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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3084 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vaiti Vincenzo, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, non ritenendo congrua la valutazione delle competenti commissioni sanitarie, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data 29.01.2024, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla legge 222/84, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda;
status non correttamente valutato, in occasione della visita di medico legale, della Commissione Medica di
Catanzaro.
Incardinato così il procedimento n. 207/2024, R.G., veniva conferito l'incarico al C.T.U., dott.
di espletare la consulenza medico legale;
il quale effettuata la visita ed esaminata Persona_1 la documentazione sanitaria agli atti, riteneva che: parte ricorrente non avesse i requisiti sanitari atti ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità in quanti infatti il consulente aveva ritenuto che: “ … omissis … il complesso patologico di cui in diagnosi NON RIDUCE in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, anche in relazione alle attività lavorative svolte, del Sig. .” Parte_1
Formulato espressamente, il proprio dissenso, avverso tale risultanza peritale, il ricorrente, presentava opposizione - chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art 1 della legge 222/84 dalla data della domanda, condannando l' all'erogazione delle corrispondenti prestazioni, con vittoria di spese e competenze da CP_1 distrarre ex art 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 21.03.2025, contestando le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso, nonché il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve CP_1 essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 06.11.2024 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 07.10.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato in data 05.12.2024.
Ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. La valutazione circa la sussistenza di tale requisito è rimessa all'accertamento tecnico, che deve considerare non solo la presenza delle singole patologie, ma soprattutto il loro impatto complessivo e permanente sulla capacità lavorativa.
Dall'esame complessivo della consulenza tecnica d'ufficio, ritualmente espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, emerge che il CTU , dott ha riconosciuto la Persona_1 presenza delle patologie dedotte dal ricorrente – spondiloartrosi lombare con lieve impegno funzionale, disturbo depressivo persistente in trattamento farmacologico, sindrome delle gambe senza riposo, diabete mellito di tipo 2 in trattamento orale e ipoacusia mista bilaterale – ma al contempo ha escluso che tali affezioni, considerate nel loro insieme, determinino una riduzione significativa e permanente della capacità lavorativa tale da integrare i presupposti di cui all'art. 1 della L. 222/1984.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti valutato con costanza l'incidenza delle patologie denunciate sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente;
esaminando con rigorosa puntualità tutte le affezioni documentate ed elencate negli atti, delineando un quadro clinico caratterizzato da deficit funzionali di entità tale che non sono idonei a determinare una compromissione significativa e permanente della capacità lavorativa generale.
Le osservazioni formulate dalla parte ricorrente, pur richiamando singolarmente ciascuna delle patologie, non incidono sulla valutazione tecnica, la quale ha evidenziato come il quadro clinico complessivo non sia comunque idoneo a compromettere in misura rilevante l'autonomia e l'attitudine allo svolgimento di attività lavorative confacenti;
e non integri i presupposti normativi richiesti dall'art. 1 L. 222/1984. Ne consegue che la domanda deve essere rigettata, non essendo stata dimostrata la riduzione della capacità lavorativa oltre la soglia prevista dalla legge.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' .. CP_1
Le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di giudizio.
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, dell'accertamento tecnico preventivo, precedente liquidate, definitivamente a carico dell' CP_1
Catanzaro 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3084 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vaiti Vincenzo, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, non ritenendo congrua la valutazione delle competenti commissioni sanitarie, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data 29.01.2024, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla legge 222/84, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda;
status non correttamente valutato, in occasione della visita di medico legale, della Commissione Medica di
Catanzaro.
Incardinato così il procedimento n. 207/2024, R.G., veniva conferito l'incarico al C.T.U., dott.
di espletare la consulenza medico legale;
il quale effettuata la visita ed esaminata Persona_1 la documentazione sanitaria agli atti, riteneva che: parte ricorrente non avesse i requisiti sanitari atti ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità in quanti infatti il consulente aveva ritenuto che: “ … omissis … il complesso patologico di cui in diagnosi NON RIDUCE in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, anche in relazione alle attività lavorative svolte, del Sig. .” Parte_1
Formulato espressamente, il proprio dissenso, avverso tale risultanza peritale, il ricorrente, presentava opposizione - chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art 1 della legge 222/84 dalla data della domanda, condannando l' all'erogazione delle corrispondenti prestazioni, con vittoria di spese e competenze da CP_1 distrarre ex art 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 21.03.2025, contestando le CP_1 avverse deduzioni e chiedendo l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso, nonché il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve CP_1 essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 06.11.2024 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 07.10.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato in data 05.12.2024.
Ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. La valutazione circa la sussistenza di tale requisito è rimessa all'accertamento tecnico, che deve considerare non solo la presenza delle singole patologie, ma soprattutto il loro impatto complessivo e permanente sulla capacità lavorativa.
Dall'esame complessivo della consulenza tecnica d'ufficio, ritualmente espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, emerge che il CTU , dott ha riconosciuto la Persona_1 presenza delle patologie dedotte dal ricorrente – spondiloartrosi lombare con lieve impegno funzionale, disturbo depressivo persistente in trattamento farmacologico, sindrome delle gambe senza riposo, diabete mellito di tipo 2 in trattamento orale e ipoacusia mista bilaterale – ma al contempo ha escluso che tali affezioni, considerate nel loro insieme, determinino una riduzione significativa e permanente della capacità lavorativa tale da integrare i presupposti di cui all'art. 1 della L. 222/1984.
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti valutato con costanza l'incidenza delle patologie denunciate sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente;
esaminando con rigorosa puntualità tutte le affezioni documentate ed elencate negli atti, delineando un quadro clinico caratterizzato da deficit funzionali di entità tale che non sono idonei a determinare una compromissione significativa e permanente della capacità lavorativa generale.
Le osservazioni formulate dalla parte ricorrente, pur richiamando singolarmente ciascuna delle patologie, non incidono sulla valutazione tecnica, la quale ha evidenziato come il quadro clinico complessivo non sia comunque idoneo a compromettere in misura rilevante l'autonomia e l'attitudine allo svolgimento di attività lavorative confacenti;
e non integri i presupposti normativi richiesti dall'art. 1 L. 222/1984. Ne consegue che la domanda deve essere rigettata, non essendo stata dimostrata la riduzione della capacità lavorativa oltre la soglia prevista dalla legge.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' .. CP_1
Le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione della qualità delle parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di giudizio.
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, dell'accertamento tecnico preventivo, precedente liquidate, definitivamente a carico dell' CP_1
Catanzaro 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro