TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 12085/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Maria Rita Frau
Ricorrente in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente in opposizione
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Marilena Randazzo
Resistente in opposizione
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in data 4.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 27.08.2024, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400020173000, recante l'indicazione dell'avviso di
1 addebito n. 37120230012467671000, presuntivamente notificato il
16.12.2023 ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi gestione commercianti anno 2021. Ha quindi rilevato la CP_1 mancata notifica dell'avviso suindicato, quale atto presupposto dell'intera procedura esecutiva. Ciò premesso, sostenendo l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, ha chiesto dichiararsi la nullità/illegittimità del preavviso di fermo amministrativo suindicato relativamente all'avviso di addebito impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda;
CP_1
l' ha rilevato la propria estraneità al Controparte_2 giudizio. Entrambi gli enti hanno poi sostenuto la fondatezza e la legittimità del proprio operato ed hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Considerato che oggetto di impugnazione è il preavviso di fermo amministrativo emesso dall' nel quale è Controparte_2 espressamente previsto, in caso di mancato pagamento, l'inizio di un'esecuzione forzata (con iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul veicolo), deve essere affermata la legittimazione passiva, nel presente giudizio, anche dell'Agenzia convenuta e deve essere inoltre affermata la sussistenza di un effettivo e concreto interesse all'impugnazione proposta.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
L'unico motivo di doglianza formulato in ricorso riguarda la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 37120230012467671000 sul presupposto che la nullità della notifica del suddetto atto invalidi tutti gli atti successivi della riscossione.
Tuttavia sul punto l' ha fornito prova dell'avvenuta notifica;
CP_1 il suddetto avviso risulta infatti notificato alla ricorrente in
2 data 16.12.2023 all'indirizzo pec “" ”, Email_1 ricollegabile alla ricorrente sulla base della visura storica allegata.
Sul punto, parte ricorrente non ha sollevato alcun tipo di contestazione.
Per tali motivi la domanda è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 400,00 in favore di ciascuna parte processuale, oltre accessori se dovuti.
Aversa 21.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 12085/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Maria Rita Frau
Ricorrente in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente in opposizione
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Marilena Randazzo
Resistente in opposizione
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in data 4.10.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, in data 27.08.2024, la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400020173000, recante l'indicazione dell'avviso di
1 addebito n. 37120230012467671000, presuntivamente notificato il
16.12.2023 ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi gestione commercianti anno 2021. Ha quindi rilevato la CP_1 mancata notifica dell'avviso suindicato, quale atto presupposto dell'intera procedura esecutiva. Ciò premesso, sostenendo l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, ha chiesto dichiararsi la nullità/illegittimità del preavviso di fermo amministrativo suindicato relativamente all'avviso di addebito impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda;
CP_1
l' ha rilevato la propria estraneità al Controparte_2 giudizio. Entrambi gli enti hanno poi sostenuto la fondatezza e la legittimità del proprio operato ed hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Considerato che oggetto di impugnazione è il preavviso di fermo amministrativo emesso dall' nel quale è Controparte_2 espressamente previsto, in caso di mancato pagamento, l'inizio di un'esecuzione forzata (con iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul veicolo), deve essere affermata la legittimazione passiva, nel presente giudizio, anche dell'Agenzia convenuta e deve essere inoltre affermata la sussistenza di un effettivo e concreto interesse all'impugnazione proposta.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
L'unico motivo di doglianza formulato in ricorso riguarda la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 37120230012467671000 sul presupposto che la nullità della notifica del suddetto atto invalidi tutti gli atti successivi della riscossione.
Tuttavia sul punto l' ha fornito prova dell'avvenuta notifica;
CP_1 il suddetto avviso risulta infatti notificato alla ricorrente in
2 data 16.12.2023 all'indirizzo pec “" ”, Email_1 ricollegabile alla ricorrente sulla base della visura storica allegata.
Sul punto, parte ricorrente non ha sollevato alcun tipo di contestazione.
Per tali motivi la domanda è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 400,00 in favore di ciascuna parte processuale, oltre accessori se dovuti.
Aversa 21.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
3