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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 369/2019 RGAC
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Dellorusso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montalbano Jonico (MT), alla via Como, n. 21
appellante
e
, in persona del sindaco p.t. (P.I. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv.to Giulia Procino, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gioia del Colle (BA), alla via Pergola, n. 14
appellato
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03.02.2014 citava in giudizio il Parte_1 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta meglio descritta CP_1 in atti.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda per carenza CP_1 probatoria.
Con sentenza del 21.05.2019 il Tribunale di Matera rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1 detta pronuncia chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato.
La Corte, in data 04.02.20245, avendo il difensore dell'appellante dedotto il decesso della parte notificato alla controparte in data 03.05.2023, dava atto dell'intervenuta interruzione del giudizio sin dalla predetta notifica ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e assegnava alle parti termine di 30 giorni trascorso il quale il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua interruzione.
Le parti sono rimaste inerti pur dopo l'assegnazione del termine di 30 giorni all'udienza del 4 febbraio 2025 e, pertanto, il giudizio va estinto (da ultimo, Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo”).
Difatti, le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicata la predetta ordinanza, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3
c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 369/2019 RGAC
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Dellorusso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montalbano Jonico (MT), alla via Como, n. 21
appellante
e
, in persona del sindaco p.t. (P.I. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv.to Giulia Procino, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gioia del Colle (BA), alla via Pergola, n. 14
appellato
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03.02.2014 citava in giudizio il Parte_1 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta meglio descritta CP_1 in atti.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda per carenza CP_1 probatoria.
Con sentenza del 21.05.2019 il Tribunale di Matera rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1 detta pronuncia chiedendone la riforma previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato.
La Corte, in data 04.02.20245, avendo il difensore dell'appellante dedotto il decesso della parte notificato alla controparte in data 03.05.2023, dava atto dell'intervenuta interruzione del giudizio sin dalla predetta notifica ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e assegnava alle parti termine di 30 giorni trascorso il quale il giudizio sarebbe stato dichiarato estinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua interruzione.
Le parti sono rimaste inerti pur dopo l'assegnazione del termine di 30 giorni all'udienza del 4 febbraio 2025 e, pertanto, il giudizio va estinto (da ultimo, Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo”).
Difatti, le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicata la predetta ordinanza, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co.3
c.p.c., estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio.
A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano