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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Consigliere
Dottor Gian Andrea Morbelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 136/23, promossa da:
(nuova denominazione di .p.a.), in persona del Parte_1 Parte_2
Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume;
CP_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarosa Ghidini;
Per_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
1133/22 emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata il 3.11.22 nel giudizio RG 2620/20 instaurato da – nuova denominazione di – nei confronti del Parte_1 Parte_3
, notificata dal difensore del al difensore di in data Controparte_2 CP_2 Parte_1
21.12.22
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : Parte_1 Controparte_2
• € 12.760,11 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società NE OL S.r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del
indicate negli elenchi prodotti sub docc. 3A - 3B, di cui: CP_2
− € 12.406,45 indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3A ed ivi riprodotto sub DOC. 1 p. 1
− € 353,66 indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3B ed ivi riprodotto sub DOC. 2 p. 2
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo:
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 11 fatture costituenti la maggior sorte capitale azionata con la citazione
• € 255,55 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle
Note Debito riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito
pagina 2 di 11 condannare il al relativo pagamento in favore di oltre alle Controparte_2 Parte_1 Part spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le Controparte_2 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_2 Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
Nel merito: - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1133/2022
Con vittoria di spese e competenze di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 02.08.2020, (ora Parte_3 Parte_1
), instaurava un giudizio avanti al Tribunale di Ivrea al fine di ottenere la condanna del
[...] [...]
al pagamento di molteplici somme. Essa, in qualità di cessionaria del credito di NE OL S.r.l, CP_2 vantava crediti per sorte capitale nei confronti del suddetto per un ammontare CP_2 complessivo pari ad euro 12.760,11. Tale somma derivava dalle fatture emesse dalla società NE
OL s.r.l. a titolo di corrispettivo di forniture e servizi erogati in favore del e poi cedute CP_2 Part dalla già menzionata società alla mediante contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata e autenticati da un notaio e notificati al Con comparsa di costituzione e CP_2 risposta del 26.11.2020 si costituiva in giudizio il , contestando le Controparte_2 allegazioni e le domande di controparte ed eccependo l'inopponibilità del contratto di cessione per mancata accettazione espressa e la non invocabilità dell'azione di indebito arricchimento per la residualità della stessa e la non diretta dipendenza sotto il profilo causale tra l'impoverimento di Part e l'arricchimento del CP_2
Il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 1133/2022 pubblicata il 03.11.2022 rigettava le domande spiegate da nei confronti del suddetto e condannava parte Parte_3 CP_2 attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CA ed IVA come per legge.
pagina 3 di 11 1.1.Il Tribunale di Ivrea motivava come segue la decisione:
-le domande attoree non erano suscettibili di accoglimento per la mancata prova del titolo contrattuale legittimante la pretesa azionata (contratto stipulato dall'Ente Locale convenuto con la
NE OL S.r.l.), essendosi parte attrice limitata a depositare i contratti di cessione del credito e le fatture per le quali aveva richiesto il pagamento. Trattandosi di un contratto di somministrazione in cui era parte una pubblica amministrazione, tale prova necessitava della forma scritta ad substantiam, emergendo, anche in accordo con la giurisprudenza di legittimità, l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi o ancora l'inammissibilità di un rinnovo tacito o di un subentro per facta concludentia;
inoltre l'obbligo di forma ad substantiam, costituendo un principio immanente dell'ordinamento, spiegava efficacia anche nei riguardi degli enti territoriali. Tale nullità, peraltro, era rilevabile d'ufficio, non sussistendo nel caso di specie alcuna lesione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c.;
- la domanda formulata in via subordinata e riguardante l'arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. doveva essere rigettata per carenza del requisito di residualità ex art. 2042 cc;
-la carenza di prova del contratto determinava inoltre anche il rigetto, sotto il profilo della ragione più liquida, dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inefficacia della cessione del credito perché la stessa non è stata accettata dal CP_2
-le spese di lite andavano poste a carico di parte attrice.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 20.01.2023, Pt_1 chiedendone la riforma e la condanna del al pagamento delle somme derivanti dai crediti CP_2 di cui è cessionaria e dai conseguenti interessi. Pt_1
2.1.Con il primo motivo d'appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado in merito a molteplici profili.
2.1.1.Sotto un primo profilo, lamenta che il Tribunale abbia deciso d'ufficio su una Pt_1 questione non oggetto di contestazione quale quella relativa all'esistenza di un valido contratto tra il e la società fornitrice cedente NE OL s.r.l. Il infatti, non aveva contestato CP_2 CP_2 alcunché entro la barriera preclusiva ex art. 183 comma 6 c.p.c, sollevando anzi un'eccezione che presupponeva l'esistenza di un valido contratto circa il difetto di legittimazione di parte appellante per inopponibilità delle cessioni in quanto non espressamente accettate. Il Tribunale non avrebbe, Part quindi, dovuto esaminare tale questione, limitandosi ad assegnare a un termine ai sensi dell'art. 101 c.p.c per poter prendere posizione nel contraddittorio su tale questione.
2.1.2.Sotto un secondo profilo, parte appellante censura la statuizione del Tribunale circa l'inesistenza di valido contratto a fronte del comportamento confessorio del Il Tribunale CP_2 era incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c nonché delle disposizioni in materia di pagina 4 di 11 conclusione di contratti, per aver omesso di considerare che il oltre alla costituzione in CP_2 primo grado in cui affermava l'esistenza di un vincolo contrattuale tra lo stesso ed NE OL s.r.l, sollevava l'eccezione di cui supra che assumeva un valore confessorio circa l'esistenza del predetto contratto.
2.1.3.Sotto un terzo profilo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inesistente un valido contratto per inapplicabilità della normativa richiamata dal Tribunale. Quest'ultimo aveva erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie la normativa di cui al RD 2440/23 ed il conseguente requisito della forma scritta. Secondo l'ormai unanime orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, però, la normativa suddetta era applicabile esclusivamente alle amministrazioni statali e non agli enti locali. Trattandosi, dunque, di un contratto di somministrazione avente come parte un ente locale, ai fini della relativa validità, non era necessaria la forma scritta. Part 2.1.4.Sotto un quarto profilo, censura l'inesistenza sostenuta dal Tribunale di un valido Part contratto a fronte della documentazione prodotta da Il Tribunale era incorso nella violazione Part degli artt. 115 e 116 c.p.c per aver ritenuto che la documentazione presentata da fosse relativa alla fase precontrattuale e non, invece, una documentazione comprovante la formalizzazione di un contratto valido tra NE OL s.r.l. ed il CP_2 Part 2.1.5.Infine, sotto il quinto ed ultimo profilo, lamenta il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. Per la proponibilità di tale azione, la giurisprudenza richiedeva da parte dell'ente pubblico beneficiario un riconoscimento esplicito o implicito in merito all'utilità della prestazione e la mancanza di causa veniva ravvisata anche nelle ipotesi di prestazioni eseguite in favore della PA in base a contratti nulli per difetto di forma ad substantiam. Riguardo al concetto di “arricchimento”, nel caso di specie, doveva ritenersi che esso comprendesse tanto il costo della fornitura quanto il profitto realizzato: solo un obbligo restitutorio che considerasse la situazione patrimoniale in toto poteva infatti svolgere, in accordo anche con la giurisprudenza, un effetto deterrente idoneo a scongiurare la futura ripetizione di comportamenti lesivi.
2.2.Con il secondo motivo di appello, parte appellante rivendica il proprio diritto al pagamento degli interessi di mora oggetto della Nota Debito per l'importo di euro 255,50 e dei relativi interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 c. II D.lgs. n. 231/02. Tale importo era ulteriore rispetto agli interessi maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Questi ultimi Part Part erano stati fatturati da tramite la Nota Debito n. 90.004.358 del 18/07/2016. si era resa cessionaria di una serie di fatture, ulteriori a quelle costituenti sorte capitale, mediante un atto di cessione notificato al Comune, gli atti di cessione avevano ad oggetto oltre la sorte capitale anche i relativi interessi di mora e il pagamento tardivo di tali fatture generava gli interessi di mora che Part portavano ad emettere la Nota debito oggi oggetto del giudizio. Il dettaglio allegato alla Nota
pagina 5 di 11 Debito suddetta conteneva tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi in questione e come anche rilevato dal Tribunale di Padova in altro caso similare, era onere di controparte contestare in modo analitico e provare tutte le ragioni per le quali i conteggi a fondamento del calcolo degli interessi erano errati. Parte appellata non aveva contestato gli Part importi richiesti da le date di decorrenza degli interessi di mora o le date di pagamento tardivo delle fatture per cui, in assenza di contestazioni, i dati di calcolo utilizzati da parte appellante costituivano fatti pacifici. In relazione a tale domanda mancava la pronuncia del
Tribunale in violazione dell'art. 112 c.p.c, con conseguente nullità ed erroneità della sentenza.
Anche nel caso in cui la domanda dovesse ritenersi rigettata, la sentenza doveva considerarsi errata per la mancata considerazione da parte del Tribunale degli elementi di cui supra e del diritto di parte appellante al pagamento degli ulteriori interessi.
2.3.Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Part ha disposto la condanna di al pagamento delle spese di lite con contestuale domanda di restituzione di tutte le somme già versate o da versare al in esecuzione della sentenza CP_2 appellata.
3.Il , rappresentato e difeso come in epigrafe, si è costituito in giudizio in Controparte_2 data 08.06.2023, chiedendo la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
3.1.In merito al primo motivo d'appello ed ai molteplici profili richiamati, il appellato CP_2 osserva quanto segue.
3.1.1.Circa la decisione d'ufficio su una questione non oggetto di contestazione, parte appellata osserva che il rapporto intercorrente tra il ed NE OL s.r.l. non era stato formalizzato CP_2 per iscritto o nei modi tassativamente previsti dagli artt. 16 e 17 R.D 2440/1923 che prevedono comunque necessariamente la forma scritta. La giurisprudenza di legittimità riteneva pacificamente applicabile agli enti locali, come nel caso di specie, le norme suddette quale corollario del principio generale di controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale;
inoltre, l'affermazione riguardo all'esistenza del contratto risultava essere differente dall'affermazione circa la sua validità. Il Tribunale aveva statuito in totale accordo con la norma che richiedeva la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti stipulati da enti pubblici territoriali. Tutto ciò però non era stato provato in alcun modo da che non aveva assolto Pt_1 all'onere della prova posto a suo carico.
3.1.2.Circa l'asserito comportamento confessorio del parte appellata ribadisce CP_2
l'insanabilità della nullità del contratto a causa di un difetto di forma che l'ordinamento prevede ad substantiam.
pagina 6 di 11 3.1.3.Circa l'inapplicabilità della normativa richiamata dal Tribunale, parte appellata rileva come la nullità del contratto sia insanabile e come non sia intervenuta alcuna rettifica per facta concludentia o un ipotetico falsus procurator. Riguardo alla ritenuta accettazione delle prestazioni da parte del e della sua natura sostitutiva della forma scritta, il appellato CP_2 CP_2 osserva che si deve avere riguardo solo al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte appellante e, con riguardo al principio di non contestazione invocato da parte appellante, sottolinea che si arriverebbe all'introduzione surrettizia di una forma di derogabilità dell'art. 1350 cc. Part 3.1.4.Circa l'inesistenza di un valido contratto a fronte della documentazione prodotta da parte appellata rileva come tale documentazione non appaia suscettibile di sostituire un contratto per la cui validità è prevista ex lege la forma scritta e, quanto al rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, parte appellata ne ribadisce la mancanza di Part sussidiarietà in coerenza con il più recente orientamento giurisprudenziale. In sostanza, in qualità di cessionaria poteva esercitare unicamente i diritti derivanti da tale cessione ma la mancata produzione di prove circa la fonte di tale credito aveva comportato il rigetto della domanda principale e, di conseguenza, per mancanza dei presupposti normativi richiesti, anche di quella svolta sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento.
3.2. In merito al secondo motivo d'appello, parte appellata sottolinea che “il CP_2 quand'anche avesse voluto prendere posizione in relazione agli asseriti interessi dovuti, non avrebbe saputo trovare prodotti organicamente ed in modo ordinato i documenti posti a fondamento della domanda de quo”.
3.3. In merito al terzo motivo di appello, parte appellata specifica che al momento della Part comparsa di costituzione e risposta in appello, non aveva ancora corrisposto alcunché al a a titolo di spese a cui era stato condannato in primo grado. CP_2
4. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Il primo motivo di appello, per i profili primo, secondo, terzo e quarto sopra riportati, è infondato e deve essere respinto.
5.1.E' pacifico – e neppure sostiene il contrario – che non vi è in atti e non è stato Pt_1 stipulato un contratto scritto tra la cedente NE OL RL e il Comune appellato. La necessità della forma scritta a pena di nullità per ogni contratto di cui la Pubblica Amministrazione sia parte è richiesta, oltre che dagli artt. 16 e 17 del RD 1923 n. 2440, dall'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 2016
pagina 7 di 11 n. 50 e dall'art. 18 del D. Lgs 2023 n. 36 e, contrariamente a quanto affermato dalla banca appellante, tale principio è stato affermato dalla prevalente giurisprudenza anche di legittimità. In particolare – e successivamente alle sentenze del 2015, 2017 e 2019 citate da parte appellante - la Suprema Corte, in una fattispecie in cui era parte un Ente Territoriale (Regione Calabria), ha da ultimo confermato che “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione di volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe le eventuali delibere di altri organi) mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilevi di sorta sul piano giuridico per
l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 cc anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Cass.
6.10.2016 n. 20033; Cass. 14.12.2016 n.
26826; Cass. 24.11.2000 n. 15197)” – Cosi Cassazione 29.9.2020 n. 24642.
Quanto sopra, peraltro, non risulta inficiato dalla normativa (richiamata da parte appellante in comparsa conclusionale) di recepimento di direttive comunitarie 2000/35/EC e 2011/7/EU di cui ai decreti legislativi 231/02 e 192/12, normativa che non si occupa in nessun punto della forma che possono o debbono rivestire i contratti (anche) con la Pubblica Amministrazione;
da ciò consegue il rigetto, per palese irrilevanza nel caso in esame, della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia formulata da parte appellante.
Dall'arresto del 2020 della Corte di Cassazione sopra richiamato, deriva anche la completa irrilevanza (ai fini di questi profili del primo motivo di appello) del richiamo della banca appellante alla determina n. 31 del luglio 2016 del ed avente ad oggetto i preventivi di Controparte_2 spesa di NE OL RL in quanto mero atto prodromico alla stipula del contratto scritto pacificamente non intervenuta, così come è irrilevante (sempre ai fini di questi profili del primo motivo di appello) che il non abbia negato l'avvenuta fornitura e si sia difeso solo CP_2
(peraltro infondatamente trattandosi di cessione di credito e non di contratto) con il richiamo alla mancata accettazione della cessione ex art. 70 del RD 1923 n. 2440, dovendosi escludere che la forma scritta, necessaria a pena di nullità, possa essere rimpiazzata da atti o comportamenti più
o meno concludenti.
Quanto al rilievo d'ufficio della nullità, si richiama ancora la Suprema Corte che, in una vicenda in cui era parte un Comune, ha affermato che “nei contratti stipulati dalla PA, qualora si riscontri la concorrenza della nullità per vizio della forma scritta prescritta, sia per violazione dell'art. 23, comma 3, d. lgs. n. 58 del 1998 il quale disciplina la nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sia per violazione dell'art. 17, r.d. n. 2440 del
1923, deve assicurarsi prevalenza alla disciplina dettata da quest'ultima norma, con la conseguenza che la nullità è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria,
pagina 8 di 11 perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost.” (così Cass., 2017 n. 25631).
6. Con riferimento al quinto profilo del primo motivo di appello afferente domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la Corte osserva quanto segue.
6.1. Come è noto, già con la sentenza 2015 n. 10798 emessa a SSUU, la Corte di Cassazione ha superato (dando compimento ad una evoluzione in corso da diversi anni, seppure minoritaria)
l'orientamento tradizionale che, muovendo dal principio di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, richiedeva che ogni somma che quest'ultima si trovasse a sborsare fosse legittimamente deliberata e formalizzata in precedenza o, almeno, che sussistesse una ammissione, sempre riservata alla PA, dell'utilità dell'arricchimento per l'Amministrazione. La
Corte di Cassazione, con la sentenza 2015 n. 10789, ha constatato l'irragionevolezza di mettere nella mani della Pubblica Amministrazione convenuta l'esito del giudizio e la necessità di una tutela paritaria tra azione rivolta contro il soggetto pubblico e azione rivolta contro il soggetto privato anche in ossequio agli artt. 24 e 113 della Costituzione e, superando l'orientamento precedente, ha ritenuto che il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione viene comunque garantito dal principio di diritto comune del cd “arricchimento imposto”, con ciò eliminando ogni differenza che dipenda dalla natura pubblica o privata dell'arricchito.
L'onere di provare il carattere imposto dell'arricchimento grava sull'Amministrazione (Cass., 2020
n. 24642) e, come nelle controversie tra privati, la responsabilità ex art. 2041 dell'Amministrazione è esclusa solo quando la stessa provi che l'arricchimento non è stato voluto o conosciuto (Cass., 2024 n. 14735).
Quanto al requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. e in particolare della questione se la sussidiarietà vada intesa in termini astratti o concreti, con la sentenza 2023 n. 33054 emessa ha
SSUU, la Corte di Cassazione ha operato la scelta di quella che in dottrina è stata definita della
“concretezza temperata”: l'azione di arricchimento è preclusa solo quando la domanda principale
è stata rigettata perché il diritto è andato prescritto, perché il pregiudizio lamentato non è stato provato o perché il titolo era nullo per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Resta solo da aggiungere, sul piano generale, che la violazione della normativa in materia di evidenza pubblica non comporta la nullità del titolo per le ragioni indicate dalla Corte di
Cassazione nella sentenza in discorso: “La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non
è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della P.A. D'altronde, è consolidata la
pagina 9 di 11 giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017 ; Cass., Sez. 3, n. 3905 del 18 febbraio
2010”. – Così Cass., 2024 n. 7178.
Nel caso di specie, come già delineato al precedente punto 5.1., il appellato non ha CP_2 minimamente contestato l'avvenuta fornitura di energia da parte della cedente e neppure ha sostenuto (e del resto vi è in atti la determina n. 31 del luglio 2016) che la fornitura non sia stata voluta o conosciuta. La domanda principale, inoltre, è stata respinta – come confermato in questa sede - per motivi afferenti alla mancanza di contratto scritto, circostanza che però non determina l'improponibilità/inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2024 n. 7178 citata.
6.2.La domanda di ingiustificato arricchimento è dunque proponibile nel caso di specie, ma deve essere respinta sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo.
Come è noto, le SSUU della Corte di Cassazione, con la sentenza 2008 n. 23385 avevano fissato il principio per cui, in caso di arricchimento della Pubblica Amministrazione l'indennizzo derivante dall'attivazione dell'art. 2041 c.c. dovesse coprire solo il danno emergente;
con la sentenza 2023
n. 33954 già citata, la Corte ha stabilito, in via generale, che la misura dell'indennizzo deve essere individuata nel minor valore tra l'impoverimento e il correlativo arricchimento.
Applicando i principi di cui sopra al caso di specie e ricordato che nella fattispecie la parte in causa non è la fornitrice di energia ma cessionaria del credito, la Corte osserva che Parte_1 quest'ultima non ha provato i dati afferenti il proprio impoverimento perché dai documenti nn. 6 e
9 del fascicolo di primo grado (atti di cessione) non risulta minimamente l'importo corrisposto alla cedente per “acquistare” il credito, importo quest'ultimo che costituisce la diminuzione patrimoniale subita dall'appellante.
In questo contesto, manca dunque nel caso uno dei due termini di paragone – cioè la misura dell'impoverimento dell'odierna appellante – necessario per poter determinare la misura dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
Anche per questo profilo, il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
7. Il secondo motivo di appello è palesemente infondato atteso che le somme richieste attengono le conseguenze dell'inadempimento (qui non configurabile per quanto espresso ai punti 5 e 5.1.) e sono estranee all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., la cui domanda è stata peraltro respinta perché non provata.
8. Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello comporta il rigetto del terzo motivo di impugnazione afferente le spese del primo grado.
pagina 10 di 11 9. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da euro 5.201 a euro 26 mila, valori medi, riduzione della fase di trattazione e istruttoria in assenza di prove costituende), vanno poste a carico di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
10. State l'esito del gravame, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
Rigetta l'appello formulato da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1133/2022 Parte_1 del Tribunale di Ivrea;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al Parte_1
, in persona Sindaco e del legale rappresentante pro tempore, le spese del Controparte_2 grado, che liquida in euro 5.000,00, oltre contributo forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
17.12.24.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Consigliere
Dottor Gian Andrea Morbelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 136/23, promossa da:
(nuova denominazione di .p.a.), in persona del Parte_1 Parte_2
Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume;
CP_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore dott.ssa Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Annarosa Ghidini;
Per_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
1133/22 emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata il 3.11.22 nel giudizio RG 2620/20 instaurato da – nuova denominazione di – nei confronti del Parte_1 Parte_3
, notificata dal difensore del al difensore di in data Controparte_2 CP_2 Parte_1
21.12.22
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : Parte_1 Controparte_2
• € 12.760,11 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società NE OL S.r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del
indicate negli elenchi prodotti sub docc. 3A - 3B, di cui: CP_2
− € 12.406,45 indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3A ed ivi riprodotto sub DOC. 1 p. 1
− € 353,66 indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3B ed ivi riprodotto sub DOC. 2 p. 2
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo:
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 11 fatture costituenti la maggior sorte capitale azionata con la citazione
• € 255,55 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle
Note Debito riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito
pagina 2 di 11 condannare il al relativo pagamento in favore di oltre alle Controparte_2 Parte_1 Part spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le Controparte_2 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_2 Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
Nel merito: - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1133/2022
Con vittoria di spese e competenze di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 02.08.2020, (ora Parte_3 Parte_1
), instaurava un giudizio avanti al Tribunale di Ivrea al fine di ottenere la condanna del
[...] [...]
al pagamento di molteplici somme. Essa, in qualità di cessionaria del credito di NE OL S.r.l, CP_2 vantava crediti per sorte capitale nei confronti del suddetto per un ammontare CP_2 complessivo pari ad euro 12.760,11. Tale somma derivava dalle fatture emesse dalla società NE
OL s.r.l. a titolo di corrispettivo di forniture e servizi erogati in favore del e poi cedute CP_2 Part dalla già menzionata società alla mediante contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata e autenticati da un notaio e notificati al Con comparsa di costituzione e CP_2 risposta del 26.11.2020 si costituiva in giudizio il , contestando le Controparte_2 allegazioni e le domande di controparte ed eccependo l'inopponibilità del contratto di cessione per mancata accettazione espressa e la non invocabilità dell'azione di indebito arricchimento per la residualità della stessa e la non diretta dipendenza sotto il profilo causale tra l'impoverimento di Part e l'arricchimento del CP_2
Il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 1133/2022 pubblicata il 03.11.2022 rigettava le domande spiegate da nei confronti del suddetto e condannava parte Parte_3 CP_2 attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CA ed IVA come per legge.
pagina 3 di 11 1.1.Il Tribunale di Ivrea motivava come segue la decisione:
-le domande attoree non erano suscettibili di accoglimento per la mancata prova del titolo contrattuale legittimante la pretesa azionata (contratto stipulato dall'Ente Locale convenuto con la
NE OL S.r.l.), essendosi parte attrice limitata a depositare i contratti di cessione del credito e le fatture per le quali aveva richiesto il pagamento. Trattandosi di un contratto di somministrazione in cui era parte una pubblica amministrazione, tale prova necessitava della forma scritta ad substantiam, emergendo, anche in accordo con la giurisprudenza di legittimità, l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi o ancora l'inammissibilità di un rinnovo tacito o di un subentro per facta concludentia;
inoltre l'obbligo di forma ad substantiam, costituendo un principio immanente dell'ordinamento, spiegava efficacia anche nei riguardi degli enti territoriali. Tale nullità, peraltro, era rilevabile d'ufficio, non sussistendo nel caso di specie alcuna lesione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c.;
- la domanda formulata in via subordinata e riguardante l'arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. doveva essere rigettata per carenza del requisito di residualità ex art. 2042 cc;
-la carenza di prova del contratto determinava inoltre anche il rigetto, sotto il profilo della ragione più liquida, dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inefficacia della cessione del credito perché la stessa non è stata accettata dal CP_2
-le spese di lite andavano poste a carico di parte attrice.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 20.01.2023, Pt_1 chiedendone la riforma e la condanna del al pagamento delle somme derivanti dai crediti CP_2 di cui è cessionaria e dai conseguenti interessi. Pt_1
2.1.Con il primo motivo d'appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado in merito a molteplici profili.
2.1.1.Sotto un primo profilo, lamenta che il Tribunale abbia deciso d'ufficio su una Pt_1 questione non oggetto di contestazione quale quella relativa all'esistenza di un valido contratto tra il e la società fornitrice cedente NE OL s.r.l. Il infatti, non aveva contestato CP_2 CP_2 alcunché entro la barriera preclusiva ex art. 183 comma 6 c.p.c, sollevando anzi un'eccezione che presupponeva l'esistenza di un valido contratto circa il difetto di legittimazione di parte appellante per inopponibilità delle cessioni in quanto non espressamente accettate. Il Tribunale non avrebbe, Part quindi, dovuto esaminare tale questione, limitandosi ad assegnare a un termine ai sensi dell'art. 101 c.p.c per poter prendere posizione nel contraddittorio su tale questione.
