Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12771/2024 promossa da:
con avv. VENTURI RICCARDO Parte_1
RICORRENTE
Contro on avv. COLOMBO SILVIA CP_1
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04/03/2025: per il ricorrente: “Si dichiara remissivo alla proposta conciliativa formulata dalla
Presidente, per il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 150 mensili.” per la convenuta: “A propria volta accetta la proposta conciliativa di riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 150 mensili;
si riserva di chiedere la quota del TFR separatamente.”
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
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sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la CP_1
quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che, dalla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Firenze il 19/02/2003, i coniugi hanno vissuto separatamente e da allora non hanno avuto nessun contatto, e di essere pensionato.
Con comparsa costitutiva la convenuta, nulla opponendo in punto di status, ha evidenziato di non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, deducendo di essere affetta da grave invalidità e beneficare solo di un assegno di inclusione. Ha chiesto, quindi, la previsione di un assegno divorzile in proprio favore pari ad €300,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di divorzio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale risalente al 2003 e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 4/3/2025, tenuto conto che le parti si sono dichiarate remissive alla proposta conciliativa della Presidente, come in epigrafe riportato, si dispone in conformità, considerato che le previsioni economiche risultano congrue in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come documentate in atti.
Spese compensate, in considerazione dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiesole (FI) il 03/10/1976 da e e trascritto nei Registri degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1976 al n. 170 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge.
pagina 2 di 3 - dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1
mese, l'importo di € 150, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
- spese compensate
Così deciso in Firenze, 5/03/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
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