è alcuna prova documentale di tali contratti;
conseguentemente, non vi è alcun elemento in base al quale poter distinguere i contratti validi da quelli inefficaci, né la prova testimoniale avrebbe potuto offrire valido supporto istruttorio, in ragione della sua estrema genericità e della sua irrilevanza (si riportano, per chiarezza, i capitoli di prova orale formulati da parte opponente: “Vero che 1) La società ha concluso, per il tramite del Parte_4
signor , un numero importante di ordine di autovetture a noleggio con la Unipol Rental Controparte_2
2) Il numero di telefono della società fornito al per la conferma degli ordini delle Parte_4 CP_2 autovetture è il seguente 3516549114”).
Ne deriva il rigetto anche delle domande riconvenzionali.
Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Rigetta tutte le domande;
• Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Nola, 09/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2633/2024
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Andrea Francesco Fabbri, sono comparsi:
allegato al verbale di udienza del 9/11/2025
Il Giudice preso atto di quanto verbalizzato dalle parti, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2633/2024
tra
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Parte_1 Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele La Rocca, elett.te dm.ta presso il suo studio in Torre
[...]
Annunziata (na) alla Via dei Mille n.4
PARTE OPPONENTE
e
Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. Parte_1
La domanda monitoria era fondata su un rapporto di procacciamento di affari, Parte_2
fondato su apposita lettera di incarico della odierna opponente.
Nello specifico, parte opponente è agente della NI (la cui mandataria è la UN) per la conclusione di contratti di auto a noleggio e, al fine di espletare tale incarico, aveva consegnato lettera di incarico al sig. , il quale aveva assunto la veste di procacciatore di affari. Controparte_2
Ha dedotto parte opponente che la domanda introdotta per via monitoria non poteva ritenersi provata, non essendo supportata da prova scritta del credito, inoltre ha rappresentato che il sig. aveva CP_2
raffigurato la stipula di un considerevole numero di contratti che, ad una più attenta verifica, risultavano inefficaci, in quanto in realtà mai conclusi.
È rimasta contumace parte opposta e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
1) domanda principale.
La domanda principale è infondata in quanto non provata.
Va premesso in punto d i diritto che il procacciatore d'affari è un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è Svolta nell'ambito del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.
Costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione in via analogica di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (Cass. n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità, che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che, assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.), caratterizza il procacciatore d'affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto pagina 3 di 5 ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass. n. 12694 del 2010).
Il mediatore e il procacciatore d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali, la prima tipica e la seconda atipica, che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione. E proprio perché il procacciatore d'affari agisce in base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica (v. Cass.
S.U. 19161/2017).
Sicuramente appare applicabile la diposizione di cui all'art 1748 c.c., che prevede la nascita del diritto al compenso solo al momento della conclusione dell'affare (con relativo onere della prova a carico dell'agente Cass. 10821/2011).
Nel caso di specie, non è stata provata alcuna conclusione di affari, atteso che il ricorrente, odierno opposto, ha depositato in sede monitoria dei contratti non firmati da entrambe le parti (il cliente locatario e la Unipol Rental spa) e quindi non perfezionatisi, non conclusisi. Segnatamente, tutti i contratti depositati nel ricorso monitorio, oltre ad essere incompleti nel numero di pagine, risultano non firmati dal contraente locatore . Parte_3
Né in sede di opposizione l'odierno opposto ha colmato tale deficit probatorio, essendo rimasto contumace e non avendo provveduto al deposito di alcun altro documento posto a fondamento della pretesa originariamente avanzata.
La domanda introdotta con ricorso monitorio va pertanto integralmente rigettata, con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
2) domanda riconvenzionale.
Quanto alla domanda riconvenzionale, anch'essa è rimasta sfornita del tutto di prova e va pertanto rigettata.
Ed invero parte opposta fa riferimento a contratti fittiziamente stipulati e a condotte fraudolente perpetrate dal ai danni della Bready Group srl, il quale avrebbe chiesto ed ottenuto un CP_2
corrispettivo di circa euro 21 mila, per contratti in realtà mai conclusi. La relativa somma sarebbe da restituire in quanto alla base del pagamento non vi sarebbe alcun affare concluso.
A supporto di tali asserzioni parte opponente produce solo due fatture, nessuna prova del pagamento e nessuna quietanza, nessuna prova del disconoscimento o della falsità dei contratti posti a base della richiesta. Né la condotta inadempiente del in ordine ai contratti “falsamente” stipulati con la CP_2
pagina 4 di 5 risulta provata, anzi, già sul piano deduttivo la domanda pecca di genericità. Si osserva in Parte_4 proposito che parte opponente sottolinea che i contratti in cui il cliente “procacciato” raffigura essere o non sono stati stipulati o sono stati stipulati in misura inferiore da quella rappresentata dal Parte_4
CP_2
In disparte la considerazione che tali contratti non sono stati posti a fondamento della pretesa monitoria, va osservato in via assorbente che non vi è alcuna prova documentale di tali contratti;
conseguentemente, non vi è alcun elemento in base al quale poter distinguere i contratti validi da quelli inefficaci, né la prova testimoniale avrebbe potuto offrire valido supporto istruttorio, in ragione della sua estrema genericità e della sua irrilevanza (si riportano, per chiarezza, i capitoli di prova orale formulati da parte opponente: “Vero che 1) La società ha concluso, per il tramite del Parte_4
signor , un numero importante di ordine di autovetture a noleggio con la Unipol Rental Controparte_2
2) Il numero di telefono della società fornito al per la conferma degli ordini delle Parte_4 CP_2 autovetture è il seguente 3516549114”).
Ne deriva il rigetto anche delle domande riconvenzionali.
Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno compensate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Rigetta tutte le domande;
• Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Nola, 09/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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