2.1.2.Sotto un secondo profilo, parte appellante censura la statuizione del Tribunale circa l'inesistenza di valido contratto a fronte del comportamento confessorio del Il Tribunale CP_2 era incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c nonché delle disposizioni in materia di pagina 4 di 11 conclusione di contratti, per aver omesso di considerare che il oltre alla costituzione in CP_2 primo grado in cui affermava l'esistenza di un vincolo contrattuale tra lo stesso ed NE OL s.r.l, sollevava l'eccezione di cui supra che assumeva un valore confessorio circa l'esistenza del predetto contratto.
2.1.3.Sotto un terzo profilo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inesistente un valido contratto per inapplicabilità della normativa richiamata dal Tribunale. Quest'ultimo aveva erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie la normativa di cui al RD 2440/23 ed il conseguente requisito della forma scritta. Secondo l'ormai unanime orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, però, la normativa suddetta era applicabile esclusivamente alle amministrazioni statali e non agli enti locali. Trattandosi, dunque, di un contratto di somministrazione avente come parte un ente locale, ai fini della relativa validità, non era necessaria la forma scritta. Part 2.1.4.Sotto un quarto profilo, censura l'inesistenza sostenuta dal Tribunale di un valido Part contratto a fronte della documentazione prodotta da Il Tribunale era incorso nella violazione Part degli artt. 115 e 116 c.p.c per aver ritenuto che la documentazione presentata da fosse relativa alla fase precontrattuale e non, invece, una documentazione comprovante la formalizzazione di un contratto valido tra NE OL s.r.l. ed il CP_2 Part 2.1.5.Infine, sotto il quinto ed ultimo profilo, lamenta il rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. Per la proponibilità di tale azione, la giurisprudenza richiedeva da parte dell'ente pubblico beneficiario un riconoscimento esplicito o implicito in merito all'utilità della prestazione e la mancanza di causa veniva ravvisata anche nelle ipotesi di prestazioni eseguite in favore della PA in base a contratti nulli per difetto di forma ad substantiam. Riguardo al concetto di “arricchimento”, nel caso di specie, doveva ritenersi che esso comprendesse tanto il costo della fornitura quanto il profitto realizzato: solo un obbligo restitutorio che considerasse la situazione patrimoniale in toto poteva infatti svolgere, in accordo anche con la giurisprudenza, un effetto deterrente idoneo a scongiurare la futura ripetizione di comportamenti lesivi.
2.2.Con il secondo motivo di appello, parte appellante rivendica il proprio diritto al pagamento degli interessi di mora oggetto della Nota Debito per l'importo di euro 255,50 e dei relativi interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 c. II D.lgs. n. 231/02. Tale importo era ulteriore rispetto agli interessi maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Questi ultimi Part Part erano stati fatturati da tramite la Nota Debito n. 90.004.358 del 18/07/2016. si era resa cessionaria di una serie di fatture, ulteriori a quelle costituenti sorte capitale, mediante un atto di cessione notificato al Comune, gli atti di cessione avevano ad oggetto oltre la sorte capitale anche i relativi interessi di mora e il pagamento tardivo di tali fatture generava gli interessi di mora che Part portavano ad emettere la Nota debito oggi oggetto del giudizio. Il dettaglio allegato alla Nota
pagina 5 di 11 Debito suddetta conteneva tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi in questione e come anche rilevato dal Tribunale di Padova in altro caso similare, era onere di controparte contestare in modo analitico e provare tutte le ragioni per le quali i conteggi a fondamento del calcolo degli interessi erano errati. Parte appellata non aveva contestato gli Part importi richiesti da le date di decorrenza degli interessi di mora o le date di pagamento tardivo delle fatture per cui, in assenza di contestazioni, i dati di calcolo utilizzati da parte appellante costituivano fatti pacifici. In relazione a tale domanda mancava la pronuncia del
Tribunale in violazione dell'art. 112 c.p.c, con conseguente nullità ed erroneità della sentenza.
Anche nel caso in cui la domanda dovesse ritenersi rigettata, la sentenza doveva considerarsi errata per la mancata considerazione da parte del Tribunale degli elementi di cui supra e del diritto di parte appellante al pagamento degli ulteriori interessi.
2.3.Con il terzo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Part ha disposto la condanna di al pagamento delle spese di lite con contestuale domanda di restituzione di tutte le somme già versate o da versare al in esecuzione della sentenza CP_2 appellata.
3.Il , rappresentato e difeso come in epigrafe, si è costituito in giudizio in Controparte_2 data 08.06.2023, chiedendo la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
3.1.In merito al primo motivo d'appello ed ai molteplici profili richiamati, il appellato CP_2 osserva quanto segue.
3.1.1.Circa la decisione d'ufficio su una questione non oggetto di contestazione, parte appellata osserva che il rapporto intercorrente tra il ed NE OL s.r.l. non era stato formalizzato CP_2 per iscritto o nei modi tassativamente previsti dagli artt. 16 e 17 R.D 2440/1923 che prevedono comunque necessariamente la forma scritta. La giurisprudenza di legittimità riteneva pacificamente applicabile agli enti locali, come nel caso di specie, le norme suddette quale corollario del principio generale di controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale;
inoltre, l'affermazione riguardo all'esistenza del contratto risultava essere differente dall'affermazione circa la sua validità. Il Tribunale aveva statuito in totale accordo con la norma che richiedeva la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti stipulati da enti pubblici territoriali. Tutto ciò però non era stato provato in alcun modo da che non aveva assolto Pt_1 all'onere della prova posto a suo carico.
3.1.2.Circa l'asserito comportamento confessorio del parte appellata ribadisce CP_2
l'insanabilità della nullità del contratto a causa di un difetto di forma che l'ordinamento prevede ad substantiam.
pagina 6 di 11 3.1.3.Circa l'inapplicabilità della normativa richiamata dal Tribunale, parte appellata rileva come la nullità del contratto sia insanabile e come non sia intervenuta alcuna rettifica per facta concludentia o un ipotetico falsus procurator. Riguardo alla ritenuta accettazione delle prestazioni da parte del e della sua natura sostitutiva della forma scritta, il appellato CP_2 CP_2 osserva che si deve avere riguardo solo al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte appellante e, con riguardo al principio di non contestazione invocato da parte appellante, sottolinea che si arriverebbe all'introduzione surrettizia di una forma di derogabilità dell'art. 1350 cc. Part 3.1.4.Circa l'inesistenza di un valido contratto a fronte della documentazione prodotta da parte appellata rileva come tale documentazione non appaia suscettibile di sostituire un contratto per la cui validità è prevista ex lege la forma scritta e, quanto al rigetto della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, parte appellata ne ribadisce la mancanza di Part sussidiarietà in coerenza con il più recente orientamento giurisprudenziale. In sostanza, in qualità di cessionaria poteva esercitare unicamente i diritti derivanti da tale cessione ma la mancata produzione di prove circa la fonte di tale credito aveva comportato il rigetto della domanda principale e, di conseguenza, per mancanza dei presupposti normativi richiesti, anche di quella svolta sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento.
3.2. In merito al secondo motivo d'appello, parte appellata sottolinea che “il CP_2 quand'anche avesse voluto prendere posizione in relazione agli asseriti interessi dovuti, non avrebbe saputo trovare prodotti organicamente ed in modo ordinato i documenti posti a fondamento della domanda de quo”.
3.3. In merito al terzo motivo di appello, parte appellata specifica che al momento della Part comparsa di costituzione e risposta in appello, non aveva ancora corrisposto alcunché al a a titolo di spese a cui era stato condannato in primo grado. CP_2
4. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Il primo motivo di appello, per i profili primo, secondo, terzo e quarto sopra riportati, è infondato e deve essere respinto.
5.1.E' pacifico – e neppure sostiene il contrario – che non vi è in atti e non è stato Pt_1 stipulato un contratto scritto tra la cedente NE OL RL e il Comune appellato. La necessità della forma scritta a pena di nullità per ogni contratto di cui la Pubblica Amministrazione sia parte è richiesta, oltre che dagli artt. 16 e 17 del RD 1923 n. 2440, dall'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 2016
pagina 7 di 11 n. 50 e dall'art. 18 del D. Lgs 2023 n. 36 e, contrariamente a quanto affermato dalla banca appellante, tale principio è stato affermato dalla prevalente giurisprudenza anche di legittimità. In particolare – e successivamente alle sentenze del 2015, 2017 e 2019 citate da parte appellante - la Suprema Corte, in una fattispecie in cui era parte un Ente Territoriale (Regione Calabria), ha da ultimo confermato che “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione di volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe le eventuali delibere di altri organi) mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilevi di sorta sul piano giuridico per
l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 cc anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Cass.
6.10.2016 n. 20033; Cass. 14.12.2016 n.
26826; Cass. 24.11.2000 n. 15197)” – Cosi Cassazione 29.9.2020 n. 24642.
Quanto sopra, peraltro, non risulta inficiato dalla normativa (richiamata da parte appellante in comparsa conclusionale) di recepimento di direttive comunitarie 2000/35/EC e 2011/7/EU di cui ai decreti legislativi 231/02 e 192/12, normativa che non si occupa in nessun punto della forma che possono o debbono rivestire i contratti (anche) con la Pubblica Amministrazione;
da ciò consegue il rigetto, per palese irrilevanza nel caso in esame, della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia formulata da parte appellante.
Dall'arresto del 2020 della Corte di Cassazione sopra richiamato, deriva anche la completa irrilevanza (ai fini di questi profili del primo motivo di appello) del richiamo della banca appellante alla determina n. 31 del luglio 2016 del ed avente ad oggetto i preventivi di Controparte_2 spesa di NE OL RL in quanto mero atto prodromico alla stipula del contratto scritto pacificamente non intervenuta, così come è irrilevante (sempre ai fini di questi profili del primo motivo di appello) che il non abbia negato l'avvenuta fornitura e si sia difeso solo CP_2
(peraltro infondatamente trattandosi di cessione di credito e non di contratto) con il richiamo alla mancata accettazione della cessione ex art. 70 del RD 1923 n. 2440, dovendosi escludere che la forma scritta, necessaria a pena di nullità, possa essere rimpiazzata da atti o comportamenti più
o meno concludenti.
Quanto al rilievo d'ufficio della nullità, si richiama ancora la Suprema Corte che, in una vicenda in cui era parte un Comune, ha affermato che “nei contratti stipulati dalla PA, qualora si riscontri la concorrenza della nullità per vizio della forma scritta prescritta
1923, deve assicurarsi prevalenza alla disciplina dettata da quest'ultima norma, con la conseguenza che la nullità è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria,
pagina 8 di 11 perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost.” (così Cass., 2017 n. 25631).
6. Con riferimento al quinto profilo del primo motivo di appello afferente domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la Corte osserva quanto segue.
6.1. Come è noto, già con la sentenza 2015 n. 10798 emessa a SSUU, la Corte di Cassazione ha superato (dando compimento ad una evoluzione in corso da diversi anni, seppure minoritaria)
l'orientamento tradizionale che, muovendo dal principio di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, richiedeva che ogni somma che quest'ultima si trovasse a sborsare fosse legittimamente deliberata e formalizzata in precedenza o, almeno, che sussistesse una ammissione, sempre riservata alla PA, dell'utilità dell'arricchimento per l'Amministrazione. La
Corte di Cassazione, con la sentenza 2015 n. 10789, ha constatato l'irragionevolezza di mettere nella mani della Pubblica Amministrazione convenuta l'esito del giudizio e la necessità di una tutela paritaria tra azione rivolta contro il soggetto pubblico e azione rivolta contro il soggetto privato anche in ossequio agli artt. 24 e 113 della Costituzione e, superando l'orientamento precedente, ha ritenuto che il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione viene comunque garantito dal principio di diritto comune del cd “arricchimento imposto”, con ciò eliminando ogni differenza che dipenda dalla natura pubblica o privata dell'arricchito.
L'onere di provare il carattere imposto dell'arricchimento grava sull'Amministrazione (Cass., 2020
n. 24642) e, come nelle controversie tra privati, la responsabilità ex art. 2041 dell'Amministrazione è esclusa solo quando la stessa provi che l'arricchimento non è stato voluto o conosciuto (Cass., 2024 n. 14735).
Quanto al requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. e in particolare della questione se la sussidiarietà vada intesa in termini astratti o concreti, con la sentenza 2023 n. 33054 emessa ha
SSUU, la Corte di Cassazione ha operato la scelta di quella che in dottrina è stata definita della
“concretezza temperata”: l'azione di arricchimento è preclusa solo quando la domanda principale
è stata rigettata perché il diritto è andato prescritto, perché il pregiudizio lamentato non è stato provato o perché il titolo era nullo per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Resta solo da aggiungere, sul piano generale, che la violazione della normativa in materia di evidenza pubblica non comporta la nullità del titolo per le ragioni indicate dalla Corte di
Cassazione nella sentenza in discorso: “La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non
è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della P.A. D'altronde, è consolidata la
pagina 9 di 11 giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017 ; Cass., Sez. 3, n. 3905 del 18 febbraio
2010”. – Così Cass., 2024 n. 7178.
Nel caso di specie, come già delineato al precedente punto 5.1., il appellato non ha CP_2 minimamente contestato l'avvenuta fornitura di energia da parte della cedente e neppure ha sostenuto (e del resto vi è in atti la determina n. 31 del luglio 2016) che la fornitura non sia stata voluta o conosciuta. La domanda principale, inoltre, è stata respinta – come confermato in questa sede - per motivi afferenti alla mancanza di contratto scritto, circostanza che però non determina l'improponibilità/inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2024 n. 7178 citata.
6.2.La domanda di ingiustificato arricchimento è dunque proponibile nel caso di specie, ma deve essere respinta sotto il profilo della quantificazione dell'indennizzo.
Come è noto, le SSUU della Corte di Cassazione, con la sentenza 2008 n. 23385 avevano fissato il principio per cui, in caso di arricchimento della Pubblica Amministrazione l'indennizzo derivante dall'attivazione dell'art. 2041 c.c. dovesse coprire solo il danno emergente;
con la sentenza 2023
n. 33954 già citata, la Corte ha stabilito, in via generale, che la misura dell'indennizzo deve essere individuata nel minor valore tra l'impoverimento e il correlativo arricchimento.
Applicando i principi di cui sopra al caso di specie e ricordato che nella fattispecie la parte in causa non è la fornitrice di energia ma cessionaria del credito, la Corte osserva che Parte_1 quest'ultima non ha provato i dati afferenti il proprio impoverimento perché dai documenti nn. 6 e
9 del fascicolo di primo grado (atti di cessione) non risulta minimamente l'importo corrisposto alla cedente per “acquistare” il credito, importo quest'ultimo che costituisce la diminuzione patrimoniale subita dall'appellante.
In questo contesto, manca dunque nel caso uno dei due termini di paragone – cioè la misura dell'impoverimento dell'odierna appellante – necessario per poter determinare la misura dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
Anche per questo profilo, il primo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
7. Il secondo motivo di appello è palesemente infondato atteso che le somme richieste attengono le conseguenze dell'inadempimento (qui non configurabile per quanto espresso ai punti 5 e 5.1.) e sono estranee all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., la cui domanda è stata peraltro respinta perché non provata.
8. Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello comporta il rigetto del terzo motivo di impugnazione afferente le spese del primo grado.
pagina 10 di 11 9. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da euro 5.201 a euro 26 mila, valori medi, riduzione della fase di trattazione e istruttoria in assenza di prove costituende), vanno poste a carico di , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore.
10. State l'esito del gravame, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
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La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:
Rigetta l'appello formulato da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1133/2022 Parte_1 del Tribunale di Ivrea;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al Parte_1
, in persona Sindaco e del legale rappresentante pro tempore, le spese del Controparte_2 grado, che liquida in euro 5.000,00, oltre contributo forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
17.12.24.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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